venerdì 30 dicembre 2016

SPAZZATURA PER STRADA

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Il problema dell’inciviltà di chi disperde l’immondizia è un fattore che pesa ogni anno sulle tasche dei cittadini visto che la raccolta ha un costo extra.

L'art. 15 del Codice della Strada inserisce, tra gli atti vietati, "depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze" nonché "insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento". Chiunque viola uno di questi divieti è soggetto, rispettivamente, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 oppure a quella da euro 105 a euro 422 per il getto di rifiuti dal veicolo. La posizione - aggiunge il sito online - è stata aggravata dall'entrata in vigore della legge n. 221/2015, meglio nota come "collegato ambientale". La legge prevede che chi verrà beccato ad abbandonare per strada scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sarà soggetto ad una multa da 30 a 150 euro: invece, chi trasgredisce il divieto di abbandonare mozziconi di sigaretta sul suolo dovrà rassegnarsi a pagare una sanzione aumentata fino al doppio, e cioè fino a 300 euro.



La Svizzera è il paese dell'ordine per eccellenza e vanta una pulizia invidiabile, ma non è stato sempre così. Negli anni '80 il paese è stato teatro di una catastrofe ecologica: i fiumi e i laghi erano contaminati da fosfati e nitrati, il terreno da metalli pesanti e si producevano tonnellate di rifiuti. Si era creata una vera emergenza ambientale e le persone presero coscienza del fatto che se volevano respirare aria pulita dovevano impegnarsi di più.

In Svizzera non si fanno eccezioni: tutti sono tenuti a separare i rifiuti negli appositi contenitori.

Per gettare via una bustina di tè utilizzata si deve separare l'etichetta (rifiuto cartaceo) dalla bustina (rifiuto biodegradabile). Tolleranza zero per chi non rispetta le regole, che rischia di pagare delle multe molto salate.

I risultati sono eccezionali: quasi il 90% dei materiali utilizzati viene riciclato. Un ottimo esempio che l'Italia ed altri paesi dovrebbero prendere a modello.

Naturalmente è possibile gettare anche immondizia non differenziata, ma questo ha un costo: la spazzatura che non viene separata infatti viene pagata a peso. Più se ne produce, più si paga. Il prezzo di un sacchetto da 5 kg ad esempio, varia da 2 a 3 euro.

Prima di essere gettata, la spazzatura indifferenziata viene controllata da operatori preposti: i sacchetti infatti devono avere un'etichetta ben visibile che viene data al momento del pagamento della tassa.

Se la polizia trova un sacchetto non etichettato, ispeziona il suo contenuto esaminando scontrini, documenti e qualsiasi altra informazione utile, per risalire al proprietario. Le multe per aver gettato un sacco indifferenziato non etichettato arrivano anche a 8.000€.

Tuttavia, la riuscita della raccolta differenziata in Svizzera non è dovuta alla rigidità delle regole né alla presenza della polizia che controlla i rifiuti. È dovuta invece, semplicemente, alla consapevolezza dei cittadini. Tutti sanno è loro interesse differenziare la spazzatura, per poter vivere in una nazione più pulita.



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martedì 1 novembre 2016

PREVEDERE I TERREMOTI

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Numerosi sono i precursori sismici, ossia  quelle anomalie di alcuni parametri geofisici, osservate prima di alcuni terremoti.  Un esempio di anomalia  potrebbe essere una quiescenza sismica ovvero l'assenza di terremoti per un determinato periodo di tempo in un' area considerata sismica. Studi per l'identificazione di precursori sismici sono condotti anche in Italia, grazie alla collaborazione con esperti di altri paesi dove questo tipo di metodologia è già collaudata. Si tratta comunque di previsioni approssimative che non possono essere utilizzate per dare un allarme alla popolazione. Altri esempi di precursori sismici sono la variazione inconsueta della velocità delle onde sismiche, variazioni nel contenuto di gas radon nelle acque di pozzi profondi, mutamenti nel livello delle acque di fiumi e di laghi, movimenti crostali.

Oltre ai fenomeni cosiddetti precursori è anche possibile attraverso l' individuazione delle aree sismogenetiche, lo studio della loro sismicità storica e recente, dell'assetto tettonico e geologico, definire la pericolosità sismica del territorio in base alla quale adottare adeguate misure di prevenzione che possano ridurre gli effetti dei terremoti.

I modelli più semplici, stabiliti negli anni '80, si fondavano sul ciclo regolare con la ripetizione di episodi sismici simili (si parla di "terremoto caratteristico") ad intervalli di tempo costanti (si parla di ricorrenza o di periodo di ritorno).

Tale modello sembra funzionare in alcuni casi, ma esistono circostanze più complesse. Da un lato, il terremoto non assorbe necessariamente tutta la deformazione accumulata. Dall'altra parte, le leggi di frizione sul piano della faglia sono abbastanza complesse da immaginare che possano variare durante i vari cicli, ad esempio aumentando se il sisma si fa attendere o, al contrario, diminuendo se la scossa è stata particolarmente violenta.

Questi meccanismi di retroazione positiva portano ad immaginare l'esistenza di lunghi periodi di quiescenza (significa che la faglia è bloccata da una frizione così forte che si rinforza con il passare del tempo), seguiti da sciami sismici di varia entità. Solo dopo un periodo di tempo abbastanza lungo, accumulando molti cicli sismici differenti, lo spostamento sarà comparabile alla velocità a lungo termine delle placche tettoniche.

La procedura si fonda sulla nozione di "periodo di ritorno". Attraverso la storia è possibile avere un'idea delle ricorrenze sismiche, ma anche attraverso lo studio di epoche preistoriche, chiamato paleo-sismicità (diversi millenni).

Nel caso di una recidiva stabile di un terremoto caratteristico stabilita su più cicli, è possibile prevedere che il sisma successivo si avvicinerà al terremoto caratteristico e si verificherà al termine del periodo di ritorno.
Qui si parla di previsione a lungo termine, tutt'altro che precisa. L'esempio della faglia di Parkfield (California) dimostra che vanno considerati anche questi ampi intervalli di incertezza.



In tutti gli altri casi, la previsione si limiterà ad identificare la localizzazione e l'estensione dall'area bloccata che accumula deformazione, così come la quantità di deformazione accumulata nel tempo in questa zona, ma non consentirà di formulare alcuna ipotesi sull'entità e la data del prossimo sisma.

La ricorrenza a lungo termine dei terremoti può essere valutata statisticamente, su scala regionale, senza conoscere il ciclo sismico di ciascuna faglia. La distribuzione del numero di terremoti che superano una data magnitudo segue una legge statistica denominata "di Gutenberg-Richter", fondamentale per il calcolo del rischio sismico a lungo termine, che stabilisce che un'unità di magnitudo supplementare divide per dieci il numero di terremoti.

Questa legge permette di prevedere, teoricamente, il possibile verificarsi (periodo di ritorno) di eventi di magnitudo elevata (spesso poco documentati) a partire dalla conoscenza, misurata con più precisione, degli eventi più piccoli.

Ma tale distribuzione è ottenuta supponendo che il tasso di sismicità sia costante e che la magnitudo di ciascun episodio sismico sia indipendente da quella dei terremoti precedenti: si tratta di un'approssimazione oggi ampiamente rimessa in discussione.

Infine, la definizione di una magnitudo massima per una data regione, resta molto dibattuta: si tratta di un'ulteriore difficoltà per determinati valutazioni del rischio sismico, incluse le aree a rischio speciale in Francia. La previsione a breve termine (qualche giorno), invece, resta impossibile finché non si dispone dei mezzi per identificare e osservare i meccanismi precedenti che innescano la rottura.

Ogni terremoto è seguito da scosse di assestamento, altri episodi sismici di magnitudo solitamente inferiore a quella iniziale, che colpiscono dei segmenti o asperità della faglia principale, oppure delle faglie vicine. Tali scosse sono innescate da un aumento delle pressioni statiche o dinamiche e dall'indebolimento transitorio delle faglie interessate.

Il tasso di sismicità di queste repliche decresce inversamente al tempo trascorso dal sisma (legge di Omori) e la magnitudo della scossa di assestamento principale è, in media, inferiore di circa una unità a quella della scossa principale.

Come in tutti i terremoti, anche le repliche obbediscono alla legge di Gutenberg-Richter. Ancora una volta, queste leggi statistiche ben note sulla correlazione spazio-temporale tra i terremoti permettono delle previsioni probabilistiche affidabili, ma necessariamente imprecise per quanto riguarda il luogo, la magnitudo e il periodo di repliche più importanti.

È possibile (benché raro) osservare repliche di magnitudo equivalente a quella della scossa principale: in questo caso si parla di sciame sismico, una sorte di effetto "domino" tra un segmento di faglia e l'altro. Si possono anche osservare, in casi molto rari, delle repliche di magnitudo superiore. In tal caso si parla di precursore sismico per distinguere il sisma iniziale.

In generale, diversi studi hanno dimostrato statisticamente, ma anche con approccio deterministico, che il verificarsi di uno sciame sismico porta ad un aumento netto delle possibilità di altri episodi sismici violenti nelle vicinanze. Probabilità il cui valore resta comunque inferiore al 10% per il mese seguente, quindi difficile da sfruttare per eventuali allerte.

Il meccanismo di rottura è caratterizzato quindi da un'ampia variabilità per diversi motivi legati al processo d'iniziazione della rottura (detto nucleazione), alla complessità delle faglie, all'eterogeneità dello stress accumulato, o alle proprietà di frizione della faglia che variano con il tempo e la velocità degli spostamenti.
Inoltre, ora sappiamo che l'innescarsi della rottura sismica è molto sensibile alle sollecitazioni statiche e dinamiche dovuta ad altri sismi, anche a grandi distanze (diverse migliaia di chilometri), la nozione di "distanza di innesco" è relativa all'entità della sorgente sismica.

Dunque la nozione di terremoto caratteristico è stata messa da parte in favore di modelli di rottura più complessi caratterizzati da cicli variabili (per durata e magnitudo), ai quali si aggiungono anche i cosiddetti "mega terremoti" (superquakes) senza che si sappia con esattezza se questi rientrino nelle legge di Gutenberg-Richter e facciano parte di un "super-ciclo" o meno.

Le misure geodetiche e sismologiche permettono da una quindicina di anni di mappare l'accoppiamento inter-sismico tra grandi placche (solitamente nelle zone di subduzione) e di stabilire quali sono le aree bloccate (e quindi più soggette a rotture durante un terremoto di grandi dimensioni).

Ma anche le zone in cui l'accoppiamento è più debole (o nullo) sono monitorate. Queste infatti modificano il tasso di spostamento e la valutazione del ciclo sismico. Inoltre, è importante individuarle perché possono fungere da "barriera" nella propagazione della rottura sismica.

Infine, alcuni episodi di slittamento lento (chiamati terremoti lenti o "slow slip events", più lenti dei terremoti classici, ma più veloci del movimento secolare delle placche) sono stati osservati in diverse zone di subduzione.

Questi eventi, a volte, sono equivalenti a terremoti di magnitudo 7.5. Il loro contributo al ciclo sismico è difficile da stimare perché dipende dalla loro capacità di rilasciare tutte o parte delle tensioni accumulate e quindi di ritardare il sisma successivo o ridurne la magnitudo oppure, al contrario, preparare il campo ad una rottura successiva, laddove avviene lo slittamento lento, o ancora ad innescare una rottura in un segmento adiacente dovuta all'aumento di tensioni.

Tutto questo rende ancora più difficile prevedere il verificarsi di grandi terremoti a breve termine, a meno che non si riesca ad individuare le fasi d'iniziazione della rottura sismica in modo che diventino dei marcatori. È difficile perché, a differenza dei meteorologi che dispongono di misure eterogenee (profili temperatura, pressione, igrometria) che permettono di prevedere il tempo, i sismologi non hanno a disposizione dei sensori posizionati all'interno della crosta terreste. Tutte le misurazioni si ottengono dalla superficie e soltanto in modo indiretto riescono ad informare gli scienziati su quanto accade nelle profondità della terra.



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lunedì 17 ottobre 2016

INFANTICIDI

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L’uccisione di un bambino – e peggio ancora di un neonato – per mano di sua madre è un gesto così violento che è impossibile giustificarlo. Ma bisogna giustificarlo, oppure tentare di capirlo perché sia più facile prevenirlo.
E’ così frequente leggere nel giornale trafiletti che parlano di omicidi, incidenti, drammi della vita, e poi continuare per la propria strada dimentichi delle brevi righe appena lette.
Il malessere provocato dall’arrivo di un figlio non è un fenomeno raro. Abbiamo la capacità di fare qualcosa, di mostrarci creativi, di imporre non solo che le madri siano curate, ma che ci si prenda cura di loro.
Per nascere madre non basta mettere al mondo un figlio, è necessario che si metta in moto tutta una serie di processi. Una madre deve vivere la propria condizione con un senso di sicurezza e di fiducia, sentirsi parte di una storia familiare positiva, aver concepito il bambino in un contesto di attesa affettiva, in una speranza di progetto parentale.

La madre compie l’omicidio per sottrarlo ai mali del mondo, per salvarlo dalla sofferenza di esistere, per preservarlo da reali o presunte difformità. Impulsi irrazionali e convinzioni religiose possono confluire in uno stato depressivo in cui la sofferenza interiore, l’angoscia e il mal di vivere concorrono alla messa in atto di un gesto irreversibile, forse incubato e fantasmato da tempo.
Il fattore scatenante della dinamica omicidiaria non è necessariamente di carattere patologico o psicotico, anche se può essere ascritto a una malattia mentale pregressa.
Esistono, anche da parte degli studiosi del fenomeno, considerazioni di tipo biopsicosociale, che non ignorano gli aspetti biochimici ma anche di adattamento sociale.
Un cedimento nervoso, una malattia fisica, l’abuso di medicinali, l’insonnia cronica, la frustrazione esistenziale possono essere infine fra i detonatori di questo terribile atto privo di segni premonitori. Non di rado all’omicidio del bambino segue il suicidio della madre.

Il figlicidio a elevata componente psicotica si verifica quando il genitore uccide in preda a un raptus, ad allucinazioni imperative in forma di comando, sdoppiamento della personalità, turbe sociali, demonizzazione del figlio, depressione post-partum, scompensi ormonali, malinconia psichica, frustrazione individuale.
Si può inserire nella presente catalogazione lo stress; ovvero un insieme di fattori stressanti, nel quale confluiscono eventi dovuti anche a gravi perdite affettive – dal lutto alla separazione – capaci di giungere fino alla violenza domestica e all’omicidio.

La madre, normalmente avversa alla violenza sul figlio, può causarne la morte con un gesto impulsivo ma irrazionale, spesso conseguenti a pianti e urla del piccolo. In diversi episodi queste donne presentano un comportamento irritabile e impulsivo, o sono affette da disturbi della personalità definiti patologici, anche se non permanenti. Tale categoria complessa assume comportamenti alterati a causa dell’assunzione di droghe o alcool.
Alla morte di infanti e adolescenti può contribuire anche, come è stato osservato clinicamente, l’atteggiamento di madri ansiose e insicure che prodigano apparentemente cure affettuose ai figli ma in realtà li stanno uccidendo o, comunque, non consentono loro di vivere normalmente. Somministrare sostanze dannose ai figli, inventarne sintomi patologici esponendoli a esami e interventi pericolosi, rientra nella cosiddetta “Sindrome di Munchausen per procura”, studiata da Asher nel 1951. L’eccesso di amore o la sua mancanza inconsapevole, la paura di perdere l’essere generato che era in sé o il considerarlo un prolungamento del proprio io generante, può annientarli entrambi.

Capita di rado che con un solo atto omicidiario vengano uccisi più figli. Si tratta di una categoria composita che non ha basi motivazionali ma operazionali. Si tratta di infanticidi, o meglio di neonaticidi sequenziali, perpetrati in periodi ed età materne differenti. Non si può parlare di “madri killer”, dato che l’assassinio seriale codificato presenta caratteristiche a componente sadica, sessuale o simbolica.
Tentando poi di chiarire la psicologia e i problemi sociali delle madri, ci si può trovare di volta in volta di fronte a disturbi della personalità, percezione fantasmatica, contrapposizione a volte cruenta tra madre e figlio, oppure a paure economiche reali o immaginarie.

L’infanticidio è stato per lungo tempo strumento di controllo demografico, sia in termini di eliminazione degli storpi ( si pensi all’antichissima rupe tarpea, dalla quale venivano gettati i bambini con malformazioni), sia nei termini del contenimento delle nascite o della selezione del sesso. La Cina ne è il più famoso esempio; addirittura agli aborti forzati si associano politiche che incoraggiano l’infaticidio.

La condotta, considerata non solo criminale, ma anche particolarmente odiosa nelle società moderne, è stata invece pratica comune nel passato, ad esempio in forma di sacrificio rituale o a causa di deformità.

Varia è la considerazione giuridica e criminologica dell'infanticidio, a seconda del soggetto che compie l'azione (spesso, ma non sempre, la madre), delle circostanze temporali e di altre condizioni. In diritto penale, l'uccisione di un bambino si considera il più delle volte un omicidio comune. L'infanticidio si potrebbe quindi intendere in senso etimologico (uccisione dell'infante, colui che non sa ancora parlare), ma non è esattamente così: per varie ragioni, gli ordinamenti considerano meno gravi, rispetto all'omicidio, i reati speciali individuati come infanticidio, e le delimitano in un ambito molto stretto. L'Infanticide Act britannico, ad esempio, chiama infanticidio un delitto specifico, che può essere commesso solo dalla madre nel primo anno di vita del bambino. Il codice penale italiano individua una sola ipotesi: quella dell'infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578 c.p.) commesso dalla madre durante il parto (feticidio) o immediatamente dopo. In tutti gli altri casi, l'uccisione di un bambino è semplicemente reato di omicidio. L'art. 578 prevede infatti una pena più lieve (da 4 a 12 anni di reclusione) solo in ragione delle particolari condizioni emotive della puerpera; il trattamento di favore non si estende nemmeno a coloro che eventualmente concorrano nel reato, puniti con la stessa pena prevista per l'omicidio (non meno di 21 anni). Analoga soluzione è accolta da altri ordinamenti, come quello brasiliano attuale (art. 123 c.p.). In alcuni paesi (ad esempio di lingua spagnola) hanno rilevato o rilevano ulteriori elementi. Può essere disposto un preciso limite temporale (24 ore, 72 ore, 7 giorni) dal parto oppure, soprattutto in passato, sono stati inclusi nella previsione altri consanguinei (oltre alla madre), specie in relazione a motivi d'onore. Anche l'ordinamento italiano dava rilievo alla causa d'onore prima che la legge 442 del 1981 la espungesse definitivamente. Al termine tecnico infanticidio, con valenza giuridica limitata ai casi esposti, si sovrappongono talvolta nozioni come neonaticidio e figlicidio, che di tale valenza sono invece completamente prive. La seconda è ad esempio individuabile nelle aggravanti degli artt. 576 e 577 c.p. italiano, che peraltro corrispondono al concetto più generale di parricidio.

Quando una madre uccide il proprio figlio suscita sicuramente orrore ma anche emozioni diverse, forti legate all’immagine di fragilità del bambino che da lei dipende e che invece in lei trova la morte. Certo notizie del genere colpiscono.  In parte l’effetto è sicuramente dovuto alle modalità che i media hanno di proporre l’argomento.

Pare infatti che l’uccisione dei figli sia fenomeno di oggi. Eppure basta uno sguardo alla letteratura per scoprire che è cosa che accade dalla notte dei tempi. Si potrebbe pensare allora che oggi si verifichi una confusione tra ciò che si conosce e ciò che esiste e accade. L’inghippo starebbe nel fatto che questo fenomeno accadeva già,  solo non compariva sui giornali, non esistevano cioè i mezzi di comunicazione di massa che ne hanno fatto patrimonio di conoscenza comune.



Il neonaticidio individua la morte del neonato subito dopo il parto o del feto durante il parto. Contrariamente a quanto ci si possa aspettare, oggigiorno l’infanticidio e il neonaticidio non sono più fenomeni  legati a gravi situazioni di emarginazione, ignoranza e precarietà economica. Sono in vero fenomeni più facilmente riscontrabili con madri di giovane età, non sposate e che presentano fenomeni di negazione della gravidanza.  Alla negazione si associa il fenomeno della razionalizzazione dei sintomi, con il risultato che per queste giovani donne i mutamenti corporei della gravidanza hanno una spiegazione alternativa assolutamente ragionevole. A causa della negazione della gravidanza, spesso per queste giovani madri il parto è talmente inaspettato da non riconoscerlo nei sintomi. È quindi tanto inatteso quanto stupefacente. Capita allora di frequente che queste partoriscano nei bagni perché colte da improvvisi e inspiegabili dolori addominali e che al bambino non vengano prestate le adeguate prime cure, mancando anche tutta l’ideazione e l’investimento affettivo che la madre avrebbe dovuto già aver costruito nella gravidanza. Cioè in quel momento quel bambino partorito nella toilette non ha lo statuto di bambino per la madre, ma di impiccio di cui liberarsi.
Non deve stupire che casi come questi siano passati anche al vaglio di medici, i quali non hanno potuto diagnosticare la gravidanza perché instradati su sintomi incoerenti con la diagnosi. Spesso infatti la diagnosi è accidentale, per esempio nel caso di radiografie per motivi diversi (ad es. alla schiena…). La negazione della gravidanza non è  tanto (quantomeno non solo)  associata a patologia della madre quanto alla presenza di stressor sociali quali religione, rigida etica morale, bigottismo, rigidità dell’ambiente, mancanza di supporti intra ed extra familiari etc, che concorrono a creare in queste giovani donne la paura di essere escluse dal proprio ambiente sociale e a ridurre la loro capacità di pianificare un futuro. Interessante sarebbe capire quale tipo di immagine corporea abbiano le mamme.

Il figlicidio invece individua l’uccisione del figlio che ha superato l’anno di età.
Il neonaticidio è quindi caratterizzato dal fatto che il bambino non sia ancora stato investito di quella complessa costellazione affettiva che chiamiamo istinto materno, ma sia considerato un oggetto prodotto del corpo della madre, su cui quindi ella ha piena disponibilità.
Fenomeno ben diverso è il figlicidio. Secondo Merzagora Betsos, se si escludono i casi di uccisione dei figli per vendetta nei confronti del partner e della SPM (Munchausen per procura), si possono descrivere una serie di situazioni tipo lungo un continuum dall’assenza di patologia alla franca patologia.
Le madri che sono solite maltrattare i figli e che li uccidono in un atto impulsivo: è quest’atto una estrema conseguenza della battered child syndrome (bambini che presentano lesioni interne, tagli, contusioni ustioni, bruciature; che vengono portati in ritardo in  pronto soccorso; per le ferite dei quali i genitori hanno una spiegazione plausibil; bambini che manifestano comportamenti devianti)  e sono madri, queste, spesso caratterizzate da disturbi di personalità, scarsa intelligenza, irritabilità, con famiglie numerose e spesso a loro volta vittime nell’infanzia di violenza.
Le madri che uccidono per brutalità (descritte da De Greef) di fronte al pianto del bambino.
Le madri passive e negligenti che uccidono i propri figli con il loro agire omissivo. La morte del bambino può derivare dalla mancanza di cure e di attenzioni da parte della madre che vive le esigenze del bambino come qualcosa di strano e di minaccioso. Sono madri spesso con problemi psicotici, che temono la fusione con il bambino e quindi l’annientamento.  I bambini in questi casi muoiono per scarsa alimentazione, per mancato trattamento delle malattie o per incidenti che paiono sfortunate fatalità.
Le madri che uccidono i figli non voluti: in questi casi il bambino evoca nella mente della madre il ricordo di momenti particolarmente difficili, piuttosto che solitudine o violenza e le madri hanno spesso personalità impulsive e antisociali e precedenti di abuso di sostanze.
Le madri che uccidono il figlio trasformandolo in capro espiatorio di tutte le loro frustrazioni: esse sono convinte che il figlio abbia deformato loro il corpo, che le abbia costrette a vivere dove non vogliono e con  chi non vogliono. Sono madri dalla personalità insicura e con tratti borderline, spesso con vere e proprie malattie mentali con elementi persecutori e paranoidei.
Madri che uccidono i loro figli per motivi di convenienza sociale: fortunatamente oggi sempre più rare, data anche la disponibilità di escamotage anche legali diversi, per esempi l’affidamento al padre in caso di divorzio o il parto in ospedale con l’abbandono del minore.
Madri che uccidono i loro figli per motivi ideologici: è il caso di quelle madri che appartengono a sette religiose che vietano le trasfusioni e il ricorso ai medicinali.
Madri che hanno subito violenza dalla propria madre: queste spostano la loro aggressività dalla propria madre cattiva al figlio. Sono donne che hanno sperimentato l’inadeguatezza materna, la mancanza di protezione, che per anni hanno vissuto frustrazioni continue e ripetute nella famiglia d’origine, per le quali la violenza è la quotidiana forma di risoluzione dei conflitti: tutto questo ha compromesso in loro la capacità di attivare una qualunque forma di attaccamento nei loro figli.
Madri che uccidono nell’ambito di psicopatologie puerperali: si tratta di madri che presentano tre diverse forme di depressione di diversa gravità: maternity blues, depressione post partum e psicosi puerperale.
Madri che vogliono uccidersi e che uccidono anche il figlio, madri che uccidono il figlio per non farlo soffrire, madri che uccidono il figlio perché pensano di salvarlo: tutte queste sono madri che presentano gravi problemi di depressione, ma non legata come lo era per le precedenti all’evento del parto. Sono cioè madri alle quali la diagnosi di depressione era stata fatta magari in tempi molto antecedenti la gravidanza, o che presentano depressione psicotica. In questi casi sono molto accentuate le tematiche di inadeguatezza nello svolgere il ruolo materno, di preoccupazioni irrealistiche sulla salute del figlio, rimuginii circa la possibilità di nuocergli. Particolare attenzione è prescritta per madri depresse che presentino ideazione suicidaria.  Queste possono, in preda ad un delirio per il quale sentono di dover sottrarre alla pena della vita anche le altre persone a lei più care,  uccidere il loro bambino prima di suicidarsi, come se il figlio non fosse un’entità autonoma con vissuti diversi dai suoi. Spesso in realtà dietro a questo gesto insistono anche motivi egoistici come la paura di affrontare la morte da sola o il pensare di essere indispensabile alla vita del figlio.
Il complesso di Medea è usato a indicare il caso in cui la madre uccide il o i propri figli per vendicarsi dell’abbandono, definitivo o meno, del coniuge e risolvere le derivanti tensioni. I figli diventano strumento per infliggere sofferenza all’altro e per attirarne le sue attenzioni. Si tratta di madri sempre affette da un certo delirio di onnipotenza nei confronti dei figli per il quale così come hanno dato loro la vita, si sentono in diritto di togliergliela, estromettendo definitivamente il padre  in un patologico desiderio di completo possesso.
La sindrome di Munchausen per procura invece individua un disturbo psichiatrico per il quale le madri affette lamentano a carico dei propri figli disturbi o sintomi fittizi, spesso incompatibili con patologie reali. In molti casi esse arrivano a procurare ai propri figli i sintomi somministrando loro sostanze ad hoc. Sono madri che paiono estremamente attente al figlio, fino all’eccesso, ed hanno una qualche conoscenza medica. In realtà queste madri hanno necessità di attenzione che ottengono attraverso il ruolo della madre gentile e affabile, tanto buona cui è capitata la disgrazia della strana malattia del figlio. Spesso la somministrazione di sostanze o le cure mediche stesse si rivelano mortali per i figli.



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LA TOGA

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La toga - il cui nome è collegato con il verbo latino tego,"ricoprire" - era una veste usata dagli antichi romani. Si indossava sopra la "tunica" e  avvolgeva la persona passando sotto l'ascella destra in modo da lasciare libero il braccio destro e si annodava sopra la spalla sinistra formando, così, ricche pieghe trasversali.
Senza dubbio, la toga era una veste signorile e, comunque, non veniva indossata dalla plebe. Nell'Antica Roma era l'emblema delle cariche pubbliche, del potere civile, dell'attività politica.

Nell'Antica Roma si distinguevano diversi tipi di toga:
- la "toga praetexta" - cioè orlata di porpora - era considerata la veste nazionale romana ed era diversificata per colore e per tipo di orlatura a seconda delle cariche e delle circostanze; la "toga virilis" era il simbolo della maggiore età ( i fanciulli la indossavano a 17 anni ); la "toga purpurea", infine, era privilegio dell'Imperatore.
A seguito del  crollo dell'Impero Romano la toga cadde in disuso per comparire nel Medio Evo come abito solenne per magistrati, patrizi, persone di rango e, perfino, per i medici.
Nel corso dei tempi la toga subì profonde modifiche rispetto al modello originale romano. Essa divenne più ampia e più lunga, venne corredata di maniche e altri accessori, come il colletto e il copricapo.
In tal modo la toga è giunta fino ai giorni nostri divenendo la veste tradizionale dei giudici e degli avvocati nei dibattiti processuali, nonché il paramento solenne degli accademici e dei docenti universitari nelle cerimonie pubbliche.
Nel tempo sono state più volte fissate precise regole perché la foggia delle toghe rendesse chiaro, evidente il grado o il rango di chi le indossava.
Gli artt. 104 e 105 del R.D. del 26.08.1926, riguardanti le toghe e i tocchi degli avvocati, così dispongono:
Art. 104. – “Le divise degli avvocati e dei procuratori sono conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni: per i procuratori la toga è chiusa ed abbottonata in avanti con colletto largo cinque centimetri e orlato da una leggera filettatura in velluto e cordoni e fiocchi di seta nera; cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta senza alcun distintivo. Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostratura in seta, colletto largo venti centimetri ed orlato da fascia di velluto dell'altezza di tre centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell'altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi d'argento misto e seta nera, o d'oro misto a seta nera, (nelle proporzioni di due terzi ed un terzo) a seconda che siano iscritti nell'albo di un collegio o nell'albo speciale di cui all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n.453, cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto.



Gli avvocati ed i procuratori debbono indossare le divise nelle udienze dei tribunali e delle corti, nonché dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell'articolo 4 dalla predetta Legge e dinanzi ai consigli dell'ordine ed al Consiglio Superiore Forense. Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengono alla presente disposizione”.
Art. 105. – “Il tocco dei membri dei consigli degli ordini dei procuratori è fregiato di un cordoncino di argento misto a seta nera; quello dei presidenti in città non sedi di corte di appello, di un gallone di argento portante nel mezzo un cordoncino di argento misto a seta nera; e quello dei presenti in città sedi di corte di appello, di due galloni di argento misto a seta nera.
Il tocco dei membri del consiglio dell'ordine degli avvocati è fregiato di un cordoncino di oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città non sedi di corte di appello di un gallone d'oro portante nel mezzo un cordoncino d'oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città sedi di corte di appello e dei membri del consiglio superiore forense di due galloni portanti nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera, e quello del presidente del consiglio stesso di tre galloni di oro portanti anche nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera.
L'argento e l'oro sono in correlazione alla seta nella proporzione di due terzi e di un terzo.
Il tocco dei dirigenti delle associazioni di avvocati e procuratori legalmente riconosciute è egualmente fregiato di speciale distintivo che per il segretario nazionale è costituito di due galloni di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per il segretario dei sindacati di un gallone di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per i membri del direttorio di un cordoncino d'oro misto ad argento anche esso in eguali proporzioni. I cordoncini sono per larghezza ed altezza alquanto più piccoli di quelli degli ufficiali inferiori del regio esercito e i galloni simili a quelli degli ufficiali superiori.
Il tocco con i fregi predetti si usa nelle cerimonie ufficiali e nelle udienze del consiglio superiore forense. Nelle altre circostanze si usa il tocco di seta con fascia di velluto per gli avvocati e il tocco di seta per i procuratori”
Si ricordi che la figura del procuratore legale è stata soppressa.

Anche alcuni pastori protestanti, soprattutto quelli di tradizione luterana e calvinista, indossano normalmente una toga durante il culto evangelico, in particolare per la predicazione. Questa prassi fu voluta dai primi riformatori in esplicita polemica con l'uso cattolico-romano dei paramenti liturgici: la toga era un abito laico (come laico è a tutti gli effetti un pastore), ma era anche il segno di chi aveva visto pubblicamente riconosciuta (normalmente con il conseguimento del dottorato) la propria formazione accademica. Il pastore riformato, quindi, continua ad essere un membro di Chiesa non rivestito di particolari funzioni sacerdotali, e però, in virtù dei suoi studi teologici pubblicamente riconosciuti, viene scelto per una funzione ecclesiastica per molti versi analoga a quella civile del magistrato, il quale applica ai casi concreti una legge (per il pastore, la Scrittura) non stabilita dal magistrato stesso.



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sabato 15 ottobre 2016

ADOZIONI A DISTANZA



Adozione a distanza: si dovrebbe poter dire che è un sistema facile e limpido per aiutare un bambino e la sua famiglia in un Paese lontano. Ma non è sempre così. Basta guardarsi un po' attorno per scoprire le prime complicazioni, che iniziano col nome della proposta. C'è chi la chiama adozione a distanza, chi invece sostegno a distanza; c'è chi ti dice adotti un bambino a distanza (quando in realtà adotti la sua comunità) e chi ti offre direttamente l'adozione di una comunità di bambini; e c'è infine anche chi la chiama child link o child sponsorship.
 
Alla fine delle grandi guerre mondiali, si pensò di dover dare una mano concreta alle decine di migliaia di orfani e di bambini abbandonati, l'adozione a distanza fu una delle varie risposte umanitarie al loro dramma. In questo contesto nacquero le più grandi e importanti agenzie internazionali di adozione a distanza. Nel corso dei decenni questo gesto solidaristico è andato ampliandosi, coinvolgendo bambini che vivono con le proprie famiglie in comunità povere nei Paesi in via di sviluppo, oppure in istituti, in attesa di poter rientrare in famiglia. Il grande favore incontrato nei Paesi industrializzati, dove il numero di adesioni è sempre stato elevato, ha favorito la nascita di decine di enti che hanno avviato progetti di questo genere. In Italia, questa forma di solidarietà è stata lanciata alla fine degli anni '60 dal Pime, il Pontificio istituto delle Missioni estere, seguito da molte altre associazioni laiche e cattoliche e dalla apertura di filiali di agenzie internazionali.

Il sistema è semplice ed efficace: versi una piccola quota fissa mensile per un bambino, per la sua istruzione o per delle cure, e hai diritto ad avere regolarmente informazioni da e su di lui. La vera confusione è la giungla delle associazioni.

Il meccanismo è simile per tutte le associazioni: chi decide di aderire riceve una cartellina contenente la foto e i cenni biografici di un bambino, che possono essere più o meno dettagliati, e l'indirizzo per la corrispondenza. Ogni sei mesi circa si riceve dal bambino un messaggio o un disegno ed ogni due anni una sua foto recente. Si hanno anche notizie sul progetto. Il sostenitore può scrivere al bambino, inviare foto e cartoline illustrate e, con un preavviso di molti mesi, può andare a incontrarlo. Lo scambio epistolare è più o meno gratificante a seconda del tipo di associazione e di programma di intervento. Se abbiamo scelto bene l'ente e l'adozione a distanza è collocata in contesti adatti, nei quali i bambini sono beneficiari diretti del progetto, allora i messaggi saranno dettagliati e puntuali nel riferire i miglioramenti ed i progressi in campo scolastico o l'evolversi di problemi sanitari.

Il numero è in continua crescita: un'inchiesta del Corriere della Sera indicava nel 2001 la cifra di 800.000 adesioni, ma una ricerca della Doxa (2001-2002) forniva un numero ben più alto, si parlava addirittura di 2 milioni di Italiani, il 4% della popolazione, e c'è da credere che nel frattempo siano diventati ancora di più, sebbene stia crescendo in tanti il senso di insoddisfazione o di delusione per aver aderito a campagne pubblicitarie di enti che promettevano ciò che poi non hanno mantenuto. La cifra annuale in media versata da ogni donatore è di 250/300 euro. Significa che ogni anno il settore delle adozioni a distanza movimenta almeno 500/600 milioni di euro. Questo fiume di denaro viene canalizzato attraverso circa 150 associazioni e lascia il nostro Paese alla volta di centinaia di istituti e di progetti sparsi per il mondo in via di sviluppo.

Non tutti gli enti operano allo stesso modo con i fondi raccolti e qui cominciano le difficoltà per chi intende capire meglio come viene usato il suo contributo. Gli interventi sul campo attraverso l'adozione a distanza rientrano più o meno in tre categorie:
1) progetti che destinano i fondi ai singoli bambini adottati a distanza;
2) programmi di sviluppo a favore di tutti i bambini che vivono nella stessa comunità a cui appartengono quelli adottati a distanza, in modo da evitare discriminazioni;
3) progetti di cooperazione allo sviluppo a favore di tutta la comunità nel senso più ampio del termine, fino a toccare un'intera regione ed i suoi abitanti: in questo caso i bambini adottati a distanza non sono i beneficiari diretti dei contributi.



A partire dagli anni '90 l'adozione a distanza è al centro di polemiche e di critiche da parte di molti che non vedono di buon occhio alcuni suoi aspetti. Nel marzo del 1998, per esempio, un vero e proprio terremoto scosse a livello internazionale il "business" miliardario delle adozioni a distanza. Un giornale Usa, il Chicago Tribune, pubblicò un'inchiesta condotta su quattro grosse agenzie internazionali, rivelando come il loro messaggio pubblicitario non coincidesse affatto con il lavoro svolto sul campo. Gli annunci suggerivano la possibilità di avere un legame diretto tra un bambino e un donatore, attraverso l'adozione a distanza, in realtà l'inchiesta fece emergere come i bambini ricevessero ben pochi benefici dai contributi. Anzi, alcuni erano addirittura morti da tempo e il donatore ignaro continuava a versare il suo contributo. Insomma, in certi casi, la "comunicazione" non è proprio allineata al "prodotto".

Quali sono le critiche che alcuni muovono al sostegno a distanza? Prima di tutto costa molto la sua complessa amministrazione, la raccolta delle foto e dei messaggi, la posta ai donatori. Queste attività sono addebitate ai progetti, che si vedono così sottrarre risorse che potrebbero essere impiegate nel lavoro sul campo; sono costi peraltro che non appaiono mai in dettaglio nei resoconti forniti. Per limitare le spese talune agenzie utilizzano i membri stessi della comunità che vengono pagati una piccola somma di denaro per ogni messaggio raccolto con la conseguenza che a volte sono loro stessi a scriverlo, o a fare il disegno, se il bambino non è raggiungibile, per non perdere il magro guadagno.
Ciò accade soprattutto quando i bambini sono dispersi in una vasta area e il progetto interessa un'intera regione. I messaggi devono essere raccolti casa per casa, camminando ore a piedi. In più, talvolta i messaggi dei bambini vengono censurati durante la traduzione per eliminare riferimenti che possono creare problemi, per esempio critiche all'associazione stessa, commenti politici o richieste esplicite di soldi.

Sulla base di fatti come questi i detrattori della formula affermano che si ha accesso a una grande quantità di informazioni sulla crescita continua del fenomeno per quanto riguarda il numero di donatori e di soldi raccolti, ma come mai si hanno così poche notizie dal campo sull'impatto effettivo dei programmi di intervento? Si leggono solo "belle storie" fornite dalle stesse associazioni e testimonianze varie dei numerosi sostenitori che si sono recati in visita ai progetti e sul loro emozionante incontro con il bambino. Nulla più. Insomma per qualcuno l'adozione a distanza è "un ottimo mezzo per raccogliere fondi ma non è sempre vero che è anche il modo migliore per spenderli", come afferma il noto economista e scrittore britannico Peter Stalker. Più in generale i critici contestano quella che è una forma di aiuto assistenziale quando, affermano, bisognerebbe puntare a forme di cooperazione che favoriscano l'auto sviluppo.

Chi ne è a favore spiega invece che l'adozione a distanza è un legame che permette di avviare e gestire dei progetti a lungo termine, anche di 10 anni, e che i bambini ne beneficeranno in modo diretto (ad esempio attraverso la frequenza scolastica e l'assistenza sanitaria di base). E in più, che questa formula favorisce nel donatore la conoscenza approfondita delle tematiche relative allo sviluppo, proprio grazie alla relazione che si instaura tra il bambino ed il suo sostenitore: quest'ultimo viene a contatto con una realtà ben diversa da quella proposta dai media. È altrettanto vero che molti sostenitori non avrebbero accettato di finanziare un progetto senza questo potente coinvolgimento emotivo: è dunque una formula capace di catturare l'attenzione e la disponibilità di quanti, altrimenti, non aderirebbero a nessun progetto di solidarietà.

Fino ad oggi in Italia è prevalsa l'idea di non regolamentare il settore dall'alto, con controlli da parte dello Stato e leggi apposite. Si è preferito fare in modo che fossero gli stessi enti non profit, coordinandosi in consorzi e Forum, a stabilire principi e criteri di auto-regolamentazione. Per questo sono sorti vari coordinamenti, come La Gabbanella, che raccoglie una quarantina di associazioni. Si sono messi a punto vari strumenti di auto-controllo quali la Carta dei Principi per il Sad e la Carta dei Criteri di Qualità, e si è cercato più volte di effettuare un censimento degli enti per istituire una anagrafe delle associazioni che operano nel settore, sempre attraverso l'auto certificazione. Ad oggi si sono registrate all'anagrafe 91 associazioni.

Il Coresad risponde a chiare richieste che provengono dalla base dei donatori italiani. Lo dimostra una ricerca effettuata nel mese di giugno 2007 sull'orientamento degli italiani ed il sostegno a distanza. Il 97% degli italiani conosce il sostegno a distanza. Di questi, il 26% dice di aver adottato a distanza un bambino o di avere una pratica in corso, mentre il 71% afferma di non averlo mai fatto un po' per ragioni economiche ma anche per mancanza di fiducia nel settore e negli enti che vi operano. Il 50% dei diffidenti afferma di poterla avviare se venisse in qualche modo risposto esaurientemente alle richieste di trasparenza su come è utilizzato il denaro. Ben l'85% degli italiani è favorevole ad una legge dello Stato che regoli in modo chiaro ed inequivocabile il settore, limitando i rischi di frode.

Da una ricerca emerge un dato davvero inquietante: tra quanti hanno aderito a un sostegno a distanza ben il 15% non ricorda il nome dell'associazione con cui lo ha avviato. Il settore è talmente popolato da sigle, acronimi simili, denominazioni più o meno difficili da ricordare che alla fine si ha una gran confusione in testa.

La superficialità e la leggerezza con cui spesso i donatori aderiscono ad una campagna pubblicitaria potrebbero, in caso di scandalo, portarli a trarre errate conclusioni: "se una è scorretta, allora lo sono tutte!".  

La durata media di un sostegno nel nostro Paese è di tre anni e mezzo, le donazioni mensili ammontano a 23 euro. Il 71% dichiara di non avere intenzione di sostenere in futuro, prossimo o venturo, aluna adozione a distanza per mancanza di fiducia (48%), perché preferisce aiutare gli altri in maniera differente (38%), perché la reputa una truffa (7%).
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venerdì 14 ottobre 2016

OBIETTORI DI COSCIENZA

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L'obiezione di coscienza in Italia fa riferimento ad alcuni istituti giuridici volti a regolare l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

Fino alla promulgazione di una legge che regolamentasse la fattispecie, l'obiezione di coscienza in Italia fu sempre trattata alla stessa stregua della renitenza alla leva (mancata presentazione al distretto militare per le visite di leva, o alla destinazione assegnata per lo svolgimento del servizio), oppure alla diserzione (rifiuto di proseguire il servizio di leva dopo averlo intrapreso).

Il primo obiettore italiano ufficialmente documentato fu Remigio Cuminetti, un Testimone di Geova che, nel 1916, in piena Grande Guerra, finì sotto processo per diserzione a causa del suo rifiuto di indossare l'uniforme. Nel 1940, ancora vigente il regime fascista, 26 Testimoni di Geova furono processati e condannati perché rifiutarono l'obbligo militare.

Nel secondo dopoguerra, spiccano anche i casi di Rodrigo Castello, di Pietrelcina (BN), cristiano pentecostale condannato dal Tribunale militare e successivamente tornato in libertà a seguito di amnistia, e di Enrico Ceroni, altro Testimone di Geova che, dopo perizia psichiatrica, fu condannato a 5 mesi e 20 giorni di reclusione con il beneficio della condizionale. Tra il 1946 e il 1959 ci furono 179 giovani tra i Testimoni di Geova che rifiutarono di indossare la divisa militare. Il primo processo penale di notevole risonanza fu quello a Pietro Pinna, svoltosi nel 1949. Pietro Pinna, che si appellava semplicemente ai principi della non violenza, fu condannato a 10 mesi di reclusione con il beneficio della condizionale. La notorietà che assunse il caso Pinna portò alla prima presentazione del progetto di legge relativo al riconoscimento dell'obiezione di coscienza (onorevole Colosso, Deputato del PSI, e onorevole Iginio Giordani, Deputato della DC) e permise l'avvio di un dibattito ventennale - non privo di asprezze, polemiche e accuse di viltà, scarso patriottismo e alto tradimento - sull'obiezione di coscienza, che sfociò con la legge summenzionata.

Il 1950 vede il processo di Eveloine Santi, obiettore di fede valdese. Negli anni sessanta si terranno poi i processi agli obiettori cattolici, Giuseppe Gozzini e Fabrizio Fabbrini. A questo si aggiunsero le forti prese di posizione in favore dell'obiezione di coscienza da parte di padre Ernesto Balducci e di don Lorenzo Milani che trattò l'argomento nella sua opera L'Obbedienza non è più una virtù subendo anche un processo.

Su proposta del Sen. Anderlini nel 1970 viene presentata in Parlamento, insieme ai colleghi democristiani Giovanni Marcora e Carlo Fracanzani, una proposta di legge per legalizzare l'obiezione di coscienza. La proposta viene approvata dal Parlamento due anni dopo, con l'istituzione del servizio civile obbligatorio per chi rifiuta di prestare il servizio militare.

La prima norma nell'ordinamento italiano a disciplinare l'obiezione di coscienza fu la legge 15 dicembre 1972 n. 772 (la cosiddetta Legge Marcora dal nome del suo relatore) seguita dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 28 novembre 1977 n. 1139 ("Norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza").
Tale legge permise agli obiettori di scegliere il servizio civile sostitutivo obbligatorio, di durata di 8 mesi superiore alla durata del servizio che si sarebbe dovuto svolgere (all'epoca 15 mesi per l'esercito, ridottisi successivamente a 12 ed infine a 10 nel 1997, 22 per la Marina Militare, ridottisi poi a 18). Tale periodo aggiuntivo fu ritenuto, in tempi più recenti, incostituzionale (sentenza 470 del 1989). È stato abolito quindi il comma 1 dell'art. 5 della legge che prevedeva una durata di 8 mesi oltre alla durata del servizio militare.

Per protestare contro una legge giudicata non equa, nel gennaio del 1973 venne fondata la Lega degli obiettori di coscienza (LOC) per iniziativa del Partito Radicale, di Pietro Pinna divenuto fondatore con Aldo Capitini del Movimento Nonviolento, del Senatore Luigi Anderlini e del valdese Giorgio Peyrot, esponente del gruppo cristiano Movimento Internazionale di Riconciliazione (MIR).

La durata superiore del servizio civile sostitutivo di quello armato fu dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 470 del 1989 che considerava la maggior durata del servizio alternativo a quello armato una:
« sanzione conseguente ad una particolare espressione della persona, nel più aperto contrasto sia con il principio di eguaglianza che con il diritto di libera manifestazione del pensiero, dando vita ad un'ingiustificata valutazione deteriore delle due forme di servizio alternativo a quello armato. »
Una disciplina organica della materia però si ebbe solo con la legge 8 luglio 1998 n. 230 che, abrogando la precedente legge n. 772/1972, e riconobbe compiutamente per la prima volta il diritto all'obiezione di coscienza, configurando la stessa non più come un beneficio concesso dallo Stato, bensì come un diritto della persona.

Con la sospensione delle chiamate al servizio militare di leva in Italia ad opera della legge 23 agosto 2004 n. 226 (a partire dal 1º gennaio 2005), risultò sospesa di fatto anche l'opzione del servizio civile obbligatorio per obiezione di coscienza.

L'essere obiettori di coscienza al servizio militare obbligatorio comportava tuttavia alcune conseguenze sullo stato giuridico, come conseguenza l'irrinunciabilità di tale status e l'impossibilità, vita natural durante, di ottenere il porto d'armi e di essere reclutato nelle forze armate italiane e nelle altre forze di polizia italiane (es. polizia municipale). Tali limitazioni permasero tuttavia con la riforma del 1998, benché altre disposizioni che potessero essere ritenute discriminatorie siano state comunque eliminate da tale legge. Inoltre, l'essersi dichiarati obiettori poteva rendere molto difficile lavorare nel campo dell'industria della difesa.



L'emanazione della legge 2 agosto 2007 n. 130 ha reso tuttavia possibile esercitare la rinuncia allo stato di obiettore: infatti la norma ha modificato la legge del 1998, stabilendo che l'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, possa rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione, non revocabile, da inoltrare all'Ufficio nazionale per il servizio civile, facendo così venire meno le limitazioni residue di cui alla legge n. 230/1998 e ponendo fine in modo effettivo a talune discriminazioni cui obiettivamente andavano incontro i cittadini, che avessero scelto di prestare il servizio civile in luogo di quello di leva. Il d.lgs 5 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'arruolamento militare) dispone che agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego (pubblico o privato) che comporti l'uso delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle forze armate italiane e nelle forze di polizia italiane ad ordinamento militare o per l'assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile, facendo però salva la possibilità di rinuncia allo status di obiettore.

La legge 12 ottobre 1993, n. 413 in materia di Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale riconosce il diritto all'obiezione di coscienza nei confronti della sperimentazione animale.

Qualsiasi ente che svolga sperimentazione animale deve obbligatoriamente rendere noto agli operatori la possibilità dell'obiezione di coscienza e tale scelta non deve avere in alcun modo conseguenze sfavorevoli.

L'obiezione di coscienza per i professionisti sanitari è prevista per l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG): introdotta in Italia dalla legge 22 maggio 1978 n. 194. Il medico può esercitare l'obiezione in qualsiasi momento della sua pratica, ma nel caso in cui partecipi attivamente ad una procedura di IVG (anche soltanto consigliando dove eseguirla) lo stato di obiettore decade irrevocabilmente comportando l'impossibilità per il medico di esercitare nuovamente l'obiezione.

Lo status di obiettore non esonera il professionista sanitario dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Il SSN è tenuto a assicurare che l'IVG si possa svolgere nelle varie strutture ospedaliere deputate a ciò, e quindi qualora il personale assunto sia costituito interamente da obiettori dovrà supplire a tale carenza in modo da poter assicurare il servizio, ad es. tramite trasferimenti di personale.

Il professionista sanitario, anche se obiettore, non può invocare l'obiezione di coscienza qualora l'intervento sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo (esempio: donna che giunge presso il pronto soccorso ospedaliero con grave emorragia in atto a causa di un aborto clandestino: il medico, anche se obiettore, ha in tale situazione l'obbligo di portare a termine la procedura di aborto se questo è indispensabile per salvare la vita della donna).

Molti specialisti hanno fatto questa scelta davvero per ragioni morali. Per altri il motivo del rifiuto non ha a che fare con la coscienza ma con questioni pratiche, a volte legate alla carriera o alla reputazione.  

Capita quindi che una donna si trovi costretta a spostarsi dalla propria città per arrivare nel posto in cui la legge dello stato viene applicata regolarmente. Per le minorenni che hanno voluto nascondere la situazione ai propri genitori e hanno ottenuto un permesso dal giudice del Tribunale dei Minori l’iter sarà quindi ancora più complicato.  
  
Secondo una relazione del ministero della Salute risalente allo scorso anno, in Italia ben 7 ginecologi su 10 si rifiutano di effettuare interventi di aborto volontario per motivi etici.  
  
Rispetto al 2005, quasi il 12% in più di questi medici ha sentito nella propria coscienza il bisogno di non prendere parte all’espletamento di un diritto sancito per legge. In alcune regioni poi, quasi la totalità dei ginecologi si dichiara obiettore di coscienza.  

Nel Molise sono obiettori il 93,3% dei ginecologi, il 92,9% nella PA di Bolzano, il 90.2% in Basilicata, l’87,6% in Sicilia, l’86,1% in Puglia, l’81,8% in Campania, l’80,7% nel Lazio e in Abruzzo. 

Meno accentuata, ma sempre molto alta la percentuale di anestesisti obiettori che, in media, è pari al 49,3%. Anche in questo caso i valori più elevati si osservano al Sud, con un massimo di 79,2% in Sicilia, 77,2% in Calabria, 76,7% in Molise e 71,6% nel Lazio. Mentre il personale medico obiettore raggiunge valori intorno al 46,6% con un massimo di 89,9% in Molise e 85,2% in Sicilia. 
  
In pratica su 94 ospedali con un reparto di ostetricia e ginecologia, solo 62 effettuano interruzioni volontarie di gravidanza. Cioè solo il 65,5% del totale. 

Alcune parti del nostro paese rimangono quasi completamente scoperte. La relazione del ministero della Salute non si è spinta oltre questi freddi numeri, ritenuti dal dicastero tutto sommato accettabili.  

Ma se si vanno a spulciare i dati Istat appare subito evidente lo sforzo che viene richiesto a moltissime donne per portare avanti la loro scelta difficile: nel 2012 21mila donne su 100mila si sono rivolte a strutture di altre province. Di queste il 40% è stata costretta a cambiare addirittura regione.  

Di fatto nelle province di Isernia, Benevento, Crotone, Carbonia-Iglesias e Fermo, è praticamente impossibile abortire.  
  
In Francia tutti gli ospedali pubblici hanno l’obbligo per legge di rendere disponibili i servizi di interruzione della gravidanza.  

In Inghilterra è obiettore solo il 10% dei medici ed esistono centri di prenotazione aperti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Non solo. Tutti gli operatori che decidono di lavorare nelle strutture di pianificazione familiare non possono dichiararsi obiettori.  

In Svezia il diritto all’obiezione di coscienza non esiste proprio. Gli specializzandi in ginecologia e ostetricia che pensano che l’aborto sia una cosa sbagliata vengono indirizzati verso altre specializzazioni.

Altre prassi biomediche di recente emerse all’attenzione del legislatore per le evidenti implicazioni etiche che comportano sono l’eutanasia e il suicidio assistito, la fecondazione artificiale e le manipolazioni genetiche, la sperimentazione su embrioni umani e la diagnosi prenatale con finalità eugenetica che, potendo avere come esito la morte del concepito, violano il principio del «non uccidere». Delicata è anche la posizione di medici e farmacisti di fronte alla possibilità di prescrivere e somministrare farmaci abortivi, configurandosi la fattispecie in presenza della quale si legittima il diritto di appellarsi alla ‘clausola di coscienza’, dato il riconosciuto rango costituzionale dello scopo di tutela del concepito che motiva l’astensione (Corte cost., sent. 35/1997).

Per i testimoni di Geova le trasfusioni di sangue sono vietate dalle loro convinzioni religiose. In questo, ed in altri simili casi, è indiscutibile che l'obiettore si assuma la responsabilità in prima persona, senza coinvolgere altri soggetti. Tuttavia, in alcuni casi, il soggetto, se in pericolo di vita, può essere indotto a subire la trasfusione.



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LE SPOSE BAMBINE




Milioni di bambine e giovani donne nel mondo sono vittime di abusi, discriminazioni o costrette a matrimoni forzati in età minorile. L'11 ottobre, è la Giornata Mondiale delle bambine e delle ragazze, proclamata dall'Onu, e le varie organizzazioni umanitarie ricordano l'impegno comune nella lotta ai diritti delle giovani donne, diffondendo dati allarmanti sul fenomeno.

"Oggi nel mondo ci sono oltre 700 milioni di donne che si sono sposate in età minorile e che hanno dovuto rinunciare ad avere una crescita normale, fisica e mentale. Ogni anno 15 milioni di matrimoni hanno per protagonista una minorenne; una volta su tre - cinque milioni di casi - si tratta di una bambina con meno di 15 anni. Hanno dovuto spesso affrontare gravidanze precoci e violenze domestiche - ha sottolineato il presidente dell`Unicef Italia Giacomo Guerrera e promuovere l'istruzione delle bambine è l`investimento più potente che una nazione possa fare, perché accelera la lotta contro la povertà, le malattie, la disuguaglianza e la discriminazione di genere".

I dati diffusi dall'Unicef sui diritti negati e sul fenomeno delle spose bambine sono preoccupanti. Sarebbero 70.000 le ragazze, tra i 15 e i 19, che muoiono a causa di complicazioni durante la gravidanza e il parto e le bambine sotto i 15 anni hanno 5 volte più probabilità di morire durante la gestazione rispetto alle donne tra i 20 e i 29 anni. Inoltre un bambino che nasce da una madre minorenne ha il 60% delle probabilità in più di morire in età neonatale, rispetto a un bambino che nasce da una donna di età superiore a 19 anni. E anche quando sopravvive, sono molto più alte le possibilità che possa soffrire di denutrizione e di ritardi cognitivi o fisici. Per quanto riguarda il livello di povertà e la mancata istruzione, sempre secondo il rapporto, le donne rappresentano la metà della popolazione nel mondo, ma costituiscono il 70% dei poveri. Si stima che un aumento del 10% di ragazze che frequentano la scuola, farebbe aumentare il pil del 3% e che solo 1 ragazza ogni 3 maschi frequenta la scuola secondaria.
 
Il fenomeno delle spose bambine è in costante aumento e, secondo il rapporto di Save The Children, tra le principali barriere che impediscono alle ragazze di accedere a servizi e opportunità ci sono i matrimoni precoci. "Ogni sette secondi, nel mondo, una ragazza con meno di 15 anni si sposa, spesso con un uomo molto più grande di lei", stando ai dati del dossier Every Last Girl: Free to live, free to learn, free from harm.

La comunità internazionale si è impegnata a mettere fine alla pratica dei matrimoni precoci entro il 2030, tuttavia se il numero di spose bambine nel mondo crescerà ai ritmi attuali nel 2030 avremo 950 milioni di donne sposate giovanissime e 1,2 miliardi nel 2050, sempre secondo i dati diffusi.

"I matrimoni in età minorile rappresentano l'inizio di un ciclo di ostacoli e svantaggi che negano alle ragazze i loro diritti fondamentali, tra cui i diritti alla salute e all'istruzione, e impediscono loro di vivere la propria infanzia, di realizzare i propri sogni e di costruirsi un futuro ricco di opportunità - ha affermato Helle Thorning-Schmidt, direttore generale di Save the Children International - e ha aggiunto - "Le bambine e le ragazze che si sposano troppo presto sono spesso costrette ad abbandonare la scuola e sono le prime a rischiare di subire violenze domestiche, abusi e stupri. Rischiano inoltre di incorrere in gravidanze precoci, con conseguenze molto gravi sulla loro salute e su quella dei loro bambini, e risultano particolarmente esposte al rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili come l'Hiv".

Il dossier contiene anche la graduatoria dei Paesi dove le ragazze hanno maggiori opportunità di crescita e di sviluppo, basata su 5 parametri: matrimoni precoci, numero di bambini per madri adolescenti, mortalità materna, completamento della scuola secondaria di primo grado e numero di donne in Parlamento. Il Niger, valutando tutti i 5 criteri, occupa il posto più basso della classifica, la Svezia quello più alto. Tra i paesi virtuosi l'Italia è in decima posizione: ha gli stessi risultati della Svezia per quanto riguarda il numero di figli per madri adolescenti (6 su 1.000) e tasso di mortalità materna (4 su 100.000 nascite), mentre ha una percentuale minore di donne che siedono in Parlamento (31% contro 44%). Per quanto riguarda gli altri Paesi, Finlandia e Norvegia, occupano il secondo e il terzo posto in classifica, mentre Spagna e Germania seguono l'Italia di qualche posizione. In coda alla classifica ci sono Ciad, Repubblica Centrafricana, Mali e Somalia, che si caratterizzano per numeri molto alti di spose bambine. Gli Stati Uniti non vanno invece oltre la 32esima posizione, in virtù di tassi di mortalità materna e numero di bambini nati da madri adolescenti più alti di quelli di altri Paesi ad alto reddito.



Inoltre si sottolinea che l'India è il Paese con il più alto numero di spose bambine, con il 47% delle ragazze, più di 24,5 milioni, sposate prima di aver compiuto i 18 anni. In India, del resto, così come in Afghanistan, Yemen e Somalia, sono numerosi i casi di spose bambine che hanno meno di 10 anni. Anche guerre e crisi umanitarie contribuiscono ad alimentare il fenomeno: molte ragazze siriane vengono costrette dalle famiglie a sposarsi in tenerissima età, nella convinzione che questo sia l'unico modo per metterle al riparo da violenze e per assicurare loro risorse e mezzi di sostentamento che le stesse famiglie non sono più in grado di garantire. Tra le ragazze siriane rifugiate in Giordania, nel 2013, una su quattro di età compresa tra i 15 e i 17 anni risultava già sposata.

Infine ogni anno, secondo il rapporto, 16 milioni di ragazze tra i 15 e i 19 anni mettono al mondo un figlio, mentre sono oltre un milione le ragazze che diventano madri prima di compiere i 15 anni. Le complicazioni durante la gravidanza e il parto rappresentano, dopo i suicidi, la seconda causa di morte per le ragazze tra i 15 e i 19 anni, con circa 70.000 ragazzine che perdono la vita ogni anno.

Ancora, nel mondo 30 milioni di bambine rischiano di subire mutilazioni genitali femminili nel prossimo decennio e oltre un terzo delle giovani donne nei Paesi in via di sviluppo non ha accesso all'istruzione. In molti Paesi al mondo, infine, le ragazze continuano a non potersi esprimere liberamente e a non essere coinvolte nei processi decisionali pubblici e privati. A livello globale, solo il 23% dei seggi parlamentari è occupato da donne le quali, peraltro, presiedono le Camere dei Parlamenti solo nel 18% dei casi. La più alta percentuale di donne in Parlamento si registra in Ruanda (64%).

Non hanno nessun potere di scelta, sono isolate dalla società e private di un’infanzia normale. Spesso sono vittime di abusi e violenze, tagliate fuori dalla famiglia, dagli amici e dalla scuola.

In Turchia, tra il 2010 e il 2015, secondo il ministro della Famiglia di Ankara Sema Ramazanoglu sono state oltre 230 mila le unioni tra bambini e adulti.

Ma il numero potrebbe essere più elevato visto che molte delle nozze con minori vengono celebrate solo con rito religioso (non riconosciuto dalla legge turca) e quindi non registrate ufficialmente.

Nel centro dell'India si possono trovare in tuguri affollati donne spettrali anche bambine di 8 o 9 anni con la testa rasata e avvolte nelle bianche garze del lutto: le vedove.
Dopo la cerimonia delle nozze, le spose bambine dovrebbero tornare nella casa dei genitori fino alla prima mestruazione, ma i genitori che hanno fretta di disfarsi di loro le consegnano subito alla famiglia dello sposo.
In India il matrimonio è merce di scambio, un'alleanza, tanto che le nozze possono evitare una faida tra due famiglie, sposare una donna ancora bambina significa preservarla integra, lasciare intatta tutta la sua forza vitale, la sua purezza creatrice.
Rari sono i matrimoni d'amore, sostituiti da quelli combinati dai genitori della ragazza che la cedono a  un uomo di 30-40 anni, il quale la prende in sposa che non ha più di 12 anni; a causa della grande differenza di età esse corrono il rischio di rimanere vedove prematuramente, finendo relegate in una casa per vedove.
Con il matrimonio le spose bambine abbandonano la famiglia e la scuola per andare a vivere con il marito nella capanna dei suoceri, dove si occupano di tutte le faccende domestiche; il loro compito principale è mettere al mondo quanti più figli maschi possibile anche se il loro giovane corpo non è in grado di sopportare il peso di molteplici gravidanze: così si rischia che la madre non sopravviva al trauma del parto e che anche i neonati abbiano poche possibilità di vivere.
Dopo aver dato alla luce due o più figli, le ragazze vengono poi spesso abbandonate dal marito che prende un'altra giovane in sposa.
Tuttavia solo cinque bambine su cento hanno il coraggio di denunciare le violenze subite.

Molte società di Paesi che hanno il problema dei matrimoni precoci, attribuiscono un grande valore alla verginità prima del matrimonio, e questo può dar luogo ad una serie di pratiche miranti a “proteggere” una ragazza da un’attività sessuale sconveniente. Di fatto, si tratta di un sistema di rigido controllo imposto ad essa.
Per esempio, può succedere che le venga impedito di avere relazioni sociali al di fuori della famiglia, oppure che le venga dettato quello che può e quello che non può indossare.

In altre società, come ad esempio in Africa nord-orientale, i genitori tolgono le loro bambine da scuola non appena queste iniziano ad avere le mestruazioni, temendo che il contatto con i compagni o con gli insegnanti di sesso maschile le esponga a dei rischi. Tutte queste pratiche hanno lo scopo di sottrarre la ragazza all’attenzione sessuale maschile, ed agli occhi di genitori preoccupati il matrimonio sembra offrire la “protezione” ideale.

In ulteriori società tradizionaliste non esiste il concetto di un periodo dell’adolescenza situato tra la pubertà e l’età adulta.  Una ragazza che ha le mestruazioni è in grado di partorire un figlio, e perciò viene considerata “una donna”.

In alcune culture, l’indipendente autoconsapevolezza che una ragazza può sviluppare durante l’adolescenza, viene considerata indesiderabile.
Anche se in questi casi le donne vengono magari (raramente) onorate, da loro ci si aspetta che si sottomettano ai desideri dei padri e dei mariti, mettendosi così sotto la loro protezione per il loro stesso bene.
Ne consegue che se non lo fanno, esse meritano una punizione: per esempio, in Kenya, la violenza contro una moglie disobbediente viene comunemente ammessa.



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giovedì 13 ottobre 2016

PARCHEGGIO DISABILI



Il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.
Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal sindaco (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).
Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata. Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato.
Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.
Fino al 15 settembre 2012 il contrassegno per auto rilasciato dal Comune era un tagliando di colore arancione, con il simbolo nero della sedia a rotelle.

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili "europeo", con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu ed è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, ed è conforme al "contrassegno unificato disabili europeo" (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE. Questo nuovo permesso europeo rientra tra le agevolazioni previste per facilitare la mobilità stradale delle persone con disabilità in tutti i Paesi dell'Unione Europea.
Il contrassegno europeo è quindi valido, non solo sul territorio nazionale, ma anche negli altri ventisette paesi aderenti all'UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana.
I requisiti previsti per il rilascio del nuovo contrassegno restano principalmente gli stessi; allo stesso modo, anche le condizioni del suo utilizzo.
Il contrassegno europeo infatti, così come quello italiano prima rilasciato, è strettamente personale e non cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo e consente varie agevolazioni, sia per quanto riguarda la sosta sia per la circolazione.
Dalla data del 15 settembre 2012 i Comuni hanno avuto tre anni di tempo per sostituire il vecchio contrassegno con il nuovo modello europeo. In questo periodo quindi i Comuni hanno provveduto a rilasciare il contrassegno europeo per le nuove richieste ed a sostituire via via i vecchi tagliandi arancioni in occasione del rinnovo degli stessi.
Entro lo stesso termine di tre anni, anche la segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa alla mobilità delle persone con disabilità dovrebbe essere stata adeguata alla rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno, in base alle indicazioni contenute nello stesso Decreto.
Dal 15 settembre 2015 i vecchi contrassegni invalidi civili di colore arancione non sono più validi.

Molto spesso girando per la città alla ricerca di un parcheggio disabili per la propria auto, capita di vedere che i posti assegnati alle persone disabili siano posizionati in luoghi non appropriati, magari vicino a marciapiedi insormontabili e senza il giusto spazio per poter scendere e passare con la carrozzina
Molte volte il parcheggio riservato ai disabili è abusivamente occupato da un non avente diritto o, peggio ancora, da un auto con contrassegno esposto ma senza alcun disabile a bordo.

I parcheggi per disabili (a pettina e a spina di pesce) che si trovano in genere nelle  città sono larghi 2,5 m e profondi 5,00 m, nonostante le dimensioni stabilite per il parcheggio disabili siano ben altre, come stabilito dagli articoli 10 e 16 del DPR 24 luglio 1996, n.503 e dal D.M. 236/1989 ai punti 4.2.3. e 8.2.3:
larghezza non inferiore ai 3,20 m;
lunghezza (nel caso di parcheggio posto lungo il senso di marcia) non inferiore ai 6 m.
In genere tali misure vengono considerate erroneamente come standard.

Chi guida deve essere a conoscenza del fatto che se il disabile non è a bordo del mezzo o non lo sta andando a prendere, non può e non deve lasciare il proprio veicolo sul parcheggio disabili, poiché si tratta di un atto improprio. Il fatto di avere una persona disabile in famiglia, non autorizza tutti i componenti del nucleo familiare ad usare il tagliando per poter parcheggiare comodamente in un parcheggio disabili a proprio piacimento.

Questo concetto dovrebbe essere ben chiaro a tutti, forze dell’ordine comprese, che spesso sono le prime a prestare poca attenzione alla presenza o meno del tagliando a bordo o che questo si trovi in una vettura realmente utile ad una persona con disabilità.

Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità della persona disabile. Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo. Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato.



Il contrassegno consente ai veicoli che ne sono provvisti, di:
transitare: nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);
nelle zone a traffico controllato (Ztc) (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);
nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e art. 12 D.P.R. 503/1996);
nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi (art. 11, c.4, D.P.R. 503/1996);
in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (art. 188 Regolamento di esecuzione del CdS).Il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare di un contrassegno è riconosciuto in tutte le aree carrabili dove è ammessa una sola categoria di veicoli; tuttavia è da tener presente che le modalità attraverso le quali questo accesso nella Ztl viene regolamentato possono variare da Comune a Comune.
parcheggiare (sostare):
negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione dei parcheggi riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili;
nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS);
nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, se espressamente stabilito dal Comune;
nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
nelle zone a traffico controllato (Ztc) (art. 11 D.P.R. 503/1996);
nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996);
nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.

Per richiedere il primo rilascio del contrassegno invalidi o nel caso in cui il vecchio contrassegno sia scaduto da più di novanta giorni, si deve prima ottenere dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza la certificazione medica che attesti la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta oppure la cecità totale. Bisogna poi presentare un’apposita domanda indirizzata al sindaco del Comune di residenza in cui sia allegata la certificazione medica ottenuta (art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS, modificato dal D.P.R. 151/2012, e L. 131/2001). Per le persone disabili e/o invalide temporaneamente (in seguito ad un infortunio o per altre cause patologiche), il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità, ma la relativa certificazione medica deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata della invalidità del contrassegno. Il rilascio del contrassegno definitivo, vale a dire quello con validità per cinque anni, è gratuito (specifici versamenti sono previsti solo nel caso del contrassegno temporaneo).
Alla scadenza della validità si può rinnovare il contrassegno attraverso varie modalità (art. 1 del D.P.R. 151/2012):
contrassegno invalidi definitivo (con validità per cinque anni): entro i tre mesi successivi alla scadenza occorre presentare al comune di residenza la certificazione medica del proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno giustificato il precedente rilascio;
contrassegno invalidi temporaneo: si può ottenere un nuovo contrassegno a tempo determinato, dopo un’ulteriore  certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio. In questo caso l’ufficio di medicina legale deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno.

In entrambi i casi, successivamente bisogna presentare al comune di residenza apposita domanda per richiedere il rilascio del nuovo contrassegno invalidi, allegando la certificazione medica, il vecchio contrassegno in originale e, per i contrassegni temporanei, la marca da bollo prevista dalla normativa vigente. È possibile richiedere il duplicato del contrassegno, per furto o smarrimento, presentando domanda e denuncia fatta alle Autorità.
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