giovedì 9 marzo 2017

AMNISTIA

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L'amnistia è una causa di estinzione del reato e consiste nella rinuncia, da parte dello Stato, a perseguire determinati reati. Si tratta di un provvedimento generale di clemenza, ispirato, almeno originariamente, a ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale.

Mentre l'amnistia estingue il reato, che quindi è come non fosse stato commesso, l'indulto estingue solo la pena.

Inizialmente in Italia l'amnistia era prevista con decreto regio come un atto di grazia che il sovrano poteva concedere in virtù dei poteri che gli spettavano, cioè una grazia non diretta ad un singolo caso, ma generalizzata. Con la caduta della monarchia l'amnistia ha cominciato a subire una progressiva evoluzione: con l'instaurazione della Repubblica, il capo dello Stato è andato a sostituire il sovrano anche se su impulso delle parti politiche. Dal 1992, l'ultima riforma costituzionale ha attribuito questo potere al Parlamento, come espressione della volontà popolare abbracciando un principio più democratico, con votazione a maggioranza qualificata e particolare proprio per la serietà della materia che si va a deliberare.

L'amnistia in Italia è prevista dall'art. 79 della Costituzione, e normata dall'articolo 151 del codice penale, il quale recita:

L'amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.
Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.
L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca la data diversa
L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99 Codice Penale, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.
Come fissato dalla Costituzione, l'amnistia si applica ai reati commessi anteriormente alla data di presentazione del disegno di legge in Parlamento. A partire dal 1992 l'amnistia viene disposta con Legge dello Stato, votata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Precedentemente era prerogativa del Presidente della Repubblica.

Le figure di reato interessate dall'amnistia vengono di regola individuate con riferimento al massimo edittale della pena ma possono essere utilizzate altre modalità: possono essere previste preclusioni oggettive (p.e. rispetto ad alcune tipologie di reati). L'amnistia non si applica, salvo espressa previsione di legge, ai recidivi aggravati o reiterati, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Può estinguere il reato mentre il procedimento penale è in corso (amnistia propria), oppure può intervenire dopo che è stata pronunciata una sentenza penale definitiva di condanna (amnistia impropria ex art. 151 comma I parte 2° c.p.). La Corte costituzionale ha riconosciuto sempre e comunque la possibilità per l'imputato di rinunciare ai benefici dell'amnistia e chiedere l'esame di merito, al fine di ottenere una eventuale assoluzione.

L'amnistia impropria fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie anche se permangono gli altri effetti penali; perciò malgrado il provvedimento di clemenza, la condanna costituisce titolo per la dichiarazione di recidiva, di abitualità, di professionalità nel reato o per escludere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La concessione dell'amnistia può essere sottoposta a condizioni (sia sospensive che risolutive) o ad obblighi, previsti dalla legge di concessione (amnistia condizionata).

Per l'applicazione dell'amnistia impropria è competente il giudice dell'esecuzione, il quale procede (senza formalità con procedura de plano) con ordinanza comunicata al pm e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza il p. m., l'interessato e il difensore possono proporre opposizione, a pena di decadenza entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. L'amnistia propria è invece applicata direttamente dal giudice penale (di merito o di legittimità) che deve dichiarare l'imputato non punibile e il reato estinto "per intervenuta amnistia".

Il decreto di amnistia può essere redatto secondo due distinte modalità tecniche:

previsione qualitativa positiva: il provvedimento specifica i tipi di reato (il nomen juris delle figure criminose) che fa estinguere
previsione quantitativa positiva: il provvedimento opera per reati con pena edittale stabilita entro certi limiti
In realtà sono tecniche più di scuola, in quanto si preferisce un sistema misto che prevede certi tipi di reato a patto che non superino una pena comminata (e non edittale).

Il limite temporale dal quale un decreto di amnistia opera ed ha efficacia, attualmente la data della presentazione del disegno di legge in Parlamento, ha creato vari spunti e notevoli perplessità, specialmente alla modalità di commissione di alcuni reati.

Il primo aspetto riguarda il rapportare l'amnistia alla normale successione di leggi penali, regolate dal principio cronologico mitigato da quello del favor rei: ci si è chiesti in dottrina se l'amnistia operasse in termini identici o quantomeno simili in modo da stabilire su quali fatti precedenti operasse l'istituto. La differenza ad una lettura sistematica è stata rilevata da una parte dei giuristi in merito alla commissione del reato, che nel primo caso porterebbe alla condotta dell'agente mentre nel secondo alla commissione e consumazione della fattispecie criminosa, in modo tale che sia terminata e non protratta ulteriormente nel tempo, in altre parole determinale ed estinguibile.

Direttamente conseguente a questa chiave interpretativa del dettato normativo si pone il problema su come agisca allora l'amnistia per particolari categorie di reati, ovvero quelli continuati.



Tre sono gli orientamenti riguardo alla prima tipologia:

Unità reale del reato: è l'impostazione secondo la quale a tacer di legge viene considerato il reato in maniera unitaria
Fictio iuris
Perseguimento della ratio: più recente delle precedenti, che critica per la deformazione ed astrazione della realtà quando è possibile un approccio più semplice, in particolare seguendo la ratio che è quella di favorire un reo con l'estinzione della pena e del reato, pertanto il reato andrebbe scisso se continuato fino al termine della presentazione della legge in Parlamento in quanto l'unificazione in un reato unico continuato è un aspetto del principio di favor rei, che diverrebbe al contrario espressione di un peggiore trattamento in totale contrasto col principio stesso.
A favore di quest'ultima impostazione sembrerebbe anche la giurisprudenza costante anche della Cassazione che prevede sempre possibile la rinuncia all'amnistia da parte del reo (che ha diritto alla reputazione e all'onore).

La questione si riallaccia alla tipologia affrontata precedentemente di atto redatto in Parlamento: se viene adottata la previsione qualitativa, il nomen juris del reato è lo stesso sia per il reato base che per quello circostanziato, pertanto l'amnistia opererà per entrambi (sempre che la forma circostanziata non diventi un titolo autonomo di reato).

Vale quanto sopra, per un principio di a majori ad minus, il reato tentato è ovviamente incorporato in una previsione qualitativa in quanto sarebbe assurdo amnistiare un reato consumato, e considerato più grave rispetto al tentativo, e lasciare in piedi l'altro.

È concessa amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, avvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall’articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l’autore della pubblicazione
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1.) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale, sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall’articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
2.) 558, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
3.) 614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente al fatto in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;
4.) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, n°7, del codice penale;
d) per i reati di cui all’articolo 7 in relazione agli articoli 1,2 e 4 della LEGGE 14 ottobre 1967, n° 895 (disposizioni di controllo delle armi), come modificata dalla L: 14 ottobre 1974, n° 497, quando ricorre l’attenuante di cui all’articolo 5 della predetta legge;
e) per il reato di cui al comma terzo dell’articolo 23 della LEGGE 18 aprile 1975, n° 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerne armi la cui detenzione l’imputato o il condannato aveva denunciato all’autorità di pubblica sicurezza;
f) per il reato previsto dall’articolo 1 del DECRETO Legislativo 22 gennaio 1948, n° 66, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, a anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all’articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1, nonché da quella di cui all’articolo 112, n° 2 del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;
g) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell’articolo 19 del R. DECRETO LEGGE 20 luglio 1934, n° 1404, convertito con modificazioni, dalla LEGGE 27 maggio 1935, n° 835, come sostituito da ultimo dall’articolo 112 della LEGGE 24 novembre 1982, n° 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell’articolo 169 del codice penale;
h) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all’acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell’agente;
i) per i reati di cui al secondo capoverso dell’articolo 9 dell’allegato C al R.DECRETO LEGGE 16 gennaio 1936, n° 54, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 4 giugno 1936, n° 1334. Ed all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l’imposta sul consumo del gas e dell’energia elettrica approvato con DECRETO M. 8 luglio 1924, e successive modificazioni, limitatamente all’evasione dell’imposta erariale sull’energia elettrica;
2. A seguito dell’applicazione dell’amnistia ad uno dei delitti previsti dall’articolo 8 della LEGGE 15 dicembre 1972, n° 772, l’imputato o il condannato è esonerato dalla prestazione del servizio di leva.
3. Non si applica l’ultimo comma dell’articolo 151 del codice penale.

Articolo 2
(Amnistia per i reati minori in materia tributaria concernenti enti non commerciali e condizioni per la concessione dell’amnistia per taluni reati tributari)

1. È concessa amnistia per i reati di cui all’articolo 1 del DECRETO LEGGE 10 luglio 1982, n° 429, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 7 agosto 1982, n° 516, commessi fino a tutto il giorno 28 luglio 1989 in relazione ad attività commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DECRETO P.R. 22 dicembre 1986, n° 917;
2. È concessa altresì amnistia per i reati previsti dal secondo comma dell’articolo 2 del DECRETO LEGGE 10 luglio 1982, n°429, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE7 agosto 1982, n° 516. Se il versamento delle ritenute è stato effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta.
3. In conseguenza dell’errata indicazione del termine del 31 dicembre 1989 per la per la presentazione dell’istanza di definizione ad ogni effetto amministrativo e penale contenuto nel comma 1 dell’articolo 21 del DECRETO LEGGE 2 marzo 1989, n°69, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 27 aprile 1989, n° 154, si considerano regolarmente adempiuti gli adempimenti eseguiti entro il 31 dicembre 1989.

Articolo 3
(Esclusioni oggettive dall’amnistia)

1. L’amnistia non si applica:
a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da latro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione ed all’economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capi I del titolo II del libro secondo del codice penale ed ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ed eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione sviluppo dei territori colpiti;
c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui);
2) 318 (corruzione per un atto d’ufficio);
3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio);
4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo e 319, comma quarto;
5) 321 (pene per il corruttore);
6) 353 e 354 (turbata libertà degli incanti e astensione dagli incanti), quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
7) 335 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpe;
8) 371 (falso giuramento della pace);
9) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all’esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;
10) 378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal comma secondo;
11) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal comma secondo;
12) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal comma primo. Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;
13) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);
14) 443 (commercio o somministrazione di medicinali usati);
16) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
17) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), comma primo, n° 3, e comma secondo;
18) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
19) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
20) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
21) 501 bis (manovre speculative su merci);
22) 521 (atti di libidine violenti), in relazione all’articolo 520;
23) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative l’igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal comma primo, n° 2, o dal comma secondo dell’articolo 583 del codice penale;
24) 595, coma terzo (diffamazione), quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva:
25) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al comma secondo;
26) 644 (usura);
27) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);
28) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);
d) al delitto previsto dall’articolo . 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell’errore altrui);
e) ai reati previsti:
1) dall’articolo . 20, comma primo, lett. b) e c), della LEGGE 28 febbraio 1985, n° 47 (norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall’articolo 3 del DECRETO LEGGE 23 aprile 1985, n° 146, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 21 giugno 1985, n° 298, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un’area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all’articolo 33, comma primo, della predetta LEGGE N° 47 del 1985 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel comma secondo del medesimo articolo ;
2) dall’articolo 1sexies del DECRETO LEGGE 27 giugno 1985, n° 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 8 agosto 1985, n° 431, salvo che sia conseguita in sanatoria l’autorizzazione da parte delle competenti autorità;
3) dagli articoli 21,22,23, comma secondo, e 24 bis della LEGGE 10 maggio 1976, n° 319 (norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), salvo che il fatto consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all’articolo 15, comma secondo, della stessa legge; dagli articoli 24, 25 e 26 del DECRETO P.R. 24 maggio 1988, n° 203;
4) dall’articolo 9, commi sesto e settimo, della LEGGE 16 aprile 1973, n°171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituiti dall’articolo 1ter del DECRETO LEGGE 10 agosto 1976, n° 544, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 8 ottobre 1976, n°690;
5) dagli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 31 e 32 del DECRETO P.R. 10 settembre 1982, n°915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);
6) dall’articolo 2 della LEGGE 26 aprile 1983, n° 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici);
7) dagli articoli 17 e 20 della LEGGE 31 dicembre 1982, n° 979 (disposizioni per la difesa del mare)
8) dall’articolo 21 del DECRETO P.R. 17 maggio 1988, n°175 (attuazione della direttiva CEE n°82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali);
9) dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo nono e decimo, della LEGGE 18 aprile 1975, n° 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;
10) dagli articoli10 bis, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10 quinquies, comma primo, della LEGGE 31 maggio 1965, n° 575 (disposizioni contro la mafia);
11) dall’articolo 21 del DECRETO P.R. 24 maggio 1988, n° 236 (attuazione della direttiva CEE n° 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano);
12) dagli articoli 3 e 4 della LEGGE 20 novembre 1971, n° 1062 (norme penali sulla contraffazione od adulterazione di opere d’arte);
2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell’articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell’esecuzione applica l’amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

Articolo 4
(Computo della pena per l’applicazione dell’amnistia)

1. Ai fini del computo della pena per l’applicazione dell’amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell’aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest’ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell’aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, n° 7, del codice penale. Non si tiene conto delle atre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza aggravante di cui all’articolo 98 del codice penale nonché, nei reti contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai n° 4 e 6 dell’articolo 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell’applicazione dell’amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari; nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell’articolo 469 del codice di procedura penale. Nei procedimenti indicati negli articoli 241 e 242 del DECRETO Legislativo 28 luglio 1989, n° 271, la sussistenza delle predette circostanze è accertata dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell’istruzione, ovvero dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura penale abrogato;
e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dell’articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell’articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante;

Articolo 5
(Rinunciabilità dell’amnistia)

1. L’amnistia non si applica qualora l’imputato, prime che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Articolo 6
(Termine di efficacia dell’amnistia)

1. L’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

Articolo 7
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La Chiesa ha spesso favorito la concessione di amnistie o indulti, ma non tutti i giubilei sono stati accompagnati da un'amnistia. Nel 2000, ad esempio, Papa Wojtyla la chiese con forza, ma non fu concessa. Per il giubileo del 2000 si parlò di amnistia: il dibattito venne stimolato da Giovanni Paolo II, che chiese un gesto di clemenza nel documento per il Giubileo nelle carceri, e nella visita al carcere romano di Regina Coeli (9 luglio 2000) rinnovò la sua richiesta. Per superare gli scogli, la maggioranza di centrosinistra pensò anche al cosiddetto 'indultino', con l'espulsione degli extracomunitari irregolari clandestini e l'aumento degli sconti di pena. Ma anche questo si bloccò. Wojtyla, tra l'altro, tornò a fare un appello per un provvedimento di clemenza il 14 novembre 2002, quando tenne il suo discorso in Parlamento, ma passarono diversi anni prima che le Camere approvassero un indulto.

Nel 1963, in occasione del Concilio Vaticano II, lo Stato italiano decretò una delle 27 amninistie che si sono succedute dal dopoguerra fino al 1990, anno a cui risale l'ultimo provvedimento in tal senso. Più in generale, spesso la concessione di amnistie e indulti è legata a importanti eventi pubblici. Nel 1959 l'amnistia fu legata alle celebrazioni del quarantennale di Vittorio Veneto. Nel 1966 al ventennale della Repubblica. Molto prima il regime fascista aveva concesso amnistie o sconti di pena per il ventiquattresimo anniversario del regno di Vittorio Emanuele III, per le nozze del principe di Piemonte, per il primo decennale del regime e per le nascite degli eredi di casa Savoia.

Altri provvedimenti sono stati concessi dallo Stato italiano nel 1968, 1970 e 1990: i primi rivolti a chiudere le vicende penali derivanti dai movimenti sociali di quegli anni, l'ultimo per decongestionare gli uffici giudiziari nell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. L'indulto è stato concesso invece, l'ultima volta, nel 2006, preceduto tre anni prima dal cosiddetto "indultino".

A dicembre di quell'anno erano scesi a 62.536. L'ultima rilevazione del 31 luglio scorso indica 52.144 presenze a fronte di una capienza regolamentare di 49.655 posti. Sul calo ha inciso una serie di interventi messi in campo da governo e parlamento. In cima alla lista, i provvedimenti per incentivare il ricorso alle misure alternative al carcere (applicate in 33.309 casi, dicono le ultime cifre, tra affidamento in prova, domiciliari, lavoro di pubblica utilità, semilibertà). A decongestionare le carceri ha concorso anche la riforma della custodia cautelare, l'introduzione della tenuità del fatto che consente al pm di chiedere l'archiviazione per fatti di piccola entità evitando la reclusione, le 13 convenzioni firmate dal ministero del altrettante Regioni per agevolare la riabilitazione in comunità e il lavoro per i detenuti tossicodipendenti. Effetti importanti ha avuto anche la sentenza della Corte Costituzionale che ha 'bocciato' la legge Fini-Giovanardi e l'equiparazione, anche sul piano delle pene, delle droghe leggere con quelle pesanti.



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