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domenica 27 agosto 2017

TASSO ALCOLEMICO

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La guida in stato di ebbrezza è un reato previsto dall'ordinamento giuridico italiano agli articoli 186 e 187 del Codice della strada, di competenza del Tribunale monocratico.

Con una serie di modifiche, tra cui la legge n. 125 del 24 luglio 2008 e la legge n. 120 del 29 luglio 2010, le sanzioni previste sono state inasprite.

La Direttiva 2015/653/UE, in vigore da Maggio 2015, impone agli Stati membri di adottare nelle patenti di guida un codice restrittivo, che limita la possibilità di guida a veicoli con alcolock, con l'indicazione facoltativa di una data di scadenza del limite (comunque da confermare ad ogni rinnovo della patente).
Gli Stati membri hanno facoltà di scegliere se questa limitazione segua determinate violazioni al Codice della Strada, come appunto la guida in stato di ebbrezza, oppure si applichi in via preventiva ai neopatentati per determinati tipi di veicoli.
Il Terzo Piano UE per la sicurezza stradale prevede, fra i vari obbiettivi, l'estensione obbligatoria ai veicoli commerciali di limitatori di velocità, alcolock e "scatole nere".

In caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, sono previste due sanzioni amministrative, il pagamento di una somma da euro 532 ad euro 2.127 e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
In caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, le sanzioni sono l'ammenda da euro 800 ad euro 3.200, l'arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; in più, l'obbligo di visite mediche.
In caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, le sanzioni sono l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l'arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente da uno a due anni. Inoltre il veicolo utilizzato al momento del reato è soggetto a confisca amministrativa se appartiene al guidatore in stato di ebbrezza. Invece se chi guida in stato di ebbrezza è persona diversa dal proprietario, al guidatore viene sospesa la patente per un periodo da due a quattro anni. Se si compie questo reato per due volte in un biennio la patente di guida viene revocata.
Il legislatore ha previsto un inasprimento delle sanzioni per far fronte all'enorme numero di incidenti stradali causati dall'alcol: un incidente su quattro, infatti, può essere, direttamente o indirettamente, causato dall'abuso di sostanze alcoliche. La legge prevede inoltre che, in caso di omicidio colposo conseguente a un incidente stradale, lo stato di ebbrezza del guidatore costituisce un'aggravante. In caso di incidente stradale le pene di cui sopra sono raddoppiate, ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.

In passato il caso di cui alla lettera a) dell'art. 186 C.d.S. - tasso alcolico inferiore a 0,8 g/l - era considerato reato, che era possibile estinguere mediante il pagamento di 1/3 del massimo dell'ammenda, ad oggi con l'approvazione del nuovo codice della strada, la prima fascia (0,50-0,80 g/l) è stata depenalizzata ad illecito amministrativo.

Rifiutandosi di eseguire l'accertamento si subiscono le conseguenze del caso in cui si guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ma la patente viene sospesa per un periodo da sei mesi a due anni.

Chiunque guidi in stato di ebbrezza può essere obbligato dal Prefetto a sottoporsi a visita medica. A chi non esegue l'ordine viene sospesa la patente finché non si sottopone alla visita medica. Anche nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l il Prefetto ordina la sospensione della patente fino all'esito della visita medica.

La pena detentiva può essere sostituita da lavori socialmente utili, che, se svolti positivamente, fanno estinguere il reato, revocare la confisca dell'autovettura e dimezzare il periodo di sospensione della patente.

Non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche (in nessuna misura):

I conducenti con età inferiore a 21 anni;
I neopatentati (primi tre anni dal conseguimento della patente di guida);
I conducenti professionali, nell'ambito della loro attività (autisti di autobus, taxi, NCC, autoarticolati, autosnodati, autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t e complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t).
Per queste categorie, in caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico non superiore a 0,5 g/l, è prevista una sanzione da 155 a 624 euro e la decurtazione di 5 punti sulla patente; nei casi più gravi, tasso superiore a 0,5 g/l (sanzione aumentata di 1/3), tasso superiore a 0,8 g/l (sanzioni aumentate da 1/3 alla metà). Inoltre, in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la revoca della patente; a tale regola non sono soggetti i neopatentati, gli autisti di taxi e NCC, per i quali la sanzione si applica in caso di recidiva nel corso di un triennio.

Il conducente di età inferiore a 18 anni che ha tasso alcolemico maggiore di zero ma non superiore a 0,5 può conseguire la patente categoria B solo al compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a 18 anni che ha tasso alcolemico maggiore di 0,5 può conseguire la patente categoria B al compimento del ventunesimo anno di età.

Il limite alcolemico di 0,5 grammi/litro viene ritenuto troppo basso e criticato dai conducenti di veicoli. Alcuni studi dimostrano tuttavia che basta una piccola percentuale di alcol nel sangue per alterare il sistema nervoso, rallentare i riflessi, ridurre il campo visivo e la capacità di percepire gli stimoli:

Tasso alcolemico compreso tra 0,1-0,2: iniziale sensazione di ebbrezza con affievolimento del livello di attenzione e controllo;

Tasso alcolemico 0,3-0,4: sensazione di ebbrezza e diminuzione delle inibizioni, accompagnate da nausea, riduzione del coordinamento motorio e del livello di attenzione;

Tasso alcolemico 0,5-0,8: stato di ebbrezza, cambiamento di umore, nausea, sonnolenza, stato di eccitazione emotiva che comportano minor capacità di giudizio, riflessi rallentati e vomito;

Tasso alcolemico 0,9-1,5: stato di ebbrezza, umore alterato, confusione, disorientamento con conseguente riduzione dell’autocontrollo, alterazione dell’equilibrio, linguaggio male articolato e vomito;

Tasso alcolemico 1,6-3,0: stordimento, aggressività, stato depressivo con grave alterazione dello stato psicofisico, stato di inerzia generale, ipotermia e vomito;

Tasso alcolemico 3,1-4,0: stato di incoscienza accompagnato da allucinazioni, riflessi annullati, coma e possibilità di morte per soffocamento da vomito;

Tasso alcolemico oltre 4: problemi respiratori, sensazione di soffocamento con conseguente battito cardiaco rallentato, coma e possibile morte per arresto cardiaco.



La tolleranza zero è presente da decenni nella Repubblica Ceca, Ungheria, Romania e Slovacchia. Germania e Italia, dove c'è il limite di 0,0 grammi/litro di alcol nel sangue per i guidatori neopatentati e per i conducenti professionali, mentre per tutti gli altri il limite è di 0,5 grammi/litro di alcol nel sangue.

Nel Liechtenstein il tasso massimo è di 0.8 per mille, mentre in Austria è sotto lo 0.5, dunque 0.49 per mille. In Norvegia, Svezia, Polonia ed Estonia il limite è 0.2 per mille e nella gran parte dei paesi dell’Europa orientale vige il tasso dello 0.0 per mille. Il trend va nettamente verso la tolleranza zero per l'alcol nel sangue.

In alcuni Paesi, per i giovani e i neo patentati le regole sono ancor più restrittive. In Svizzera, da inizio 2014, il tasso alcolemico per neopatentati (in possesso di una licenza di condurre in prova), autisti professionisti, allievi conducenti, maestri di guida e accompagnatori di allievi conducenti è fissato a 0.1 per mille.

In Spagna, è tollerato il limite dello 0.2 per mille per i neopatentati in possesso della patente da meno di due anni mentre, in Italia, questo limite è dello 0.0 per mille per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni e per gli autisti professionisti. Tassi di alcol nel sangue molto bassi se non nulli, quindi.


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sabato 8 luglio 2017

VENDITA di SIGARETTE e MINORI

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Fin dal 1934, il Regio Decreto 2316, “Testo unico delle leggi sulla protezione e l’assistenza della maternità e dell’infanzia”, stabilisce, all’art. 25, il divieto di vendita e somministrazione di tabacco ai minori di 16 anni, a cui è vietato anche di fumare nei luoghi pubblici.
Un ulteriore passo avanti è stato fatto dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 del decreto 13 settembre 2012 ha introdotto il divieto di vendita delle sigarette ai minori di 18 anni, innalzando il limite dei 16 anni previsto dall'art. 25 del regio decreto 1934. I rivenditori sono tenuti a chiedere il documento d’identità agli acquirenti se la loro maggiore età non è manifesta.
Inasprite le sanzioni per chi viola le norme: sanzione da 250 a 1000 euro, da 500 a 2000 euro in caso di recidiva, fino alla sospensione per tre mesi della licenza.
Dal 1° gennaio 2013 i distributori automatici sono essere dotati di un sistema automatico di rilevamento dell’età.
Inoltre dal 1 maggio 2013 è in vigore l'ordinanza del Ministro della Salute che ha innalzato il divieto di vendita delle sigarette elettroniche con presenza di nicotina, da 16 a 18 anni.

Dal 1° gennaio 2013:

è vietata la vendita e la somministrazione di prodotti del tabacco ai minori di diciotto anni (e non più di sedici);
i distributori automatici sono adeguati alla lettura automatica dei documenti anagrafici con il nuovo limite di età;
sono inasprite le sanzioni in caso di violazioni alle norme citate: si va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1.000 euro alla prima violazione, mentre se il fatto è commesso  più  di  una  volta  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000  euro  e la  sospensione,  per tre mesi, della licenza all'esercizio dell’attività.
Inoltre, la legge impone che, in caso di dubbio sull’età dell’acquirente, il rivenditore chieda un documento di identità prima di vendergli prodotti del tabacco. A scanso di equivoci, è bene chiarire che la richiesta del documento d’identità non è una facoltà ma un obbligo, a meno che l’età del cliente non sia manifesta.



A partire dal 2 febbraio 2016 è entrato in vigore un decreto legislativo che regola la produzione, la presentazione, la vendita e il consumo di sigarette, tabacco e prodotti derivati in Italia, in recepimento della direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo.

Tra le novità introdotte dal decreto per quanto riguarda gli ingredienti consentiti nelle sigarette, saranno vietati «l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante», con «additivi che creano l’impressione che un prodotto del tabacco produca benefici per la salute o comporti minori rischi per la salute», con additivi coloranti o con filtri o cartine contenenti nicotina.

Il decreto prevede anche il divieto di vendita dei pacchetti di sigarette da dieci, che per il loro prezzo inferiore sono considerate più accessibili per i minorenni. Le confezioni di tabacco sfuso invece non potranno superare i 30 grammi. Tutte le confezioni di sigarette e tabacco dovranno presentare le scritte «Il fumo uccide – smetti subito» e «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene»: immagini molto forti e disturbanti sulle malattie che possono colpire i fumatori e che compaiono già sui pacchetti di altri paesi. Sulle confezioni dovrà anche comparire il numero verde di un servizio che aiuta a smettere di fumare. Il decreto stabilisce anche che il 65 per cento della superficie esterna del pacchetto debba essere coperto da foto e avvertimenti, al contrario delle attuali frasi che occupano circa il 30-40 per cento.

Il decreto vieta la vendita di tabacco per uso orale, cioè quello da masticare o il cosiddetto snus, il tabacco svedese da tenere in bocca. Le sigarette elettroniche che contengono nicotina non potranno essere vendute ai minorenni, dovranno avere una serie di requisiti di sicurezza per i bambini e di caratteristiche indicate nel foglietto delle istruzioni; ci sarà inoltre un limite massimo di concentrazione di nicotina (non dovrà essere superiore a 20 mg/ml) e sono stati definiti i volumi massimi di cartucce, serbatoi e contenitori dei liquidi. Le multe per chi vende tabacco ai minori di 18 anni sono stabilite dai 500 ai 3000 euro, ed è prevista anche una sospensione di 15 giorni della licenza. Se la trasgressione si ripete, la sanzione economica raddoppia e la licenza viene revocata. Verranno applicate anche norme già discusse e anticipate nei mesi scorsi, come il divieto di fumo in auto in presenza di minori o di donne in gravidanza e «nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, e nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia». Il disegno di legge sulla cosiddetta “green economy” approvato lo scorso dicembre, invece, ha introdotto delle multe per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette. Secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità, i fumatori in Italia sono circa 11 milioni, un numero che rimane costante da diversi anni.

Le leggi ci sono ma non tutti la rispettano....oserei dire nessuno ho un figlio minore che purtroppo fuma e non c'è nessun tabaccaio che si rifiuta di vendergliele. Siamo in Italia dove tutto è lecito.....



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venerdì 25 settembre 2015

LE BESTEMMIE



Il verbo blaspheméo significa nella lingua greca insultare, calunniare, bestemmiare: esso infatti e composto da due verbi che significano danneggiare e dire (blapto-phemí). Nel greco profano lo si usava sia nel senso proprio di bestemmia, cioè ingiuria o falsità nei confronti di una divinità, come anche nei confronti delle persone con il senso di calunniare, insultare. Con questi significati il verbo e i sostantivi da esso derivati sono usati anche nella bibbia greca detta dei LXX e nel nuovo testamento. In italiano bestemmiare ha un uso molto più ristretto che nella lingua greca tanto che la traduzione di questo verbo deve servirsi di molte altre parole per renderne il significato.

Nel vocabolario del nuovo testamento il verbo blaspheméo lo si usa in assoluto parlando della vera e propria bestemmia contro Dio e i suoi attributi, ma si usa anche per indicare un atteggiamento che mette in questione le prerogative di Dio.

Gli scribi e i farisei diranno «costui bestemmia» quando Gesù affermerà di rimettere i peccati (Marco 2,7) e uno dei motivi della condanna di Gesù sarà appunto la bestemmia perché Gesù si dichiara giudice escatologico (Marco 14,64). E' bestemmiare anche l'affermare che Gesù non è il messia (Marco 15,29), «Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava...»  Luca 23,39, ed è bestemmia l'abbandono della fede (1 Tim. 1,20). E così bestemmiano gli avversari di Paolo (Rom. 3,8) che lo accusano di essere lui stesso un bestemmiatore.

In ultima analisi secondo il nuovo testamento la bestemmia si rivolge sì contro Dio, ma soprattutto contro il suo Cristo negandone la funzione salvifica. In questo senso va inteso anche l'insulto del "malfattore" appeso con Gesù alla croce.

C'è poi una affermazione sulla bocca di Gesù, che per certi versi è misteriosa, ed è il passo, comune ai vangeli sinottici, con cui egli dichiara imperdonabile la bestemmia contro lo Spirito Santo (Mc 3,28-30). Secondo i più Gesù vuole affermare che chi rifiuta il suo dono di salvezza non potrà essere forzato a riceverlo e renderà così impotente l'azione dello Spirito Santo.

Presso i popoli primitivi esisteva la convinzione che la parola possedesse una forza magica, cioè che fosse in grado di rendere magico l'oggetto interessato, di modificarlo. La funzione antica della bestemmia, così come dell'invettiva e della calunnia vanno compresi alla luce di tale mentalità.

Negli scritti greci profani possono essere indicate come bestemmie le false presentazioni della divinità, per esempio le forme antropomorfe, come pure il dubbio circa la potenza della divinità.

Nel diritto romano la bestemmia non era considerata un reato. Il brocardo "deorum iniuriae diis curae" (delle ingiurie agli dei si occupino gli dei) esprimeva il carattere laico dello stato. Infatti lo stato romano fu sempre caratterizzato dalla presenza di diverse religioni. Solo quando nel 313 il Cristianesimo divenne religione ufficiale dell’Impero la bestemmia fu considerata un grave delitto, da punire con la morte o altre incisive sanzioni penali. Col Codice Giustinianeo del 534 la bestemmia fu sanzionata con la pena di morte.



Nell'Antico Testamento greco il termine blasphemeo dice sempre riferimento, diretto o indiretto, contro la maestà divina, e, con poche eccezioni, indica sempre l'ingiuria a Dio dei popoli nemici di Israele. Alcuni esempi:

Nel paragone con il re di Assur, JHWH è privato di ogni potere, è "reso inferiore", cioè insultato (2 Re).
Quando Israele viene assalito è JHWH che viene bestemmiato (Tobia, 2 Mac).
Quando Edom si felicita della rovina di Israele, insolentisce contro JHWH (Ez).
Dato che per i pagani il Dio d'Israele non è fonte di speranza, essi sono in genere indicati come bestemmiatori di Dio (cf. Dn Versione dei Settanta).

L'espressione di Levitico:

« Chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte: tutta la comunità lo dovrà lapidare. »
si interpreta nel senso che anche solo menzionare il nome di JHWH è una bestemmia, perché tale nome non deve essere assolutamente pronunciato (Es). Viene comminata la morte non soltanto agli israeliti che bestemmino, ma anche ai pagani (2 Re, 2 Mac, ecc.)

L'affermazione di Giobbe: La collera non ti trasporti alla bestemmia, l'abbondanza dell'espiazione non ti faccia fuorviare, è interpretata da mons. Gianfranco Ravasi nel senso che "anche la bestemmia, come conferma il libro di Giobbe, è una forma di preghiera. Esprime un'istanza metafisica, tipica della preghiera degli atei, nel limite e nella solitudine: è una forma di superamento del limite imposta dall'impotenza che l'uomo avverte per sé".
Il giudaismo conserva in genere la valenza dei testi esaminati della Versione dei Settanta.

I termini legati alla radice di blasfemia compaiono nel Nuovo Testamento 56 volte, di cui 34 nella forma di verbo, senza che ci sia alcun libro nel quale tali voci siano più attestate che in altri. Si tratta sempre di un uso religioso, cioè in riferimento diretto o indiretto a Dio (eccetto Gd): bestemmie contro Dio sono parole o atteggiamenti che offendono la gloria e la santità di Dio.

I significati riscontrati sono i seguenti:

Bestemmia come mancanza contro la maestà di Dio. Può essere contro Dio stesso (At, Ap) o contro il suo nome (Rm, 1Tim, Ap, dove il nome è parafrasi di Dio stesso), come contro la parola di Dio (Tt) o contro gli angeli di Dio (2Pt). Lo stesso Gesù, quando rivendica alla sua parola e alle sue azioni un'autorità messianica e si attribuisce diritti e poteri (per esempio, quello di rimettere i peccati, Lc, Mt), appare agli occhi dei giudei come un bestemmiatore di Dio (Mc, Gv). La sua condanna a morte è basata tra l'altro sulla bestemmia di Dio (Mc e par., Mt). Anche nel tardo giudaismo tale delitto comporta la morte.
Bestemmia come negazione della messianicità di Gesù, a cui consegue l'ingiuria e la derisione (Mc e par., Lc); chi lede la dignità dell'inviato, Gesù, con la bestemmia, pecca contro Dio stesso.
Bestemmia come ingiuria rivolta verso i discepoli di Gesù: la chiesa di Cristo e i suoi membri che testimoniano il Cristo con la loro vita sono oggetto delle ingiurie che avevano colpito il loro Signore (1 Pt, Ap). Allo stesso modo Paolo deve a sua volta patire le persecuzioni che aveva prima consumato contro i cristiani (At, 1 Tim). Bestemmiare la chiesa che porta il nome di Cristo costituisce derisione del Cristo e indirettamente bestemmia contro Dio.
La condotta cattiva dei discepoli può essere occasione di bestemmia contro Dio o contro la sua parola (1 Tim, Tt). La vocazione dei discepoli è quella di contribuire alla glorificazione del Padre (Mt). In questa linea vanno compresi anche i cataloghi dei vizi in cui si trova sempre la condanna della bestemmia (Ef, Col, 1 Tim; 2 Tim). La bestemmia è presentata quale caratteristica specifica dei pagani e dei cristiani apostati.



Giuda parla di una bestemmia contro esseri gloriosi. L'espressione, non chiara, si riferirebbe a propagatori di false dottrine dalla vita libertina, che con la loro immoralità contravvenivano a determinate esigenze rituali e ascetiche delle potenze angeliche, bestemmiando così questi esseri gloriosi.

Il peccato della bestemmia può essere perdonato (Mc, Mt), ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non può essere perdonata (Mc). Tale loghion, di carattere per noi enigmatico, viene interpretato comunemente nel senso che, tra coloro che recano ingiuria allo Spirito Santo vi sono alcuni che, pur riconoscendo l'azione dello Spirito di Dio nell'attività di Gesù, possono (e in questo consiste la bestemmia) scambiare la fede in Dio con la fede nel diavolo; il loghion mette in guardia, con profonda serietà, dal quest'estrema e quasi inimmaginabile possibilità demoniaca dell'uomo di dichiarare guerra a Dio, non in debolezza e in dubbio, ma dopo essere stato sopraffatto dallo Spirito Santo, sapendo quindi con precisione a chi dichiara guerra. Questo bestemmiatore diventa pienamente consapevole nell'incontro con Dio. "Perciò colui che bestemmia lo Spirito impreca non più un Dio Lontano del quale si è fatta un'idea ridicola, ma un Dio che gli ha manifestato la sua opera di grazia convalidata dal segno della rivelazione. Per cui dovrebbe rivolgersi a lui con un atteggiamento di riconoscenza, non di bestemmia".

Al contrario di alcune religioni - fra cui l'Ebraismo - il Corano esorta i suoi fedeli a nominare spesso il nome di Dio (che, in base a una semplice lettura del testo sacro dell'Islam, è Allah, ma anche al-Rahman, ossia "Il misericordioso").

Dunque, nella normale parlata araba e di altre lingue di Paesi di cultura islamica, si usano numerose espressioni e interiezioni che impiegano il termine Allah o i sinonimi relativi all'Essere Supremo: "Se Dio vuole", "Dio mi perdoni", "Mi rifugio in Dio", "Dio ne sa di più" o il noto takbir (Allahu Akbar ) o il semplice Ya Allah! (Oh Dio!).

Accostare il nome di Dio o del profeta Maometto a sostantivi o aggettivi insultanti oppure osceni costituisce nondimeno uno dei principali peccati, sanzionati con la massima durezza dalla giurisprudenza islamica, come avvenne ad esempio, per bestemmie rivolte al profeta dell'Islam, con un folto gruppo di oltranzisti cristiani mozarabi a Cordova (i cosiddetti "Martiri di Cordova") che, all'epoca dell'Emirato dell'omayyade Abd al-Raman II (822-852), si recavano nella moschea principale per rivolgere insulti a Maometto.
Anche più di recente tale grave fattispecie giuridico-religiosa è stata ipotizzata per quanto riguarda la nota opera letteraria di Salman Rushdie "I versi satanici", anche se il reato contestato dai mullah sciiti iranici e dall'Ayatollah Khomeini fu piuttosto quello di apostasia, in punta di principio sciaraitico sanzionabile parimenti con la pena di morte.



La bestemmia ingiuriosa e triviale, in quanto offensiva del sentimento religioso dei rispettivi fedeli, è punita nelle legislazioni penali vigenti in molti paesi sia teocratici che laici; in questi ultimi, i termini della legge sono stati estesi per tener conto delle sensibilità religiose delle popolazioni immigrate da altri paesi.

In alcuni paesi la bestemmia non è un crimine. Per esempio, negli Stati Uniti d'America essere perseguiti per questo crimine violerebbe la Costituzione secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza nel caso Joseph Burstyn, Inc contro Wilson. Nel Regno Unito, precisamente in Inghilterra e Galles i reati di blasfemia sono stati aboliti nel 2008. In Europa, il Consiglio d'Europa ha raccomandato che i paesi membri adottino leggi a favore della libertà d'espressione. Nei paesi in cui è in vigore la shari'a ed in altri paesi (come ad esempio il Pakistan), la blasfemia è un reato punibile con la pena di morte.

In luogo del reato di blasfemia, o in aggiunta ad esso, alcuni paesi vietano l'incitazione all'odio su base religiosa, il vilipendio della religione o gli "insulti religiosi". Queste reati si configurano con la citazione in giudizio effettuata da chi si senta offeso nei confronti della propria sensibilità religiosa.

Come tutte le imprecazioni, anche non di natura sacrilega (es. porca miseria, porca puttana), le bestemmie italiane più diffuse accostano l'epiteto porco al nome da profanare: i più tipici esempi sono infatti i nominativi della divinità e della Madonna associati prima o dopo l'elemento lessicale offensivo (spesso tale elemento coincide con il termine riferito al suino, porco o maiale). Essi sono testimoniati anche dalla letteratura contemporanea, in questa forma (Ammaniti, 2004, p. 46) o in alcune varianti (Iddio invece di Dio, Manganelli, 1975, p. 125; mapporco, Scòzzari, 1996, p. 29). Anche Pasolini, nelle opere ispirate alla vita di borgata, riproduce queste bestemmie, ma censurandole in porco d... e porca m...

L'epiteto porco non è però l'unico. Fra le altre bestemmie si ricordano l'uso di termini come bestia, boia, serpente, e cane, quest'ultima specialmente in Italia settentrionale; nella forma dialettale can è il tipico intercalare veneto. Sempre in Veneto sono molto usati "mas-ciò", "lazaròn" e "luamàro" (rispettivamente maiale, lazzarone e letamaio). In Piemonte frequentemente l'epiteto usato è "faus" (falso). Inoltre, tra gli altri epiteti offensivi si nomina "mannaggia" associato prima del nome della divinità (utilizzato specialmente per Cristo e per la Madonna), e "puttana" se la bestemmia è rivolta alla Madonna.



Frequente è il mascheramento del nome venerato in vocaboli assonanti, a volte dotati di significato ("Maremma" per "Madonna"; "zio", oppure "diesel", "due", "duo", "Diaz", "disco", "Dionisio", "Diogene", "Diomede" per "Dio"; "Christian", "Cristoforo", "cristallo", "Cristopher", "cribbio" per "Cristo"), a volte privi di senso ("diu", "dao", "tio", "dino", "dinci", "dindio" ("tacchino" in veneto), "dindo", "disse", "diona", "diose", "madosca", "cristianamento"), e "ostrega" al posto di "ostia".

Fenomeno inverso è la sostituzione dell'epiteto offensivo: essa può tradire l'intento blasfemo (es. "porlo" per "porco", "bo" per "boia") o tradursi in un'espressione ancora forte ma non più ingiuriosa. È il caso dell'eufemismo "perdio", registrato come lemma autonomo dai dizionari, e dei suoi derivati ancora più blandi ("perdinci", "perdiana").

Su questa scia si pongono espressioni che sostituiscono l'epiteto offensivo con sostantivi e aggettivi privi del tradizionale senso di impurità (es. "campanaro", "povero", "cantante", "Carlo"; nell'area modenese e reggiana, però, si nomina un "cantero" che può riferirsi al pitale), quando non, apparentemente, benevoli ("caro", "bono", "bello", "santo", "benedetto", "beato"). Tra gli eufemismi si nomina anche l'associazione tra "Dio" e "Cristo".

Inoltre, vi sono altre espressioni usate per mascherare l'intera bestemmia, utilizzando parole inventate o non, che si basano sulla somiglianza fonetica ("Marcoddio", "Bioparco", il veneto "Orcodì" - dove "dì" sta per "giorno"- ecc.).

L'insegnamento morale della Chiesa cattolica applica il secondo comandamento Non pronunciare il nome di Dio invano alle bestemmie, anzi, vede nella bestemmia un gesto ancora più grave di quello stigmatizzato dal secondo comandamento.

L'imperatore Giustiniano giudicava i bestemmiatori meritevoli di morte più di qualsiasi altro delinquente e Filippo II li faceva affogare con una grossa pietra al collo. Luigi IX faceva forare la lingua dei bestemmiatori con un ferro rovente e diceva che egli stesso si sarebbe sottoposto a tale supplizio pur di eliminare la bestemmia dal suo regno.

Alcuni uomini e padri della Chiesa, autorevoli per la santità della vita nonché per l'alto insegnamento lasciato in eredità alla Chiesa come sant'Agostino d'Ippona, san Girolamo, san Tommaso d'Aquino, san Bernardo da Chiaravalle, san Bernardino da Siena fin dall'antichità hanno ritenuto la bestemmia come il peccato più grave tra tutti i peccati mortali.

Nelle religioni patriarcali, come quelle abramitiche (Ebraismo, Cristianesimo, Islam), il corpo e l'istinto naturale animale a livello popolare sono spesso percepiti fortemente negativi e triviali; perciò una tipica bestemmia per queste religioni è l'identificazione con animali quali i suini, oppure ancora come escrementi.

Poiché la bestemmia, nella storia, è stata spesso contrastata da legislazioni mirate a sopprimerne la diffusione, non ne è particolarmente frequente l'uso in letteratura dove, nei rari casi in cui se ne trovano accenni, è spesso censurata o variamente mascherata. L'esempio più eminente è quello dell'opera in francese di Rabelais, scritta a cavallo tra Medioevo e Rinascimento. Come analizzato dal critico russo Mikhail Bakhtin, l'uso sistematico della bestemmia e del corpo grottesco, nel contesto carnevalesco, ha il significato di una gioiosa celebrazione della vittoria della vita.



Nel nostro ordinamento pronunciare bestemmia è stato, per lungo tempo, un reato penale. Sulle ragioni di questa collocazione particolarmente “severa” è difficile esprimersi in modo univoco, ma si può certamente rilevare che la risalente compenetrazione tra tavola valoriale e principi del cattolicesimo potrebbe aver ragionevolmente influito sul Legislatore del tempo.
Oggi, con l’avvento di una penetrante tendenza alla secolarizzazione, il disvalore sociale della bestemmia si è considerevolmente ridotto. L’esperienza comparatistica restituisce risultati disuniformi: nonostante la bestemmia sia considerata un comportamentto antigiuridico in una significativa parte della comunità internazionale, molti ordinamenti prediligono una più ampia estensione del diritto di espressione (si pensi agli Stati Uniti d’America ). Il Legislatore ha, nell’ambito di un progressivo fenomeno di deflazione del sistema penale, parzialmente eroso la precedente disciplina, riallocando la condotta della “bestemmia” tra gli illeciti amministrativi. L’illecito amministrativo (ad esempio la c.d. “multa per eccesso di velocità”), pur condividendo alcuni profili strutturali con il reato penale (in particolare i principi di personalità, legalità, tassatività, capacità), se ne discosta significativamente per il ridotto disvalore giuridico e per la relativa inferiore entità della pena.
Attualmente l’art. 724 del Codice Penale prevede, per chiunque pronunci bestemmia, la sanzione amministrativa nella misura massima di euro 309. Il precetto ha subito un intervento erosivo della Consulta che, con una pronuncia del 1995, ha espunto il riferimento al credo cattolico come “religione dello Stato”, sulla scorta della modifica dei Patti bilaterali tra Repubblica Italiana e Chiesa Cattolica noti come “Lateranensi”. Quanto al soggetto attivo, l’illecito può essere commesso da chiunque (si trattava in passato di un “reato proprio”) ed, in riferimento al bene giuridico oggetto di tutela, può pacificamente ritenersi che esso si identifichi col sentimento religioso e con la libertà di professione del credo. La norma richiede, ai fini della configurabilità dell’illecito, che la condotta sia tenuta “pubblicamente” e quindi in luoghi accessibili ad altri soggetti. Molto discussa è la possibilità di ritenere la sanzione applicabile nel caso in cui la bestemmia si concretizzi per il tramite di mezzi telematici di comunicazione. La giurisprudenza consolidata considera i “social network” luoghi pubblici. Il tema è tornato agli onori della cronaca a seguito di un generalizzato malcontento dei credenti per il proliferare di siti web e pagine sui social network caratterizzate da contenuti oltraggiosi per il cattolicesimo e, più in generale, per l’altrui sentimento religioso. Nello specifico caso delle pagine sui social network, si era spesso profilato il più grave reato di “Istigazione a disobbedire alle leggi”, condotta penalmente sanzionata all’art. 415 del Codice Penale con la reclusione da sei mesi a cinque anni. In alcuni siti e pagine web si è manifestata la preoccupante tendenza degli utenti alla realizzazione e condivisione di testi, immagini ed altri file multimediali a contenuto spregiativo nei confronti del sentimento religioso. Assunto che la bestemmia costituisce illecito amministrativo, la condotta del soggetto che, personalmente o telematicamente, istighi o induca altri all’atto di bestemmiare rientra infatti nel perimetro della fattispecie citata del 415 C.P..
L’oggetto della bestemmia era indicato genericamente, nel testo censurato dalla Consulta, in “simboli” e “persone” venerate dalla religione. Nel testo originario si considerava bestemmia, quindi, non solo l’invettiva verbale rivolta alla divinità, ma segnatamente l’oltraggio a simboli del culto (si pensi alla croce) o a soggetti destinatari di venerazione. Eppure, la giurisprudenza di merito ha disatteso le aspettative più rigoriste: il vilipendio alla Vergine è stato infatti in più casi escluso dall’area di punibilità della norma. Tra i tanti, una richiesta di archiviazione in tal senso è stata in passafo accolta dal Tribunale di Bologna, aderendo alla prospettazione che, non trattandosi di divinità in senso stretto, la Madonna non goda delle stesse garanzie di tutela. Nonostante l’intervento erosivo della Corte Costituzionale abbia espunto il riferimento alla “religione dello stato”, de facto la norma è rivolta alla tutela specifica (ed unica) del credo cristiano cattolico.
Già nel 1988 con la storica sentenza n. 925 la Corte Costituzionale aveva denunciato il periglioso vuoto di tutela in relazione alle altre religioni. Allo stato dell’arte, la norma si limita a sanzionare gli abusi ai danni del sentimento religioso cattolico, marginalizzando gli altri credi e mancando di apprestare garanzie uniformi. Il monito della Consulta è passato inascoltato, dato che ad oggi non si sono registrati interventi estensivi della tutela anche alle altre religioni, creando una concreta disparità di trattamento tra i soggetti dell’ordinamento in relazione al loro credo, (mal)giustificabile esclusivamente per ragioni storiche e tradizionali.
I possibili sviluppi de jure condendo si collocano essenzialmente lungo due possibili direttrici: l’abrogazione in toto dell’illecito amministrativo (sull’esempio del Regno Unito, che nel 2008 ha espunto la fattispecie dall’ordinamento) per decomprimere il sofferente diritto di espressione, oppure la riforma della struttura dell’illecito, al fine di apprestare una tutela uniforme ed indifferenziata.

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lunedì 7 settembre 2015

IL CARCERE NELLA STORIA

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Il penitenziario sorge dal giorno in cui la società politicamente e giuridicamente organizzata, avocando a sé ogni potere, stabilisce sanzioni penali per i trasgressori delle leggi, isolandoli in appositi luoghi detti carceri che, secondo alcuni, deriverebbe dal latino coercere (cioè costringere), secondo altri dall'aramaico carcar che significa tumulare(riferendosi alla prassi di trattenere i prigionieri in cisterne sotterranee allo scopo di una più facile vigilanza). Ne troviamo ad esempio menzione nella Bibbia in (Gn 39,7), quando Giuseppe, figlio di Giacobbe, arrestato dai fratelli fu calato in una cisterna in attesa di essere venduto schiavo. Le prigioni nacquero, verosimilmente, col sorgere della civile convivenza umana e svolsero, inizialmente, la funzione di allontanare dalla vita attiva e separare dalla comunità quei soggetti che il potere dominante considerava minacciosi per sé e/o nocivi alla comunità stessa.

Le esigenze di costrizione finirono con l'imporre sistemi durissimi, peraltro inaspriti nei luoghi ove l'esercizio del potere divino era affidato ai responsabili della cosa pubblica, ritenendosi l'offesa arrecata alla divinità.

Le testimonianze più lontane che ci sono pervenute ci descrivono prigioni ricavate nelle profondità della terra.

Le prigioni vere e proprie, quali strutture apposite per la custodia di persone indesiderabili, entrarono, però, in uso probabilmente dopo l'origine della "città". Le prime notizie abbastanza precise risalgono alla Grecia, a Roma e nella Bibbia.
Presso i greci e i romani le prigioni erano composte da ambienti in cui i prigionieri erano protetti da un semplice vestibolo, nel quale, in taluni casi, avevano la libertà di incontrare parenti ed amici, anche al fine di far versare un risarcimento alla vittima, che poteva portare ad una cancellazione o mitigazione della pena. Il carcere, comunque, non veniva mai preso in considerazione come misura punitiva, in quanto esso serviva in linea di principio ad continendos homines, non ad puniendos.

Nel diritto romano, come del resto negli altri sistemi giuridici prima dell'era contemporanea (cioè sino al 1789), il carcere era considerato come un mezzo di detenzione preventiva in attesa della pena capitale o corporale, non era quindi previsto l'ergastolo (tra le prigioni romane più celebri si ricordi il carcere Mamertino che era riservato a coloro che si macchiavano di reati contro lo Stato, ne furono relegati tra l'altro Pietro apostolo e Paolo di Tarso prima del martirio). Dell'antica Grecia funzionava il "sofronistero" dove erano rinchiusi i minorenni traviati, e il "pritaneo" dove fu rinchiuso Socrate, 30 giorni prima di ingoiare la cicuta.

I regni romano-barbarici introdussero la faida che autorizzava direttamente la vittima a rivalersi in qualsiasi misura sull'aggressore, anche nel senso che un guerriero forte e combattivo aveva sempre ragione. Nel sistema feudale alla vendetta privata si sostituì la composizione pubblica, giudice essendo il feudatario con dominio sul territorio. A poco a poco al feudatario si sostituì il potere comunale prima e poi del re. La carcerazione riapparve quindi prima di tutto come luogo di segregazione degli oppositori del re(celebre la Bastiglia in Francia costruita nel 1360 e distrutta nel 1789). Il senso era che, salvo che in casi eclatanti, in cui era ritenuta opportuna una punizione esemplare, il re non voleva giustificare in un processo una carcerazione che tutti sapevano esser dettata solo da motivi politici. In epoca moderna in Francia ed in Inghilterra si fece gran uso dei prigionieri come lavoratori forzati nelle colonie, in un primo momento venduti come schiavi per un periodo (da 10 a 17 anni) ai coloni, poi, quando questi sostituirono gli schiavi neri (meno costosi e più abbondanti) ai detenuti, come schiavi di stato per l'esecuzione di opere pubbliche in luoghi impervi. Cessato il principio della schiavitù e ridottosi molto l'uso della pena di morte, i detenuti furono ammassati in isole prima in lontane zone coloniali, poi in isole della madrepatria (famosissime Cayenna (F), Alcatraz (USA) e, in Italia, Asinara, Pianosa, Ventotene, ecc.) sino a quando nuove concezioni umanitarie e l'ostilità del personale di guardia verso tali sistemazioni non indussero a legare le prigioni al territorio.



Il principio finalistico del carcere, quale istituto di espiazione di pena, risale alla Chiesa dei primi tempi della religione cristiana.
Il principio secondo il quale la pena deve essere espiata nelle carceri andrebbe quindi fatto risalire all'ordinamento di diritto canonico, che prevedeva il ricorso all'afflizione del corpo per i chierici e per i laici che avessero peccato e commesso reati sulla base del principio che la Chiesa non ammetteva le cosiddette pene di sangue, se non nei casi ritenuti più gravi, cioè eresia e stregoneria(cioè alleanza col demonio).

Più tardi con l'istituzione dell'inquisizione ecclesiastica fu introdotto il carcere a vita come strumento di espiazione morale della pena (a Roma fu costruito nel 1647 il Palazzo delle Prigioni tuttora visibile), ferma restando la possibilità della pena di morte per i reati ritenuti più gravi. Non mancarono, tuttavia, dei fecondi esempi di apostolato: Vincenzo de' Paoli (1581-1660) il quale fondò l'ordine delle Figlie della Carità, benemerite dell'assistenza, oppure Giuseppe Cafasso (1811-1860) che, per aver speso tutta la sua vita in favore dei detenuti, è stato assunto a patrono dei carcerati.

Il movimento illuminista seguendo il filone rivoluzionario e grazie a esponenti come Immanuel Kant (1724-1804), Cesare Beccaria (1738-1794) e Gaetano Filangieri (1753-1788) elaborò un nuovo sistema carcerario basato su principi morali, il libero arbitrio, l'integrità fisica e morale, l'istruzione e il lavoro. La pena, intesa come castigo e dolore, è volta a contrastare non più l'uomo ma il delitto come entità avulsa dal proprio autore. A causa degli austriaci, fu edificato a Milano nel 1764 un carcere di tipo cellulare che si basava sull'isolamento dei detenuti.

Con l'avvento della scuola positiva che si proponeva, non solo lo studio del delitto in sé, ma anche e principalmente dell'uomo delinquente, furono pubblicati i dati sperimentali di eminenti antropologi quali Cesare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1929) ed Enrico Pessina (1828-1916).

Dagli anni ottanta del XX secolo in poi anche l'Italia ha progressivamente abbandonato la prigione (e la multa) come unica sanzione per la violazione delle leggi penali, introducendo un po' alla volta una serie di pene alternative alla prigione (detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio sociale, lavoro volontario di pubblica utilità, ecc), mentre sin da allora provvedeva a depenalizzare una serie di fattispecie di reati minori, trasformandoli in illeciti amministrativi puniti solo con un'ammenda, anche se d'altro lato provvedeva all'opposto sia ad inasprimenti di pene per alcuni reati di particolare allarme sociale (mafia, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, stupro, evasione, ecc.) sia ad istituire nuovi reati (stalking, scambio elettorale politico-mafioso, nuove ipotesi di evasione fiscale, ecc.) sia limitando la possibilità di fruire dei benefici delle pene alternative ad alcuni reati (mafia, stupro di gruppo o di minore, estorsione, recidivi, ecc.) sia creando una normativa di particolare rigore per detenuti in collegamento con la criminalità organizzata (detto "regime del 41 bis" dell'Ordinamento penitenziario) o di particolare pericolosità.

Certo eravamo nella società borghese/vittoriana ma ancora oggi il carcere moderno conserva qualcosa del chiostro, del collegio, del reggimento nel momento in cui propone correzione, disciplina ed espiazione.
Ci sono altri luoghi dove si viene preparati ad essere compatibili con la formazione sociale di un dato periodo storico, luoghi quali la famiglia, la scuola, la fabbrica, la caserma attraverso cui si passa per essere normalizzati. Chi non ci riesce o non vuole verrà diviso dai normali e rinchiuso per essere corretto.
Uno dei meccanismi di correzione di cui si avvale il carcere è il lavoro poiché solo accettando la disciplina del lavoro e la conseguente disciplina del comportamento sociale si può essere reintegrati nel tessuto sociale o ancora meglio, nell'interesse generale della società che annulla l'interesse particolare cosicché il lavoro non risulta essere (come dovrebbe) attività umana creativa e diversificata che asseconda i desideri e gli intenti di ciascuno/a, ma attività astratta in quanto sottoposta al capitale che omologa le scelte di consumo e seleziona anche il campo delle relazioni.
Il lavoro in carcere ha attraversato fasi diverse a seconda della situazione del mercato del lavoro all'esterno e nello specifico negli USA, nonostante sia stato eliminato come lavoro produttivo nei penitenziari, è là rimasto come lavoro forzato ed afflittivo per educare alla disciplina.
I meccanismi di controllo e repressione di cui il carcere è il perno, sono diversi da paese a paese perché collegati a molti fattori: disordini sociali, sistemi politici, benessere economico, conflitti di classe, servizi sociali erogati. Allo stato attuale, si può dire che in Europa i sistemi di controllo e le forme legislative cominciano a parificarsi prendendo a prestito, dalla storia di ogni paese, le risposte emergenziali date a conflitti sociali. L'Italia, nei decenni che seguono il dopoguerra, ha vissuto un alto livello di scontro di classe che ha prodotto, sul piano della risposta statuale, carceri speciali ed una legislazione d'emergenza. Sostanzialmente, il carcere in Italia si è basato su una logica custodialista, ovvero in carcere si entra per restare, per soffrire e per essere degradati a cose.



Nel 1890 entra in vigore il Codice Zanardelli del Regno d'Italia che abolisce la pena di morte. Questa verrà reintrodotta dal fascismo, per cui la repressione, oltre ad avere un carattere sovrastrutturale, era un'esigenza di politica economico sociale, così che divenne repressione di massa.
Nel 1926 si approva la nuova legge di pubblica sicurezza che introduce il confino di polizia tuttora vigente.
Nel 1930 è approvato il Codice Penale Rocco, tuttora vigente con lo specifico dell'art. 270 che istituisce il reato politico di associazione sovversiva tuttora largamente applicato.
Nel 1931 è approvato il regolamento penitenziario che, tra i vari obblighi, indicava ai detenuti di restare in piedi, sull'attenti, quando in cella entrava il personale carcerario.
Nello stesso anno, è approvato il codice di procedura penale che garantiva l'impunità agli agenti di Pubblica Sicurezza per fatti compiuti in servizio.
Nel 1934 nasce il Tribunale per i minorenni. Negli anni successivi al secondo dopoguerra rimase in piedi il regolamento carcerario fascista del 1931.
Ed è sulle speranze maturate con la repubblica antifascista che iniziano le rivolte carcerarie. La prima è datata 1947, poco dopo l'amnistia che condonava tutti i delitti compiuti dai fascisti.
Nel 1950 è abrogata una norma che prevedeva il taglio dei capelli ed il numero di matricola, al posto del nome del detenuto.

Tra il '50 e il '60, in corrispondenza dello sviluppo economico accelerato ed una ridistribuzione delle ricchezza, la quantità generale dei reati cala, ma cambiano le tipologie di reato.
E' la fine degli anni '60: la nuova stagione di lotte operaie e studentesche esplode anche all'interno del carcere; i detenuti cominciano ad acquistare la coscienza di essere una frazione del proletariato sfruttato che, solo nella lotta collettiva può trovare il suo riscatto, così che le prime insubordinazioni vivacizzano le gerarchie malavitose e mafiose che spesso garantivano dentro il carcere ordine ed assenza di conflittualità.
La prima rivolta carceraria è del '69 alle "Nuove" di Torino, città operaia in cui qualche mese prima era avvenuta la prima occupazione universitaria. Il movimento di lotta dei detenuti proseguì per anni nelle carceri delle più grandi città italiane. Si denunciavano le condizioni di vita ed i regolamenti interni varati sotto il fascismo.
La risposta alle rivolte è durissima con i trasferimenti de detenuti nei carceri punitivi ed in manicomi giudiziari. L'altra risposta è quella legislativa del 1975 con la Riforma numero 354 che cancella l'ordinamento fascista. La riforma manifesta la mancanza di coraggio civile a rompere pienamente gli ordinamenti fascisti ed inoltre non realizza il coinvolgimento del tessuto sociale verso le questioni carcerarie. Il carcere continua a restare "cosa separata dal mondo" e che trasgredisce dovrà ancora essere punito. La riforma contiene anche l'articolo 90 che azzera la legge stessa concedendo la Governo di sospendere le regole trattamentali: sospensione di corrispondenza epistolare interna, censura per la corrispondenza esterna, sospensione di tutte le attività culturali, sportive e ricreative, delle comunicazioni telefoniche con i famigliari, dei pacchi di vestiario e cibo, dei colloqui con i propri cari. L'articolo 90 ampiamente utilizzato nelle carceri speciali sarà abolito nel 1986.
Nel '75, in contemporanea con la Riforma penitenziaria, è varata la Legge Reale, che concede alle forze di polizia di trattenere i fermati per accertamenti, di operare perquisizioni domiciliari senza autorizzazione del magistrato, di lasciare impuniti gli agenti che compiono reati inerenti al servizio; la legge viola l'articolo 13 della Costituzione italiana che afferma "la libertà personale è inviolabile".
Siamo in un momento storico caratterizzato da un forte conflitto sociale a cui si risponde con gli arresti di persone solo sospettate di appartenere a gruppi armati. Nel 1977 il sistema carcerario italiano si connota di un doppio circuito: uno normale per la massa di detenuti ed uno speciale per i politici e i comuni più combattivi.
Vengono riaperte carceri che si ritrovano nelle isolette del Mediterraneo e nuove carceri verranno costruite tra il '77 e l'81 in tutto 13 (10 maschili e 3 femminili).
Negli speciali si sperimentano tecniche di deprivazione sensoriale al fine di disgregare la personalità del prigioniero, isolamento individuale o in piccoli gruppi da trascorrere per 22 in cella e due ore in un cubo di cemento da cui si può vedere solo il cielo. Interposizioni di vetri e citofoni che alterano il timbro della voce ai colloqui con i familiari.
Tra il '77 e l'80 sono varati diversi decreti antiterrorismo detti leggi Cossiga, che stabiliscono aumenti di pena di oltre la metà per reati compiuti con finalità di terrorismo, aumenti di pena per reati associativi e facilitazioni per chi si dissocia dai gruppi armati denunciando i propri compagni.
La legislazione emergenziale si arricchì di altri provvedimenti nel corso degli anni '70: decreto ministeriale del '72 che istituzionalizzava i "braccetti di massimo isolamento" dove venivano rinchiusi i prigionieri politici ritenuti pericolosi a cui erano sospesi elementari diritti dei detenuti: non possibilità di acquistare generi alimentari e di conforto, sospensione dei pacchi esterni, non partecipazione alla gestione delle biblioteche e delle attività ricreative e sportive, permanenza all'aria di sei ore settimanali non continue, impossibilità di svolgere attività all'interno del carcere, sospensione dei colloqui telefonici e della visione della tv, non possibilità di ricevere o acquistare giornali e riviste, e l'ascolto di radio con modulazione di frequenza, un solo colloquio al mese con i familiari.
Dello stesso anno è la legge numero 304 detta "Sulla dissociazione" che prevedeva forti sconti di pene non per chi denunciava i propri compagni, bensì per chi abiurava la passata militanza e prendeva le distanze dalla ideologia di riferimento.

Nel 1986 è varata la legge 663 detta Gozzini che doveva essere la "riforma delle riforme", ovvero doveva cercare di correggere le incompetenze della Riforma del '75. La Gozzini verrà svuotata di senso nel dibattito parlamentare così che risultava non più la legge che avrebbe permesso un graduale reinserimento sociale dei detenuti attraverso un'attività lavorativa esterna e le riprese dei legami parentali ed amicali, ma una legge che "prevedeva", cioè concedeva, la possibilità di accedere all'esterno grazie ad uno "scambio", ossia i detenuti dovevano accettare il sistema carcerario così com'è per poterne uscire. Tuttora, il detenuto deve fingere l'accettazione e preoccuparsi individualmente di tessere relazioni con le associazioni di volontariato che operano nelle strutture carcerarie. Inoltre, una volta fuori, il detenuto lavora sottopagato pur di poter riprendere le relazioni sociali esterne.
L'ultima legge parlamentare è del 1997, detta Simeoni. Questa legge si è posta contro la campagna forcaiola condotta sui mass media in merito alle scarcerazioni facili (a tal proposito ricordiamo che l'Italia è tra i paesi europei quello dove si espiano le pene quasi per intero e dove le evasioni sono in numero più basso) ma è rimasta ancorata alla logica premiale e quindi all'operato dei Magistrati di sorveglianza che, nel concedere i benefici, si avvalgono dei verbali di polizia e non di quelli dei servizi sociali. Le misure alternative al carcere, non sono in Italia, di fatto, applicate.
Allo stato attuale sono più di 50mila i detenuti nelle carceri italiane e di questi abbiamo al primo posto i tossicodipendenti, in maggioranza sieropositivi, e al secondo gli immigrati. Gli immigrati che si trovano in Italia sono inoltre vittime di altre misure repressive, ovvero di essere portati, se trovati privi di permesso di soggiorno, nei Centri di Accoglienza Temporanei, dove possono restare a tempo indeterminato privati dei più elementari diritti, in attesa di essere espulsi dall'Italia.



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