lunedì 17 ottobre 2016

INFANTICIDI

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L’uccisione di un bambino – e peggio ancora di un neonato – per mano di sua madre è un gesto così violento che è impossibile giustificarlo. Ma bisogna giustificarlo, oppure tentare di capirlo perché sia più facile prevenirlo.
E’ così frequente leggere nel giornale trafiletti che parlano di omicidi, incidenti, drammi della vita, e poi continuare per la propria strada dimentichi delle brevi righe appena lette.
Il malessere provocato dall’arrivo di un figlio non è un fenomeno raro. Abbiamo la capacità di fare qualcosa, di mostrarci creativi, di imporre non solo che le madri siano curate, ma che ci si prenda cura di loro.
Per nascere madre non basta mettere al mondo un figlio, è necessario che si metta in moto tutta una serie di processi. Una madre deve vivere la propria condizione con un senso di sicurezza e di fiducia, sentirsi parte di una storia familiare positiva, aver concepito il bambino in un contesto di attesa affettiva, in una speranza di progetto parentale.

La madre compie l’omicidio per sottrarlo ai mali del mondo, per salvarlo dalla sofferenza di esistere, per preservarlo da reali o presunte difformità. Impulsi irrazionali e convinzioni religiose possono confluire in uno stato depressivo in cui la sofferenza interiore, l’angoscia e il mal di vivere concorrono alla messa in atto di un gesto irreversibile, forse incubato e fantasmato da tempo.
Il fattore scatenante della dinamica omicidiaria non è necessariamente di carattere patologico o psicotico, anche se può essere ascritto a una malattia mentale pregressa.
Esistono, anche da parte degli studiosi del fenomeno, considerazioni di tipo biopsicosociale, che non ignorano gli aspetti biochimici ma anche di adattamento sociale.
Un cedimento nervoso, una malattia fisica, l’abuso di medicinali, l’insonnia cronica, la frustrazione esistenziale possono essere infine fra i detonatori di questo terribile atto privo di segni premonitori. Non di rado all’omicidio del bambino segue il suicidio della madre.

Il figlicidio a elevata componente psicotica si verifica quando il genitore uccide in preda a un raptus, ad allucinazioni imperative in forma di comando, sdoppiamento della personalità, turbe sociali, demonizzazione del figlio, depressione post-partum, scompensi ormonali, malinconia psichica, frustrazione individuale.
Si può inserire nella presente catalogazione lo stress; ovvero un insieme di fattori stressanti, nel quale confluiscono eventi dovuti anche a gravi perdite affettive – dal lutto alla separazione – capaci di giungere fino alla violenza domestica e all’omicidio.

La madre, normalmente avversa alla violenza sul figlio, può causarne la morte con un gesto impulsivo ma irrazionale, spesso conseguenti a pianti e urla del piccolo. In diversi episodi queste donne presentano un comportamento irritabile e impulsivo, o sono affette da disturbi della personalità definiti patologici, anche se non permanenti. Tale categoria complessa assume comportamenti alterati a causa dell’assunzione di droghe o alcool.
Alla morte di infanti e adolescenti può contribuire anche, come è stato osservato clinicamente, l’atteggiamento di madri ansiose e insicure che prodigano apparentemente cure affettuose ai figli ma in realtà li stanno uccidendo o, comunque, non consentono loro di vivere normalmente. Somministrare sostanze dannose ai figli, inventarne sintomi patologici esponendoli a esami e interventi pericolosi, rientra nella cosiddetta “Sindrome di Munchausen per procura”, studiata da Asher nel 1951. L’eccesso di amore o la sua mancanza inconsapevole, la paura di perdere l’essere generato che era in sé o il considerarlo un prolungamento del proprio io generante, può annientarli entrambi.

Capita di rado che con un solo atto omicidiario vengano uccisi più figli. Si tratta di una categoria composita che non ha basi motivazionali ma operazionali. Si tratta di infanticidi, o meglio di neonaticidi sequenziali, perpetrati in periodi ed età materne differenti. Non si può parlare di “madri killer”, dato che l’assassinio seriale codificato presenta caratteristiche a componente sadica, sessuale o simbolica.
Tentando poi di chiarire la psicologia e i problemi sociali delle madri, ci si può trovare di volta in volta di fronte a disturbi della personalità, percezione fantasmatica, contrapposizione a volte cruenta tra madre e figlio, oppure a paure economiche reali o immaginarie.

L’infanticidio è stato per lungo tempo strumento di controllo demografico, sia in termini di eliminazione degli storpi ( si pensi all’antichissima rupe tarpea, dalla quale venivano gettati i bambini con malformazioni), sia nei termini del contenimento delle nascite o della selezione del sesso. La Cina ne è il più famoso esempio; addirittura agli aborti forzati si associano politiche che incoraggiano l’infaticidio.

La condotta, considerata non solo criminale, ma anche particolarmente odiosa nelle società moderne, è stata invece pratica comune nel passato, ad esempio in forma di sacrificio rituale o a causa di deformità.

Varia è la considerazione giuridica e criminologica dell'infanticidio, a seconda del soggetto che compie l'azione (spesso, ma non sempre, la madre), delle circostanze temporali e di altre condizioni. In diritto penale, l'uccisione di un bambino si considera il più delle volte un omicidio comune. L'infanticidio si potrebbe quindi intendere in senso etimologico (uccisione dell'infante, colui che non sa ancora parlare), ma non è esattamente così: per varie ragioni, gli ordinamenti considerano meno gravi, rispetto all'omicidio, i reati speciali individuati come infanticidio, e le delimitano in un ambito molto stretto. L'Infanticide Act britannico, ad esempio, chiama infanticidio un delitto specifico, che può essere commesso solo dalla madre nel primo anno di vita del bambino. Il codice penale italiano individua una sola ipotesi: quella dell'infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578 c.p.) commesso dalla madre durante il parto (feticidio) o immediatamente dopo. In tutti gli altri casi, l'uccisione di un bambino è semplicemente reato di omicidio. L'art. 578 prevede infatti una pena più lieve (da 4 a 12 anni di reclusione) solo in ragione delle particolari condizioni emotive della puerpera; il trattamento di favore non si estende nemmeno a coloro che eventualmente concorrano nel reato, puniti con la stessa pena prevista per l'omicidio (non meno di 21 anni). Analoga soluzione è accolta da altri ordinamenti, come quello brasiliano attuale (art. 123 c.p.). In alcuni paesi (ad esempio di lingua spagnola) hanno rilevato o rilevano ulteriori elementi. Può essere disposto un preciso limite temporale (24 ore, 72 ore, 7 giorni) dal parto oppure, soprattutto in passato, sono stati inclusi nella previsione altri consanguinei (oltre alla madre), specie in relazione a motivi d'onore. Anche l'ordinamento italiano dava rilievo alla causa d'onore prima che la legge 442 del 1981 la espungesse definitivamente. Al termine tecnico infanticidio, con valenza giuridica limitata ai casi esposti, si sovrappongono talvolta nozioni come neonaticidio e figlicidio, che di tale valenza sono invece completamente prive. La seconda è ad esempio individuabile nelle aggravanti degli artt. 576 e 577 c.p. italiano, che peraltro corrispondono al concetto più generale di parricidio.

Quando una madre uccide il proprio figlio suscita sicuramente orrore ma anche emozioni diverse, forti legate all’immagine di fragilità del bambino che da lei dipende e che invece in lei trova la morte. Certo notizie del genere colpiscono.  In parte l’effetto è sicuramente dovuto alle modalità che i media hanno di proporre l’argomento.

Pare infatti che l’uccisione dei figli sia fenomeno di oggi. Eppure basta uno sguardo alla letteratura per scoprire che è cosa che accade dalla notte dei tempi. Si potrebbe pensare allora che oggi si verifichi una confusione tra ciò che si conosce e ciò che esiste e accade. L’inghippo starebbe nel fatto che questo fenomeno accadeva già,  solo non compariva sui giornali, non esistevano cioè i mezzi di comunicazione di massa che ne hanno fatto patrimonio di conoscenza comune.



Il neonaticidio individua la morte del neonato subito dopo il parto o del feto durante il parto. Contrariamente a quanto ci si possa aspettare, oggigiorno l’infanticidio e il neonaticidio non sono più fenomeni  legati a gravi situazioni di emarginazione, ignoranza e precarietà economica. Sono in vero fenomeni più facilmente riscontrabili con madri di giovane età, non sposate e che presentano fenomeni di negazione della gravidanza.  Alla negazione si associa il fenomeno della razionalizzazione dei sintomi, con il risultato che per queste giovani donne i mutamenti corporei della gravidanza hanno una spiegazione alternativa assolutamente ragionevole. A causa della negazione della gravidanza, spesso per queste giovani madri il parto è talmente inaspettato da non riconoscerlo nei sintomi. È quindi tanto inatteso quanto stupefacente. Capita allora di frequente che queste partoriscano nei bagni perché colte da improvvisi e inspiegabili dolori addominali e che al bambino non vengano prestate le adeguate prime cure, mancando anche tutta l’ideazione e l’investimento affettivo che la madre avrebbe dovuto già aver costruito nella gravidanza. Cioè in quel momento quel bambino partorito nella toilette non ha lo statuto di bambino per la madre, ma di impiccio di cui liberarsi.
Non deve stupire che casi come questi siano passati anche al vaglio di medici, i quali non hanno potuto diagnosticare la gravidanza perché instradati su sintomi incoerenti con la diagnosi. Spesso infatti la diagnosi è accidentale, per esempio nel caso di radiografie per motivi diversi (ad es. alla schiena…). La negazione della gravidanza non è  tanto (quantomeno non solo)  associata a patologia della madre quanto alla presenza di stressor sociali quali religione, rigida etica morale, bigottismo, rigidità dell’ambiente, mancanza di supporti intra ed extra familiari etc, che concorrono a creare in queste giovani donne la paura di essere escluse dal proprio ambiente sociale e a ridurre la loro capacità di pianificare un futuro. Interessante sarebbe capire quale tipo di immagine corporea abbiano le mamme.

Il figlicidio invece individua l’uccisione del figlio che ha superato l’anno di età.
Il neonaticidio è quindi caratterizzato dal fatto che il bambino non sia ancora stato investito di quella complessa costellazione affettiva che chiamiamo istinto materno, ma sia considerato un oggetto prodotto del corpo della madre, su cui quindi ella ha piena disponibilità.
Fenomeno ben diverso è il figlicidio. Secondo Merzagora Betsos, se si escludono i casi di uccisione dei figli per vendetta nei confronti del partner e della SPM (Munchausen per procura), si possono descrivere una serie di situazioni tipo lungo un continuum dall’assenza di patologia alla franca patologia.
Le madri che sono solite maltrattare i figli e che li uccidono in un atto impulsivo: è quest’atto una estrema conseguenza della battered child syndrome (bambini che presentano lesioni interne, tagli, contusioni ustioni, bruciature; che vengono portati in ritardo in  pronto soccorso; per le ferite dei quali i genitori hanno una spiegazione plausibil; bambini che manifestano comportamenti devianti)  e sono madri, queste, spesso caratterizzate da disturbi di personalità, scarsa intelligenza, irritabilità, con famiglie numerose e spesso a loro volta vittime nell’infanzia di violenza.
Le madri che uccidono per brutalità (descritte da De Greef) di fronte al pianto del bambino.
Le madri passive e negligenti che uccidono i propri figli con il loro agire omissivo. La morte del bambino può derivare dalla mancanza di cure e di attenzioni da parte della madre che vive le esigenze del bambino come qualcosa di strano e di minaccioso. Sono madri spesso con problemi psicotici, che temono la fusione con il bambino e quindi l’annientamento.  I bambini in questi casi muoiono per scarsa alimentazione, per mancato trattamento delle malattie o per incidenti che paiono sfortunate fatalità.
Le madri che uccidono i figli non voluti: in questi casi il bambino evoca nella mente della madre il ricordo di momenti particolarmente difficili, piuttosto che solitudine o violenza e le madri hanno spesso personalità impulsive e antisociali e precedenti di abuso di sostanze.
Le madri che uccidono il figlio trasformandolo in capro espiatorio di tutte le loro frustrazioni: esse sono convinte che il figlio abbia deformato loro il corpo, che le abbia costrette a vivere dove non vogliono e con  chi non vogliono. Sono madri dalla personalità insicura e con tratti borderline, spesso con vere e proprie malattie mentali con elementi persecutori e paranoidei.
Madri che uccidono i loro figli per motivi di convenienza sociale: fortunatamente oggi sempre più rare, data anche la disponibilità di escamotage anche legali diversi, per esempi l’affidamento al padre in caso di divorzio o il parto in ospedale con l’abbandono del minore.
Madri che uccidono i loro figli per motivi ideologici: è il caso di quelle madri che appartengono a sette religiose che vietano le trasfusioni e il ricorso ai medicinali.
Madri che hanno subito violenza dalla propria madre: queste spostano la loro aggressività dalla propria madre cattiva al figlio. Sono donne che hanno sperimentato l’inadeguatezza materna, la mancanza di protezione, che per anni hanno vissuto frustrazioni continue e ripetute nella famiglia d’origine, per le quali la violenza è la quotidiana forma di risoluzione dei conflitti: tutto questo ha compromesso in loro la capacità di attivare una qualunque forma di attaccamento nei loro figli.
Madri che uccidono nell’ambito di psicopatologie puerperali: si tratta di madri che presentano tre diverse forme di depressione di diversa gravità: maternity blues, depressione post partum e psicosi puerperale.
Madri che vogliono uccidersi e che uccidono anche il figlio, madri che uccidono il figlio per non farlo soffrire, madri che uccidono il figlio perché pensano di salvarlo: tutte queste sono madri che presentano gravi problemi di depressione, ma non legata come lo era per le precedenti all’evento del parto. Sono cioè madri alle quali la diagnosi di depressione era stata fatta magari in tempi molto antecedenti la gravidanza, o che presentano depressione psicotica. In questi casi sono molto accentuate le tematiche di inadeguatezza nello svolgere il ruolo materno, di preoccupazioni irrealistiche sulla salute del figlio, rimuginii circa la possibilità di nuocergli. Particolare attenzione è prescritta per madri depresse che presentino ideazione suicidaria.  Queste possono, in preda ad un delirio per il quale sentono di dover sottrarre alla pena della vita anche le altre persone a lei più care,  uccidere il loro bambino prima di suicidarsi, come se il figlio non fosse un’entità autonoma con vissuti diversi dai suoi. Spesso in realtà dietro a questo gesto insistono anche motivi egoistici come la paura di affrontare la morte da sola o il pensare di essere indispensabile alla vita del figlio.
Il complesso di Medea è usato a indicare il caso in cui la madre uccide il o i propri figli per vendicarsi dell’abbandono, definitivo o meno, del coniuge e risolvere le derivanti tensioni. I figli diventano strumento per infliggere sofferenza all’altro e per attirarne le sue attenzioni. Si tratta di madri sempre affette da un certo delirio di onnipotenza nei confronti dei figli per il quale così come hanno dato loro la vita, si sentono in diritto di togliergliela, estromettendo definitivamente il padre  in un patologico desiderio di completo possesso.
La sindrome di Munchausen per procura invece individua un disturbo psichiatrico per il quale le madri affette lamentano a carico dei propri figli disturbi o sintomi fittizi, spesso incompatibili con patologie reali. In molti casi esse arrivano a procurare ai propri figli i sintomi somministrando loro sostanze ad hoc. Sono madri che paiono estremamente attente al figlio, fino all’eccesso, ed hanno una qualche conoscenza medica. In realtà queste madri hanno necessità di attenzione che ottengono attraverso il ruolo della madre gentile e affabile, tanto buona cui è capitata la disgrazia della strana malattia del figlio. Spesso la somministrazione di sostanze o le cure mediche stesse si rivelano mortali per i figli.



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LA TOGA

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La toga - il cui nome è collegato con il verbo latino tego,"ricoprire" - era una veste usata dagli antichi romani. Si indossava sopra la "tunica" e  avvolgeva la persona passando sotto l'ascella destra in modo da lasciare libero il braccio destro e si annodava sopra la spalla sinistra formando, così, ricche pieghe trasversali.
Senza dubbio, la toga era una veste signorile e, comunque, non veniva indossata dalla plebe. Nell'Antica Roma era l'emblema delle cariche pubbliche, del potere civile, dell'attività politica.

Nell'Antica Roma si distinguevano diversi tipi di toga:
- la "toga praetexta" - cioè orlata di porpora - era considerata la veste nazionale romana ed era diversificata per colore e per tipo di orlatura a seconda delle cariche e delle circostanze; la "toga virilis" era il simbolo della maggiore età ( i fanciulli la indossavano a 17 anni ); la "toga purpurea", infine, era privilegio dell'Imperatore.
A seguito del  crollo dell'Impero Romano la toga cadde in disuso per comparire nel Medio Evo come abito solenne per magistrati, patrizi, persone di rango e, perfino, per i medici.
Nel corso dei tempi la toga subì profonde modifiche rispetto al modello originale romano. Essa divenne più ampia e più lunga, venne corredata di maniche e altri accessori, come il colletto e il copricapo.
In tal modo la toga è giunta fino ai giorni nostri divenendo la veste tradizionale dei giudici e degli avvocati nei dibattiti processuali, nonché il paramento solenne degli accademici e dei docenti universitari nelle cerimonie pubbliche.
Nel tempo sono state più volte fissate precise regole perché la foggia delle toghe rendesse chiaro, evidente il grado o il rango di chi le indossava.
Gli artt. 104 e 105 del R.D. del 26.08.1926, riguardanti le toghe e i tocchi degli avvocati, così dispongono:
Art. 104. – “Le divise degli avvocati e dei procuratori sono conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni: per i procuratori la toga è chiusa ed abbottonata in avanti con colletto largo cinque centimetri e orlato da una leggera filettatura in velluto e cordoni e fiocchi di seta nera; cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta senza alcun distintivo. Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostratura in seta, colletto largo venti centimetri ed orlato da fascia di velluto dell'altezza di tre centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell'altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi d'argento misto e seta nera, o d'oro misto a seta nera, (nelle proporzioni di due terzi ed un terzo) a seconda che siano iscritti nell'albo di un collegio o nell'albo speciale di cui all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n.453, cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto.



Gli avvocati ed i procuratori debbono indossare le divise nelle udienze dei tribunali e delle corti, nonché dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell'articolo 4 dalla predetta Legge e dinanzi ai consigli dell'ordine ed al Consiglio Superiore Forense. Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengono alla presente disposizione”.
Art. 105. – “Il tocco dei membri dei consigli degli ordini dei procuratori è fregiato di un cordoncino di argento misto a seta nera; quello dei presidenti in città non sedi di corte di appello, di un gallone di argento portante nel mezzo un cordoncino di argento misto a seta nera; e quello dei presenti in città sedi di corte di appello, di due galloni di argento misto a seta nera.
Il tocco dei membri del consiglio dell'ordine degli avvocati è fregiato di un cordoncino di oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città non sedi di corte di appello di un gallone d'oro portante nel mezzo un cordoncino d'oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città sedi di corte di appello e dei membri del consiglio superiore forense di due galloni portanti nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera, e quello del presidente del consiglio stesso di tre galloni di oro portanti anche nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera.
L'argento e l'oro sono in correlazione alla seta nella proporzione di due terzi e di un terzo.
Il tocco dei dirigenti delle associazioni di avvocati e procuratori legalmente riconosciute è egualmente fregiato di speciale distintivo che per il segretario nazionale è costituito di due galloni di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per il segretario dei sindacati di un gallone di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per i membri del direttorio di un cordoncino d'oro misto ad argento anche esso in eguali proporzioni. I cordoncini sono per larghezza ed altezza alquanto più piccoli di quelli degli ufficiali inferiori del regio esercito e i galloni simili a quelli degli ufficiali superiori.
Il tocco con i fregi predetti si usa nelle cerimonie ufficiali e nelle udienze del consiglio superiore forense. Nelle altre circostanze si usa il tocco di seta con fascia di velluto per gli avvocati e il tocco di seta per i procuratori”
Si ricordi che la figura del procuratore legale è stata soppressa.

Anche alcuni pastori protestanti, soprattutto quelli di tradizione luterana e calvinista, indossano normalmente una toga durante il culto evangelico, in particolare per la predicazione. Questa prassi fu voluta dai primi riformatori in esplicita polemica con l'uso cattolico-romano dei paramenti liturgici: la toga era un abito laico (come laico è a tutti gli effetti un pastore), ma era anche il segno di chi aveva visto pubblicamente riconosciuta (normalmente con il conseguimento del dottorato) la propria formazione accademica. Il pastore riformato, quindi, continua ad essere un membro di Chiesa non rivestito di particolari funzioni sacerdotali, e però, in virtù dei suoi studi teologici pubblicamente riconosciuti, viene scelto per una funzione ecclesiastica per molti versi analoga a quella civile del magistrato, il quale applica ai casi concreti una legge (per il pastore, la Scrittura) non stabilita dal magistrato stesso.



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sabato 15 ottobre 2016

ADOZIONI A DISTANZA



Adozione a distanza: si dovrebbe poter dire che è un sistema facile e limpido per aiutare un bambino e la sua famiglia in un Paese lontano. Ma non è sempre così. Basta guardarsi un po' attorno per scoprire le prime complicazioni, che iniziano col nome della proposta. C'è chi la chiama adozione a distanza, chi invece sostegno a distanza; c'è chi ti dice adotti un bambino a distanza (quando in realtà adotti la sua comunità) e chi ti offre direttamente l'adozione di una comunità di bambini; e c'è infine anche chi la chiama child link o child sponsorship.
 
Alla fine delle grandi guerre mondiali, si pensò di dover dare una mano concreta alle decine di migliaia di orfani e di bambini abbandonati, l'adozione a distanza fu una delle varie risposte umanitarie al loro dramma. In questo contesto nacquero le più grandi e importanti agenzie internazionali di adozione a distanza. Nel corso dei decenni questo gesto solidaristico è andato ampliandosi, coinvolgendo bambini che vivono con le proprie famiglie in comunità povere nei Paesi in via di sviluppo, oppure in istituti, in attesa di poter rientrare in famiglia. Il grande favore incontrato nei Paesi industrializzati, dove il numero di adesioni è sempre stato elevato, ha favorito la nascita di decine di enti che hanno avviato progetti di questo genere. In Italia, questa forma di solidarietà è stata lanciata alla fine degli anni '60 dal Pime, il Pontificio istituto delle Missioni estere, seguito da molte altre associazioni laiche e cattoliche e dalla apertura di filiali di agenzie internazionali.

Il sistema è semplice ed efficace: versi una piccola quota fissa mensile per un bambino, per la sua istruzione o per delle cure, e hai diritto ad avere regolarmente informazioni da e su di lui. La vera confusione è la giungla delle associazioni.

Il meccanismo è simile per tutte le associazioni: chi decide di aderire riceve una cartellina contenente la foto e i cenni biografici di un bambino, che possono essere più o meno dettagliati, e l'indirizzo per la corrispondenza. Ogni sei mesi circa si riceve dal bambino un messaggio o un disegno ed ogni due anni una sua foto recente. Si hanno anche notizie sul progetto. Il sostenitore può scrivere al bambino, inviare foto e cartoline illustrate e, con un preavviso di molti mesi, può andare a incontrarlo. Lo scambio epistolare è più o meno gratificante a seconda del tipo di associazione e di programma di intervento. Se abbiamo scelto bene l'ente e l'adozione a distanza è collocata in contesti adatti, nei quali i bambini sono beneficiari diretti del progetto, allora i messaggi saranno dettagliati e puntuali nel riferire i miglioramenti ed i progressi in campo scolastico o l'evolversi di problemi sanitari.

Il numero è in continua crescita: un'inchiesta del Corriere della Sera indicava nel 2001 la cifra di 800.000 adesioni, ma una ricerca della Doxa (2001-2002) forniva un numero ben più alto, si parlava addirittura di 2 milioni di Italiani, il 4% della popolazione, e c'è da credere che nel frattempo siano diventati ancora di più, sebbene stia crescendo in tanti il senso di insoddisfazione o di delusione per aver aderito a campagne pubblicitarie di enti che promettevano ciò che poi non hanno mantenuto. La cifra annuale in media versata da ogni donatore è di 250/300 euro. Significa che ogni anno il settore delle adozioni a distanza movimenta almeno 500/600 milioni di euro. Questo fiume di denaro viene canalizzato attraverso circa 150 associazioni e lascia il nostro Paese alla volta di centinaia di istituti e di progetti sparsi per il mondo in via di sviluppo.

Non tutti gli enti operano allo stesso modo con i fondi raccolti e qui cominciano le difficoltà per chi intende capire meglio come viene usato il suo contributo. Gli interventi sul campo attraverso l'adozione a distanza rientrano più o meno in tre categorie:
1) progetti che destinano i fondi ai singoli bambini adottati a distanza;
2) programmi di sviluppo a favore di tutti i bambini che vivono nella stessa comunità a cui appartengono quelli adottati a distanza, in modo da evitare discriminazioni;
3) progetti di cooperazione allo sviluppo a favore di tutta la comunità nel senso più ampio del termine, fino a toccare un'intera regione ed i suoi abitanti: in questo caso i bambini adottati a distanza non sono i beneficiari diretti dei contributi.



A partire dagli anni '90 l'adozione a distanza è al centro di polemiche e di critiche da parte di molti che non vedono di buon occhio alcuni suoi aspetti. Nel marzo del 1998, per esempio, un vero e proprio terremoto scosse a livello internazionale il "business" miliardario delle adozioni a distanza. Un giornale Usa, il Chicago Tribune, pubblicò un'inchiesta condotta su quattro grosse agenzie internazionali, rivelando come il loro messaggio pubblicitario non coincidesse affatto con il lavoro svolto sul campo. Gli annunci suggerivano la possibilità di avere un legame diretto tra un bambino e un donatore, attraverso l'adozione a distanza, in realtà l'inchiesta fece emergere come i bambini ricevessero ben pochi benefici dai contributi. Anzi, alcuni erano addirittura morti da tempo e il donatore ignaro continuava a versare il suo contributo. Insomma, in certi casi, la "comunicazione" non è proprio allineata al "prodotto".

Quali sono le critiche che alcuni muovono al sostegno a distanza? Prima di tutto costa molto la sua complessa amministrazione, la raccolta delle foto e dei messaggi, la posta ai donatori. Queste attività sono addebitate ai progetti, che si vedono così sottrarre risorse che potrebbero essere impiegate nel lavoro sul campo; sono costi peraltro che non appaiono mai in dettaglio nei resoconti forniti. Per limitare le spese talune agenzie utilizzano i membri stessi della comunità che vengono pagati una piccola somma di denaro per ogni messaggio raccolto con la conseguenza che a volte sono loro stessi a scriverlo, o a fare il disegno, se il bambino non è raggiungibile, per non perdere il magro guadagno.
Ciò accade soprattutto quando i bambini sono dispersi in una vasta area e il progetto interessa un'intera regione. I messaggi devono essere raccolti casa per casa, camminando ore a piedi. In più, talvolta i messaggi dei bambini vengono censurati durante la traduzione per eliminare riferimenti che possono creare problemi, per esempio critiche all'associazione stessa, commenti politici o richieste esplicite di soldi.

Sulla base di fatti come questi i detrattori della formula affermano che si ha accesso a una grande quantità di informazioni sulla crescita continua del fenomeno per quanto riguarda il numero di donatori e di soldi raccolti, ma come mai si hanno così poche notizie dal campo sull'impatto effettivo dei programmi di intervento? Si leggono solo "belle storie" fornite dalle stesse associazioni e testimonianze varie dei numerosi sostenitori che si sono recati in visita ai progetti e sul loro emozionante incontro con il bambino. Nulla più. Insomma per qualcuno l'adozione a distanza è "un ottimo mezzo per raccogliere fondi ma non è sempre vero che è anche il modo migliore per spenderli", come afferma il noto economista e scrittore britannico Peter Stalker. Più in generale i critici contestano quella che è una forma di aiuto assistenziale quando, affermano, bisognerebbe puntare a forme di cooperazione che favoriscano l'auto sviluppo.

Chi ne è a favore spiega invece che l'adozione a distanza è un legame che permette di avviare e gestire dei progetti a lungo termine, anche di 10 anni, e che i bambini ne beneficeranno in modo diretto (ad esempio attraverso la frequenza scolastica e l'assistenza sanitaria di base). E in più, che questa formula favorisce nel donatore la conoscenza approfondita delle tematiche relative allo sviluppo, proprio grazie alla relazione che si instaura tra il bambino ed il suo sostenitore: quest'ultimo viene a contatto con una realtà ben diversa da quella proposta dai media. È altrettanto vero che molti sostenitori non avrebbero accettato di finanziare un progetto senza questo potente coinvolgimento emotivo: è dunque una formula capace di catturare l'attenzione e la disponibilità di quanti, altrimenti, non aderirebbero a nessun progetto di solidarietà.

Fino ad oggi in Italia è prevalsa l'idea di non regolamentare il settore dall'alto, con controlli da parte dello Stato e leggi apposite. Si è preferito fare in modo che fossero gli stessi enti non profit, coordinandosi in consorzi e Forum, a stabilire principi e criteri di auto-regolamentazione. Per questo sono sorti vari coordinamenti, come La Gabbanella, che raccoglie una quarantina di associazioni. Si sono messi a punto vari strumenti di auto-controllo quali la Carta dei Principi per il Sad e la Carta dei Criteri di Qualità, e si è cercato più volte di effettuare un censimento degli enti per istituire una anagrafe delle associazioni che operano nel settore, sempre attraverso l'auto certificazione. Ad oggi si sono registrate all'anagrafe 91 associazioni.

Il Coresad risponde a chiare richieste che provengono dalla base dei donatori italiani. Lo dimostra una ricerca effettuata nel mese di giugno 2007 sull'orientamento degli italiani ed il sostegno a distanza. Il 97% degli italiani conosce il sostegno a distanza. Di questi, il 26% dice di aver adottato a distanza un bambino o di avere una pratica in corso, mentre il 71% afferma di non averlo mai fatto un po' per ragioni economiche ma anche per mancanza di fiducia nel settore e negli enti che vi operano. Il 50% dei diffidenti afferma di poterla avviare se venisse in qualche modo risposto esaurientemente alle richieste di trasparenza su come è utilizzato il denaro. Ben l'85% degli italiani è favorevole ad una legge dello Stato che regoli in modo chiaro ed inequivocabile il settore, limitando i rischi di frode.

Da una ricerca emerge un dato davvero inquietante: tra quanti hanno aderito a un sostegno a distanza ben il 15% non ricorda il nome dell'associazione con cui lo ha avviato. Il settore è talmente popolato da sigle, acronimi simili, denominazioni più o meno difficili da ricordare che alla fine si ha una gran confusione in testa.

La superficialità e la leggerezza con cui spesso i donatori aderiscono ad una campagna pubblicitaria potrebbero, in caso di scandalo, portarli a trarre errate conclusioni: "se una è scorretta, allora lo sono tutte!".  

La durata media di un sostegno nel nostro Paese è di tre anni e mezzo, le donazioni mensili ammontano a 23 euro. Il 71% dichiara di non avere intenzione di sostenere in futuro, prossimo o venturo, aluna adozione a distanza per mancanza di fiducia (48%), perché preferisce aiutare gli altri in maniera differente (38%), perché la reputa una truffa (7%).
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venerdì 14 ottobre 2016

OBIETTORI DI COSCIENZA

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L'obiezione di coscienza in Italia fa riferimento ad alcuni istituti giuridici volti a regolare l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

Fino alla promulgazione di una legge che regolamentasse la fattispecie, l'obiezione di coscienza in Italia fu sempre trattata alla stessa stregua della renitenza alla leva (mancata presentazione al distretto militare per le visite di leva, o alla destinazione assegnata per lo svolgimento del servizio), oppure alla diserzione (rifiuto di proseguire il servizio di leva dopo averlo intrapreso).

Il primo obiettore italiano ufficialmente documentato fu Remigio Cuminetti, un Testimone di Geova che, nel 1916, in piena Grande Guerra, finì sotto processo per diserzione a causa del suo rifiuto di indossare l'uniforme. Nel 1940, ancora vigente il regime fascista, 26 Testimoni di Geova furono processati e condannati perché rifiutarono l'obbligo militare.

Nel secondo dopoguerra, spiccano anche i casi di Rodrigo Castello, di Pietrelcina (BN), cristiano pentecostale condannato dal Tribunale militare e successivamente tornato in libertà a seguito di amnistia, e di Enrico Ceroni, altro Testimone di Geova che, dopo perizia psichiatrica, fu condannato a 5 mesi e 20 giorni di reclusione con il beneficio della condizionale. Tra il 1946 e il 1959 ci furono 179 giovani tra i Testimoni di Geova che rifiutarono di indossare la divisa militare. Il primo processo penale di notevole risonanza fu quello a Pietro Pinna, svoltosi nel 1949. Pietro Pinna, che si appellava semplicemente ai principi della non violenza, fu condannato a 10 mesi di reclusione con il beneficio della condizionale. La notorietà che assunse il caso Pinna portò alla prima presentazione del progetto di legge relativo al riconoscimento dell'obiezione di coscienza (onorevole Colosso, Deputato del PSI, e onorevole Iginio Giordani, Deputato della DC) e permise l'avvio di un dibattito ventennale - non privo di asprezze, polemiche e accuse di viltà, scarso patriottismo e alto tradimento - sull'obiezione di coscienza, che sfociò con la legge summenzionata.

Il 1950 vede il processo di Eveloine Santi, obiettore di fede valdese. Negli anni sessanta si terranno poi i processi agli obiettori cattolici, Giuseppe Gozzini e Fabrizio Fabbrini. A questo si aggiunsero le forti prese di posizione in favore dell'obiezione di coscienza da parte di padre Ernesto Balducci e di don Lorenzo Milani che trattò l'argomento nella sua opera L'Obbedienza non è più una virtù subendo anche un processo.

Su proposta del Sen. Anderlini nel 1970 viene presentata in Parlamento, insieme ai colleghi democristiani Giovanni Marcora e Carlo Fracanzani, una proposta di legge per legalizzare l'obiezione di coscienza. La proposta viene approvata dal Parlamento due anni dopo, con l'istituzione del servizio civile obbligatorio per chi rifiuta di prestare il servizio militare.

La prima norma nell'ordinamento italiano a disciplinare l'obiezione di coscienza fu la legge 15 dicembre 1972 n. 772 (la cosiddetta Legge Marcora dal nome del suo relatore) seguita dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 28 novembre 1977 n. 1139 ("Norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza").
Tale legge permise agli obiettori di scegliere il servizio civile sostitutivo obbligatorio, di durata di 8 mesi superiore alla durata del servizio che si sarebbe dovuto svolgere (all'epoca 15 mesi per l'esercito, ridottisi successivamente a 12 ed infine a 10 nel 1997, 22 per la Marina Militare, ridottisi poi a 18). Tale periodo aggiuntivo fu ritenuto, in tempi più recenti, incostituzionale (sentenza 470 del 1989). È stato abolito quindi il comma 1 dell'art. 5 della legge che prevedeva una durata di 8 mesi oltre alla durata del servizio militare.

Per protestare contro una legge giudicata non equa, nel gennaio del 1973 venne fondata la Lega degli obiettori di coscienza (LOC) per iniziativa del Partito Radicale, di Pietro Pinna divenuto fondatore con Aldo Capitini del Movimento Nonviolento, del Senatore Luigi Anderlini e del valdese Giorgio Peyrot, esponente del gruppo cristiano Movimento Internazionale di Riconciliazione (MIR).

La durata superiore del servizio civile sostitutivo di quello armato fu dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 470 del 1989 che considerava la maggior durata del servizio alternativo a quello armato una:
« sanzione conseguente ad una particolare espressione della persona, nel più aperto contrasto sia con il principio di eguaglianza che con il diritto di libera manifestazione del pensiero, dando vita ad un'ingiustificata valutazione deteriore delle due forme di servizio alternativo a quello armato. »
Una disciplina organica della materia però si ebbe solo con la legge 8 luglio 1998 n. 230 che, abrogando la precedente legge n. 772/1972, e riconobbe compiutamente per la prima volta il diritto all'obiezione di coscienza, configurando la stessa non più come un beneficio concesso dallo Stato, bensì come un diritto della persona.

Con la sospensione delle chiamate al servizio militare di leva in Italia ad opera della legge 23 agosto 2004 n. 226 (a partire dal 1º gennaio 2005), risultò sospesa di fatto anche l'opzione del servizio civile obbligatorio per obiezione di coscienza.

L'essere obiettori di coscienza al servizio militare obbligatorio comportava tuttavia alcune conseguenze sullo stato giuridico, come conseguenza l'irrinunciabilità di tale status e l'impossibilità, vita natural durante, di ottenere il porto d'armi e di essere reclutato nelle forze armate italiane e nelle altre forze di polizia italiane (es. polizia municipale). Tali limitazioni permasero tuttavia con la riforma del 1998, benché altre disposizioni che potessero essere ritenute discriminatorie siano state comunque eliminate da tale legge. Inoltre, l'essersi dichiarati obiettori poteva rendere molto difficile lavorare nel campo dell'industria della difesa.



L'emanazione della legge 2 agosto 2007 n. 130 ha reso tuttavia possibile esercitare la rinuncia allo stato di obiettore: infatti la norma ha modificato la legge del 1998, stabilendo che l'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, possa rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione, non revocabile, da inoltrare all'Ufficio nazionale per il servizio civile, facendo così venire meno le limitazioni residue di cui alla legge n. 230/1998 e ponendo fine in modo effettivo a talune discriminazioni cui obiettivamente andavano incontro i cittadini, che avessero scelto di prestare il servizio civile in luogo di quello di leva. Il d.lgs 5 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'arruolamento militare) dispone che agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego (pubblico o privato) che comporti l'uso delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle forze armate italiane e nelle forze di polizia italiane ad ordinamento militare o per l'assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile, facendo però salva la possibilità di rinuncia allo status di obiettore.

La legge 12 ottobre 1993, n. 413 in materia di Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale riconosce il diritto all'obiezione di coscienza nei confronti della sperimentazione animale.

Qualsiasi ente che svolga sperimentazione animale deve obbligatoriamente rendere noto agli operatori la possibilità dell'obiezione di coscienza e tale scelta non deve avere in alcun modo conseguenze sfavorevoli.

L'obiezione di coscienza per i professionisti sanitari è prevista per l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG): introdotta in Italia dalla legge 22 maggio 1978 n. 194. Il medico può esercitare l'obiezione in qualsiasi momento della sua pratica, ma nel caso in cui partecipi attivamente ad una procedura di IVG (anche soltanto consigliando dove eseguirla) lo stato di obiettore decade irrevocabilmente comportando l'impossibilità per il medico di esercitare nuovamente l'obiezione.

Lo status di obiettore non esonera il professionista sanitario dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Il SSN è tenuto a assicurare che l'IVG si possa svolgere nelle varie strutture ospedaliere deputate a ciò, e quindi qualora il personale assunto sia costituito interamente da obiettori dovrà supplire a tale carenza in modo da poter assicurare il servizio, ad es. tramite trasferimenti di personale.

Il professionista sanitario, anche se obiettore, non può invocare l'obiezione di coscienza qualora l'intervento sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo (esempio: donna che giunge presso il pronto soccorso ospedaliero con grave emorragia in atto a causa di un aborto clandestino: il medico, anche se obiettore, ha in tale situazione l'obbligo di portare a termine la procedura di aborto se questo è indispensabile per salvare la vita della donna).

Molti specialisti hanno fatto questa scelta davvero per ragioni morali. Per altri il motivo del rifiuto non ha a che fare con la coscienza ma con questioni pratiche, a volte legate alla carriera o alla reputazione.  

Capita quindi che una donna si trovi costretta a spostarsi dalla propria città per arrivare nel posto in cui la legge dello stato viene applicata regolarmente. Per le minorenni che hanno voluto nascondere la situazione ai propri genitori e hanno ottenuto un permesso dal giudice del Tribunale dei Minori l’iter sarà quindi ancora più complicato.  
  
Secondo una relazione del ministero della Salute risalente allo scorso anno, in Italia ben 7 ginecologi su 10 si rifiutano di effettuare interventi di aborto volontario per motivi etici.  
  
Rispetto al 2005, quasi il 12% in più di questi medici ha sentito nella propria coscienza il bisogno di non prendere parte all’espletamento di un diritto sancito per legge. In alcune regioni poi, quasi la totalità dei ginecologi si dichiara obiettore di coscienza.  

Nel Molise sono obiettori il 93,3% dei ginecologi, il 92,9% nella PA di Bolzano, il 90.2% in Basilicata, l’87,6% in Sicilia, l’86,1% in Puglia, l’81,8% in Campania, l’80,7% nel Lazio e in Abruzzo. 

Meno accentuata, ma sempre molto alta la percentuale di anestesisti obiettori che, in media, è pari al 49,3%. Anche in questo caso i valori più elevati si osservano al Sud, con un massimo di 79,2% in Sicilia, 77,2% in Calabria, 76,7% in Molise e 71,6% nel Lazio. Mentre il personale medico obiettore raggiunge valori intorno al 46,6% con un massimo di 89,9% in Molise e 85,2% in Sicilia. 
  
In pratica su 94 ospedali con un reparto di ostetricia e ginecologia, solo 62 effettuano interruzioni volontarie di gravidanza. Cioè solo il 65,5% del totale. 

Alcune parti del nostro paese rimangono quasi completamente scoperte. La relazione del ministero della Salute non si è spinta oltre questi freddi numeri, ritenuti dal dicastero tutto sommato accettabili.  

Ma se si vanno a spulciare i dati Istat appare subito evidente lo sforzo che viene richiesto a moltissime donne per portare avanti la loro scelta difficile: nel 2012 21mila donne su 100mila si sono rivolte a strutture di altre province. Di queste il 40% è stata costretta a cambiare addirittura regione.  

Di fatto nelle province di Isernia, Benevento, Crotone, Carbonia-Iglesias e Fermo, è praticamente impossibile abortire.  
  
In Francia tutti gli ospedali pubblici hanno l’obbligo per legge di rendere disponibili i servizi di interruzione della gravidanza.  

In Inghilterra è obiettore solo il 10% dei medici ed esistono centri di prenotazione aperti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Non solo. Tutti gli operatori che decidono di lavorare nelle strutture di pianificazione familiare non possono dichiararsi obiettori.  

In Svezia il diritto all’obiezione di coscienza non esiste proprio. Gli specializzandi in ginecologia e ostetricia che pensano che l’aborto sia una cosa sbagliata vengono indirizzati verso altre specializzazioni.

Altre prassi biomediche di recente emerse all’attenzione del legislatore per le evidenti implicazioni etiche che comportano sono l’eutanasia e il suicidio assistito, la fecondazione artificiale e le manipolazioni genetiche, la sperimentazione su embrioni umani e la diagnosi prenatale con finalità eugenetica che, potendo avere come esito la morte del concepito, violano il principio del «non uccidere». Delicata è anche la posizione di medici e farmacisti di fronte alla possibilità di prescrivere e somministrare farmaci abortivi, configurandosi la fattispecie in presenza della quale si legittima il diritto di appellarsi alla ‘clausola di coscienza’, dato il riconosciuto rango costituzionale dello scopo di tutela del concepito che motiva l’astensione (Corte cost., sent. 35/1997).

Per i testimoni di Geova le trasfusioni di sangue sono vietate dalle loro convinzioni religiose. In questo, ed in altri simili casi, è indiscutibile che l'obiettore si assuma la responsabilità in prima persona, senza coinvolgere altri soggetti. Tuttavia, in alcuni casi, il soggetto, se in pericolo di vita, può essere indotto a subire la trasfusione.



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LE SPOSE BAMBINE




Milioni di bambine e giovani donne nel mondo sono vittime di abusi, discriminazioni o costrette a matrimoni forzati in età minorile. L'11 ottobre, è la Giornata Mondiale delle bambine e delle ragazze, proclamata dall'Onu, e le varie organizzazioni umanitarie ricordano l'impegno comune nella lotta ai diritti delle giovani donne, diffondendo dati allarmanti sul fenomeno.

"Oggi nel mondo ci sono oltre 700 milioni di donne che si sono sposate in età minorile e che hanno dovuto rinunciare ad avere una crescita normale, fisica e mentale. Ogni anno 15 milioni di matrimoni hanno per protagonista una minorenne; una volta su tre - cinque milioni di casi - si tratta di una bambina con meno di 15 anni. Hanno dovuto spesso affrontare gravidanze precoci e violenze domestiche - ha sottolineato il presidente dell`Unicef Italia Giacomo Guerrera e promuovere l'istruzione delle bambine è l`investimento più potente che una nazione possa fare, perché accelera la lotta contro la povertà, le malattie, la disuguaglianza e la discriminazione di genere".

I dati diffusi dall'Unicef sui diritti negati e sul fenomeno delle spose bambine sono preoccupanti. Sarebbero 70.000 le ragazze, tra i 15 e i 19, che muoiono a causa di complicazioni durante la gravidanza e il parto e le bambine sotto i 15 anni hanno 5 volte più probabilità di morire durante la gestazione rispetto alle donne tra i 20 e i 29 anni. Inoltre un bambino che nasce da una madre minorenne ha il 60% delle probabilità in più di morire in età neonatale, rispetto a un bambino che nasce da una donna di età superiore a 19 anni. E anche quando sopravvive, sono molto più alte le possibilità che possa soffrire di denutrizione e di ritardi cognitivi o fisici. Per quanto riguarda il livello di povertà e la mancata istruzione, sempre secondo il rapporto, le donne rappresentano la metà della popolazione nel mondo, ma costituiscono il 70% dei poveri. Si stima che un aumento del 10% di ragazze che frequentano la scuola, farebbe aumentare il pil del 3% e che solo 1 ragazza ogni 3 maschi frequenta la scuola secondaria.
 
Il fenomeno delle spose bambine è in costante aumento e, secondo il rapporto di Save The Children, tra le principali barriere che impediscono alle ragazze di accedere a servizi e opportunità ci sono i matrimoni precoci. "Ogni sette secondi, nel mondo, una ragazza con meno di 15 anni si sposa, spesso con un uomo molto più grande di lei", stando ai dati del dossier Every Last Girl: Free to live, free to learn, free from harm.

La comunità internazionale si è impegnata a mettere fine alla pratica dei matrimoni precoci entro il 2030, tuttavia se il numero di spose bambine nel mondo crescerà ai ritmi attuali nel 2030 avremo 950 milioni di donne sposate giovanissime e 1,2 miliardi nel 2050, sempre secondo i dati diffusi.

"I matrimoni in età minorile rappresentano l'inizio di un ciclo di ostacoli e svantaggi che negano alle ragazze i loro diritti fondamentali, tra cui i diritti alla salute e all'istruzione, e impediscono loro di vivere la propria infanzia, di realizzare i propri sogni e di costruirsi un futuro ricco di opportunità - ha affermato Helle Thorning-Schmidt, direttore generale di Save the Children International - e ha aggiunto - "Le bambine e le ragazze che si sposano troppo presto sono spesso costrette ad abbandonare la scuola e sono le prime a rischiare di subire violenze domestiche, abusi e stupri. Rischiano inoltre di incorrere in gravidanze precoci, con conseguenze molto gravi sulla loro salute e su quella dei loro bambini, e risultano particolarmente esposte al rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili come l'Hiv".

Il dossier contiene anche la graduatoria dei Paesi dove le ragazze hanno maggiori opportunità di crescita e di sviluppo, basata su 5 parametri: matrimoni precoci, numero di bambini per madri adolescenti, mortalità materna, completamento della scuola secondaria di primo grado e numero di donne in Parlamento. Il Niger, valutando tutti i 5 criteri, occupa il posto più basso della classifica, la Svezia quello più alto. Tra i paesi virtuosi l'Italia è in decima posizione: ha gli stessi risultati della Svezia per quanto riguarda il numero di figli per madri adolescenti (6 su 1.000) e tasso di mortalità materna (4 su 100.000 nascite), mentre ha una percentuale minore di donne che siedono in Parlamento (31% contro 44%). Per quanto riguarda gli altri Paesi, Finlandia e Norvegia, occupano il secondo e il terzo posto in classifica, mentre Spagna e Germania seguono l'Italia di qualche posizione. In coda alla classifica ci sono Ciad, Repubblica Centrafricana, Mali e Somalia, che si caratterizzano per numeri molto alti di spose bambine. Gli Stati Uniti non vanno invece oltre la 32esima posizione, in virtù di tassi di mortalità materna e numero di bambini nati da madri adolescenti più alti di quelli di altri Paesi ad alto reddito.



Inoltre si sottolinea che l'India è il Paese con il più alto numero di spose bambine, con il 47% delle ragazze, più di 24,5 milioni, sposate prima di aver compiuto i 18 anni. In India, del resto, così come in Afghanistan, Yemen e Somalia, sono numerosi i casi di spose bambine che hanno meno di 10 anni. Anche guerre e crisi umanitarie contribuiscono ad alimentare il fenomeno: molte ragazze siriane vengono costrette dalle famiglie a sposarsi in tenerissima età, nella convinzione che questo sia l'unico modo per metterle al riparo da violenze e per assicurare loro risorse e mezzi di sostentamento che le stesse famiglie non sono più in grado di garantire. Tra le ragazze siriane rifugiate in Giordania, nel 2013, una su quattro di età compresa tra i 15 e i 17 anni risultava già sposata.

Infine ogni anno, secondo il rapporto, 16 milioni di ragazze tra i 15 e i 19 anni mettono al mondo un figlio, mentre sono oltre un milione le ragazze che diventano madri prima di compiere i 15 anni. Le complicazioni durante la gravidanza e il parto rappresentano, dopo i suicidi, la seconda causa di morte per le ragazze tra i 15 e i 19 anni, con circa 70.000 ragazzine che perdono la vita ogni anno.

Ancora, nel mondo 30 milioni di bambine rischiano di subire mutilazioni genitali femminili nel prossimo decennio e oltre un terzo delle giovani donne nei Paesi in via di sviluppo non ha accesso all'istruzione. In molti Paesi al mondo, infine, le ragazze continuano a non potersi esprimere liberamente e a non essere coinvolte nei processi decisionali pubblici e privati. A livello globale, solo il 23% dei seggi parlamentari è occupato da donne le quali, peraltro, presiedono le Camere dei Parlamenti solo nel 18% dei casi. La più alta percentuale di donne in Parlamento si registra in Ruanda (64%).

Non hanno nessun potere di scelta, sono isolate dalla società e private di un’infanzia normale. Spesso sono vittime di abusi e violenze, tagliate fuori dalla famiglia, dagli amici e dalla scuola.

In Turchia, tra il 2010 e il 2015, secondo il ministro della Famiglia di Ankara Sema Ramazanoglu sono state oltre 230 mila le unioni tra bambini e adulti.

Ma il numero potrebbe essere più elevato visto che molte delle nozze con minori vengono celebrate solo con rito religioso (non riconosciuto dalla legge turca) e quindi non registrate ufficialmente.

Nel centro dell'India si possono trovare in tuguri affollati donne spettrali anche bambine di 8 o 9 anni con la testa rasata e avvolte nelle bianche garze del lutto: le vedove.
Dopo la cerimonia delle nozze, le spose bambine dovrebbero tornare nella casa dei genitori fino alla prima mestruazione, ma i genitori che hanno fretta di disfarsi di loro le consegnano subito alla famiglia dello sposo.
In India il matrimonio è merce di scambio, un'alleanza, tanto che le nozze possono evitare una faida tra due famiglie, sposare una donna ancora bambina significa preservarla integra, lasciare intatta tutta la sua forza vitale, la sua purezza creatrice.
Rari sono i matrimoni d'amore, sostituiti da quelli combinati dai genitori della ragazza che la cedono a  un uomo di 30-40 anni, il quale la prende in sposa che non ha più di 12 anni; a causa della grande differenza di età esse corrono il rischio di rimanere vedove prematuramente, finendo relegate in una casa per vedove.
Con il matrimonio le spose bambine abbandonano la famiglia e la scuola per andare a vivere con il marito nella capanna dei suoceri, dove si occupano di tutte le faccende domestiche; il loro compito principale è mettere al mondo quanti più figli maschi possibile anche se il loro giovane corpo non è in grado di sopportare il peso di molteplici gravidanze: così si rischia che la madre non sopravviva al trauma del parto e che anche i neonati abbiano poche possibilità di vivere.
Dopo aver dato alla luce due o più figli, le ragazze vengono poi spesso abbandonate dal marito che prende un'altra giovane in sposa.
Tuttavia solo cinque bambine su cento hanno il coraggio di denunciare le violenze subite.

Molte società di Paesi che hanno il problema dei matrimoni precoci, attribuiscono un grande valore alla verginità prima del matrimonio, e questo può dar luogo ad una serie di pratiche miranti a “proteggere” una ragazza da un’attività sessuale sconveniente. Di fatto, si tratta di un sistema di rigido controllo imposto ad essa.
Per esempio, può succedere che le venga impedito di avere relazioni sociali al di fuori della famiglia, oppure che le venga dettato quello che può e quello che non può indossare.

In altre società, come ad esempio in Africa nord-orientale, i genitori tolgono le loro bambine da scuola non appena queste iniziano ad avere le mestruazioni, temendo che il contatto con i compagni o con gli insegnanti di sesso maschile le esponga a dei rischi. Tutte queste pratiche hanno lo scopo di sottrarre la ragazza all’attenzione sessuale maschile, ed agli occhi di genitori preoccupati il matrimonio sembra offrire la “protezione” ideale.

In ulteriori società tradizionaliste non esiste il concetto di un periodo dell’adolescenza situato tra la pubertà e l’età adulta.  Una ragazza che ha le mestruazioni è in grado di partorire un figlio, e perciò viene considerata “una donna”.

In alcune culture, l’indipendente autoconsapevolezza che una ragazza può sviluppare durante l’adolescenza, viene considerata indesiderabile.
Anche se in questi casi le donne vengono magari (raramente) onorate, da loro ci si aspetta che si sottomettano ai desideri dei padri e dei mariti, mettendosi così sotto la loro protezione per il loro stesso bene.
Ne consegue che se non lo fanno, esse meritano una punizione: per esempio, in Kenya, la violenza contro una moglie disobbediente viene comunemente ammessa.



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giovedì 13 ottobre 2016

PARCHEGGIO DISABILI



Il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.
Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal sindaco (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).
Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata. Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato.
Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.
Fino al 15 settembre 2012 il contrassegno per auto rilasciato dal Comune era un tagliando di colore arancione, con il simbolo nero della sedia a rotelle.

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili "europeo", con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu ed è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, ed è conforme al "contrassegno unificato disabili europeo" (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE. Questo nuovo permesso europeo rientra tra le agevolazioni previste per facilitare la mobilità stradale delle persone con disabilità in tutti i Paesi dell'Unione Europea.
Il contrassegno europeo è quindi valido, non solo sul territorio nazionale, ma anche negli altri ventisette paesi aderenti all'UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana.
I requisiti previsti per il rilascio del nuovo contrassegno restano principalmente gli stessi; allo stesso modo, anche le condizioni del suo utilizzo.
Il contrassegno europeo infatti, così come quello italiano prima rilasciato, è strettamente personale e non cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo e consente varie agevolazioni, sia per quanto riguarda la sosta sia per la circolazione.
Dalla data del 15 settembre 2012 i Comuni hanno avuto tre anni di tempo per sostituire il vecchio contrassegno con il nuovo modello europeo. In questo periodo quindi i Comuni hanno provveduto a rilasciare il contrassegno europeo per le nuove richieste ed a sostituire via via i vecchi tagliandi arancioni in occasione del rinnovo degli stessi.
Entro lo stesso termine di tre anni, anche la segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa alla mobilità delle persone con disabilità dovrebbe essere stata adeguata alla rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno, in base alle indicazioni contenute nello stesso Decreto.
Dal 15 settembre 2015 i vecchi contrassegni invalidi civili di colore arancione non sono più validi.

Molto spesso girando per la città alla ricerca di un parcheggio disabili per la propria auto, capita di vedere che i posti assegnati alle persone disabili siano posizionati in luoghi non appropriati, magari vicino a marciapiedi insormontabili e senza il giusto spazio per poter scendere e passare con la carrozzina
Molte volte il parcheggio riservato ai disabili è abusivamente occupato da un non avente diritto o, peggio ancora, da un auto con contrassegno esposto ma senza alcun disabile a bordo.

I parcheggi per disabili (a pettina e a spina di pesce) che si trovano in genere nelle  città sono larghi 2,5 m e profondi 5,00 m, nonostante le dimensioni stabilite per il parcheggio disabili siano ben altre, come stabilito dagli articoli 10 e 16 del DPR 24 luglio 1996, n.503 e dal D.M. 236/1989 ai punti 4.2.3. e 8.2.3:
larghezza non inferiore ai 3,20 m;
lunghezza (nel caso di parcheggio posto lungo il senso di marcia) non inferiore ai 6 m.
In genere tali misure vengono considerate erroneamente come standard.

Chi guida deve essere a conoscenza del fatto che se il disabile non è a bordo del mezzo o non lo sta andando a prendere, non può e non deve lasciare il proprio veicolo sul parcheggio disabili, poiché si tratta di un atto improprio. Il fatto di avere una persona disabile in famiglia, non autorizza tutti i componenti del nucleo familiare ad usare il tagliando per poter parcheggiare comodamente in un parcheggio disabili a proprio piacimento.

Questo concetto dovrebbe essere ben chiaro a tutti, forze dell’ordine comprese, che spesso sono le prime a prestare poca attenzione alla presenza o meno del tagliando a bordo o che questo si trovi in una vettura realmente utile ad una persona con disabilità.

Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità della persona disabile. Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo. Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato.



Il contrassegno consente ai veicoli che ne sono provvisti, di:
transitare: nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);
nelle zone a traffico controllato (Ztc) (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);
nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e art. 12 D.P.R. 503/1996);
nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi (art. 11, c.4, D.P.R. 503/1996);
in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (art. 188 Regolamento di esecuzione del CdS).Il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare di un contrassegno è riconosciuto in tutte le aree carrabili dove è ammessa una sola categoria di veicoli; tuttavia è da tener presente che le modalità attraverso le quali questo accesso nella Ztl viene regolamentato possono variare da Comune a Comune.
parcheggiare (sostare):
negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione dei parcheggi riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili;
nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS);
nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, se espressamente stabilito dal Comune;
nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
nelle zone a traffico controllato (Ztc) (art. 11 D.P.R. 503/1996);
nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996);
nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.

Per richiedere il primo rilascio del contrassegno invalidi o nel caso in cui il vecchio contrassegno sia scaduto da più di novanta giorni, si deve prima ottenere dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza la certificazione medica che attesti la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta oppure la cecità totale. Bisogna poi presentare un’apposita domanda indirizzata al sindaco del Comune di residenza in cui sia allegata la certificazione medica ottenuta (art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS, modificato dal D.P.R. 151/2012, e L. 131/2001). Per le persone disabili e/o invalide temporaneamente (in seguito ad un infortunio o per altre cause patologiche), il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità, ma la relativa certificazione medica deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata della invalidità del contrassegno. Il rilascio del contrassegno definitivo, vale a dire quello con validità per cinque anni, è gratuito (specifici versamenti sono previsti solo nel caso del contrassegno temporaneo).
Alla scadenza della validità si può rinnovare il contrassegno attraverso varie modalità (art. 1 del D.P.R. 151/2012):
contrassegno invalidi definitivo (con validità per cinque anni): entro i tre mesi successivi alla scadenza occorre presentare al comune di residenza la certificazione medica del proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno giustificato il precedente rilascio;
contrassegno invalidi temporaneo: si può ottenere un nuovo contrassegno a tempo determinato, dopo un’ulteriore  certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio. In questo caso l’ufficio di medicina legale deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno.

In entrambi i casi, successivamente bisogna presentare al comune di residenza apposita domanda per richiedere il rilascio del nuovo contrassegno invalidi, allegando la certificazione medica, il vecchio contrassegno in originale e, per i contrassegni temporanei, la marca da bollo prevista dalla normativa vigente. È possibile richiedere il duplicato del contrassegno, per furto o smarrimento, presentando domanda e denuncia fatta alle Autorità.
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sabato 8 ottobre 2016

LA LEVA

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Già prima dell'unità d'Italia alcuni stati preunitari italiani della penisola prevedevano il servizio militare obbligatorio, come ad esempio nel caso dell'esercito delle Due Sicilie, seppur in tale caso riscattabile. Grazie all'influenza dell'impero francese, la leva obbligatoria fu introdotta nella Repubblica Italiana napoleonica il 13 agosto 1802 su proposta di Francesco Melzi d'Eril, inizialmente per i maschi di età compresa dai 20 ai 25 anni e per quattro anni e si ampliò con l'estendersi dello Stato, man mano che le operazioni militari consentivano l'annessione di altri territori: nel 1802 in Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia; nel 1805 in Friuli; nel 1806 nei territori veneti a sinistra dell'Adige. Chi era sposato prima di tale data o aveva particolari menomazioni era esonerato dal partire.

Mantenuto ancora nel successivo Regno d'Italia napoleonico, il servizio di leva fu poi adottato dal Regno di Sardegna con la riforma promossa dal generale Alfonso La Marmora (legge 20 marzo 1854, n. 1676, cosiddetta riforma La Marmora) e con il compimento dell'unità d'Italia fu estesa a tutto il Regno d'Italia in modo graduale e progressivo; il 25 giugno 1862 il ministro della guerra Agostino Petitti Bagliani di Roreto annunciò ai deputati del Regno, riuniti a Palazzo Carignano a Torino, che l'obbligo di leva era esteso a tutte le province italiane.

Benché lo statuto albertino non contenesse disposizioni particolari, si limitava ad affermare un generico principio di cui all'art. 75 che statuiva:

« La Leva militare è regolata dalla legge. »
Tuttavia il nuovo stato unitario ebbe l'esigenza di adottare una serie di provvedimenti per garantire la capacità di mobilitazione di un congruo numero di uomini in tempi brevi, così prendendo a modello il servizio di leva vigente nel Regno di Prussia, venne così applicato il principio delle coscrizione generale. Furono quindi emanate una serie di norme: in particolare, la legge 26 maggio 1861 n. 35 autorizzò una leva di 56.000 uomini nelle province che furono del Regno delle Due Sicilie; la legge 30 giugno 1861, n. 63, autorizzò una leva in Sicilia sui nati nel 1840; la legge 22 agosto 1861, n. 223, disciplinò la leva militare per le nuove province dello stato, ovvero Lombardia, Emilia, Marche, Umbria, Sicilia; la legge 13 luglio 1862, n. 695, intervenne ancora in ordine alle province napoletane dell'ex regno delle Due Sicilie e la legge 13 luglio 1862 n. 696 dello stesso giorno disciplinò la leva obbligatoria per tutte le province dello Stato a partire da tale anno per i nati nel 1842.

Una prima disciplina generale venne dettata dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248: i nominativi dei cittadini soggetti alla chiamata (esclusivamente i maschi di maggiore età) erano contenuti nelle liste di leva, formate dal comune italiano di residenza del cittadino interessato (legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato A), nelle quali venivano iscritti tutti i giovani al compimento del 17º anno di età. Del fatto veniva data notizia mediante affissione di manifesti presso l'albo pretorio e nel territorio del comune interessato. Successivamente, il R.D. 13 novembre 1870 n. 6026 istituì a far data dal 16 dicembre i distretti militari - che dovevano provvedere ad accertare l'idoneità psico-fisica dei coscritti ed alla mobilitazione iniziale; presso gli stessi veniva anche somministrato l'addestramento iniziale delle truppe - sopprimendo nel contempo i comandi militari di provincia. Dal punto di vista formale, la coscrizione obbligatoria di tutti i cittadini di sesso maschile fu sancita definitivamente dalla legge 7 giugno 1875 n. 2532. Tuttavia, solo il Testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito (legge 26 luglio 1876 n. 3260) dava precise indicazioni riguardo alla formazione delle liste di leva. Tale legge prevedeva che ogni comune tenesse due tipi di registri: le liste di leva e i ruoli matricolari. La legge 30 giugno 1889 n. 6168 introdusse in ogni comune i registri dei quadrupedi dove erano indicati gli animali ed i rispettivi proprietari ai fini della requisizione che poteva essere ordinata in caso di mobilitazione generale o parziale.

La normativa sul reclutamento del Regio Esercito, risistemata con il R.D. 6 agosto 1888 n. 5655 (Nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del regio Esercito) venne nuovamente modificata con una serie di provvedimenti normativi: legge 28 giugno 1891 n. 2346, legge 15 dicembre 1907 n. 763, legge del 24 dicembre 1908 n. 783, legge del 30 giugno 1910 n. 362 (dove la ferma si ridusse a due anni per tutte le armi) legge 5 agosto 1927 n. 1437 ed infine legge 24 febbraio 1938 n. 329.

I coscritti chiamati alle armi, affluivano presso i rispettivi distretti militari e da questi inviati ai reggimenti di assegnazione, che si occupavano direttamente di tutto il ciclo addestrativo: vestizione presso il deposito di reggimento (di battaglione/gruppo nelle unità alpine), addestramento di base presso un apposito plotone di istruzione e in breve tempo affiancamento al personale più anziano (addestramento per imitazione). L'introduzione del servizio militare di massa suscitò notevole scontento tra le popolazioni meridionali e contribuì ad alimentare il brigantaggio postunitario, in risposta così i governi dell'epoca adottarono misure straordinarie ed estremamente repressive - come la legge Pica - che oltre a punire la renitenza alla leva con la reclusione nelle carceri italiane, colpiva anche i parenti ed eventuali complici di coloro che si sottraessero agli obblighi militari.

Alla vigilia della prima guerra mondiale la normativa venne nuovamente modificata dal R.D. 24 dicembre 1911 n. 1497 (Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio Esercito).

Durante il conflitto, si diffuse il termine volgare-dialettale naja, come sinonimo di vita militare, soprattutto nell'Italia settentrionale, quindi successivamente esteso a tutto il territorio italiano. Probabilmente derivato dal dialettale veneto (teatro delle battaglie del conflitto) te-naja, inteso come morsa, tenaglia, il termine indica, in senso dispregiativo, la vita militare che obbliga un individuo a strapparsi dai propri affetti per subordinarsi alle gerarchie istituzionali.

Una diversa spiegazione etimologica fa risalire il termine naja dal veneto antico naia, "razza, genia", che a sua volta deriva dal termine latino natalia, pl. neutro di natalis, "attinente, relativo alla nascita", con riferimento alla classe generazionale che veniva coscritta ogni anno.

Durante la guerra cominciarono inoltre a verificarsi i primi significativi episodi di obiezione di coscienza: i primi casi di obiezione al servizio militare obbligatorio furono quelli di Remigio Cuminetti, un testimone di Geova, che nel 1916 in piena grande guerra finì sotto processo per diserzione a causa del suo rifiuto di indossare l'uniforme, e di Luigi Lué e Alberto Long.

Il regime fascista introdusse l'istruzione premilitare, "impartita con carattere continuativo a tutti i giovani dall'anno in cui compiono l'8º anno di età a quello in cui compiono il 21°. Tale istruzione comprendeva due periodi: il primo, dal 1º gennaio dell'anno in cui si compie l'ottavo, al compimento del 18º anno di età, era di competenza della Opera Nazionale Balilla creata nel 1926; il secondo, di servizio premilitare obbligatorio, dal compimento del 18º anno di età (leva fascista) alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva". Il cittadino italiano iscritto nelle liste di leva diventava così soldato e da quel giorno, incombeva su di lui l'obbligo militare (obbligo di leva). Il servizio di leva poteva essere svolto anche presso la milizia fascista (MVSN).

La normativa relativa al reclutamento venne poi raccolta nel regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 ("Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito"). Il servizio di leva poteva essere altresì prestato come ausiliario presso le varie forze armate italiane e forze di polizia italiane (come ad esempio in qualità di carabiniere ausiliario presso l'Arma, Polizia di Stato, Corpo degli agenti di custodia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), o anche come ufficiale di complemento.

Con la riforma di cui al regio decreto legge 21 novembre 1934 n. 1879, seguita dal R.D 24 febbraio 1938 n. 329 (Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio Esercito), si modificò il testo unico del 1932, prevedendo che per l'esercito i giovani venissero chiamati alla leva ed esaminati, nel 20º anno e la chiamata alle armi normalmente nel 21º anno.

Si prevedeva, in particolare:

« Le ferme di leva si distinguono, in ordine decrescente di durata, in: ordinaria (18 mesi), minore di 1° grado (12 mesi), minore di 2° grado (6 mesi), minore di 3° grado (3 mesi). »
Nella Regia Marina era prevista la ferma volontaria ordinaria di 6 anni, quella volontaria a premio di 4 anni e la ferma di leva di 28 mesi. Infine nella Regia Aeronautica il personale di leva era assegnato dai distretti militari e dalle capitanerie di porto in base ai quantitativi stabiliti.

Con la nascita della Repubblica Italiana venne affermato nella carta costituzionale il dovere dell'obbligatorietà del servizio, contenuto nell'art. 52 della costituzione della Repubblica Italiana, ma tuttavia temperato dalle modalità e nelle limitazioni imposte dalla legge. Infatti, il 2° comma dell'articolo afferma che:

« Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. »
Nell'immediato secondo dopoguerra, vennero poi istituiti i centri addestramento reclute, presso i quali i coscritti dovevano recarsi per sostenere apposito corso di addestramento e successivamente essere assegnati ad una sede di servizio. Le leggi 25 aprile 195, n. 308 e 8 luglio 1961, n. 645 disciplinarono la composizione delle commissioni mobili e dei consigli di leva, mentre ai sensi della legge di delega 13 dicembre 1962 n. 1862, venne emanato il DPR 14 febbraio 1964 n. 237 ("Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica").

I soggetti destinatari della chiamata, ai sensi dell'art. 1 del DPR 237/1964, continuavano ad essere tutti i cittadini italiani esclusivamente di sesso maschile e maggiorenni inclusi nelle liste di leva. Si era quindi chiamati (tramite la cosiddetta chiamata alle armi tramite apposita cartolina-precetto) a presentarsi presso il distretto militare competente e sottoposti alla visita medica di leva; se dichiarati idonei si svolgeva servizio obbligatorio nella Marina Militare, nell'Esercito Italiano o nella Aeronautica Militare; solitamente con incarichi di impiego nei servizi (approvvigionamento, logistica, ecc.) o incarichi di servizio in una determinata arma (ad esempio fuciliere dell'esercito); solitamente dalla visita all'arruolamento passava un certo periodo di tempo, generalmente non superiore all'anno.

Il servizio di leva continuava a poter essere prestato presso le varie forze armate italiane (e a partire dal 1958 anche nella Vigilanza Aeronautica Militare per l'aeronautica militare italiana) e forze di polizia italiane e come ufficiale di complemento. Coloro che invece, dopo aver ricevuto la chiamata non si fossero presentati presso il distretto competente, rifiutandosi di prestare il servizio di leva (come nel caso degli obiettori di coscienza), ponevano in essere condotte che integravano la fattispecie del reato di renitenza alla leva, punito con la reclusione in carcere.

A seguito dell'emanazione della prima legge 15 dicembre 1972 n. 772 ("Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza"), si ebbe per la prima volta una disciplina dell'obiezione di coscienza nonché l'istituzione del servizio civile, obbligatorio, alternativo e sostitutivo a quello militare per chi, risultato idoneo alla visita di leva, non volesse prestare servizio armato.
Inizialmente il servizio civile obbligatorio aveva una durata maggiore rispetto al servizio militare, durata via via equiparata mentre il rapporto fra il numero di persone che svolgevano i due tipi di servizio si attestava sulla parità. Negli anni, inoltre, la richiesta di effettuare il servizio civile fu progressivamente svincolata dal soddisfacimento di particolari requisiti, ad esempio, di natura religiosa.

Anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale aveva cominciato a prendere atto del cambiamento espresso da alcune parti dell'opinione pubblica: la sentenza n. 164 del 23 maggio 1985 aveva stabilito, il diritto del cittadino a servire la patria anche espletando un servizio alternativo a quello armato. Con la legge 6 marzo 2001 n. 64 verrà successivamente istituito nel 2001 il servizio civile nazionale.

Con la legge 20 ottobre 1999, n. 380 venne previsto, per la prima volta nella storia italiana, la possibilità per le donne di arruolarsi, su base volontaria, nelle forze armate italiane, introducendo così, per la prima volta in italia, il servizio militare femminile volontario.

Intanto il periodo di ferma obbligatorio continuò a subire riduzioni nel tempo con vari provvedimenti legislativi:

ferma di leva di 15 mesi per Esercito/Aeronautica e 24 mesi per la Marina (sino al 1975)
dal 1976 ferma di leva di 12 mesi per Esercito/Aeronautica e 18 mesi per la Marina, e rispettivamente 15/18 per gli ufficiali di complemento
dal 1987 ferma di leva di 12 mesi per Esercito/Aeronautica/Marina e 15 mesi per gli ufficiali di complemento
dal 1997 ferma di leva di 10 mesi per Esercito/Aeronautica/Marina, 12 mesi nell'Arma dei Carabinieri quale Carabiniere ausiliario e 14 mesi per gli ufficiali di complemento.
Tuttavia, la società italiana nel corso del tempo aveva già cominciato progressivamente a nutrire una generale e crescente avversione alla coscrizione obbligatoria; infatti dati ufficiali che registrarono il dissenso della popolazione risalgono già all'inizio del XX secolo, anche a causa dei diversi episodi di nonnismo e omicidi verificatisi nel corso degli anni. Un impulso decisivo al superamento della leva obbligatoria si ebbe coi fatti emersi nell'agosto del 1999 con la morte, avvenuta in circostanze mai del tutto chiarite, del paracadutista siracusano Emanuele Scieri in forza alla Brigata paracadutisti "Folgore", in servizio presso la Caserma Gamerra C.A.PAR Centro Addestramento Paracadutisti di Pisa. Sulla vicenda, che ebbe un certo impatto sull'opinione pubblica, vennero effettuate anche alcune interrogazioni parlamentari. Il 3 settembre 1999, il Consiglio dei ministri approvò il disegno di legge proposto dall'allora Ministro della difesa Carlo Scognamiglio che doveva avviare il processo per giungere al superamento della coscrizione obbligatoria. Il provvedimento fu presentato al Senato l'8 ottobre 1999 quale disegno di legge n. 6433 ("Delega al Governo per la riforma del servizio militare") e, dopo essere stato approvato con modificazioni il 14 giugno 2000, passò alla Camera dei deputati per diventare successivamente legge 14 novembre 2000 n. 331.



Nella relazione di accompagnamento della legge si afferma:
« Le forze militari oltre al tradizionale e perdurante ruolo di difesa della sovranità ed integrità nazionale, sono chiamate ad una funzione più dinamica per garantire la stabilità e la sicurezza collettiva con operazioni di gestione delle crisi e di supporto della pace. Ciò implica la necessità di trasformare lo strumento militare dalla sua configurazione statica ad una più dinamica di proiezione esterna, con più rapidi tempi di risposta all'insorgere dell'esigenza ed una più completa e complessa preparazione professionale.
Il modello interamente volontario è quello che meglio risponde a questa nuova connotazione e funzione dello strumento militare. Non si tratta, peraltro, di abolire la coscrizione obbligatoria, ma solo di prevederla in casi eccezionali, quali quelli di guerra o di crisi di particolare rilevanza, che richiedano interventi organici.
Tra l'altro non è possibile sottacere che il rilevante calo demografico in atto in Italia unito all'incremento del fenomeno dell'obiezione di coscienza rende sempre più difficile raggiungere contingenti di leva idonei a soddisfare le esigenze qualitative e quantitative delle forze armate. Difficoltà acuite sia dalla spinta alla regionalizzazione sia dalla riduzione a dieci mesi della durata del servizio militare che ha ridotto il periodo di reale operatività dei militari di leva, insufficiente per determinati settori o particolari sistemi d'Arma.
Per procedere alla trasformazione dello strumento militare, occorre innanzitutto definire le nuove dimensioni delle forze armate professionali, ovvero il punto di arrivo della connessa contrazione. Pur tenendo ferma l'esigenza di rispettare gli impegni operativi assunti, il passaggio da un modello misto ad uno tutto professionale, composto da personale maschile e femminile, potrà permettere di conseguire una ulteriore riduzione quantitativa per il più alto coefficiente di utilizzo del personale tutto volontario e per il recupero discendente dal riordino del settore del reclutamento e della componente addestrativa e formativa. Partendo dall'attuale (anno 1999) livello di circa 270.000 uomini, l'insieme di questi fattori fa ritenere perseguibile, pur rispettando gli attuali impegni operativi assunti, una riduzione dello strumento militare interamente professionale a 190.000, ovvero di ben 80.000 unità in meno della consistenza attuale. »
Durante il governo D'Alema I fu emanata la legge 14 novembre 2000 n. 331, elaborata durante il Governo Amato II e promossa principalmente dal senatore Carlo Scognamiglio. La legge conferiva al governo italiano la delega a emanare disposizioni concernenti la graduale sostituzione, entro sette anni, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa, e fissò l'organico dell'esercito italiano in numero di 190.000 unità. La norma non aboliva radicalmente l'obbligo della coscrizione, ma ne statuì la possibilità del ripristino - per una o più classi - in caso di carenza di soldati, e in due casi particolari, ossia:
qualora venga deliberato lo stato di guerra, ai sensi dell'art. 78 della Costituzione
in caso di gravissime crisi internazionali in cui l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale.
Il d.lgs 8 maggio 2001 n. 215, emanato durante il governo Amato II, che introdusse alcune modifiche in tema di rinvio per motivi di studio, disposizioni sugli ufficiali ed altre norme per il superamento progressivo del servizio di leva, stabilì che le chiamate fossero sospese a partire dal 1º gennaio 2007. Nel contempo Corte costituzionale della Repubblica Italiana confermava inoltre il suo orientamento giurisprudenziale con la pronuncia della sentenza del 16 luglio 2004 n. 228, riguardo alcune questioni di legittimità costituzionali riguardo al servizio civile, rimarcando ulteriormente che il dovere, sancito dalla carta costituzionale, dei cittadini della difesa della patria potesse essere assolto in maniera equivalente con modalità diverse e/o estranee alla difesa militare. La sospensione venne infine anticipata con la legge 23 agosto 2004, n. 226 promulgata durante il governo Berlusconi II: la norma, modificando il decreto legislativo n. 215/2001, fissava la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1º gennaio 2005, disponendo comunque la chiamata al servizio, fino al 31 dicembre 2004, per tutti i soggetti nati entro il 1985 incluso.(quest'ultima quindi l'ultima classe di leva chiamata alle armi) tranne nel caso che costoro avessero presentato domanda di rinvio per motivi di studio. Il decreto del Ministero della Difesa del 20 settembre 2004 (emanato in attuazione dell'art. 11 bis del d.lgs. 215/2001) fissava al 30 settembre 2004 il termine delle visite di leva.

Il successivo decreto legge 30 giugno 2005 n. 115 - convertito in legge 17 agosto 2005 n. 168 - introdusse infine la possibilità a decorrere dal 1º luglio, per il personale in servizio espletante sia il servizio di leva che il servizio civile sostitutivo, di poterne cessare anticipatamente la prestazione, con apposita domanda.

Nel settembre del 2009 il governo Berlusconi IV promosse un'iniziativa denominata Pianeta Difesa consistente in un breve periodo durante il quale 145 giovani (100 ragazzi e 45 ragazze), appositamente selezionati dall'ANA, potevano partecipare a una breve esperienza di vita militare (15 giorni/1 mese). Questo periodo di servizio, soprannominato la mini naja, mirava a far conoscere ai partecipanti lo stile vita militare. La sperimentazione si svolse presso corpo degli alpini, e quindi i giovani hanno passato il periodo di addestramento nelle caserme del 6º Reggimento alpini per il solo progetto Pianeta Difesa; per il progetto "Vivi le Forze Armate, Militare per tre settimane" invece i reparti impegnati sono stati vari dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare ed Arma dei Carabinieri. Complessivamente, nel 2010 furono stanziati fondi per una durata triennale per un progetto, più ampio rispetto al precedente Pianeta Difesa, denominato "Vivi le Forze Armate, Militare per 3 settimane".

Nello stesso 2010, la materia venne infine raccolta e risistemata nel codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

L'art. 52 della Costituzione della Repubblica italiana prevede l'obbligatorietà del servizio militare, ma solo nei modi e nei limiti previsti dalla legge, nella fattispecie l'istituto è regolato dal codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90 ne regolamenta invece aspetti applicativi (come ad esempio gli adempimenti circa le liste di leva). L'arruolamento quindi, si divide in obbligatorio e volontario, ambo le fattispecie sono previste e normate dal predetto codice.

Per quanto riguarda il servizio di leva il nuovo codice limita l'operatività della coscrizione obbligatoria, o meglio la sua attuazione, alle condizioni riportate in tale norma all'art. 1929, in particolare al comma 2°:

«Il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:
a) se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;
b) se una grave crisi internazionale nella quale l'Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate. »
(comma 2° art. 1929 dlg 66/2010)
Dopo aver ricevuto la chiamata, si prevede il superamento di visite mediche in un periodo di due giorni, con esito diverso, in particolare si è dichiarati:
Idoneo: in questo è previsto l'arruolamento.
Rivedibile: si viene invitati a ripresentarsi l'anno seguente per effettuare nuovamente le visite in quanto giudicato temporaneamente inabile. Nel caso tale infermità perdurasse anche alla seconda visita il soggetto viene riformato.
Riformato: Questo giudizio sancisce la permanente inidoneità al servizio militare.
La competenza alla formazione delle liste di leva è dei comuni italiani, nelle quali vengono ad essere iscritti i cittadini italiani di sesso maschile all'anno del compimento del loro 17º anno di età e, in caso di ripristino della leva, suscettibili di chiamata a visita al compimento del 18º anno di età ma comunque non oltre il 45º anno. I requisiti psico-fisici sono accertati dalle commissioni di leva, le imperfezioni che costituiscono causa di inidoneità sono stabilite dall'art. 582 del D.P.R. 90/2010; il personale di leva inoltre riceve una paga adeguata a quella di soldato, così come pure i richiamati e le forze di complemento. Ad ogni modo il periodo di ferma dei militari di leva e degli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio civile è di 10 mesi, prolungabili con decreto del ministero della difesa sempre nelle ipotesi previste per la riattivazione della leva, essi possono essere utilizzati per particolari attività operative, logistiche, addestrative, e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma o per fornire soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali ed il ripristino di infrastrutture pubbliche per non più di 6 mesi; hanno inoltre diritto ad usufruire di vitto ed alloggio presso la struttura ove prestino servizio e sono generalmente assegnati ad una sede di servizio distante non più di 100 km dalla propria residenza, e sono tenuti come tutti i militari a prestare giuramento militare. I renitenti alla leva continuano ad essere puniti con la reclusione carceraria, e con la conseguente applicazione di sanzioni ulteriori ove previsto dalla legge.

I soggetti di sesso maschile appartenenti sino alla classe del 1985 inclusa possono consultare la loro posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari presso i centri documentali che dal 30 ottobre 2000 hanno sostituito i vecchi distretti del 1870. Nei centri inoltre continuano ad essere versate le liste di leva, elaborate dai comuni d'Italia ai sensi della vigente normativa, relative a tutte le classi.

L'esonero al servizio militare (diverso dalla riforma, in quanto non prevedeva l'effettuazione degli accertamenti medici) è previsto per alcune situazioni familiari:

figlio o fratello di militare deceduto in guerra;
fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio;
orfano di entrambi i genitori (primogenito);
vedovo o celibe con prole;
arruolati con prole;
unico fratello convivente di disabile non autosufficiente;
primo figlio maschio di genitore invalido per servizio o caduto in servizio;
terzo (o successivo) figlio maschio se (almeno) due fratelli avevano già assolto completamente il servizio di leva;
responsabile diretto della conduzione di impresa familiare.
Alle suddette si aggiunge la casistica del decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 504, il quale ha stabilito che "qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione" potessero altresì essere dispensati i cittadini che versassero in difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative.

Gli studenti delle scuole superiori e gli universitari potevano domandare il rinvio del servizio ma non della visita; negli ultimi anni fu ammesso anche il rinvio della visita, come nel caso di cittadini italiani residenti all'estero. In particolare, per gli studenti universitari, le norme per la concessione del beneficio di esenzione dal servizio per motivi di studio furono modificate dal predetto d.lgs 504/1997:

Per gli studenti immatricolati prima dell'anno accademico 1998/1999 poteva essere concesso a seconda dell'anno di età e di iscrizione al corso di studi universitari:
fino al compimento del venticinquesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di tre anni
fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di quattro anni
fino al compimento del ventisettesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di cinque anni
fino al compimento del ventottesimo anno di età, per i corsi aventi una durata maggiore di cinque anni.
Per gli studenti immatricolati dopo l'anno accademico 1998/1999:
Per la prima richiesta era sufficiente l'iscrizione ad a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso università statali o legalmente riconosciute
Per la seconda richiesta era necessario aver superato n. 1 esame di quelli previsti dal piano di studi
Per la terza richiesta era necessario aver superato complessivamente n. 3 esami di quelli previsti dal piano di studi del 1º e del 2º anno
Per la quarta richiesta era necessario aver superato complessivamente n. 6 esami di quelli previsti dal piano di studi del 1°, del 2°, e del 3º anno
Per la quinta richiesta e successive era necessario aver superato altri 3 esami per anno rispetto alla quarta richiesta.
Il d.lgs 8 maggio 2001, n. 215, modificando il d.lgs 504/1997, apportò cambiamenti circa i requisiti per gli studenti universitari ammessi al beneficio del rinvio per motivi di studio, in particolare a decorrere dal 1º gennaio 2004 e per i soggetti appartenenti alla "classe di leva" anno 1985 e precedenti:
per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso università statali o legalmente riconosciute;
per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo quattro esami previsti dal piano di studi;
per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo otto esami previsti dal piano di studi;
per la quarta richiesta e le successive, di aver sostenuto ulteriori quattro esami previsti dal piano di studi per anno rispetto alla terza richiesta e alle successive.
Attualmente, la disciplina delle dispense e dei rinvi per motivi di studio è contenuta nel d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (libro VIII, titolo II, capo IV, sezioni V, VII VII e VIII).

Il servizio militare obbligatorio è stato sempre oggetto di dibattito nella società italiana. Tra le argomentazioni favorevoli possiamo annoverare:
esso poteva favorire la conoscenza, soprattutto per i giovani di realtà disagiate, di aree lontane, e anche l'integrazione linguistica;
i giovani potevano conoscere realtà diverse da quelle quotidiane, con possibilità di stringere forti legami di amicizia;
secondo alcuni medici, l'abolizione del servizio obbligatorio (con conseguente abolizione dell'obbligo di visita medica), non permetterà di identificare alcune patologie dell'apparato riproduttivo maschile che, molto spesso a causa di pigrizia o pregiudizi da parte dell'interessato, venivano identificati proprio dai medici militari durante la visita. Tra le patologie più comunemente riscontrate, la più frequente era il varicocele;
esso poteva costituire un momento di formazione per l'individuo e dal punto di vista caratteriale e nello spirito.
il servizio assicurava un costante afflusso di soldati a costi poco elevati; inoltre potendo essere prestato presso corpi di polizia, poteva garantire alle amministrazioni interessate un flusso continuo di personale giovane da impiegare per svariati compiti a seconda delle necessità che si presentavano, dall'ordine pubblico, ai disastri naturali e la lotta alla criminalità;
la coscrizione obbligatoria aiutava a dare una disciplina e uno spirito di cooperazione di gruppo; inoltre forze armate costituite non da coscritti creerebbero una sorta di "casta".

Si partiva per il servizio militare e dall’estremo Nord ci si trovava all’estremo Sud e viceversa.

Era un rimescolamento di razze e di lingue, come quello che Tito usò per fare la Jugoslavia unita. Se si era un soldato semplice, si capitava al Car, Centro Addestramento Reclute,  piemontese o lombardo o veneto insieme con sardi e pugliesi. Si facevano subito esperienze inaudite. Distribuivano le lenzuola, e c’erano figli di pastori che domandavano cosa sono e a cosa servono. Idem per la carta igienica, mai vista prima. Si dormiva in grandi camerate, i fucili venivano deposti al centro sulla rastrelliera, dritti in su, ma di notte qualche soldato si metteva la baionetta sotto il cuscino, perché non si sa mai. Ci si doveva adattarsi ad una gerarchia che cominciava da zero. Col passare delle settimane e dei mesi, qualcuno veniva scremato e saliva di grado. Il vero trauma della naia era l’obbedienza.  

L’obbedienza ha un prezzo psichico enorme, non c’è soldato che, una volta congedato, non ricordi per filo e per segno le volte in cui ha dovuto obbedire anche se era assurdo. Ci si staccava a vent’anni dalla famiglia, dove padre e madre diventavano pazzi per assicurarti la felicità, ci si trovava fra sconosciuti di tutt’Italia e ci si doveva «arrangiarsi», «cavarsela». Se in ufficio, in fabbrica, a scuola, in azienda, fra tanti ex-soldati di leva c’era qualcuno che non aveva fatto il servizio militare, c’era sempre qualche superiore che commentava: «Si vede». Nella naia nascevano amicizie che non morivano più. Gli ex-compagni di camerata continuavano a informarsi sulla vita dei colleghi, e tra le ragioni ce n’era anche una che loro non capivano, ed era questa. Ognuno esponeva sull’armadietto la foto della propria ragazza, c’era sempre chi s’innamorava della ragazza del vicino e poi, congedato, andava a trovarlo non per incontrare lui, ma per incontrare lei. Non ci riusciva mai. O, se ci riusciva, era tardi. La naia era anche questo, e forse soprattutto questo: una fusione collettiva degli amori dei ventenni. Non c’è niente di uguale nel mondo borghese. Allora si amava e si cresceva «per generazioni», adesso si ama e si cresce ognuno per sé. Adesso l’unico collegamento generazionale è via Internet. Ma la differenza tra quegli amori e quelli d’Internet è la differenza tra donne di carne e donne di carta.

Tra le argomentazioni contrarie si può osservare che:

il servizio era considerato come un'imposizione contro la libertà personale, che creando una "cittadinanza in armi", si poneva potenzialmente in contrasto con taluni movimenti (come il pacifismo e l'antimilitarismo), per ragioni etiche; peraltro durante gli accertamenti di leva i coscritti erano tenuti a consentire il rilevamento delle impronte digitali, aspetto ritenuto discutibile da taluni.
un ambiente di rigorosa gerarchica disciplina non è adatto a tutti gli individui, tanto meno può essere imposto;
sottraeva tempo utile alla vita civile ed al completamento degli studi, impegnando forzosamente migliaia di giovani, che espletando il servizio di leva entravano nel mondo del lavoro con un anno di ritardo (o più nel caso di leva di mare o servizio come ufficiale) discriminandoli rispetto agli esentati dal servizio;
il servizio poteva non fornire una preparazione militare adeguata e sovente consisteva nel puro addestramento formale e in lavori di manovalanza per il semplice mantenimento della struttura cui il coscritto era stato assegnato;
Data l'obbligatorietà del servizio spesso potevano essere arruolati soggetti provenienti da aree con disagio sociale e/o con precedenti giudiziari (la legge italiana fa divieto espressamente che questi ultimi vengano cancellati dalle liste di leva);
Durante il servizio le reclute più giovani erano sovente vessati da militari più anziani, solitamente anch'essi di leva, con atti di bullismo e violenza, pratiche inquadrabili nel fenomeno del nonnismo, poiché esercitate dagli anziani (i cosiddetti "nonni") episodi talvolta riportati anche da cronache giornalistiche;
la coscrizione obbligatoria esclusivamente maschile configurava una forma di sessismo, essendo obbligatoria solo per gli individui di sesso maschile;
avere forze armate non basate sulla coscrizione permette di avere personale meglio motivato, formato, addestrato ed in generale più preparato ad operare in diverse situazioni ed attività.



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