domenica 1 maggio 2016

IL LAVORO



Il lavoro è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini dall'articolo 4 della Costituzione. In esso si dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Il diritto del lavoro è quel ramo del diritto che studia la disciplina degli aspetti ed i problemi attinenti alla disciplina del lavoro, del rapporto di lavoro, e tutte le tematiche ad esso collegate. Si tratta di una disciplina che è nata e si è sviluppata per regolare e attenuare le problematiche sociali sorte con la rivoluzione industriale.

Esso riguarda la regolamentazione delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore a quella delle relazioni sindacali (oggetto propriamente del diritto sindacale) a quella attinente alle assicurazioni sociali e previdenziali (di cui si occupa il diritto della previdenza e della sicurezza sociale). È uno di quei rami del diritto che più direttamente risente dell'influenza della situazione economica generale, occorrendo tradurre in norme e concetti legislativi le concezioni ideologiche o statalistiche del sistema di riferimento.

L'organizzazione internazionale di più antica data che opera nel campo del lavoro a livello mondiale è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, della quale fanno parte attualmente 178 tra i 191 Stati membri delle Nazioni Unite, che svolge un'attività normativa composta da raccomandazioni indirizzate agli stati in materia di lavoro; raccomandazioni però che gli stessi stati devono recepire e ratificare in progetti di convenzioni all'interno del proprio ordinamento. Se questo ha portato, almeno formalmente, ventate di civiltà e principi di civiltà giuridica nei Paesi membri meno sviluppati, ha avuto meno eco nei paesi a struttura giuridica più complessa come l'Italia, spesso dotata di una disciplina giuridica ben più sviluppata del principio recepito.

Portata ben più pesante hanno invece gli atti emanati dall'Unione europea, di cui l'Italia fa parte. Essendo infatti molto più ristretta come organizzazione (27 membri) e, soprattutto, essendo le fonti comunitarie vincolanti e, nel caso dei regolamenti, direttamente applicabili dopo la loro emanazione, ci si trova di fronte ad una uniformazione fra gli Stati membri dell'Unione di molte materie concernenti il diritto del lavoro.

La disciplina principale è stata per lungo tempo il codice civile italiano, fondamentale fu poi l'emanazione dello statuto dei Lavoratori nel 1970.

A partire dagli anni novanta del XX secolo si è avuta una progressiva introduzione di nuove figure e contratti di lavoro, soprattutto dopo l'emanazione del pacchetto Treu nel 1997. La normativa venne arricchita durante il governo Berlusconi II con la promulgazione nel 2003 della legge Biagi, e il successivo d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 che modificò in maniera incisiva il diritto del lavoro italiano. Infatti, con tale normativa si procedette ad una decisa trasformazione delle tipologie contrattuali in ambito lavorativo, sia estendendo la portata di alcune già esistenti (è il caso ad es. del cosiddetto lavoro interinale, ora denominato somministrazione di lavoro) sia con la creazione di nuove forme contrattuali (come il lavoro a chiamata e lavoro ripartito).

Nel 2014 il governo Renzi emanò una serie di norme - raggruppate in un pacchetto detto Jobs Act - che attuò un riordino dei contratti di lavoro e modificò lo statuto dei lavoratori.

Il lavoro è uno dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, valore addirittura fondante della Repubblica stessa (art.1) e criterio ispiratore dell'emancipazione sociale, oltre che oggetto di forte tutela. L'art.35 «tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», mentre gli art. successivi dettano precisi criteri di determinazione per materie delicate come retribuzione, orari di lavoro e ferie.

Come fonte centrale (almeno formalmente) dell'ordinamento giuridico italiano, la legge ordinaria (e gli atti con forza di legge) è lo strumento principale col quale lo Stato cerca di equilibrare i delicati equilibri delle parti coinvolte nei rapporti di lavoro.

Se alla fine del XIX secolo il legislatore intervenne solo per principi generali come lo sfruttamento dei minori o delle donne, col passare del tempo gli interventi divennero sempre più frequenti e sempre più complessi. Così il codice civile del 1942 arrivò a dare immediatamente definizione del lavoro subordinato (art. 2094), principi generali del contratto di lavoro (art.2060) e soprattutto una disciplina organica (oggi in gran parte aggiornata) per la tutela del lavoratore subordinato.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ci fu un'evoluzione della materia divisibile in tre periodi: un primo periodo di conservazione del modello di intervento tradizionale, con l'allargamento delle tutele già esistenti (legge 14 luglio 1959, n. 741; legge 23 ottobre 1960, n. 1369; legge 18 aprile 1962, n. 230). Un secondo periodo con la legge 20 maggio 1970, n. 300 con un provvedimento legislativo di sostegno alle organizzazioni sindacali, con l'introduzione del procedimento di repressione dell'azione antisindacale. E, infine, un terzo ed ultimo periodo d'inversione di tendenza e di contemperamento della tutela del lavoratore a favore delle esigenze di efficienza e produttività delle imprese e per la liberalizzazione del mercato del lavoro.

Un importante dibattito si è acceso in dottrina circa l'individuazione del fondamento dell'efficacia dei contratti collettivi di lavoro. Infatti, con l'abrogazione delle norme del sistema corporativo, il contratto collettivo non si poteva più considerare come un istituto pubblicistico (art. 2077 c.c.). Occorre pertanto rintracciare tale fondamento nell'autonomia privata (art. 1322 c.c.), e in tal caso risulta che l'autonomia collettiva sia, assieme all'autonomia individuale, una species del genere "autonomia privata". Il contratto collettivo produce dunque effetti vincolanti (art. 2113 c.c.) nei confronti degli iscritti all'associazione sindacale (datoriale o dei lavoratori) contraente a causa della sua natura e forza di atto di autonomia privata, destinato ad operare nell'ambito degli interessi collettivi gestiti dalle parti sociali e sottratti al potere di regolamentazione dei singoli (Renato Scognamiglio).

La funzione primaria del contratto collettivo è quella di integrare e, se possibile, migliorare le tutele offerte al lavoratore dalla legge, adattandole ai vari tipi di contesti (professionale, merceologico, geografico..). La stessa legge spesso rimanda al contratto collettivo, fissando solo determinati principi e lasciando a quest'ultimo la peculiare disciplina. Gli attuali contratti collettivi (cd di diritto comune) non hanno efficacia generale obbligatoria in quanto contratti di diritto privato stipulati tra soggetti privati (le organizzazioni dei datori e dei lavoratori). Essi trovano applicazione soltanto per i soggetti (datore di lavoro e lavoratore) che siano membri di dette associazioni sindacali o che vi abbiano fatto espresso rinvio nel contratto individuale di lavoro.

Vi sono tuttavia alcuni contratti collettivi degli anni '50 (circa 8.000 è difficile fare una stima numerica degli accordi collettivi recepiti in Decreto del presidente della Repubblica ma sono sicuramente di molto inferiori a 1000 al massimo qualche centinaio considerato che nel periodo considerato 1959-1961 e cioè prima del periodo antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale del 1962, non si sono avuti più di 1400 provvedimenti legislativi l'anno) che hanno ottenuto efficacia obbligatoria per essere stati recepiti da provvedimenti di legge che ne hanno riprodotto il contenuto in virtù della legge n. 741 del 1959. Ma tale escamotage, elaborato al fine di superare la mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione (che permane tuttora), è stato dichiarato incostituzionale e non più utilizzato (rectius: è stata dichiarata illegittima la legge di proroga degli effetti della legge 741 respingendo così l'eccezione di incostituzionalità; quest'ultima aveva infatti carattere unicamente contingente, anche e soprattutto in relazione all'art. 39 Cost.). Restano ancora in vigore anche alcuni contratti collettivi del periodo corporativo, soppresso nel 1945, ma mantenuti in vigore per legge per non creare un vuoto normativo. Ma il loro ruolo è ormai praticamente inesistente.

La disciplina del rapporto di lavoro può essere affidata agli usi normativi, nel caso in cui non ci siano disposizioni di legge o contratti collettivi relativi (art. 2078 c.c., è da considerarsi abrogato l'art. 8 secondo comma delle disp. prel. al c.c.). Gli usi possono prevalere anche in caso di disposizione di legge se prevedono una tutela più efficiente, ma non prevalere sul contratto di lavoro. Gli usi aziendali sono da considerare come fonti del diritto del lavoro in alcuni casi. Gli usi negoziali, rientrando nell'ambito dell'autonomia individuale, non possono essere considerati fonti del diritto del lavoro.
L'equità ha una funzione sia sussidiaria che determinativa:
funzione sussidiaria: quando il giudice, ove occorra, si rimetta a valutazioni di tipo equitativo per stabilire i connotati del giusto salario (art. 36 Cost.)
funzione determinativa: l'art. 432 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di liquidare in via equitativa le competenze del lavoratore.
L'autonomia individuale costituisce fonte di diritto nel senso limitato che il contratto che ne è espressione ha "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) (Persiani-Proia).
Il contratto individuale (volgarmente "lettera di assunzione") è il contratto stipulato dal singolo lavoratore con il datore; tale contratto non può derogare alla legge, ma può contenere disposizioni in melius rispetto al contratto collettivo (ossia, oltre le condizioni minime di trattamento economico e normativo contenute nel contratto collettivo, il contratto individuale può stabilire ulteriori condizioni, ma solo a patto che siano più favorevoli per il lavoratore).



Una crisi economica che sembra non finire. Un mercato del lavoro che dà deboli segnali di ripresa mettendo però ancora ai margini i più deboli e i giovani, tanto da indurre Mario Draghi, il governatore della Banca Centrale Europea, a lanciare l’allarme di una generazione perduta. La paura, la rassegnazione e il cinismo spesso prevalgono e non aiutano a comprendere la grande trasformazione del lavoro che stiamo già vivendo. Ne subiamo, spesso mediaticamente, gli aspetti più negativi senza saperne cogliere le sfide e le grandi opportunità che ci offre. Eppure il cambiamento in atto non porta alla 'fine del lavoro' preconizzata da Rifkin oltre vent’anni fa. Basti pensare che nel decennio 2005-2015 tutta l’occupazione aggiuntiva americana è stata generata dalle cosiddette 'forme di lavoro alternative', ossia tutto ciò che non è contratto subordinato standard.

Parliamo di lavori nei servizi, proprio quei nuovi lavori che oggi ancora si faticano a definire e ad inquadrare, che vanno dal settore informatico, a quello della sicurezza, passando dagli autisti di Uber e Lyft fino ai servizi alla persona forniti però attraverso agenzie specializzate. Un dato questo che chiarisce più di ogni elucubrazione come il normale rapporto di lavoro subordinato sul quale si è costruito il modello economico e sociale del Novecento stia lentamente scomparendo.

Le cause sono molteplici e vanno dalle diverse esigenze di vita dei lavoratori contemporanei, alla necessità di maggior flessibilità nei sistemi produttivi. Il secondo dato, per restare negli Usa, è che dal 1950 ad oggi siamo passati dal 24% di lavoratori nell’industria all’8,5%. Nello stesso periodo sono cresciuti gli utili ed è cresciuta la produttività. Questo, in parole povere, significa che oggi per produrre gli stessi beni di 60 anni fa abbiamo bisogno di un terzo dei lavoratori. Ma la transizione in atto, soprattutto in Germania, verso la nuova fabbrica intelligente, con la nascita di nuove figure professionali e nuovi lavori, ci porta a dire che siamo anche in questo campo di fronte ad un cambiamento, non all’ultima tappa.

Questi dati si innestano su fattori demografici e inefficienze strutturali nel mercato del lavoro, nella formazione, nella scuola, nell’università con particolare riguardo alla ricerca, nella composizione dei servizi creditizi e finanziari all’impresa, che collocano l’Italia in una posizione di particolare debolezza nel nuovo scenario di marcato dinamismo e 'agilità' che pure dovrebbe essere propizio alle dimensioni delle nostre imprese e ai caratteri originali dei nostri lavoratori e imprenditori. Le tecnologie digitali cambiano l’organizzazione della produzione di beni e servizi e, in conseguenza, il lavoro, con caratteristiche di velocità e imprevedibilità che non hanno precedenti. Vengono progressivamente abbandonati i modelli organizzativi verticali fondati sulla esecuzione di ordini gerarchicamente impartiti e sul relativo potere di controllo; si affermano relazioni lavorative orizzontali che lasciano spazio alla creatività e alla responsabilità; il lavoro si realizza per cicli, per fasi o per obiettivi; cambia radicalmente il concetto di inquadramento e di mansione staticamente inteso; si smaterializza la postazione fissa, l’orario di lavoro diventa flessibile e talora autogestito; la retribuzione viene definita in modo crescente per risultati. Questi tumultuosi cambiamenti, che incidono su imprese e lavoro, non sono solo di tipo economico.

Stili di vita, preferenze, esigenze personali e professionali sono in rapida evoluzione. Non più un posto di lavoro per tutta la vita, ma neanche un unico luogo di lavoro durante lo stesso rapporto di lavoro, e neppure un orario fisso. La mobilità e il cambiamento di occupazione non sono più visti in negativo ma anche come un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze. Le tecnologie di nuova generazione non sono altro, in questa dimensione, che uno strumento funzionale a questi profondi mutamenti sociali e culturali aprendo nuove opportunità professionali e occupazionali. L’agilità insomma diventa una caratteristica pervasiva della vita e in essa delle prestazioni lavorative; non si risolve nel solo lavoro a distanza o nel solo incremento della produttività indotto dal risparmio di tempo. Si tratta quindi non di fissare i cambiamenti immaginando di codificarli in nuove norme, destinate ad essere sempre incapaci di comprendere una realtà dalle molte sfaccettature e in rapido divenire, ma di individuare strumenti duttili, utili ad accompagnare l’impiego delle tecnologie in modo che esprimano tutti i vantaggi potenziali per i lavoratori e per le imprese.

In una situazione così complessa sembrano due le strade da percorrere parallelamente. Da un lato limitare un certo allarmismo che, come i lavoratori luddisti che nell’Ottocento distruggevano le macchine, identifica tutto ciò che è cambiamento unicamente come un potenziale rischio e mai come una opportunità. Terrorizzare i giovani, dipingendo un futuro grigio e senza lavoro non solo è pericoloso ma è anche anti-storico. Nessun lavoratore agricolo di due secoli fa avrebbe potuto immaginare che la sua professione poteva scomparire quasi totalmente senza che i tassi di occupazione calassero drasticamente come è accaduto, per poi rinascere sotto nuove forme sicuramente meno pesanti e faticose e anzi in linea con le istanze di sostenibilità di cui parla Papa Francesco. La seconda strada è quella di imparare ad osservare la realtà del mondo del lavoro. È un appello fatto più volte ma sempre meno ascoltato.

Esistono invece dati, esperienze in atto, sperimentazioni, nuovi modelli che possono servire da base empirica per un dibattito serio, anche in chiave di riforme politico-economiche. Per costruire insieme a chi già ci sta provando una visione per il futuro, partendo non da immagini che mai come oggi sono fumose e mutevoli, ma da quello che già c’è. Occorre ripartire quindi da quel 'fare insieme' al quale il Pontefice ha richiamato tutti poche settimane fa, una dimensione collettiva e comunitaria della quale oggi abbiamo più bisogno che mai. A partire dal rapporto tra lavoratori, tra lavoro e impresa, tra impresa e istituzioni, riscoprendo l’esistenza di tessuti sociali, corpi intermedi, rappresentanza che vivono oggi una crisi che non basta a sancirne l’inutilità.



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