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martedì 6 ottobre 2015

LA DETENZIONE DELLE ARMI

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« Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una milizia regolamentata, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non potrà essere infranto. »
(Secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America)

Il secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America garantisce il diritto di possedere armi; come molti altri emendamenti, anche questo affonda le sue radici nelle occupazioni da parte dell'Impero britannico e spagnolo. Il possesso di un'arma da parte delle milizie cittadine, durante gli anni delle grandi colonizzazioni europee, era l'unico strumento che gli Statunitensi avessero per difendere territori, case e famiglie.

Se tale diritto sia esteso ai privati cittadini o solo alle milizie statali - oggi eserciti - è tuttavia questione di acceso dibattito. Le Corti hanno interpretato il suo significato in diversi casi giudiziari sin dal 1900 anche in favore dei primi.

In molti Stati, chiunque può richiedere ed ottenere la licenza al possesso di armi (salvo alcune prescrizioni), anche se ogni stato federato degli USA ha sue precise regole in merito: l'arma in questione, se portata con sé, deve essere visibile e non deve avere il colpo in canna. È vietato il porto nascosto alla vista e l'acquisto di armi da parte dei minori, ma non sempre il suo uso: in battute di caccia il minore può usare le armi solo se accompagnato da genitore o da persona competente.

Nel luglio del 2008 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto il diritto dei cittadini di possedere armi, dichiarando incostituzionale la legge del Distretto di Columbia che invece ne vietava ai residenti il possesso. È così stabilito il diritto individuale dei cittadini statunitensi ad essere armati, annullando la legge che da 32 anni proibiva di tenere in casa una pistola per difesa personale nella città di Washington. La sentenza ha fornito un'interpretazione definitiva al Secondo emendamento della Costituzione che dal 1791 sancisce il diritto di portare le armi. Questo significa che è stato riconosciuto un diritto inviolabile al pari di quello al voto e della libertà di espressione.

Opposta la legge in Italia.

Entro il 4 maggio 2015 chi detiene armi  ha dovuto presentare il certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione; in pratica lo stesso certificato richiesto per il rilascio del nulla osta all'acquisto, previsto dall'art. 35 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Lo  ho stabilito il decreto legislativo n. 121 del 29 settembre 2013, entrato in vigore il 5 novembre, che ha introdotto diverse novità in tema di controlli per l'acquisizione e la detenzione di armi (bianche, da sparo o da fuoco).

La certificazione deve attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure patologie che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti e psicotrope oppure abusare di alcol.

Il certificato medico in questione è rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario (attualmente Asl) o da un medico militare.

Sono esentati dall'obbligo di presentazione coloro che nei sei anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto, abbiano già consegnato il certificato al momento della richiesta di una licenza di porto d'armi o di un nulla osta all'acquisto di armi.


Le persone che entro la data di scadenza non hanno provveduto a consegnare il certificato agli uffici di Polizia o Carabinieri che avevano ricevuto le denunce di detenzione, riceveranno una diffida per la presentazione del certificato stesso. Se nei successivi 30 giorni la certificazione non sarà presentata, sarà avviato il procedimento finalizzato al divieto di detenzione.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi.

Il medico accertatore potrà richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche, che saranno effettuati presso strutture pubbliche.

Tutte le leggi:
Art. 20 LEGGE 18 aprile 1975, n. 110 . Custodia delle armi e degli esplosivi Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento:
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attivita' in materia di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalita' prescritte dalla autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila. Dello smarrimento o del Furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu' vicino comando dei carabinieri. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso lo ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il piu' vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta. Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalita' ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonche' le modalita' ed i termini per assicurare, anche con modalita' telematiche, la tracciabilita' di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.



Art. 20-bis Omessa custodia di armi.

Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso:
a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva;
b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.

Art. 21. Distrazione o sottrazione di armi

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettivita' mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Le armi e le munizioni devono essere detenute nel luogo indicato in denuncia (che non per forza è il luogo di residenza) usando criteri di massima diligenza perchè le stesse non possano essere rubate, usate o maneggiate anche da persone incapaci (bambini) presenti in casa. Si deve anche prevenire che le armi siano maneggiate da persone che non hanno abilitazione o licenza a farlo o che lo facciano senza la stretta sorveglianza del proprietario (es. la moglie, il fratello...ecc.). Ne le armi ne le munizioni possono essere lasciate incustodite in altro luogo al di fuori del luogo di detenzione. Le armi o le munizioni quindi non possono essere lasciate incustodite in auto, in garage, cantina, magazzino salvo che, di stretta appartenenza dell'abitazione garantiscano la stessa sicurezza.

Non si possono detenere più di:

n° 3 armi classificate comuni (non da caccia)
n° 6 armi classificate sportive
n° 8 armi antiche artistiche o rare (prodotte prima del 1890 - DM 14.4.1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1982, n. 153)
n° illimitato di armi comuni per uso venatorio
n° 200 cartucce per arma corta
n° 1500 cartucce per uso venatorio
n° 5 Kg. di polvere per ricarica

la custodia del materiale citato, (Custodia delle armi art. 20 Legge 110/75), comprese armi, munizioni e polveri da sparo, da effettuare con la massima cura e diligenza ma NON impone casseforti o armadi blindati, speciali antifurti o accorgimenti costosi da applicare a porte e finestre, ne in caso di allontanamento del proprietario impone che le armi siano smontate o nascoste, ecc. Ogni detentore, nella propria abitazione provvederà a custodire diligentemente ogni cosa assicurandosi la massima attenzione nel farlo, si premurerà di chiudere porte e finestre in sua assenza e di rendere le armi difficilmente irraggiungibili da eventuali bambini presenti nella casa, ma altrettanto cercherà di far si che non siano rubate.

La diligente custodia delle armi è dovuta anche durante il trasporto e l'uso delle armi fuori dal luogo di detenzione.

Sentenza della Cassazione Sez. I, 3 febbraio 1997 n. 741

È ravvisabile il fatto di negligente custodia di arma (art. 20 L. 110/1975) nel comportamento di chi lasci armi, poi oggetto di furto, in una casa abitata saltuariamente, con strutture precarie e fatiscenti, avente porta ed infissi inefficienti, senza alcuna persona addetta ad un controllo almeno saltuario. E' opportuno che chi si sposta da un abitazione ad un altra, provveda ad assicurare la massima sicurezza nella custodia delle armi, nulla vieta di spostare le armi stesse ogni qualvolta si abbandoni un luogo per trasferirsi in un altro, comunicandolo alle Autorità preposte.

E' punibile chi lascia l'arma (nel caso un fucile da caccia) appoggiata nello sgabuzzino senza averlo chiuso a chiave, quando nella stessa abitazione è presente un bambino che può entrarne facilmente in possesso.

Legge 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105)

Articolo 10

Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo.



A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra. Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengano, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000.

E' punito con l'ammenda fino a lire 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo. Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma. La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria. Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.

Periodo così sostituito, prima, dall'art. 1, L. 25 marzo 1986, n. 85, poi modificato dall'art. 4, L. 21 febbraio 1990, n. 36, ancora sostituito dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ed infine così modificato dall'art. 9, L. 19 dicembre 1992, n. 489.
Comma così sostituito dall'art. 5, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n. 197)..
Articolo 26

È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.

La custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.

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