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lunedì 27 marzo 2017

MORALE DELL'ARMA



"Per ricondurre, ed assicurare viemaggiormente il buon ordine e la pubblica tranquillità, che le passate disgustose vicende hanno poco turbata a danno de' buoni, e fedeli sudditi Nostri, abbiamo riconosciuto essere necessario di porre in esecuzione tutti que' mezzi, che possono essere confacenti per iscoprire, sottoporre al rigor della Legge i malviventi, e male intenzionati, e prevenire le perniciose conseguenze, che da soggetti di simili sorta, infesti sempre alla società, derivare ne possono a danno de' privati, e dello Stato. ( .. ) E per avere con una forza ben distribuita i mezzi più pronti, ed adatti, onde pervenire allo scopo, che ce ne siano prefissi, abbiamo onde ordinata la formazione, che si sta compiendo, di un Corpo di Militati per buona condotta, e saviezza distinti, col nome di Corpo de' Carabinieri Reali, e colle speciali prerogative, attribuzioni, ed incombenze analoghe al fine che ci siamo proposti per sempre più contribuire alla maggiore felicità dello Stato, che non può andare disgiunta dalla protezione, e difesa de' buoni e fedeli Sudditi nostri, e dalla punizione de' rei".
(Norma originaria Regie Patenti del 13 luglio 1814.)

La Morale è l’insieme dei principi generali che guidano il nostro comportamento e le nostre relazioni; l’Etica è la pratica, la modalità della loro applicazione. E’ difficile dare una definizione dell’etica perché l’etica non è solo morale ma soprattutto propensione a fare il bene, a preoccuparsi degli altri. Essere etici non significa solo fare ciò che si deve fare, ma farlo al meglio, cioè bene.
La filosofia morale in genere ascrive la capacità di distinguere il bene dal male ad alcune facoltà umane: la ragione, l’ispirazione, l’intuizione e la coscienza soprattutto. E ascrive la capacità di attualizzare un comportamento etico alla volontà, intesa come capacità di dominare la propria natura e di perseguire delle scelte.

Tutte queste facoltà, in effetti, funzionano ma a condizione che siano state educate e programmate in modo corretto. A condizione cioè che si sia ricevuto un insegnamento dell’etica e della morale, la cui funzione, come ha sostenuto Mancuso, è proprio quella di insegnarci “cosa fare e come fare” e di semplificare la nostra esistenza che di per sé presenta una complessità elevata. In altre parole di fornirci una “mappa” per poterci orientare.

L'indirizzo di comportamento morale dei Carabinieri appare ufficialmente per la prima volta nella lettera che il 6 dicembre 1822 il maggiore generale Giovanni Battista D'Oncieu de la Bàthie, Ispettore Generale dell'Arma (Comandante Generale), diresse al colonnello Giovanni Maria Cavasanti, comandante effettivo dei Carabinieri, per accompagnare il primo Regolamento Generale. La lettera così esordiva:
"Ho l'onore di trasmetterle un gran numero d'esemplari delle Regie Patenti del 12 ottobre p.p., e del Regolamento generale, approvato con lettere-patenti di S.M. in data del 16 di detto mese, relativo al servizio de' Carabinieri Reali in tutti gli Stati di S.M..
Mi valgo di questa circostanza importante, attesi i favori dei quali S.M. volle ricolmare questo degno Corpo, di cui affidò a V.S. ill.ma il comando, per riunirvi una Istruzione analitica, destinata a servire di norma ai bravi Militari che lo compongono".

" Indipendentemente dalle girate d'ispezione prescritte, dovranno gli Uffiziali visitare, più spesso che sarà loro possibile, le Stazioni sotto il loro immediato comando, e sotto la loro diretta invigilanza.
Devo qui ricordare ai signori Uffiziali, che se essi trascurassero questa parte così sostanziale dei loro doveri, dovressimo temere di vedersi introdurre nel servizio degli abusi condannevoli.
Quando un Uffiziale sarà convinto intimamente, che esso è risponsabile della condotta e del servizio de' Militari posti sotto i suoi ordini, e che da ciò dipende il suo onore e quello del Corpo, sentirà sicuramente la necessità di una vigilanza esatta sulla condotta degli uomini affidati alla sua istruzione e direzione in tutte le parti del servizio.
Questa invigilanza è tanto più necessaria, in quanto che il Corpo, che ha subito una grande variazione, e un aumento di forza, si trova in questo momento con un gran numero di reclute, che conviene istruire per renderle capaci e degne di un'Arma così distinta, e che ha resi servizi così importanti allo Stato".

Al concetto che segue si ispirerà costantemente, seppur variamente, la normativa essenziale dell'Arma:
"Il servizio della sicurezza pubblica, che più particolarmente è confidato al Corpo de' Carabinieri Reali, impone ai Militari che lo compongono, degli obblighi, i quali l'interesse generale, e la sicurezza dello Stato far loro apprezzare.
Se per una parte sono armati per raffrenare i buoni; con l'urbanità delle loro maniere concilieranno l'amore ed il rispetto al Governo che gl'impiega, e la stima generale sarà la ricompensa della loro buona condotta, egualmente che ogni volta che adempiranno ai loro doveri con esattezza e nel modo indicato dal regolamento generale, saranno accompagnati dalla pubblica considerazione".

"Conservino, lo ripeto, i Carabinieri Reali tutto il loro coraggio per prevenire, attaccare, arrestare ed inseguire i malviventi che sono denunciati, e per l'arresto de' quali o sono stati richiesti dalle Autorità, o sono autorizzati ad eseguirne il fermo dalle leggi e dalla natura stessa del loro servizio.
In tali casi devono essi farsi temere; ma quando si tratta di proteggere e mantenere la tranquillità fra i pacifici abitanti, devono allora farsi amare; senza del che giammai potranno acquistarsi quella stima, e quella considerazione, che così li precederà in tutte le loro operazioni, li faciliterà il buon successo, e li metterà in situazione di prestare dei servizi tanto importanti allo Stato, quanto preziosi alla gloria del Corpo distinto, del quale fanno parte".

Le direttive impartite dal generale D'Oncieu vennero integrate nel Regolamento - composto di ben 631 articoli, intesi ad ordinare minutamente la vita interna del Corpo - da norme di vero e proprio indirizzo morale, come quelle di cui all'art. 471 relative ai doveri religiosi, particolarmente severe, e quelle dell'art. 526 poste a base dell'intero Capitolo III sulla Disciplina e che meritano di essere riportate nella loro parte introduttiva:
Art. 526 - "La disciplina, base principale dell'ordine in ogni milizia, deve dal Corpo dei Carabinieri Reali essere considerata come elemento che lo sostiene. Suddiviso per l'istituzione sua in tutti i punti dello Stato, questo Corpo non saprebbe esistere se non trovasse nella costante emulazione, nella cieca obbedienza, nella stretta unione, nella mutua considerazione e rispetto, nell'illimitato amore dell'ordine, quell'uniformità di sentimenti, quello spirito di corpo, che quantunque separati dal centro, vi tiene tutti i membri moralmente uniti, e ne conserva l'intera forza.
Pertanto da questi principi fondamentali, ed invariabili, ogni militare del Corpo stabilisce su di essi la base di tutte le sue azioni; è geloso di conservare quella riputazione, che, anche in genere di disciplina, si è l'Arma acquistata, e che contribuisce cotanto a renderne efficace l'istruzione, mentre scrupolosamente eseguisce i propri doveri, ne cura ad un tempo l'adempimento altrui coll'esempio, colla vigilanza e con severa repressione".
I decenni che seguirono al 1822 sino alla promulgazione del secondo Regolamento Generale (1892) furono estremamente impegnativi per i Carabinieri, sia riguardo al loro impiego nelle tre Guerre Indipendenza, nella campagna di Crimea, nella lotta contro il brigantaggio, nella conquista di Roma e nelle missioni all'estero, soprattutto nel decennio di Creta, sia per le notevoli responsabilità di carattere istituzionale che vennero ad incombere su di essi, in particolare nell'organizzazione dei comandi territoriali dell'Arma nelle regioni via via annesse al Regno d'Italia.

Di pari passo con tali vicende si svolse intensamente l'attività direttiva dei Comandanti Generali, dei generali dipendenti e dei comandanti di Legione, ma già l'Arma aveva raggiunto un tale grado di compattezza morale, da far sì che la "nota preliminare" al Regolamento Generale del 1892 si limitasse alle seguenti istruzioni, rivolte ai comandanti di Legione:
" In omaggio all'iniziativa che spetta a chi è rivestito d'una carica così importante, qual'è quella del comando di una legione, si è evitato di scendere a troppi particolari, per affermare nei comandanti il diritto e il dovere di applicare il Regolamento nello spirito che lo informa, secondo le circostanze, nell'interesse dell'istruzione della truppa e degli ufficiali, e del buon andamento del servizio.
La larga iniziativa lasciata ai capi include per essi lo stretto dovere di lasciarne, nella debita proporzione, e in ragione del grado ai loro dipendenti.
Non è già col prescrivere minutamente i procedimenti dell'istruzione e l'andamento delle operazioni di servizio che deve esplicarsi l'azione direttiva di comandante di corpo. Procedere in questo modo è fare opera dannosa, perché, non lasciando mai campo agli inferiori di regolarsi secondo il proprio criterio, si riducono a meccanici esecutori di quanto è loro ordinato.
La prontezza nel decidere, il sapere operare secondo il proprio giudizio, anche quando manchino gli ordini o quelli ricevuti non corrispondano più alla situazione, il sapere affrontare coraggiosamente la responsabilità delle proprie risoluzioni - doti essenziali in chiunque sia rivestito d'un comando - non possono svilupparsi là dove tutti siano stati abituati a operare secondo prescrizioni intese a regolarne ogni minimo atto.
Nelle varie istruzioni ed operazioni dev'essere con ogni cura sviluppato negl'inferiori questo sentimento dell'iniziativa. E' uno dei doveri più importanti d'un comandante di corpo. Siano agl'inferiori ben definiti gli scopi da conseguire, sia loro affidata tutta la responsabilità della riuscita, e non se ne restringa in alcun modo la libertà di azione nella scelta dei mezzi.
La responsabilità è un grande incitamento a operare e a porre nell'adempimento dei propri doveri tutta l'attività di cui si è capaci; l'abitudine invece di aspettare che tutto sia regolato dall'alto, anzi che educare e ritemprare il carattere, lo infiacchisce".

La "nota preliminare" che accompagnò il successivo Regolamento Generale dei 1912, dopo avere ribadito per i comandanti di Legione il dovere "di lasciare a ciascuno dei propri dipendenti libertà d'azione corrispondente alle attribuzioni ed alle responsabilità di ognuno", introdusse norme che per la prima volta accomunarono ai doveri del comandante le prerogative morali del semplice carabiniere. Emergono infatti nella "nota preliminare" i seguenti principi:
"Uno stesso compito si può eseguire egualmente bene in modi assai differenti, e perciò quello prescelto dall'inferiore non deve essere censurato, purché sia razionale, quand'anche non sia conforme al modo che si sarebbe preferito.
Nelle varie istruzioni ed operazioni il superiore oltre a sviluppare negli inferiori il sentimento dell'iniziativa deve ricordare che uno dei principali scopi cui deve tendere l'educazione militare, è quello di inculcare la coscienza della dignità personale, e del proprio valore come uomo e come soldato, nonché la necessaria fiducia nei compagni e nei capi. Deprimere tali sentimenti con parole o con atti, è fare uso riprovevole della propria autorità.
Alla perseveranza il superiore deve aggiungere l'energia e l'inflessibilità nell'esigere sempre e con lo stesso rigore l'osservanza di quei principi e di quelle norme che all'inferiore ha additate fin dal giorno in cui fu posto alla sua dipendenza.
Ma ciò sempre con quella calma severa, che non minaccia mai, che neppure perdona il poco zelo o la malavoglia, e che per la sua costanza ed immutabilità ispira appunto profondo rispetto e fa l'inferiore arrendevole per intimo convincimento.
La responsabilità è un grande incitamento ad operare ed a porre nell'adempimento dei propri doveri tutta l'attività di cui si è capaci. Epperciò anche il semplice carabiniere deve essere intimamente compreso che gli è personalmente ed unicamente responsabile delle sua azioni individuali, sia in servizio che fuori semizio e che egli, quale individuo pienamente cosciente, deve sapersi dirigere e moderare senza l'intervento superiore, la cui tutela, ove fosse resa necessaria, verrebbe a menomare la sua personalità.
Nell'accertamento pertanto di infrazioni o di irregolarità individuali, si dovrà evitare, in tesi generale, di far risalire la responsabilità ai superiori dei manchevoli, tranne che Le mancanze rilevate dimostrino evidente trascuratezza e men buono indirizzo per parte dei superiori stessi.
Affinché il lavoro degli ufficiali e militari tutti produca buoni frutti è necessario che sia fatto con lieto animo.
E ciò si ottiene quando il superiore nell'esigere dai sottoposti lo scrupoloso adempimento dei loro doveri, dia prova di stima e di riguardo; quando faccia in modo che vi sia varietà nelle occupazioni, che queste abbiano scopi ben definiti e chiari, e quando infine a ciascuno, entro la cerchia delle sue attribuzioni, lasci campo di liberamente esercitare il proprio criterio.
A tale uopo converrà tener presente che l'affiatamento completo ed il sentimento di devozione si ottengono solo quando il superiore dimostri costantemente di immedesimarsi dei bisogni degli inferiori; di preoccuparsi del loro benessere sostenendoli paternamente, nel limite del giusto, nella lotta difficile ch'essi quotidianamente incontrano per l'esatto adempimento dei loro doveri".



I principi di cui sopra, stabiliti quasi alla vigilia del primo Centenario dell'Arma, costituiscono un testo che sembra tradurre l'eredità ideale raccolta nel corso di un secolo per trasmetterla alle generazioni successive dei Carabinieri. Tali principi furono infatti ricalcati nella "Premessa" al Regolamento del 11 Settembre 1953 e conservati sostanzialmente nella "Premessa" di quello vigente, che così li conclude:
"Affinché il lavoro degli ufficiali e dei loro dipendenti sia fecondo di risultati positivi è necessario che sia svolto con animo lieto, in un clima di serenità e comprensione. E ciò si ottiene quando il superiore, nell'esigere dai sottoposti lo scrupoloso adempimento dei loro doveri, dia prova di stima, di fiducia e di riguardo; quando faccia in modo che vi sia verità nei compiti, che questi abbiano scopi ben definiti e chiari; quando dia a ciascuno, entro i limiti delle sue attribuzioni, libertà di operare secondo il proprio criterio: invero, l'affiatamento completo e il sentimento di solidarietà militare si ottengono soltanto quando il superiore riesce ad esaltare le energie dei dipendenti ed a sorreggere coloro che lavorano nel campo delle responsabilità; a rendersi esatto conto dei loro lavoro e delle difficoltà incontrate e superate, intervenendo soltanto se c'è qualcosa da correggere o migliorare; ad immedesimarsi dei loro bisogni ed a preoccuparsi del loro benessere; a sostenerli paternamente nella difficile e nobile fatica quotidiana che essi affrontano per l'adempimento del loro dovere".

La Costituzione contiene principii che non hanno prodotto però conseguenze immediate sulle norme regolamentari.

All'art. 11 si afferma che:

« L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali»

All'art. 52 si statuisce che

« La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. »
All'art. 54 si precisa che:

« Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. »
Infine l'art. 103 dispone:

« I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. »
Il regolamento del 1964, che per la prima volta si rivolge a tutte le forze armate italiane, sancisce nella sua Premessa che esse "... sono istituite per difendere sino all'estremo l'onore e l'indipendenza della Patria combattendo ovunque venga ordinato e per tutelare in obbedienza agli ordini ricevuti le istituzioni e le leggi nazionali".

L'Avvertenza pubblicata in calce al Regolamento precisava "Il Regolamento di disciplina militare è il codice morale delle Forze armate ed enuncia i principi ed indica i metodi per creare e rafforzare una sostanziale disciplina. Esso deve essere riconosciuto, meditato ed osservato da tutti i militari, soprattutto da quanti rivestono un grado ed hanno missione di educatori. I principi morali e disciplinari dettati dal presente Regolamento formano la base e la forza dell'istituzione militare."

Dal punto di vista della dottrina, la Premessa al Regolamento del '64 così argomenta:

"... Le Forze armate, per evitare ogni possibile incrinatura nella propria compagine e per esercitare imparzialmente le alte funzioni derivanti dai doveri istituzionali, debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche.
L'azione di tutte le Forze armate deve essere pronta e concorde, e perciò le attribuzioni e i doveri di ciascun elemento della gerarchia militare debbono essere definiti con regole certe ed inviolabili.
Nella osservanza di queste regole consiste la disciplina militare.
Essa è principale virtù delle Forze armate e primo dovere del militare di ogni grado.
La storia di tutti i tempi e di tutte le nazioni prova che nella disciplina, assai più che nel numero, sta la forza delle istituzioni militari.
La disciplina si infonde in tempo di pace e si mantiene salda in tempo di guerra mercé la diligente e costante abitudine di osservarne i precetti."
Sulla base dei principi enunciati nella Premessa e nell'Avvertenza - inedite formule per un Regolamento promulgato con Decreto del presidente della Repubblica - si struttura un modo nuovo, e forse ritenuto più democratico, di concepire l'essere militare. È così che nelle numerose scuole militari delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo degli Agenti di Custodia si cerca di insegnare una nuova Etica militare la cui dottrina si svilupperà a fatica. In particolare modo, si incentrerà l'impostazione formativa sull'educazione all'obbedienza, dai massimi istituti formativi per gli ufficiali (Accademie, Scuole di Applicazione e scuole per allievi ufficiali di complemento), alle scuole sottufficiali ed ai reparti di addestramento per le truppe.

Secondo l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, quella degli anni '60 e '70 fu una società militare disorientata che non intravedeva possibilità di impiego professionale (la guerra), che costituiva comunque un enorme serbatoio occupazionale, che vedeva la classe ufficiali annoverare sempre più elementi provenienti dai ceti medio-bassi, anche loro afflitti da problemi di sostentamento economico.

L'ondata terroristica degli anni '70 - '80 rese ancor più problematici gli arruolamenti talché anche i criteri di selezione furono resi più "elastici". Le Forze armate divennero veramente un esercito di popolo che nel 1978 richiederà con forza cambiamenti radicali.

Nel 1981 il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza fu smilitarizzato e convertito nella Polizia di Stato, e successivamente si ebbe la smilitarizzazione del Corpo degli Agenti di Custodia, convertito in Polizia Penitenziaria.

Da ultimo, in ordine di tempo l'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382 afferma che:

Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali.
Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato ed in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità.
Quanto all'evoluzione dei doveri che incombono sul soldato, Dio, Re e Patria erano i valori fondamentali cui si riferivano i regolamenti del 1859 e 1872. Il primo conteneva una lunga elencazione di doveri che violavano la sfera personale dei singoli e fissavano, una per una, le norme di comportamento della vita familiare, la religione, l'uso delle proprie cose. Sovrano e Patria erano un bene supremo ed inscindibile. Il Regolamento del '64 si presentava invece come una previsione di doveri di carattere generale afferenti al solo status militare ed il dovere di "obbedienza", prima "assoluta", è divenuta "pronta, leale e rispettosa".

Questi schemi organizzativi legati al passato ed i relativi precetti etici vengono accantonati nel 1978: infatti le norme di principio, prima dei doveri, trattano dei diritti costituzionalmente garantiti al cittadino-soldato, non più soldato-suddito.

Tutte queste situazioni relative alle modifiche ordinative, normative e strutturali dello strumento militare vennero inesorabilmente ad incidere sui riferimenti classici dell'Etica militare propria della società militare italiana: la Patria, la Bandiera, il Giuramento, la Disciplina militare, l'Onore e le Tradizioni militari.

Secondo Gianalfonso D'Avossa la condizione militare è "un modo di essere, fatto di scienza ed arte, di poesia e di forza, di pensiero (la missione) ed azione (la professione) in un rapporto dialettico con la società nella quale e per la quale si opera". E nella condizione militare si possono evidenziare due componenti, una tecnica ed una morale. Da queste due componenti, radicalmente opposte, si ottengono le connotazioni peculiari del professionista militare, come dirigente militare, la cui etica è di matrice tecnica, e quella di "capo per vocazione", la cui etica è di matrice eroica.

Il primo fattore, quello tecnico, deriva principalmente dalla modernizzazione crescente dei mezzi, strumenti ed armi in dotazione. Lo sviluppo tecnologico dello strumento militare ha favorito la crescita della specializzazione militare in un contesto in cui il mezzo tecnico sembra prendere il sopravvento sull'uomo.

Gli stessi valori di autorità e gerarchia hanno acquisito nuove valenze rispetto al sistema tradizionale. Se prima per avere autorità bastava avere una carica come fosse una investitura divina, oggi ciò non basta. Per avere autorità bisogna anzitutto dimostrare di possedere i requisiti giusti ed essere all'altezza della situazione.

La professionalità richiede un aggiornamento continuo per mantenersi al passo coi tempi e la specializzazione spinta porta ad una frammentazione della società militare.

Il militare oggi percepisce sempre meno la specificità del gruppo sociale al quale appartiene e sembrerebbe addirittura che la disciplina e militarità abbiano minore importanza rispetto alla specializzazione ed alla professionalità.

In questo modo il fattore tecnico incide sulla società militare modificando le strutture ed ingenerando l'individualismo. Tutto ciò porta all'identificazione di un modello nel quale si ritiene superata la militarità.

Questa "civilizzazione" progressiva ha portato di fatto ad alcuni aspetti quali la sindacalizzazione, l'orario di servizio con lo straordinario ed il superamento del tradizionale sistema dei rapporti gerarchici.

Il secondo modello di riferimento sottolinea invece la specificità dell'etica militare e la prevalenza del fattore morale, imperniato sui valori etici della lealtà, del coraggio, del rigore morale, del senso del dovere, del rispetto dei diritti e della dignità umana, del sereno e generoso spirito di dedizione al prossimo.

Così, va sottolineato che al militare, unico caso tra tutte le professioni, può essere richiesto quando le circostanze lo rendano necessario il sacrificio della vita: è noto che a nessuno ed in nessuna professione può essere imposto tale obbligo.

Il militare pertanto ha bisogno di credere in quei valori originali della sua missione al servizio del paese e della collettività ed ovviamente l'interesse generale deve prevalere sul suo interesse personale ed immediato.

In sintesi il militare non può essere solo un cittadino cui sono state consegnate delle armi. La sua condizione è diversa da quella delle altre professioni perché implica l'adesione integrale a quel sistema di valori tradizionali che sono alla base della solidarietà e della capacità combattiva.

Sostiene sempre il D'Avossa che questo modello caratterizzato dalla specificità della condizione militare contiene tranquillamente il primo perché non può esistere specificità senza professionalità. La deontologia della professione militare quindi è nello stesso tempo diversa e più complessa delle altre. Essa implica infatti uno stile di vita che si fonda su un sapere tecnico-scientifico, come qualsiasi altra professione, ma in più poggia sui valori etico-morali e culturali e su principi di comportamento del tutto particolari. Sono propria questa ampiezza della deontologia e la valenza dei suoi contenuti che fanno del militare un servitore dello stato molto speciale. Il militare si distingue per disponibilità personale, per l'atemporaneità e spazialità del suo impiego che mettono in risalto il più autentico spirito di servizio e la solidarietà nei confronti della collettività.


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sabato 8 ottobre 2016

LA LEVA

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Già prima dell'unità d'Italia alcuni stati preunitari italiani della penisola prevedevano il servizio militare obbligatorio, come ad esempio nel caso dell'esercito delle Due Sicilie, seppur in tale caso riscattabile. Grazie all'influenza dell'impero francese, la leva obbligatoria fu introdotta nella Repubblica Italiana napoleonica il 13 agosto 1802 su proposta di Francesco Melzi d'Eril, inizialmente per i maschi di età compresa dai 20 ai 25 anni e per quattro anni e si ampliò con l'estendersi dello Stato, man mano che le operazioni militari consentivano l'annessione di altri territori: nel 1802 in Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia; nel 1805 in Friuli; nel 1806 nei territori veneti a sinistra dell'Adige. Chi era sposato prima di tale data o aveva particolari menomazioni era esonerato dal partire.

Mantenuto ancora nel successivo Regno d'Italia napoleonico, il servizio di leva fu poi adottato dal Regno di Sardegna con la riforma promossa dal generale Alfonso La Marmora (legge 20 marzo 1854, n. 1676, cosiddetta riforma La Marmora) e con il compimento dell'unità d'Italia fu estesa a tutto il Regno d'Italia in modo graduale e progressivo; il 25 giugno 1862 il ministro della guerra Agostino Petitti Bagliani di Roreto annunciò ai deputati del Regno, riuniti a Palazzo Carignano a Torino, che l'obbligo di leva era esteso a tutte le province italiane.

Benché lo statuto albertino non contenesse disposizioni particolari, si limitava ad affermare un generico principio di cui all'art. 75 che statuiva:

« La Leva militare è regolata dalla legge. »
Tuttavia il nuovo stato unitario ebbe l'esigenza di adottare una serie di provvedimenti per garantire la capacità di mobilitazione di un congruo numero di uomini in tempi brevi, così prendendo a modello il servizio di leva vigente nel Regno di Prussia, venne così applicato il principio delle coscrizione generale. Furono quindi emanate una serie di norme: in particolare, la legge 26 maggio 1861 n. 35 autorizzò una leva di 56.000 uomini nelle province che furono del Regno delle Due Sicilie; la legge 30 giugno 1861, n. 63, autorizzò una leva in Sicilia sui nati nel 1840; la legge 22 agosto 1861, n. 223, disciplinò la leva militare per le nuove province dello stato, ovvero Lombardia, Emilia, Marche, Umbria, Sicilia; la legge 13 luglio 1862, n. 695, intervenne ancora in ordine alle province napoletane dell'ex regno delle Due Sicilie e la legge 13 luglio 1862 n. 696 dello stesso giorno disciplinò la leva obbligatoria per tutte le province dello Stato a partire da tale anno per i nati nel 1842.

Una prima disciplina generale venne dettata dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248: i nominativi dei cittadini soggetti alla chiamata (esclusivamente i maschi di maggiore età) erano contenuti nelle liste di leva, formate dal comune italiano di residenza del cittadino interessato (legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato A), nelle quali venivano iscritti tutti i giovani al compimento del 17º anno di età. Del fatto veniva data notizia mediante affissione di manifesti presso l'albo pretorio e nel territorio del comune interessato. Successivamente, il R.D. 13 novembre 1870 n. 6026 istituì a far data dal 16 dicembre i distretti militari - che dovevano provvedere ad accertare l'idoneità psico-fisica dei coscritti ed alla mobilitazione iniziale; presso gli stessi veniva anche somministrato l'addestramento iniziale delle truppe - sopprimendo nel contempo i comandi militari di provincia. Dal punto di vista formale, la coscrizione obbligatoria di tutti i cittadini di sesso maschile fu sancita definitivamente dalla legge 7 giugno 1875 n. 2532. Tuttavia, solo il Testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito (legge 26 luglio 1876 n. 3260) dava precise indicazioni riguardo alla formazione delle liste di leva. Tale legge prevedeva che ogni comune tenesse due tipi di registri: le liste di leva e i ruoli matricolari. La legge 30 giugno 1889 n. 6168 introdusse in ogni comune i registri dei quadrupedi dove erano indicati gli animali ed i rispettivi proprietari ai fini della requisizione che poteva essere ordinata in caso di mobilitazione generale o parziale.

La normativa sul reclutamento del Regio Esercito, risistemata con il R.D. 6 agosto 1888 n. 5655 (Nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del regio Esercito) venne nuovamente modificata con una serie di provvedimenti normativi: legge 28 giugno 1891 n. 2346, legge 15 dicembre 1907 n. 763, legge del 24 dicembre 1908 n. 783, legge del 30 giugno 1910 n. 362 (dove la ferma si ridusse a due anni per tutte le armi) legge 5 agosto 1927 n. 1437 ed infine legge 24 febbraio 1938 n. 329.

I coscritti chiamati alle armi, affluivano presso i rispettivi distretti militari e da questi inviati ai reggimenti di assegnazione, che si occupavano direttamente di tutto il ciclo addestrativo: vestizione presso il deposito di reggimento (di battaglione/gruppo nelle unità alpine), addestramento di base presso un apposito plotone di istruzione e in breve tempo affiancamento al personale più anziano (addestramento per imitazione). L'introduzione del servizio militare di massa suscitò notevole scontento tra le popolazioni meridionali e contribuì ad alimentare il brigantaggio postunitario, in risposta così i governi dell'epoca adottarono misure straordinarie ed estremamente repressive - come la legge Pica - che oltre a punire la renitenza alla leva con la reclusione nelle carceri italiane, colpiva anche i parenti ed eventuali complici di coloro che si sottraessero agli obblighi militari.

Alla vigilia della prima guerra mondiale la normativa venne nuovamente modificata dal R.D. 24 dicembre 1911 n. 1497 (Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio Esercito).

Durante il conflitto, si diffuse il termine volgare-dialettale naja, come sinonimo di vita militare, soprattutto nell'Italia settentrionale, quindi successivamente esteso a tutto il territorio italiano. Probabilmente derivato dal dialettale veneto (teatro delle battaglie del conflitto) te-naja, inteso come morsa, tenaglia, il termine indica, in senso dispregiativo, la vita militare che obbliga un individuo a strapparsi dai propri affetti per subordinarsi alle gerarchie istituzionali.

Una diversa spiegazione etimologica fa risalire il termine naja dal veneto antico naia, "razza, genia", che a sua volta deriva dal termine latino natalia, pl. neutro di natalis, "attinente, relativo alla nascita", con riferimento alla classe generazionale che veniva coscritta ogni anno.

Durante la guerra cominciarono inoltre a verificarsi i primi significativi episodi di obiezione di coscienza: i primi casi di obiezione al servizio militare obbligatorio furono quelli di Remigio Cuminetti, un testimone di Geova, che nel 1916 in piena grande guerra finì sotto processo per diserzione a causa del suo rifiuto di indossare l'uniforme, e di Luigi Lué e Alberto Long.

Il regime fascista introdusse l'istruzione premilitare, "impartita con carattere continuativo a tutti i giovani dall'anno in cui compiono l'8º anno di età a quello in cui compiono il 21°. Tale istruzione comprendeva due periodi: il primo, dal 1º gennaio dell'anno in cui si compie l'ottavo, al compimento del 18º anno di età, era di competenza della Opera Nazionale Balilla creata nel 1926; il secondo, di servizio premilitare obbligatorio, dal compimento del 18º anno di età (leva fascista) alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva". Il cittadino italiano iscritto nelle liste di leva diventava così soldato e da quel giorno, incombeva su di lui l'obbligo militare (obbligo di leva). Il servizio di leva poteva essere svolto anche presso la milizia fascista (MVSN).

La normativa relativa al reclutamento venne poi raccolta nel regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 ("Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito"). Il servizio di leva poteva essere altresì prestato come ausiliario presso le varie forze armate italiane e forze di polizia italiane (come ad esempio in qualità di carabiniere ausiliario presso l'Arma, Polizia di Stato, Corpo degli agenti di custodia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), o anche come ufficiale di complemento.

Con la riforma di cui al regio decreto legge 21 novembre 1934 n. 1879, seguita dal R.D 24 febbraio 1938 n. 329 (Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio Esercito), si modificò il testo unico del 1932, prevedendo che per l'esercito i giovani venissero chiamati alla leva ed esaminati, nel 20º anno e la chiamata alle armi normalmente nel 21º anno.

Si prevedeva, in particolare:

« Le ferme di leva si distinguono, in ordine decrescente di durata, in: ordinaria (18 mesi), minore di 1° grado (12 mesi), minore di 2° grado (6 mesi), minore di 3° grado (3 mesi). »
Nella Regia Marina era prevista la ferma volontaria ordinaria di 6 anni, quella volontaria a premio di 4 anni e la ferma di leva di 28 mesi. Infine nella Regia Aeronautica il personale di leva era assegnato dai distretti militari e dalle capitanerie di porto in base ai quantitativi stabiliti.

Con la nascita della Repubblica Italiana venne affermato nella carta costituzionale il dovere dell'obbligatorietà del servizio, contenuto nell'art. 52 della costituzione della Repubblica Italiana, ma tuttavia temperato dalle modalità e nelle limitazioni imposte dalla legge. Infatti, il 2° comma dell'articolo afferma che:

« Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. »
Nell'immediato secondo dopoguerra, vennero poi istituiti i centri addestramento reclute, presso i quali i coscritti dovevano recarsi per sostenere apposito corso di addestramento e successivamente essere assegnati ad una sede di servizio. Le leggi 25 aprile 195, n. 308 e 8 luglio 1961, n. 645 disciplinarono la composizione delle commissioni mobili e dei consigli di leva, mentre ai sensi della legge di delega 13 dicembre 1962 n. 1862, venne emanato il DPR 14 febbraio 1964 n. 237 ("Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica").

I soggetti destinatari della chiamata, ai sensi dell'art. 1 del DPR 237/1964, continuavano ad essere tutti i cittadini italiani esclusivamente di sesso maschile e maggiorenni inclusi nelle liste di leva. Si era quindi chiamati (tramite la cosiddetta chiamata alle armi tramite apposita cartolina-precetto) a presentarsi presso il distretto militare competente e sottoposti alla visita medica di leva; se dichiarati idonei si svolgeva servizio obbligatorio nella Marina Militare, nell'Esercito Italiano o nella Aeronautica Militare; solitamente con incarichi di impiego nei servizi (approvvigionamento, logistica, ecc.) o incarichi di servizio in una determinata arma (ad esempio fuciliere dell'esercito); solitamente dalla visita all'arruolamento passava un certo periodo di tempo, generalmente non superiore all'anno.

Il servizio di leva continuava a poter essere prestato presso le varie forze armate italiane (e a partire dal 1958 anche nella Vigilanza Aeronautica Militare per l'aeronautica militare italiana) e forze di polizia italiane e come ufficiale di complemento. Coloro che invece, dopo aver ricevuto la chiamata non si fossero presentati presso il distretto competente, rifiutandosi di prestare il servizio di leva (come nel caso degli obiettori di coscienza), ponevano in essere condotte che integravano la fattispecie del reato di renitenza alla leva, punito con la reclusione in carcere.

A seguito dell'emanazione della prima legge 15 dicembre 1972 n. 772 ("Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza"), si ebbe per la prima volta una disciplina dell'obiezione di coscienza nonché l'istituzione del servizio civile, obbligatorio, alternativo e sostitutivo a quello militare per chi, risultato idoneo alla visita di leva, non volesse prestare servizio armato.
Inizialmente il servizio civile obbligatorio aveva una durata maggiore rispetto al servizio militare, durata via via equiparata mentre il rapporto fra il numero di persone che svolgevano i due tipi di servizio si attestava sulla parità. Negli anni, inoltre, la richiesta di effettuare il servizio civile fu progressivamente svincolata dal soddisfacimento di particolari requisiti, ad esempio, di natura religiosa.

Anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale aveva cominciato a prendere atto del cambiamento espresso da alcune parti dell'opinione pubblica: la sentenza n. 164 del 23 maggio 1985 aveva stabilito, il diritto del cittadino a servire la patria anche espletando un servizio alternativo a quello armato. Con la legge 6 marzo 2001 n. 64 verrà successivamente istituito nel 2001 il servizio civile nazionale.

Con la legge 20 ottobre 1999, n. 380 venne previsto, per la prima volta nella storia italiana, la possibilità per le donne di arruolarsi, su base volontaria, nelle forze armate italiane, introducendo così, per la prima volta in italia, il servizio militare femminile volontario.

Intanto il periodo di ferma obbligatorio continuò a subire riduzioni nel tempo con vari provvedimenti legislativi:

ferma di leva di 15 mesi per Esercito/Aeronautica e 24 mesi per la Marina (sino al 1975)
dal 1976 ferma di leva di 12 mesi per Esercito/Aeronautica e 18 mesi per la Marina, e rispettivamente 15/18 per gli ufficiali di complemento
dal 1987 ferma di leva di 12 mesi per Esercito/Aeronautica/Marina e 15 mesi per gli ufficiali di complemento
dal 1997 ferma di leva di 10 mesi per Esercito/Aeronautica/Marina, 12 mesi nell'Arma dei Carabinieri quale Carabiniere ausiliario e 14 mesi per gli ufficiali di complemento.
Tuttavia, la società italiana nel corso del tempo aveva già cominciato progressivamente a nutrire una generale e crescente avversione alla coscrizione obbligatoria; infatti dati ufficiali che registrarono il dissenso della popolazione risalgono già all'inizio del XX secolo, anche a causa dei diversi episodi di nonnismo e omicidi verificatisi nel corso degli anni. Un impulso decisivo al superamento della leva obbligatoria si ebbe coi fatti emersi nell'agosto del 1999 con la morte, avvenuta in circostanze mai del tutto chiarite, del paracadutista siracusano Emanuele Scieri in forza alla Brigata paracadutisti "Folgore", in servizio presso la Caserma Gamerra C.A.PAR Centro Addestramento Paracadutisti di Pisa. Sulla vicenda, che ebbe un certo impatto sull'opinione pubblica, vennero effettuate anche alcune interrogazioni parlamentari. Il 3 settembre 1999, il Consiglio dei ministri approvò il disegno di legge proposto dall'allora Ministro della difesa Carlo Scognamiglio che doveva avviare il processo per giungere al superamento della coscrizione obbligatoria. Il provvedimento fu presentato al Senato l'8 ottobre 1999 quale disegno di legge n. 6433 ("Delega al Governo per la riforma del servizio militare") e, dopo essere stato approvato con modificazioni il 14 giugno 2000, passò alla Camera dei deputati per diventare successivamente legge 14 novembre 2000 n. 331.



Nella relazione di accompagnamento della legge si afferma:
« Le forze militari oltre al tradizionale e perdurante ruolo di difesa della sovranità ed integrità nazionale, sono chiamate ad una funzione più dinamica per garantire la stabilità e la sicurezza collettiva con operazioni di gestione delle crisi e di supporto della pace. Ciò implica la necessità di trasformare lo strumento militare dalla sua configurazione statica ad una più dinamica di proiezione esterna, con più rapidi tempi di risposta all'insorgere dell'esigenza ed una più completa e complessa preparazione professionale.
Il modello interamente volontario è quello che meglio risponde a questa nuova connotazione e funzione dello strumento militare. Non si tratta, peraltro, di abolire la coscrizione obbligatoria, ma solo di prevederla in casi eccezionali, quali quelli di guerra o di crisi di particolare rilevanza, che richiedano interventi organici.
Tra l'altro non è possibile sottacere che il rilevante calo demografico in atto in Italia unito all'incremento del fenomeno dell'obiezione di coscienza rende sempre più difficile raggiungere contingenti di leva idonei a soddisfare le esigenze qualitative e quantitative delle forze armate. Difficoltà acuite sia dalla spinta alla regionalizzazione sia dalla riduzione a dieci mesi della durata del servizio militare che ha ridotto il periodo di reale operatività dei militari di leva, insufficiente per determinati settori o particolari sistemi d'Arma.
Per procedere alla trasformazione dello strumento militare, occorre innanzitutto definire le nuove dimensioni delle forze armate professionali, ovvero il punto di arrivo della connessa contrazione. Pur tenendo ferma l'esigenza di rispettare gli impegni operativi assunti, il passaggio da un modello misto ad uno tutto professionale, composto da personale maschile e femminile, potrà permettere di conseguire una ulteriore riduzione quantitativa per il più alto coefficiente di utilizzo del personale tutto volontario e per il recupero discendente dal riordino del settore del reclutamento e della componente addestrativa e formativa. Partendo dall'attuale (anno 1999) livello di circa 270.000 uomini, l'insieme di questi fattori fa ritenere perseguibile, pur rispettando gli attuali impegni operativi assunti, una riduzione dello strumento militare interamente professionale a 190.000, ovvero di ben 80.000 unità in meno della consistenza attuale. »
Durante il governo D'Alema I fu emanata la legge 14 novembre 2000 n. 331, elaborata durante il Governo Amato II e promossa principalmente dal senatore Carlo Scognamiglio. La legge conferiva al governo italiano la delega a emanare disposizioni concernenti la graduale sostituzione, entro sette anni, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa, e fissò l'organico dell'esercito italiano in numero di 190.000 unità. La norma non aboliva radicalmente l'obbligo della coscrizione, ma ne statuì la possibilità del ripristino - per una o più classi - in caso di carenza di soldati, e in due casi particolari, ossia:
qualora venga deliberato lo stato di guerra, ai sensi dell'art. 78 della Costituzione
in caso di gravissime crisi internazionali in cui l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale.
Il d.lgs 8 maggio 2001 n. 215, emanato durante il governo Amato II, che introdusse alcune modifiche in tema di rinvio per motivi di studio, disposizioni sugli ufficiali ed altre norme per il superamento progressivo del servizio di leva, stabilì che le chiamate fossero sospese a partire dal 1º gennaio 2007. Nel contempo Corte costituzionale della Repubblica Italiana confermava inoltre il suo orientamento giurisprudenziale con la pronuncia della sentenza del 16 luglio 2004 n. 228, riguardo alcune questioni di legittimità costituzionali riguardo al servizio civile, rimarcando ulteriormente che il dovere, sancito dalla carta costituzionale, dei cittadini della difesa della patria potesse essere assolto in maniera equivalente con modalità diverse e/o estranee alla difesa militare. La sospensione venne infine anticipata con la legge 23 agosto 2004, n. 226 promulgata durante il governo Berlusconi II: la norma, modificando il decreto legislativo n. 215/2001, fissava la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1º gennaio 2005, disponendo comunque la chiamata al servizio, fino al 31 dicembre 2004, per tutti i soggetti nati entro il 1985 incluso.(quest'ultima quindi l'ultima classe di leva chiamata alle armi) tranne nel caso che costoro avessero presentato domanda di rinvio per motivi di studio. Il decreto del Ministero della Difesa del 20 settembre 2004 (emanato in attuazione dell'art. 11 bis del d.lgs. 215/2001) fissava al 30 settembre 2004 il termine delle visite di leva.

Il successivo decreto legge 30 giugno 2005 n. 115 - convertito in legge 17 agosto 2005 n. 168 - introdusse infine la possibilità a decorrere dal 1º luglio, per il personale in servizio espletante sia il servizio di leva che il servizio civile sostitutivo, di poterne cessare anticipatamente la prestazione, con apposita domanda.

Nel settembre del 2009 il governo Berlusconi IV promosse un'iniziativa denominata Pianeta Difesa consistente in un breve periodo durante il quale 145 giovani (100 ragazzi e 45 ragazze), appositamente selezionati dall'ANA, potevano partecipare a una breve esperienza di vita militare (15 giorni/1 mese). Questo periodo di servizio, soprannominato la mini naja, mirava a far conoscere ai partecipanti lo stile vita militare. La sperimentazione si svolse presso corpo degli alpini, e quindi i giovani hanno passato il periodo di addestramento nelle caserme del 6º Reggimento alpini per il solo progetto Pianeta Difesa; per il progetto "Vivi le Forze Armate, Militare per tre settimane" invece i reparti impegnati sono stati vari dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare ed Arma dei Carabinieri. Complessivamente, nel 2010 furono stanziati fondi per una durata triennale per un progetto, più ampio rispetto al precedente Pianeta Difesa, denominato "Vivi le Forze Armate, Militare per 3 settimane".

Nello stesso 2010, la materia venne infine raccolta e risistemata nel codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

L'art. 52 della Costituzione della Repubblica italiana prevede l'obbligatorietà del servizio militare, ma solo nei modi e nei limiti previsti dalla legge, nella fattispecie l'istituto è regolato dal codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90 ne regolamenta invece aspetti applicativi (come ad esempio gli adempimenti circa le liste di leva). L'arruolamento quindi, si divide in obbligatorio e volontario, ambo le fattispecie sono previste e normate dal predetto codice.

Per quanto riguarda il servizio di leva il nuovo codice limita l'operatività della coscrizione obbligatoria, o meglio la sua attuazione, alle condizioni riportate in tale norma all'art. 1929, in particolare al comma 2°:

«Il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:
a) se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;
b) se una grave crisi internazionale nella quale l'Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate. »
(comma 2° art. 1929 dlg 66/2010)
Dopo aver ricevuto la chiamata, si prevede il superamento di visite mediche in un periodo di due giorni, con esito diverso, in particolare si è dichiarati:
Idoneo: in questo è previsto l'arruolamento.
Rivedibile: si viene invitati a ripresentarsi l'anno seguente per effettuare nuovamente le visite in quanto giudicato temporaneamente inabile. Nel caso tale infermità perdurasse anche alla seconda visita il soggetto viene riformato.
Riformato: Questo giudizio sancisce la permanente inidoneità al servizio militare.
La competenza alla formazione delle liste di leva è dei comuni italiani, nelle quali vengono ad essere iscritti i cittadini italiani di sesso maschile all'anno del compimento del loro 17º anno di età e, in caso di ripristino della leva, suscettibili di chiamata a visita al compimento del 18º anno di età ma comunque non oltre il 45º anno. I requisiti psico-fisici sono accertati dalle commissioni di leva, le imperfezioni che costituiscono causa di inidoneità sono stabilite dall'art. 582 del D.P.R. 90/2010; il personale di leva inoltre riceve una paga adeguata a quella di soldato, così come pure i richiamati e le forze di complemento. Ad ogni modo il periodo di ferma dei militari di leva e degli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio civile è di 10 mesi, prolungabili con decreto del ministero della difesa sempre nelle ipotesi previste per la riattivazione della leva, essi possono essere utilizzati per particolari attività operative, logistiche, addestrative, e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma o per fornire soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali ed il ripristino di infrastrutture pubbliche per non più di 6 mesi; hanno inoltre diritto ad usufruire di vitto ed alloggio presso la struttura ove prestino servizio e sono generalmente assegnati ad una sede di servizio distante non più di 100 km dalla propria residenza, e sono tenuti come tutti i militari a prestare giuramento militare. I renitenti alla leva continuano ad essere puniti con la reclusione carceraria, e con la conseguente applicazione di sanzioni ulteriori ove previsto dalla legge.

I soggetti di sesso maschile appartenenti sino alla classe del 1985 inclusa possono consultare la loro posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari presso i centri documentali che dal 30 ottobre 2000 hanno sostituito i vecchi distretti del 1870. Nei centri inoltre continuano ad essere versate le liste di leva, elaborate dai comuni d'Italia ai sensi della vigente normativa, relative a tutte le classi.

L'esonero al servizio militare (diverso dalla riforma, in quanto non prevedeva l'effettuazione degli accertamenti medici) è previsto per alcune situazioni familiari:

figlio o fratello di militare deceduto in guerra;
fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio;
orfano di entrambi i genitori (primogenito);
vedovo o celibe con prole;
arruolati con prole;
unico fratello convivente di disabile non autosufficiente;
primo figlio maschio di genitore invalido per servizio o caduto in servizio;
terzo (o successivo) figlio maschio se (almeno) due fratelli avevano già assolto completamente il servizio di leva;
responsabile diretto della conduzione di impresa familiare.
Alle suddette si aggiunge la casistica del decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 504, il quale ha stabilito che "qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione" potessero altresì essere dispensati i cittadini che versassero in difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative.

Gli studenti delle scuole superiori e gli universitari potevano domandare il rinvio del servizio ma non della visita; negli ultimi anni fu ammesso anche il rinvio della visita, come nel caso di cittadini italiani residenti all'estero. In particolare, per gli studenti universitari, le norme per la concessione del beneficio di esenzione dal servizio per motivi di studio furono modificate dal predetto d.lgs 504/1997:

Per gli studenti immatricolati prima dell'anno accademico 1998/1999 poteva essere concesso a seconda dell'anno di età e di iscrizione al corso di studi universitari:
fino al compimento del venticinquesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di tre anni
fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di quattro anni
fino al compimento del ventisettesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di cinque anni
fino al compimento del ventottesimo anno di età, per i corsi aventi una durata maggiore di cinque anni.
Per gli studenti immatricolati dopo l'anno accademico 1998/1999:
Per la prima richiesta era sufficiente l'iscrizione ad a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso università statali o legalmente riconosciute
Per la seconda richiesta era necessario aver superato n. 1 esame di quelli previsti dal piano di studi
Per la terza richiesta era necessario aver superato complessivamente n. 3 esami di quelli previsti dal piano di studi del 1º e del 2º anno
Per la quarta richiesta era necessario aver superato complessivamente n. 6 esami di quelli previsti dal piano di studi del 1°, del 2°, e del 3º anno
Per la quinta richiesta e successive era necessario aver superato altri 3 esami per anno rispetto alla quarta richiesta.
Il d.lgs 8 maggio 2001, n. 215, modificando il d.lgs 504/1997, apportò cambiamenti circa i requisiti per gli studenti universitari ammessi al beneficio del rinvio per motivi di studio, in particolare a decorrere dal 1º gennaio 2004 e per i soggetti appartenenti alla "classe di leva" anno 1985 e precedenti:
per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso università statali o legalmente riconosciute;
per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo quattro esami previsti dal piano di studi;
per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo otto esami previsti dal piano di studi;
per la quarta richiesta e le successive, di aver sostenuto ulteriori quattro esami previsti dal piano di studi per anno rispetto alla terza richiesta e alle successive.
Attualmente, la disciplina delle dispense e dei rinvi per motivi di studio è contenuta nel d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (libro VIII, titolo II, capo IV, sezioni V, VII VII e VIII).

Il servizio militare obbligatorio è stato sempre oggetto di dibattito nella società italiana. Tra le argomentazioni favorevoli possiamo annoverare:
esso poteva favorire la conoscenza, soprattutto per i giovani di realtà disagiate, di aree lontane, e anche l'integrazione linguistica;
i giovani potevano conoscere realtà diverse da quelle quotidiane, con possibilità di stringere forti legami di amicizia;
secondo alcuni medici, l'abolizione del servizio obbligatorio (con conseguente abolizione dell'obbligo di visita medica), non permetterà di identificare alcune patologie dell'apparato riproduttivo maschile che, molto spesso a causa di pigrizia o pregiudizi da parte dell'interessato, venivano identificati proprio dai medici militari durante la visita. Tra le patologie più comunemente riscontrate, la più frequente era il varicocele;
esso poteva costituire un momento di formazione per l'individuo e dal punto di vista caratteriale e nello spirito.
il servizio assicurava un costante afflusso di soldati a costi poco elevati; inoltre potendo essere prestato presso corpi di polizia, poteva garantire alle amministrazioni interessate un flusso continuo di personale giovane da impiegare per svariati compiti a seconda delle necessità che si presentavano, dall'ordine pubblico, ai disastri naturali e la lotta alla criminalità;
la coscrizione obbligatoria aiutava a dare una disciplina e uno spirito di cooperazione di gruppo; inoltre forze armate costituite non da coscritti creerebbero una sorta di "casta".

Si partiva per il servizio militare e dall’estremo Nord ci si trovava all’estremo Sud e viceversa.

Era un rimescolamento di razze e di lingue, come quello che Tito usò per fare la Jugoslavia unita. Se si era un soldato semplice, si capitava al Car, Centro Addestramento Reclute,  piemontese o lombardo o veneto insieme con sardi e pugliesi. Si facevano subito esperienze inaudite. Distribuivano le lenzuola, e c’erano figli di pastori che domandavano cosa sono e a cosa servono. Idem per la carta igienica, mai vista prima. Si dormiva in grandi camerate, i fucili venivano deposti al centro sulla rastrelliera, dritti in su, ma di notte qualche soldato si metteva la baionetta sotto il cuscino, perché non si sa mai. Ci si doveva adattarsi ad una gerarchia che cominciava da zero. Col passare delle settimane e dei mesi, qualcuno veniva scremato e saliva di grado. Il vero trauma della naia era l’obbedienza.  

L’obbedienza ha un prezzo psichico enorme, non c’è soldato che, una volta congedato, non ricordi per filo e per segno le volte in cui ha dovuto obbedire anche se era assurdo. Ci si staccava a vent’anni dalla famiglia, dove padre e madre diventavano pazzi per assicurarti la felicità, ci si trovava fra sconosciuti di tutt’Italia e ci si doveva «arrangiarsi», «cavarsela». Se in ufficio, in fabbrica, a scuola, in azienda, fra tanti ex-soldati di leva c’era qualcuno che non aveva fatto il servizio militare, c’era sempre qualche superiore che commentava: «Si vede». Nella naia nascevano amicizie che non morivano più. Gli ex-compagni di camerata continuavano a informarsi sulla vita dei colleghi, e tra le ragioni ce n’era anche una che loro non capivano, ed era questa. Ognuno esponeva sull’armadietto la foto della propria ragazza, c’era sempre chi s’innamorava della ragazza del vicino e poi, congedato, andava a trovarlo non per incontrare lui, ma per incontrare lei. Non ci riusciva mai. O, se ci riusciva, era tardi. La naia era anche questo, e forse soprattutto questo: una fusione collettiva degli amori dei ventenni. Non c’è niente di uguale nel mondo borghese. Allora si amava e si cresceva «per generazioni», adesso si ama e si cresce ognuno per sé. Adesso l’unico collegamento generazionale è via Internet. Ma la differenza tra quegli amori e quelli d’Internet è la differenza tra donne di carne e donne di carta.

Tra le argomentazioni contrarie si può osservare che:

il servizio era considerato come un'imposizione contro la libertà personale, che creando una "cittadinanza in armi", si poneva potenzialmente in contrasto con taluni movimenti (come il pacifismo e l'antimilitarismo), per ragioni etiche; peraltro durante gli accertamenti di leva i coscritti erano tenuti a consentire il rilevamento delle impronte digitali, aspetto ritenuto discutibile da taluni.
un ambiente di rigorosa gerarchica disciplina non è adatto a tutti gli individui, tanto meno può essere imposto;
sottraeva tempo utile alla vita civile ed al completamento degli studi, impegnando forzosamente migliaia di giovani, che espletando il servizio di leva entravano nel mondo del lavoro con un anno di ritardo (o più nel caso di leva di mare o servizio come ufficiale) discriminandoli rispetto agli esentati dal servizio;
il servizio poteva non fornire una preparazione militare adeguata e sovente consisteva nel puro addestramento formale e in lavori di manovalanza per il semplice mantenimento della struttura cui il coscritto era stato assegnato;
Data l'obbligatorietà del servizio spesso potevano essere arruolati soggetti provenienti da aree con disagio sociale e/o con precedenti giudiziari (la legge italiana fa divieto espressamente che questi ultimi vengano cancellati dalle liste di leva);
Durante il servizio le reclute più giovani erano sovente vessati da militari più anziani, solitamente anch'essi di leva, con atti di bullismo e violenza, pratiche inquadrabili nel fenomeno del nonnismo, poiché esercitate dagli anziani (i cosiddetti "nonni") episodi talvolta riportati anche da cronache giornalistiche;
la coscrizione obbligatoria esclusivamente maschile configurava una forma di sessismo, essendo obbligatoria solo per gli individui di sesso maschile;
avere forze armate non basate sulla coscrizione permette di avere personale meglio motivato, formato, addestrato ed in generale più preparato ad operare in diverse situazioni ed attività.



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martedì 30 agosto 2016

COSTRUZIONI ANTISISMICHE

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Nel mondo ogni anno si verificano in media almeno un paio di terremoti distruttivi, e il numero delle vittime è superiore a 20mila. Circa un terzo della popolazione mondiale vive in zone esposte al pericolo terremoti, e spesso in case non adeguate a resistere alle vibrazioni del terreno. Il sisma è una reale minaccia per l’umanità intera.

La resistenza ai terremoti è quindi uno dei criteri indispensabili che le costruzioni devono rispettare, sancito anche da specifiche normative.

Sin dagli anni Settanta apposite leggi stabiliscono i requisiti che i progettisti devono rispettare per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione di quelle esistenti, ma attualmente il testo normativo più importante in materia è rappresentato dalle “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, approvate con il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008.
Il decreto classifica il territorio della Penisola in zone soggette a differente rischio sismico: si va da quello più elevato della zona 1, a quello ridotto della zona 4.
Il progettista, quindi, deve per prima cosa verificare in che zona si trova l’edificio da costruire o sul quale bisogna intervenire e analizzare le caratteristiche geologiche del sottosuolo.

Per progettare un edificio antisismico, si devono rispettare determinati requisiti di sicurezza, cioè si deve fare in modo che esso sia in grado di evitare i crolli e non subire dissesti gravi.

Per far ciò è indispensabili innanzitutto adoperare materiali di eccellente qualità.
Gli edifici antisismici possono essere costruiti in cemento armato (normale o precompresso), ovvero in calcestruzzo in cui vengono annegate barre di acciaio, opportunamente dimensionate.
L’acciaio utilizzato deve essere inossidabile o al carbornio e le barre devono avere un diametro minimo di 5mm, mentre il cemento dovrà avere una classe di resistenza più o meno elevata, a seconda della zona sismica in cui si va ad intervenire.
Un altro materiale antisismico è il legno, caratterizzato da grande flessibilità e leggerezza, può essere assemblato con adesivi o con giunti meccanici.
Oggi si va infatti diffondendo l’utilizzo di particolari strutture prefabbricate in legno che consentono di costruire edifici resistenti ai terremoti, anche di molti piani, che sono al contempo particolarmente efficienti dal punto di vista energetico ed ecosostenibili.
Anche l’acciaio, materiale duttile, flessibile e riciclabile, si presta alla realizzazione di strutture antisismiche.
Ma tra i materiali “antisismici” contemplati dalle Norme non manca nemmeno la tradizionale muratura. In effetti, ciò che rende resistente un materiale è la sua qualità e la qualità dei leganti e dei collegamenti impiegati, come dimostrano i monumenti antichi che continuano a resistere nel tempo.
Oltre ai materiali, ciò che conta per la realizzazione di un edificio antisismico è il rispetto di determinati requisiti costruttivi. In un edificio in cemento armato, ad esempio, devono essere rispettati determinati rapporti dimensionali tra travi e pilastri, mentre in uno in muratura, bisogna prestare attenzione agli spessori minimi e massimi dei muri portanti.
Molto importante è poi la forma in pianta degli edifici: per resistere alle onde sismiche è opportuno che essa sia quanto più possibile regolare e compatta rispetto alle due direzioni ortogonali.
L’altezza deve rispettare precisi limiti che, anche in questo caso, variano a seconda del grado di pericolosità della zona sismica.
Il costo di un edificio costruito secondo questi criteri può essere superiore del 30% rispetto a uno tradizionale, ma naturalmente l’investimento, oltre che essere importante per l’incolumità degli abitanti, risulta ammortizzato a fronte della minore necessità di spese per eventuali riparazioni o addirittura ricostruzioni dovute a danni da terremoto.
Le stesse norme da seguire per le nuove costruzioni vanno poi rispettate per la verifica e l’adeguamento degli edifici esistenti.

L’Italia è il Paese dell’Europa Comunitaria con il rischio sismico più elevato, e uno dei paesi industrializzati a maggior rischio sismico del mondo. Eppure, la prevenzione è iniziata solo nel 2003, con l’entrata in vigore della nuova normativa sismica e della nuova classificazione sismica del territorio italiano. Prima di quella normativa solo il 45% del territorio era considerato a rischio di terremoto, ora la percentuale è salita al 70%. E prima del terremoto dell’Irpinia, 1980, si riteneva a rischio solo il 25% del paese. Dopo anni di rinvii, la nuova normativa pone l’Italia all’avanguardia dal punto di vista dell’ingegneria sismica. Ma ancora oggi, oltre metà dell’edilizia italiana non garantisce un livello di sicurezza adeguato al territorio in cui è stata costruita.



Per le costruzioni più vecchie i motivi sono in parte dovuti all’evoluzione della normativa e, soprattutto, della classificazione sismica negli ultimi 30 anni. Per le costruzioni più recenti, invece, almeno inizialmente vi è stata un’oggettiva difficoltà da parte del “progettista medio” italiano a recepire le nuove norme, e applicare le più recenti conoscenze antisismiche. Bisogna anche sottolineare che l’ingegneria sismica è una disciplina relativamente giovane in Italia e che nella nostra università perdurano carenze nella formazione di esperti nel campo. Ci vuole tempo, insomma, perché le novità diventino di uso comune. Ma paghiamo il ritardo anche per motivi per così dire specificamente italiani: in Italia i terremoti sono paradossalmente troppo rari. In Giappone, ogni mese c’è una scossa, quindi anche per questioni economiche hanno investito nell’ingegneria antisismica, perché costa meno costruire un edificio antisismico che abbattere e ricostruire ogni volta tutto, o anche solo riparare frequentemente danni subiti dalle pareti interne o dai contenuti di un edificio. Da noi ha la meglio una forma di fatalismo. Il terremoto non è sentito come una reale minaccia: al di là della normativa vigente al momento, spesso sono stati poco curati la progettazione e, soprattutto, la costruzione e i controlli; per le grandi opere, le modalità con le quali sono aggiudicati i lavori di costruzione, che spingono a ribassi che poi si rivelano insostenibili, non favoriscono certamente la scelta dell’impresa migliore, né la qualità della realizzazione; il direttore dei lavori e il collaudatore, per come sono scelti, sono spesso più portati a rispondere alle esigenze dell’impresa di costruzione che a svolgere il loro ruolo di controllo con il dovuto rigore. Infine, spesso anche i privati hanno preferito  piastrelle firmate nei bagni ad accorgimenti costruttivi in grado di aumentare la sicurezza sismica dei loro edifici. In Italia servono fatti eclatanti per smuovere qualcosa: la nuova normativa del 2003 è nata in seguito al clamore destato dal crollo della scuola elementare Francesco Jovine di San Giuliano di Puglia, con la morte di 27 bambini, durante il terremoto del Molise e della Puglia del 31 ottobre 2002.

Per gli edifici esistenti che non siano strategici o pubblici, la legge non impone né l’adeguamento sismico, né il miglioramento sismico, se non nel caso di lavori che interessino le parti strutturali. La legge si limita a richiedere la progettazione antisismica solo per i nuovi edifici, consentendo, ma non imponendo, l’utilizzazione di dissipatori e isolatori. Ma il vero problema in Italia è l’assoluta mancanza di responsabilità, che permette di costruire con gare da appalto al ribasso senza controlli reali sulla qualità. Perché poi, in caso di errore, nessuno paga. Servirebbe una legge che imponga sempre, almeno in aree significativamente sismiche, il collaudo sugli edifici in corso d’opera, così come già avviene, a partire dal 2003, per gli edifici dotati di isolamento sismico. Questo collaudo deve riguardare tutte le fasi della costruzione, a partire dalle fondazioni, e dovrebbe essere effettuato da un tecnico “terzo”, che non risponda all’impresa di costruzioni, veramente esperto di ingegneria sismica. E sanzioni per chi non rispetta le norme.



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martedì 14 giugno 2016

VIOLENZA E CALCIO

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Aumentano le violenze all'interno o nelle immediate vicinanze degli stadi.

Per garantire l'ordine pubblico durante il campionato calcistico, il numero degli operatori delle forze dell’ordine impiegate per gli incontri di calcio risulta aumentato del 14,8% (da 185.686 a 213.166. In serie A, B e Lega Pro, il numero degli uomini in divisa  è cresciuto del 12,2% (da 154.410 a 173.278), si legge in un rapporto.

Bombe carta, fumogeni e petardi negli stadi. Il campionato 2014 - 2015, ha registrato un incremento medio del 4,5% degli incontri con feriti. Un lieve aumento rispetto al passato. Ma se si guarda il dato relativo ai soli campionati professionistici (serie A, B e Lega Pro), l'incremento diventa preoccupante, essendo del 22%. "Ciò ha dimostrato - si legge nella relazione dell'Osservatorio - un vero e proprio salto di qualità nel livello di pericolosità, con un aumento degli atti illegali all’interno degli impianti, specie dovuto al largo uso di artifizi pirotecnici".

Lo stadio, grazie alle misure organizzative introdotte, presenta il livello minimo di criticità. Infatti sono solo il 12% gli episodi che si registrano all’interno degli impianti. Mentre le adiacenze rimangono il punto più delicato per la gestione dei servizi di ordine pubblico con il 68% degli episodi. Sempre meno gli scontri durante le gare (5%) quando le tifoserie sono ben divise tra loro. Le fasi di afflusso, con il 55% degli scontri, e di deflusso, con il 40%, sono i momenti più critici nella gestione dell’ordine pubblico.

In Italia risultano attivi 382 club (a fronte dei 403 censiti nel campionato 2013/2014), composti da circa 39.600 supporter (a fronte dei 40.260 del precedente campionato).

Secondo le indagini della Digos, tra questi club, 151 (a fronte dei 155 del campionato 2013/2014) hanno manifestato un orientamento politico. In particolare, 40 gruppi risultano orientati su posizioni di estrema destra (a fronte dei 46 del campionato 2013/2014), 21 su posizioni di estrema sinistra (20 nel 2013/2014), 45 hanno assunto una generica connotazione di destra (47 nel precedente campionato), 33 genericamente di sinistra (32 nel 2013/2014), mentre 12 sodalizi hanno manifestato una ideologia c.d. “mista” caratterizzata dalla presenza di esponenti sia di estrema destra che di estrema sinistra (10 nel campionato 2013/2014). Con riferimento invece alla consistenza numerica, 17.502 tifosi circa risultano appartenere a gruppi “politicizzati” (a fronte dei 17.312 censiti nella stagione calcistica 2013/2014).

Per quanto riguarda il fenomeno del razzismo negli stadi, nel campionato 2014/2015 si sono verificati 28 episodi, 23 dei quali si sono manifestati in cori razzisti, perlopiù nel noto verso scimmiesco (uh-uh) rivolto ai giocatori di colore (per i quali sono stati denunciati 11 tifosi).

La stagione 2014/2015 ha registrato 600 episodi di violenza a danno degli ufficiali di gara, dei quali 181 hanno richiesto il ricorso a cure sanitarie in particolare nei campionati dilettanti. I 600 episodi sono spalmati da Nord a Sud lungo lo stivale in maniera abbastanza uniforme anche se solo la Sicilia detiene il primato negativo di 128 casi. Oltre il 30% dei giudici di gara aggrediti ha fatto ricorso alle cure mediche. Più dell’82% delle violenze subite sono “fisiche gravi”. Di queste, 60 sono state consumate ai danni di ragazzi di 16/17 anni e 15 hanno riscontrato da 2 a 30 giorni di malattia. L’andamento non è legato alla singola regione o all’ubicazione sul territorio, ma la problematica è comune a livello nazionale. I calciatori incidono con il 69% sul totale delle violenze ed i dirigenti con il 24%. I terzi hanno un’incidenza del 13% sugli episodi violenti.

Un fenomeno che ha preso largamente piede in questi ultimi anni è quello della violenza negli stadi, con espressioni un po' in tutta Europa.

Per analizzare meglio il fenomeno, bisogna riandare alla data che ha segnato il punto di svolta nella lotta contro la violenza negli stadi: il 29 Maggio 1985, in occasione della partita Juventus-Liverpool, svoltasi allo stadio Heysel, in cui violenti disordini causarono la morte di 39 tifosi, quasi tutti italiani. Questo episodio lasciò sconvolta l''opinione pubblica, tanto che si decise di adottare seri provvedimenti in merito.

A Strasburgo, venne così firmata (e successivamente ratificata il 19 agosto dello stesso anno) la Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio
Essa fa divieto di ingresso nei luoghi in cui viene svolta una manifestazione sportiva ai tifosi violenti.
A questa Convenzione va aggiunta la Risoluzione del Consiglio dell'UE del 17 Novembre 2003, con la medesima finalità.

In Italia, per contrastare la slealtà nello sport, venne – invece - inizialmente approvata una legge sulle scommesse clandestine e sulla tutela della correttezza durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive (legge 401 del 13 Dicembre 1989). Tale legge è stata, successivamente modificata (in ultimo con il Decreto Legge 119 del 22 agosto 2014) a causa della diffusione dei fenomeni violenti all'interno degli stadi.



In questa normativa, le attività sportive vengono distinte in due sottotipi: quelle con carattere puramente ricreativo, per cui è sufficiente la comunicazione preventiva del loro svolgimento all'autorità di pubblica sicurezza che accerterà la presenza dei requisiti come indicati, e quelle che, invece, non possedendoli, richiedono una specifica autorizzazione per svolgersi.

Qualora ci sia la necessità di ottenere un'autorizzazione, vengono altresì predisposte misure affinchè l'autorità di pubblica sicurezza possa prontamente intervenire: ad essa vengono, quindi, riservati dei palchi o posti appositi in occasione dell'evento sportivo. In alternativa/aggiunta, l'autorità stessa può richiedere la sospensione della manifestazione sportiva, o in alcuni casi addirittura la sospensione qualora si verifichino tumulti.

In presenza di questi presupposti, due sono i provvedimenti di fondamentale importanza : il DASPO (acronimo per: Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive) e l'obbligo di comparizione. Il primo consiste nel divieto di assistere alle manifestazioni sportive, limitando quindi la circolazione del soggetto colpito da DASPO, mentre il secondo è l'obbligo di comparire davanti all'ufficio di polizia quando ha luogo la manifestazione sportiva. Quest'ultima è una limitazione della libertà personale. Entrambe queste misure privano il soggetto di due libertà fondamentali ma hanno la funzione di prevenire future condotte violente.
Può altresì venir fatto divieto alla persona violenta di accedere nei luoghi di transito dei tifosi in occasione delle partite, quali possono essere stazioni o quant'altro.
Ma come sono qualificati questi soggetti violenti? La risposta ci viene data dall'art 6 della legge 401/1989 persone anche solo denunciate o condannate con sentenza definitiva negli ultimi 5 anni per il reato di cui all'art 4,l.110/1975 (nello specifico si tratta del reato di porto d'armi improprie, cioè colui che porta al di fuori della propria abitazione o appartamento, senza giustificato motivo, oggetti che nello specifico non sono volti ad offendere ma possono essere usati come tali nei confronti di altri soggetti), o ancora i soggetti in questione, possono aver partecipato ad episodi violenti a causa o in occasione di competizioni sportive.
L'art. 6 bis della suddetta legge,ad esempio, punisce , salvo che costituisca reato più grave, "chiunque nel luogo in si svolgono manifestazioni sportive, ovvero interessate dalla sosta, transito o trasporto di coloro che vi partecipano o vi assistano, e comunque nelle 24 ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, lancia o utilizza in modo da create un pericolo concreto per le persone, razzi, bengala, etc o oggetti contundenti o comunque atti ad offendere"; costui è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Al DASPO può essere affiancato l'obbligo di comparsa che, essendo un provvedimento fortemente limitativo della libertà personale, deve essere convalidato dal procuratore della Repubblica. Il questore, infatti, nel caso in cui adotti il DASPO accompagnato dall'obbligo di comparizione, trasmette questo provvedimento al Gip che deve provvederne alla convalida entro 48 ore, pena la decadenza del provvedimento stesso.
Al contrario, per il semplice e solo DASPO è prevista l'immediata operatività e devono inoltre essere indicate le ragioni per le quali il questore ritiene che vi siano indizi di pericolosità del soggetto in questione. Sussiste, quindi, obbligo di motivazione del provvedimento. Inoltre, devono essere specificatamente elencati i luoghi in cui è inibito l'accesso al soggetto violento. Esso ha una durata massima di tre anni e può essere attuato anche nei confronti dei minori d'età ma deve essere notificato a coloro i quali esercitano la potestà in quanto genitori.

C'è stata, poi, un'ulteriore prescrizione relativa all'obbligo di comparizione: esso deve tenere in considerazione l'attività lavorativa del soggetto pericoloso ed il suddetto obbligo deve essere compatibile con gli orari lavorativi.

Un' altra "misura" che è stata introdotta è stata la tessera del tifoso, con la finalità di identificare i soggetti che si recano allo stadio poiché è nominale; non può però essere rilasciata ai soggetti a cui è stato applicato il DASPO.

La disciplina normativa cerca, dunque, di conciliare la repressione del reato di violenza con le libertà individuali: vengono applicate misure fortemente limitative della persona laddove servano per impedire che venga cagionato un danno nei confronti della comunità.
Da un lato, infatti, è in gioco la libertà personale, dall'altro il diritto di un semplice individuo di andare a vedere una manifestazione sportiva in tutta tranquillità, senza timore di essere aggredito poiché appartiene ad un colore diverso di squadra.

Lo sport, qualunque esso sia, ha (o dovrebbe avere), infatti, come obiettivo quello della crescita morale e sociale dell'individuo in quanto costituisce un'occasione per partecipare attivamente, o in qualità di tifoso, a manifestazioni che hanno un forte coinvolgimento, anche emotivo, del pubblico. Esso, in fondo, è nato con le Olimpiadi, un evento che univa genti di diversi luoghi nell'amore per le gare, al punto che – in tale occasione – si sospendevano le guerre. Col passare del tempo, questo spirito si è andato un po' perdendo, anche sotto la pressione dei forti interessi economici che lo sport involge. Eppure, l'attività sportiva non dovrebbe servire a separare ma ad unire, in un'ideale bandiera che racchiuda in sé quella di tutte le nazioni.


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domenica 1 maggio 2016

IL LAVORO



Il lavoro è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini dall'articolo 4 della Costituzione. In esso si dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Il diritto del lavoro è quel ramo del diritto che studia la disciplina degli aspetti ed i problemi attinenti alla disciplina del lavoro, del rapporto di lavoro, e tutte le tematiche ad esso collegate. Si tratta di una disciplina che è nata e si è sviluppata per regolare e attenuare le problematiche sociali sorte con la rivoluzione industriale.

Esso riguarda la regolamentazione delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore a quella delle relazioni sindacali (oggetto propriamente del diritto sindacale) a quella attinente alle assicurazioni sociali e previdenziali (di cui si occupa il diritto della previdenza e della sicurezza sociale). È uno di quei rami del diritto che più direttamente risente dell'influenza della situazione economica generale, occorrendo tradurre in norme e concetti legislativi le concezioni ideologiche o statalistiche del sistema di riferimento.

L'organizzazione internazionale di più antica data che opera nel campo del lavoro a livello mondiale è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, della quale fanno parte attualmente 178 tra i 191 Stati membri delle Nazioni Unite, che svolge un'attività normativa composta da raccomandazioni indirizzate agli stati in materia di lavoro; raccomandazioni però che gli stessi stati devono recepire e ratificare in progetti di convenzioni all'interno del proprio ordinamento. Se questo ha portato, almeno formalmente, ventate di civiltà e principi di civiltà giuridica nei Paesi membri meno sviluppati, ha avuto meno eco nei paesi a struttura giuridica più complessa come l'Italia, spesso dotata di una disciplina giuridica ben più sviluppata del principio recepito.

Portata ben più pesante hanno invece gli atti emanati dall'Unione europea, di cui l'Italia fa parte. Essendo infatti molto più ristretta come organizzazione (27 membri) e, soprattutto, essendo le fonti comunitarie vincolanti e, nel caso dei regolamenti, direttamente applicabili dopo la loro emanazione, ci si trova di fronte ad una uniformazione fra gli Stati membri dell'Unione di molte materie concernenti il diritto del lavoro.

La disciplina principale è stata per lungo tempo il codice civile italiano, fondamentale fu poi l'emanazione dello statuto dei Lavoratori nel 1970.

A partire dagli anni novanta del XX secolo si è avuta una progressiva introduzione di nuove figure e contratti di lavoro, soprattutto dopo l'emanazione del pacchetto Treu nel 1997. La normativa venne arricchita durante il governo Berlusconi II con la promulgazione nel 2003 della legge Biagi, e il successivo d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 che modificò in maniera incisiva il diritto del lavoro italiano. Infatti, con tale normativa si procedette ad una decisa trasformazione delle tipologie contrattuali in ambito lavorativo, sia estendendo la portata di alcune già esistenti (è il caso ad es. del cosiddetto lavoro interinale, ora denominato somministrazione di lavoro) sia con la creazione di nuove forme contrattuali (come il lavoro a chiamata e lavoro ripartito).

Nel 2014 il governo Renzi emanò una serie di norme - raggruppate in un pacchetto detto Jobs Act - che attuò un riordino dei contratti di lavoro e modificò lo statuto dei lavoratori.

Il lavoro è uno dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, valore addirittura fondante della Repubblica stessa (art.1) e criterio ispiratore dell'emancipazione sociale, oltre che oggetto di forte tutela. L'art.35 «tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», mentre gli art. successivi dettano precisi criteri di determinazione per materie delicate come retribuzione, orari di lavoro e ferie.

Come fonte centrale (almeno formalmente) dell'ordinamento giuridico italiano, la legge ordinaria (e gli atti con forza di legge) è lo strumento principale col quale lo Stato cerca di equilibrare i delicati equilibri delle parti coinvolte nei rapporti di lavoro.

Se alla fine del XIX secolo il legislatore intervenne solo per principi generali come lo sfruttamento dei minori o delle donne, col passare del tempo gli interventi divennero sempre più frequenti e sempre più complessi. Così il codice civile del 1942 arrivò a dare immediatamente definizione del lavoro subordinato (art. 2094), principi generali del contratto di lavoro (art.2060) e soprattutto una disciplina organica (oggi in gran parte aggiornata) per la tutela del lavoratore subordinato.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ci fu un'evoluzione della materia divisibile in tre periodi: un primo periodo di conservazione del modello di intervento tradizionale, con l'allargamento delle tutele già esistenti (legge 14 luglio 1959, n. 741; legge 23 ottobre 1960, n. 1369; legge 18 aprile 1962, n. 230). Un secondo periodo con la legge 20 maggio 1970, n. 300 con un provvedimento legislativo di sostegno alle organizzazioni sindacali, con l'introduzione del procedimento di repressione dell'azione antisindacale. E, infine, un terzo ed ultimo periodo d'inversione di tendenza e di contemperamento della tutela del lavoratore a favore delle esigenze di efficienza e produttività delle imprese e per la liberalizzazione del mercato del lavoro.

Un importante dibattito si è acceso in dottrina circa l'individuazione del fondamento dell'efficacia dei contratti collettivi di lavoro. Infatti, con l'abrogazione delle norme del sistema corporativo, il contratto collettivo non si poteva più considerare come un istituto pubblicistico (art. 2077 c.c.). Occorre pertanto rintracciare tale fondamento nell'autonomia privata (art. 1322 c.c.), e in tal caso risulta che l'autonomia collettiva sia, assieme all'autonomia individuale, una species del genere "autonomia privata". Il contratto collettivo produce dunque effetti vincolanti (art. 2113 c.c.) nei confronti degli iscritti all'associazione sindacale (datoriale o dei lavoratori) contraente a causa della sua natura e forza di atto di autonomia privata, destinato ad operare nell'ambito degli interessi collettivi gestiti dalle parti sociali e sottratti al potere di regolamentazione dei singoli (Renato Scognamiglio).

La funzione primaria del contratto collettivo è quella di integrare e, se possibile, migliorare le tutele offerte al lavoratore dalla legge, adattandole ai vari tipi di contesti (professionale, merceologico, geografico..). La stessa legge spesso rimanda al contratto collettivo, fissando solo determinati principi e lasciando a quest'ultimo la peculiare disciplina. Gli attuali contratti collettivi (cd di diritto comune) non hanno efficacia generale obbligatoria in quanto contratti di diritto privato stipulati tra soggetti privati (le organizzazioni dei datori e dei lavoratori). Essi trovano applicazione soltanto per i soggetti (datore di lavoro e lavoratore) che siano membri di dette associazioni sindacali o che vi abbiano fatto espresso rinvio nel contratto individuale di lavoro.

Vi sono tuttavia alcuni contratti collettivi degli anni '50 (circa 8.000 è difficile fare una stima numerica degli accordi collettivi recepiti in Decreto del presidente della Repubblica ma sono sicuramente di molto inferiori a 1000 al massimo qualche centinaio considerato che nel periodo considerato 1959-1961 e cioè prima del periodo antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale del 1962, non si sono avuti più di 1400 provvedimenti legislativi l'anno) che hanno ottenuto efficacia obbligatoria per essere stati recepiti da provvedimenti di legge che ne hanno riprodotto il contenuto in virtù della legge n. 741 del 1959. Ma tale escamotage, elaborato al fine di superare la mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione (che permane tuttora), è stato dichiarato incostituzionale e non più utilizzato (rectius: è stata dichiarata illegittima la legge di proroga degli effetti della legge 741 respingendo così l'eccezione di incostituzionalità; quest'ultima aveva infatti carattere unicamente contingente, anche e soprattutto in relazione all'art. 39 Cost.). Restano ancora in vigore anche alcuni contratti collettivi del periodo corporativo, soppresso nel 1945, ma mantenuti in vigore per legge per non creare un vuoto normativo. Ma il loro ruolo è ormai praticamente inesistente.

La disciplina del rapporto di lavoro può essere affidata agli usi normativi, nel caso in cui non ci siano disposizioni di legge o contratti collettivi relativi (art. 2078 c.c., è da considerarsi abrogato l'art. 8 secondo comma delle disp. prel. al c.c.). Gli usi possono prevalere anche in caso di disposizione di legge se prevedono una tutela più efficiente, ma non prevalere sul contratto di lavoro. Gli usi aziendali sono da considerare come fonti del diritto del lavoro in alcuni casi. Gli usi negoziali, rientrando nell'ambito dell'autonomia individuale, non possono essere considerati fonti del diritto del lavoro.
L'equità ha una funzione sia sussidiaria che determinativa:
funzione sussidiaria: quando il giudice, ove occorra, si rimetta a valutazioni di tipo equitativo per stabilire i connotati del giusto salario (art. 36 Cost.)
funzione determinativa: l'art. 432 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di liquidare in via equitativa le competenze del lavoratore.
L'autonomia individuale costituisce fonte di diritto nel senso limitato che il contratto che ne è espressione ha "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) (Persiani-Proia).
Il contratto individuale (volgarmente "lettera di assunzione") è il contratto stipulato dal singolo lavoratore con il datore; tale contratto non può derogare alla legge, ma può contenere disposizioni in melius rispetto al contratto collettivo (ossia, oltre le condizioni minime di trattamento economico e normativo contenute nel contratto collettivo, il contratto individuale può stabilire ulteriori condizioni, ma solo a patto che siano più favorevoli per il lavoratore).



Una crisi economica che sembra non finire. Un mercato del lavoro che dà deboli segnali di ripresa mettendo però ancora ai margini i più deboli e i giovani, tanto da indurre Mario Draghi, il governatore della Banca Centrale Europea, a lanciare l’allarme di una generazione perduta. La paura, la rassegnazione e il cinismo spesso prevalgono e non aiutano a comprendere la grande trasformazione del lavoro che stiamo già vivendo. Ne subiamo, spesso mediaticamente, gli aspetti più negativi senza saperne cogliere le sfide e le grandi opportunità che ci offre. Eppure il cambiamento in atto non porta alla 'fine del lavoro' preconizzata da Rifkin oltre vent’anni fa. Basti pensare che nel decennio 2005-2015 tutta l’occupazione aggiuntiva americana è stata generata dalle cosiddette 'forme di lavoro alternative', ossia tutto ciò che non è contratto subordinato standard.

Parliamo di lavori nei servizi, proprio quei nuovi lavori che oggi ancora si faticano a definire e ad inquadrare, che vanno dal settore informatico, a quello della sicurezza, passando dagli autisti di Uber e Lyft fino ai servizi alla persona forniti però attraverso agenzie specializzate. Un dato questo che chiarisce più di ogni elucubrazione come il normale rapporto di lavoro subordinato sul quale si è costruito il modello economico e sociale del Novecento stia lentamente scomparendo.

Le cause sono molteplici e vanno dalle diverse esigenze di vita dei lavoratori contemporanei, alla necessità di maggior flessibilità nei sistemi produttivi. Il secondo dato, per restare negli Usa, è che dal 1950 ad oggi siamo passati dal 24% di lavoratori nell’industria all’8,5%. Nello stesso periodo sono cresciuti gli utili ed è cresciuta la produttività. Questo, in parole povere, significa che oggi per produrre gli stessi beni di 60 anni fa abbiamo bisogno di un terzo dei lavoratori. Ma la transizione in atto, soprattutto in Germania, verso la nuova fabbrica intelligente, con la nascita di nuove figure professionali e nuovi lavori, ci porta a dire che siamo anche in questo campo di fronte ad un cambiamento, non all’ultima tappa.

Questi dati si innestano su fattori demografici e inefficienze strutturali nel mercato del lavoro, nella formazione, nella scuola, nell’università con particolare riguardo alla ricerca, nella composizione dei servizi creditizi e finanziari all’impresa, che collocano l’Italia in una posizione di particolare debolezza nel nuovo scenario di marcato dinamismo e 'agilità' che pure dovrebbe essere propizio alle dimensioni delle nostre imprese e ai caratteri originali dei nostri lavoratori e imprenditori. Le tecnologie digitali cambiano l’organizzazione della produzione di beni e servizi e, in conseguenza, il lavoro, con caratteristiche di velocità e imprevedibilità che non hanno precedenti. Vengono progressivamente abbandonati i modelli organizzativi verticali fondati sulla esecuzione di ordini gerarchicamente impartiti e sul relativo potere di controllo; si affermano relazioni lavorative orizzontali che lasciano spazio alla creatività e alla responsabilità; il lavoro si realizza per cicli, per fasi o per obiettivi; cambia radicalmente il concetto di inquadramento e di mansione staticamente inteso; si smaterializza la postazione fissa, l’orario di lavoro diventa flessibile e talora autogestito; la retribuzione viene definita in modo crescente per risultati. Questi tumultuosi cambiamenti, che incidono su imprese e lavoro, non sono solo di tipo economico.

Stili di vita, preferenze, esigenze personali e professionali sono in rapida evoluzione. Non più un posto di lavoro per tutta la vita, ma neanche un unico luogo di lavoro durante lo stesso rapporto di lavoro, e neppure un orario fisso. La mobilità e il cambiamento di occupazione non sono più visti in negativo ma anche come un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze. Le tecnologie di nuova generazione non sono altro, in questa dimensione, che uno strumento funzionale a questi profondi mutamenti sociali e culturali aprendo nuove opportunità professionali e occupazionali. L’agilità insomma diventa una caratteristica pervasiva della vita e in essa delle prestazioni lavorative; non si risolve nel solo lavoro a distanza o nel solo incremento della produttività indotto dal risparmio di tempo. Si tratta quindi non di fissare i cambiamenti immaginando di codificarli in nuove norme, destinate ad essere sempre incapaci di comprendere una realtà dalle molte sfaccettature e in rapido divenire, ma di individuare strumenti duttili, utili ad accompagnare l’impiego delle tecnologie in modo che esprimano tutti i vantaggi potenziali per i lavoratori e per le imprese.

In una situazione così complessa sembrano due le strade da percorrere parallelamente. Da un lato limitare un certo allarmismo che, come i lavoratori luddisti che nell’Ottocento distruggevano le macchine, identifica tutto ciò che è cambiamento unicamente come un potenziale rischio e mai come una opportunità. Terrorizzare i giovani, dipingendo un futuro grigio e senza lavoro non solo è pericoloso ma è anche anti-storico. Nessun lavoratore agricolo di due secoli fa avrebbe potuto immaginare che la sua professione poteva scomparire quasi totalmente senza che i tassi di occupazione calassero drasticamente come è accaduto, per poi rinascere sotto nuove forme sicuramente meno pesanti e faticose e anzi in linea con le istanze di sostenibilità di cui parla Papa Francesco. La seconda strada è quella di imparare ad osservare la realtà del mondo del lavoro. È un appello fatto più volte ma sempre meno ascoltato.

Esistono invece dati, esperienze in atto, sperimentazioni, nuovi modelli che possono servire da base empirica per un dibattito serio, anche in chiave di riforme politico-economiche. Per costruire insieme a chi già ci sta provando una visione per il futuro, partendo non da immagini che mai come oggi sono fumose e mutevoli, ma da quello che già c’è. Occorre ripartire quindi da quel 'fare insieme' al quale il Pontefice ha richiamato tutti poche settimane fa, una dimensione collettiva e comunitaria della quale oggi abbiamo più bisogno che mai. A partire dal rapporto tra lavoratori, tra lavoro e impresa, tra impresa e istituzioni, riscoprendo l’esistenza di tessuti sociali, corpi intermedi, rappresentanza che vivono oggi una crisi che non basta a sancirne l’inutilità.



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