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sabato 20 agosto 2016

TESTIMONI DI GEOVA E SESSUALITA'



Non c’è dubbio che la Bibbia influisce sulla vita dei Testimoni di Geova. Le coppie di sposi dovrebbero agire in modo da avere la coscienza pura, mentre prestano tutta la loro attenzione a coltivare “il frutto dello spirito”. — Galati 5:16, 22, 23; Efesini 5:3-5.
Che dire però se un coniuge vuole o perfino esige che la moglie o il marito partecipi a quella che è chiaramente un’attività sessuale pervertita? I succitati fatti indicano che porneia implica atti sessuali illeciti al di fuori dell’istituzione coniugale. Perciò, se un coniuge impone atti pervertiti, come sesso orale o anale, nell’ambito del matrimonio, questo non costituirebbe una base scritturale per ottenere un divorzio che renderebbe entrambi liberi di risposarsi. Anche se il coniuge credente è angustiato dalla situazione, il suo sforzo di attenersi ai principi scritturali gli farà ottenere una benedizione da Geova. In tali casi può essere utile che la coppia consideri francamente il problema, tenendo presente che in particolar modo le relazioni sessuali devono essere onorevoli, sane, un’espressione di tenero amore. Questo escluderebbe di sicuro qualsiasi cosa potesse angustiare o danneggiare il coniuge. — Efesini 5:28-30; I Pietro 3:1, 7. Se è noto che un componente della congregazione pratica o incoraggia apertamente relazioni sessuali pervertite nell’ambito del vincolo coniugale, egli non sarebbe certo irreprensibile e quindi non sarebbe adatto per speciali privilegi, come quello di servire in qualità di anziano, di servitore di ministero o di pioniere. Anzi chi avesse questa specie di relazioni o le incoraggiasse potrebbe anche finire per essere espulso dalla congregazione.
Galati 5:19-21 elenca molte cose immorali che non sono incluse in porneia, e che potrebbero portare a essere squalificati dal Regno di Dio. Fra queste ci sono l’“impurità” e la “condotta dissoluta”. Come la porneia, queste cose, quando si cade nella sfrenatezza, possono essere motivi per venire disassociati dalla congregazione cristiana, ma non per ottenere un divorzio scritturale. Chi incoraggiasse sfacciatamente attività sessuali disgustose e ripugnanti sarebbe colpevole di condotta dissoluta. Naturalmente, chi avesse un simile atteggiamento potrebbe arrivare al punto di commettere porneia; allora ci sarebbe la base per un divorzio scritturale. Tutti i cristiani devoti dovrebbero preoccuparsi vivamente di evitare e di combattere tutte queste “opere della carne”! — Galati 5:24, 25.
Tutti i servitori di Geova, sposati o no, dovrebbero rifuggire da ogni specie di immoralità. Dovrebbero sostenere lealmente tutte le disposizioni di Geova, inclusa l’istituzione matrimoniale. (Salmo 18:21-25) Gli sposati dovrebbero sforzarsi, come “una sola carne”, di onorare Geova, coltivando vero amore e rispetto nel matrimonio. (Genesi 2:23, 24; Efesini 5:33; Colossesi 3:18, 19) In questo come in altri modi possono dimostrare di non far “parte del mondo”, un mondo che Satana ha trascinato nel fango dell’immoralità e della corruzione e che sta per ‘passare insieme al suo desiderio’. Ricordando che “chi fa la volontà di Dio rimane per sempre”, tutti dovrebbero sforzarsi di fare la “volontà” di Dio in relazione alla Sua preziosa istituzione del matrimonio. — Giovanni 17:16; I Giovanni 2:17.

Molte pratiche comunemente accettate quando ci si frequenta sono in realtà dei peccati gravi. Per esempio la Bibbia comanda di evitare l’immoralità sessuale. Questa include non solo i rapporti sessuali ma anche altri atti impuri tra persone non sposate come ad esempio accarezzare i genitali di un’altra persona o fare sesso orale o anale (1 Corinti 6:9-11). Prima del matrimonio anche tenere un comportamento sessualmente eccitante, pur non arrivando all’immoralità sessuale, è una forma di “impurità” che dispiace a Dio (Galati 5:19-21). Anche i “discorsi osceni”, ovvero sconci o indecenti, nella Bibbia sono condannati (Colossesi 3:8, CEI).

Il Corpo Direttivo dei Testimoni di Geova definisce fornicazione il praticare il sesso orale e anale anche nell’ambito coniugale e per questo motivo i testimoni di Geova non devono avere rapporti di questo tipo anche se i coniugi sono consenzienti.

Se scoperti, la coppia non avrà nessun privilegio nella congregazione e potrebbero essere disassociati se si rifiutassero di interrompere tale comportamento.

“La sodomia (o innaturali rapporti di un maschio come se fosse una femmina), il lesbismo (o relazioni omosessuali fra donne) e la bestialità (o innaturali relazioni sessuali dell’uomo o della donna con un animale) non sono motivi scritturali per ottenere il divorzio. … Ma tali atti non sono adulterio. Tuttavia arrecano la punizione della disassociazione.”
(Svegliatevi! 22/9/1958 pp. 25, 26)

“Se una coppia dedicata commette qualche atto moralmente sbagliato, che però non è adulterio o fornicazione, e che è quindi solo tra loro, per cui si tratta di una questione strettamente privata di cui nessuno nella congregazione o nel mondo può venire a conoscenza a meno che gli interessati non decidano di rivelarla, che cosa devono fare? È una cosa da presentare a Dio in preghiera. Se Dio vede che essi si rendono conto della scorrettezza di ciò che hanno fatto tra loro e che ne sono pentiti e afflitti e cercano di non ripetere mai tale atto, la loro confessione a lui e la preghiera per ottenere il perdono mediante Cristo Gesù è sufficiente… Ma se ogni altro sforzo fallisse, l’oppresso potrebbe rivolgersi al comitato della congregazione cristiana. In tal caso il comitato potrebbe ammonire il coniuge offensore. Il comitato può prestare assistenza mediante preghiera e consigli, per aiutare la coppia a vincere questa debolezza e a regolare le questioni coniugali private in modo da continuare la felice relazione matrimoniale con la minore distrazione possibile e servire così gli interessi del perfetto governo di Dio in modo migliore”.



“Il marito deve rendere i suoi doveri coniugali alla moglie, e la moglie allo stesso modo deve rendere al marito i suoi; una moglie non può fare quello che vuole con il proprio corpo – suo marito ne ha l’autorità, e allo stesso modo un marito non può fare quello che vuole con il proprio corpo – è sua moglie ad averne l’autorità. Non dovreste astenervi l’uno dall’altra, a meno che non concordiate di farlo per un periodo, allo scopo di dedicarvi alla preghiera. In seguito tornate nuovamente assieme. Non dovete dare modo a Satana di tentarvi tramite l’incontinenza. Ma tutto quello che ho appena detto è una concessione, non un comando.

È chiaro che qui l’apostolo Paolo non sta parlando solo del rapporto sessuale a scopo procreativo, ma anche dell’appagamento sessuale. Per questa ragione, dice, è meglio per alcune persone passionali contrarre matrimonio tra di loro in modo da non indulgere all’immoralità dilagante di questo mondo. Quindi le coppie sposate non dovrebbero astenersi dai rapporti sessuali; altrimenti Satana potrebbe tentare uno o entrambi i coniugi inducendoli a commettere immoralità con una persona al di fuori del vincolo matrimoniale. Ma, naturalmente, in questo campo deve essere esercitato autocontrollo in modo da non danneggiare spiritualmente il coniuge, anche interferendo con ‘la sua dedicazione alla preghiera’. Lasciate che ogni coppia regoli la propria vita coniugale e non provate ad imporre la vostra ad un’altra coppia”.

“Insolite pratiche sessuali erano seguite nel giorno dell’apostolo Paolo ed egli non tacque riguardo ad esse, come si può leggere in Romani 1:18-27. Perciò non facciamo altro che seguire il suo buon esempio considerando qui questa domanda… Non è certo responsabilità degli anziani o di qualcun altro in una congregazione cristiana indagare nella vita privata delle coppie di sposi. Ciò nondimeno, se futuri casi di condotta molto innaturale, come la pratica della copulazione orale o anale, sono portati alla loro attenzione, gli anziani devono agire per correggere la situazione prima che ne derivi ulteriore danno, come farebbero con qualsiasi altro serio errore… Ma se alcuni mancano volontariamente di rispetto alla disposizione matrimoniale di Geova Dio, è necessario rimuoverli dalla congregazione come pericoloso “lievito” che potrebbe contaminare altri… Che dire delle donne sposate a increduli e i cui coniugi insistono per farle partecipare a tali atti notevolmente innaturali? La dichiarazione dell’apostolo che “la moglie non esercita autorità sul proprio corpo, ma il marito” dà alla moglie il motivo per sottostare a queste richieste? No, poiché l’autorità del marito è solo relativa. L’autorità di Dio resta sempre suprema… È vero che il rifiuto di partecipare ad atti non santi può causare difficoltà a una moglie, o anche persecuzione, ma la situazione sarebbe la stessa se il marito chiedesse alla moglie di prendere parte a qualche forma di idolatria, errato uso del sangue, disonestà o altre simili trasgressioni.”
(La Torre di Guardia del 15/5/1973 pp. 317, 318)

“Quando oggi si menziona la “fornicazione”, comunemente si pensa alle relazioni sessuali fra persone di sesso opposto, relazioni avute fuori del matrimonio eppure consistenti di rapporti nel modo ‘normale’ o naturale. Quindi, molti hanno compreso che, allorché Gesù disse che la “fornicazione” era il solo motivo di divorzio, si riferisse solo ai rapporti nel modo ‘normale’ o naturale fra una moglie e un uomo che non è suo marito, o, per estensione, fra un marito e una donna che non è sua moglie. Ma è così? Porneia, la parola usata nel racconto di Matteo, si riferisce solo a tali relazioni sessuali naturali? O includeva tutte le forme di immorali relazioni sessuali, incluse quelle fra persone dello stesso sesso e anche forme pervertite di relazioni sessuali fra persone di sesso opposto?”
(La Torre di Guardia 1/6/1973 p. 351)




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venerdì 15 luglio 2016

OBBLIGARE IL PARTNER AD AVERE RAPPORTI

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Se il marito obbliga la moglie ad avere rapporti sessuali, anche se lei non si oppone palesemente, è violenza. Dal matrimonio, infatti, discendono per entrambi i coniugi i medesimi diritti e doveri, ma è da escludere che sussista “un diritto assoluto del coniuge al compimento di atti sessuali inteso come mero sfogo all'istinto sessuale contro la volontà del partner, tanto più se tali rapporti avvengano in un contesto di sopraffazioni, infedeltà e/o violenze che costituiscono l'opposto rispetto al sentimento di stima, affiatamento e reciproca solidarietà in cui il rapporto sessuale si pone come una delle tante manifestazioni”.

Se c’è consenso tutto è lecito. Dal sadomaso all’uso di animali. Nella realtà è più facile a dirsi che a farsi. Quando è poco è motivo di addebito nella separazione, se si esagera si può arrivare alla condanna per stupro. La giurisprudenza rincorre l’evolversi dei costumi. Per i magistrati ecclesiastici dell’Ottocento era peccato mortale, per la donna, sedersi sulla ginocchia dell’uomo.
Si è passati da un’epoca in cui le cause di separazione venivano basate sul “difetto di verginità” (negli anni ’50 sul tema venivano scritti temi di diritto) a situazioni viceversa in cui sono le donne che citano in giudizio gli uomini chiedendo risarcimenti a cinque cifre per il mancato adempimento dei doveri coniugali.

Se si esamina la giurisprudenza, si evince come, a parte alcuni principi di diritto chiaramente espressi, poi quando ci si addentra nei casi concreti, ci si trova spesso di fronte a decisioni contrastanti tra loro.
Non infrequentemente infatti la Corte di Cassazione modifica sentenze di primo o secondo grado in senso diametralmente opposto.

Per comprendere gli attuali orientamenti giurisprudenziali è necessario partire dai presupposti del codice civile. Invero tra gli obblighi che derivano dal matrimonio e dai quali dipendono diritti e doveri vicendevoli, non emerge nulla di specifico in tema di rapporti sessuali (art.li 143 e seg.ti c.c.).
L’unico punto dal quale si può far discendere indirettamente una previsione legislativa è quello del secondo comma dell’art. 143 c.c. che prevede come “…Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia, ed alla coabitazione”.
Ovviamente va ricordato che il codice è stato promulgano nel 1942, e cioè in un’epoca in cui di sessualità non se ne parlava nemmeno o al massimo si parlava genericamente di debito coniugale.

Se dunque in ambito legislativo civilistico ben poco è dato rinvenire sul punto, del tutto diversa è la situazione sotto il profilo giurisprudenziale, laddove la questione dei rapporti sessuali tra coniugi è stata oggetto, ed è tuttora oggetto, di innumerevoli incisivi interventi.
Sostanzialmente i giudici hanno statuito come il diritto-dovere di intrattenere rapporti sessuali tra i coniugi, spetti ad entrambi in modo paritario ed è equiparabile a tutti gli altri diritti e doveri stabiliti nella normativa codicistica.
L’attuale orientamento indica dunque che sussiste in capo ad entrambi i coniugi un vero e proprio diritto-dovere vicendevole per ciò che concerne i rapporti sessuali, diritto-dovere che discende proprio dal contratto matrimoniale.
Da ciò ne deriva, come conseguenza giuridica, che il sottrarsi ripetutamente a tale obbligo, indipendentemente dal fatto che l’omissione si riferirebbe all’uomo o alla donna, possa dar luogo all’addebito della separazione, in quanto sussisterebbe una espressa violazione delle obbligazioni sul tema, previste dalla normativa vigente.
Tuttavia tale rifiuto deve apparire ingiustificato e comunque ripetuto nel tempo; ciò in quanto, diversamente, non potrà discenderne alcun addebito della separazione.
In sostanza dunque il mancato accordo tra coniugi circa i rapporti sessuali, il tipo di rapporti, la frequenza degli stessi e simili, legittima, inficiando la comunione materiale e spirituale tra gli interessati, la domanda di separazione.
Tutt’altro è il discorso che riguarda l’addebito.
Infatti la Cassazione ha ritenuto che l’addebito possa essere pronunciato per tale motivo, solo se sussista una “colpa” da parte del coniuge che si sottrae a tali rapporti, colpa che deve consistere appunto in un rifiuto ingiustificato e ripetuto nel tempo.
Tutto questo, secondo la giurisprudenza, in quanto il sottrarsi ad un “normale” rapporto fisico, comporta e legittima la richiesta dell’addebito all’altro coniuge.
Il rifiuto della sessualità infatti, senza alcuna giustificazione, dà luogo all’offesa della dignità della persona, comportante con la reiterazione di tale rifiuto anche un pregiudizio sul piano personale e psicologico ed una lesione del diritto costituzionalmente garantito alla salute psichica.

La questione dell’addebito della separazione non è rilevante nella maggioranza dei casi, ma può divenire particolarmente importante ove il coniuge “colpevole” dovesse avere diritto all’assegno di mantenimento.
Infatti va ricordato che gli unici effetti attuali dell’addebito della separazione, a parte quelli morali, sono di precludere i diritti ereditari (che comunque cesserebbero con il divorzio) e di comportare la perdita per il coniuge, (ove questi ne avesse teoricamente diritto), al mantenimento a carico dell’altro.
Tale conseguenza, deriva appunto dalla responsabilità nel fallimento dell’unione coniugale e cioè per aver violato gli obblighi matrimoniali.
Questo su un piano teorico.
Sul piano pratico va detto però, se l’omissione dei rapporti sessuali è uno dei motivi di addebito che frequentemente vengono richiesti nell’ambito della separazione, (è evidente che se sussiste contrasto fra coniugi vi sarà anche un rifiuto dei rapporti fisici), quasi sempre è ravvisabile il rigetto di tali pretese da parte dei giudici di merito.



Tale orientamento negativo dei giudici è ravvisabile sia in quanto è difficile dimostrare ciò che si assume essere accaduto o non accaduto tra le lenzuola, sia perché il rifiuto dei rapporti sessuali è quasi sempre giustificato e conseguenza degli altri motivi che già in precedenza avevano comportato il fallimento dell’unione, facendo cessare la pregressa comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nei rari casi in cui il rifiuto di avere rapporti sessuali con l’altro coniuge è stato ritenuto rilevante, si trattava di situazioni limite, in cui il rifiuto di intrattenere rapporti sessuali appariva ammesso in sede di interrogatorio, ed ingiustificato, essendo utilizzato quale mezzo di punizione o ritorsione.

E’ dunque pacifico che, ove il rifiuto appaia giustificato, (si pensi a disturbi fisici o psichici che rendano inidoneo il coniuge ad intrattenere rapporti fisici e sessuali oppure ad una crisi di stima nella relazione, o alle innumerevoli fattispecie che minano dalle fondamenta il rapporto di coniugio), nulla quaestio per i giudici.
L’interessato potrà ricorrere, ove lo ritenga, al procedimento di separazione personale dei coniugi, ma senza invocare l’addebito.
Infatti, secondo la giurisprudenza, vi è certamente l’obbligo di tenere conto delle esigenze del proprio compagno di vita, di rispettarne i desideri.
Ciò, non solo sotto il profilo del tipo di rapporti sessuali richiesti o concessi, ma anche sotto il profilo della frequenza degli stessi.
In numerose occasioni, i giudici hanno considerato legittimo il legittimo rifiuto allorché la pretesa (in genere dell’uomo) sia eccessivamente continuativa o ripetitiva, senza alcun rispetto della sensibilità e delle esigenze dell’altro coniuge.
Dunque, se non esiste un diritto di uno dei due ad imporre le proprie pretese sul piano fisico, non esiste neanche il diritto di stabilire unilateralmente la frequenza, né la tipologia dei rapporti sessuali.
Ovviamente se emergono contrasti su tale punto, ciascun coniuge è libero di rivolgersi al tribunale e di richiedere la separazione, ma non è certo ravvisabile un diverso diritto, dell’uno sull’altro, di imporre forzatamente le proprie pretese.
E’ interessante notare sotto questo profilo come, in più occasioni, la Corte di Cassazione abbia precisato che, seppure determinati tipi di rapporti o costumi sessuali particolarmente aperti, fino a giungere ad incontri con altri partner o a scambi di coppia e simili, non costituiscano alcun illecito, se vengono accettati o richiesti anche dall’altro coniuge, poi un successivo ripensamento di questi appaia assolutamente legittimo, nè sussista un diritto del coniuge a proseguire in determinate pratiche sessuali se, ad un certo punto, l’altro decida di interrompere.
Ciò indipendentemente da un mutamento psicofisico, ma anche semplicemente per una diversa manifestazione di volontà.

Se si esaminano le sentenze di merito e di legittimità è pacifico come ormai manchi qualsiasi forma di censura relativamente alle modalità, al tipo ed alle caratteristiche dei rapporti sessuali di coppia.
La moralità fa sicuramente passi da gigante, complici i suggerimenti di internet che suppliscono alla mancanza di fantasia delle coppie.
Dalle sentenze emergono le situazioni più disparate, per non parlare di ciò che era oggetto delle sentenze dei magistrati ecclesiastici di qualche tempo fa: si va dal peccato “sicuramente mortale” di una ragazza che si siede sulle ginocchia del fidanzato (Mons. Bouvier – Manuale dei confessori 1837), ad acute dissertazioni sui rapporti sessuali in ascensore (Cassazione 10060/2001) alle galanterie di un elettricista che intratteneva sessualmente entrambe le sorelle (Cassazione 2012), al sesso di gruppo (quale motivo di addebito per entrambi Cass. Maggio 2004), fino all’utilizzo di animali nei rapporti sessuali (Trib. Bolzano 05/02/2010) per finire con pratiche sadomaso di gruppo (Corte Europea 17/02/2005).
Questa ultima decisione è di estrema importanza sia perché emessa a Strasburgo in ambito europeo consolidando un indirizzo ormai recepito dalla comunità internazionale, sia per la particolarità della fattispecie trattandosi di due cittadini belgi di cui uno magistrato sessantenne e l’altro un medico di cinquantasei anni che ricorrevano alla Corte Europea contestando la loro condanna nelle pratiche sadomasochistiche estreme con la moglie del magistrato, eccependo che fosse stato violato il diritto al rispetto della loro vita privata e che non sussistesse alcuna violazione del principio di legalità.
La Corte respingeva le censure, precisando che ciascun individuo può rivendicare il diritto di esercitare le pratiche sessuali che ritiene nel modo più libero possibile, purché però vi sia il rispetto dell’altra persona (nel caso in esame la vittima di tali pratiche ad un certo punto dei “giochi” si tirava indietro), costituendo tale obbligo di rispetto il limite alla libertà.
La Corte in sostanza non censurava la particolarità dei “giochi sessuali” (ove venivano usate secondo la dizione della sentenza, fruste, aghi, pinze, cera bollente, scosse elettriche, et similia), ma in quanto ad un certo punto era mancato il consenso della moglie del magistrato, pur se inizialmente consenziente.
Ogni pratica estrema e violenta, statuisce la sentenza, non è scriminata in quanto si esercita un diritto, ma viene censurata nei limiti della mancanza di disponibilità e di consenso della vittima.

Ma cosa accade se il clima di terrore che si respira in casa, induce la donna ad accettare qualsiasi compromesso – anche lesivo della propria libertà sessuale – pur di difendere fragili equilibri sociali, o di non mettere a repentaglio la sua vita, o quella dei figli?

Accade che la poverina finirà per accettare il “gioco al massacro”, acconsentirà a rapporti sessuali non realmente desiderati.

E lo farà in silenzio, senza nulla far percepire al partner. Troppo pericoloso dire NO! E allora, mi si permetta il termine, quella donna accetterà di essere “stuprata psicologicamente”.

Lo stupro coniugale – come dai più definito – è, purtroppo, un delitto “dai grandi numeri”. Altissime sono le percentuali delle violenze commesse proprio dall’uomo che si ha accanto. Del resto, non si può sottacere come in talune realtà, viga ancora la primitiva ottica per cui “il maschio”, con il matrimonio, acquista il debitum coniugale, ovvero il diritto alla fisica congiunzione con la moglie, ormai di sua “proprietà”. Diritto che, nei tempi passati, prendeva le forme di una sorta di esimente, di una causa di giustificazione (tacitamente recepita dai giudici), in virtù della quale, lo stupro era lecito – o comunque punito in maniera più leggera – proprio perché commesso nei confronti della coniuge.



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mercoledì 18 marzo 2015

TANTI AUGURI PAPA'

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"Papà, fermati un momento
Voglio parlarti
Sai che cosa in cuore sento?
Sento d’amarti
Sai perché ti voglio bene?
Perché tu vuoi bene a me
Le giornate tue son piene e non pensi mai a te
Quando ho la mano nella tua
provo un senso di riposo
nulla più mi fa paura
mi sento forte e coraggioso
Papà, fermati un momento
Pensa a quello che t’ho detto
Il tuo cuor godrà contento
al calor del mio affetto".

La paternità indica la condizione di padre, di colui, cioè, che nell'atto sessuale con la donna crea un nuovo essere umano, con il quale egli intrattiene un rapporto giuridico/affettivo unico e privilegiato.

Da questo concetto di paternità derivano quelli di paternità adottiva, spirituale.

La festa del papà, come la intendiamo oggi, nasce nei primi decenni del XX secolo, complementare alla festa della mamma per festeggiare la paternità e i padri in generale. La festa è celebrata in varie date in tutto il mondo, spesso è accompagnata dalla consegna di un regalo al proprio padre.

La prima volta documentata che fu festeggiata sembra essere il 5 luglio 1908 a Fairmont in West Virginia, presso la chiesa metodista locale. Fu la signora Sonora Smart Dodd la prima persona a sollecitare l'ufficializzazione della festa; senza essere a conoscenza dei festeggiamenti di Fairmont, ispirata dal sermone ascoltato in chiesa durante la festa della mamma del 1909, ella organizzò la festa una prima volta il 19 giugno del 1910 a Spokane, Washington. La festa fu organizzata proprio nel mese di giugno perché in tale mese cadeva il compleanno del padre della signora Dodd, veterano della guerra di secessione americana.

La data in generale varia da Paese a Paese. Nei Paesi che seguono la tradizione statunitense, la festa si tiene la terza domenica di giugno. In molti Paesi di tradizione cattolica, la festa del papà viene festeggiata il giorno di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, il 19 marzo.

In alcuni Paesi la festa è associata ai padri nel loro ruolo nazionale, come in Russia, dove è celebrata come la festa dei difensori della patria (День защитника Отечества), e in Thailandia, dove coincide con il compleanno dell'attuale sovrano Rama IX, venerato come padre della nazione.

Come in molti Paesi di tradizione cattolica, la festa del papà viene festeggiata il giorno di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, sposo della Beata Vergine Maria, simbolo di umiltà e dedizione. Nel Martirologio Romano, 19 marzo, n. 1: « Solennità di San Giuseppe, sposo della beata Vergine Maria: uomo giusto, nato dalla stirpe di Davide, fece da padre al Figlio di Dio Gesù Cristo, che volle essere chiamato figlio di Giuseppe ed essergli sottomesso come un figlio al padre. La Chiesa con speciale onore lo venera come patrono, posto dal Signore a custodia della sua famiglia. »

La Solennità di San Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria, patrono della Chiesa universale è celebrata dalla Chiesa Cattolica il 19 marzo.

I primi a celebrarla furono monaci benedettini nel 1030, seguiti dai Servi di Maria nel 1324 e dai Francescani nel 1399.

Venne infine promossa dagli interventi dei papi Sisto IV e Pio V, ed estesa a tutta la Chiesa nel 1621 da Gregorio XV.

Fino al 1977 il giorno in cui la Chiesa celebra San Giuseppe era considerato in Italia festivo anche agli effetti civili, ma ciò venne eliminato con la legge n. 54 del 5 marzo 1977.

In Canton Ticino, in altri cantoni della Svizzera e in alcune province della Spagna, questo giorno è festivo agli effetti civili.

In Italia sono stati presentati nel 2008 alcuni disegni di legge per il ripristino delle festività soppresse agli effetti civili: San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo e il Lunedì di Pentecoste.

San Giuseppe, in quanto archetipo del padre e del marito devoto, nella tradizione popolare protegge anche gli orfani, le giovani nubili e i più sfortunati. In accordo con ciò, in alcune zone della Sicilia, il 19 marzo è tradizione invitare i poveri a pranzo. In altre aree la festa coincide con la festa di fine inverno: come riti propiziatori, si brucia l'incolto sui campi da lavorare e sulle piazze si accendono falò da superare con un balzo.

Il dolce tipico della festa ha varianti regionali ma per lo più a base di creme e/o marmellate, con impasto simile a quelle dei bignè o dei krapfen .

Esemplare è il dolce napoletano, che prende il nome di zeppola di San Giuseppe. Secondo la tradizione, infatti, dopo la fuga in Egitto, con Maria e Gesù, San Giuseppe dovette vendere frittelle per poter mantenere la famiglia in terra straniera. Sono realizzate con pasta simile ai bignè, di forma schiacciata, e possono essere fritte o al forno; al di sopra viene posta di norma crema pasticcera e marmellata di amarene.

Nell'Italia del nord, invece, dolce tipico della festività è la raviola (piccolo involucro di pasta frolla o pasta di ciambella richiuso sopra una cucchiaiata di marmellata, crema o altro ripieno, poi cotta al forno o fritta).

Infine, in alcune regioni del centro Italia (soprattutto Toscana, Umbria e Lazio) è diffuso un dolce, sempre fritto, a base di riso cotto nel latte a cui si aggiungono a piacere uva passa o canditi. Dolci a base di riso, noti come zeppole di riso o crispelle di riso, sono comune anche in Sicilia.


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