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giovedì 9 marzo 2017

AMNISTIA

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L'amnistia è una causa di estinzione del reato e consiste nella rinuncia, da parte dello Stato, a perseguire determinati reati. Si tratta di un provvedimento generale di clemenza, ispirato, almeno originariamente, a ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale.

Mentre l'amnistia estingue il reato, che quindi è come non fosse stato commesso, l'indulto estingue solo la pena.

Inizialmente in Italia l'amnistia era prevista con decreto regio come un atto di grazia che il sovrano poteva concedere in virtù dei poteri che gli spettavano, cioè una grazia non diretta ad un singolo caso, ma generalizzata. Con la caduta della monarchia l'amnistia ha cominciato a subire una progressiva evoluzione: con l'instaurazione della Repubblica, il capo dello Stato è andato a sostituire il sovrano anche se su impulso delle parti politiche. Dal 1992, l'ultima riforma costituzionale ha attribuito questo potere al Parlamento, come espressione della volontà popolare abbracciando un principio più democratico, con votazione a maggioranza qualificata e particolare proprio per la serietà della materia che si va a deliberare.

L'amnistia in Italia è prevista dall'art. 79 della Costituzione, e normata dall'articolo 151 del codice penale, il quale recita:

L'amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.
Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.
L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca la data diversa
L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99 Codice Penale, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.
Come fissato dalla Costituzione, l'amnistia si applica ai reati commessi anteriormente alla data di presentazione del disegno di legge in Parlamento. A partire dal 1992 l'amnistia viene disposta con Legge dello Stato, votata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Precedentemente era prerogativa del Presidente della Repubblica.

Le figure di reato interessate dall'amnistia vengono di regola individuate con riferimento al massimo edittale della pena ma possono essere utilizzate altre modalità: possono essere previste preclusioni oggettive (p.e. rispetto ad alcune tipologie di reati). L'amnistia non si applica, salvo espressa previsione di legge, ai recidivi aggravati o reiterati, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Può estinguere il reato mentre il procedimento penale è in corso (amnistia propria), oppure può intervenire dopo che è stata pronunciata una sentenza penale definitiva di condanna (amnistia impropria ex art. 151 comma I parte 2° c.p.). La Corte costituzionale ha riconosciuto sempre e comunque la possibilità per l'imputato di rinunciare ai benefici dell'amnistia e chiedere l'esame di merito, al fine di ottenere una eventuale assoluzione.

L'amnistia impropria fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie anche se permangono gli altri effetti penali; perciò malgrado il provvedimento di clemenza, la condanna costituisce titolo per la dichiarazione di recidiva, di abitualità, di professionalità nel reato o per escludere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La concessione dell'amnistia può essere sottoposta a condizioni (sia sospensive che risolutive) o ad obblighi, previsti dalla legge di concessione (amnistia condizionata).

Per l'applicazione dell'amnistia impropria è competente il giudice dell'esecuzione, il quale procede (senza formalità con procedura de plano) con ordinanza comunicata al pm e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza il p. m., l'interessato e il difensore possono proporre opposizione, a pena di decadenza entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. L'amnistia propria è invece applicata direttamente dal giudice penale (di merito o di legittimità) che deve dichiarare l'imputato non punibile e il reato estinto "per intervenuta amnistia".

Il decreto di amnistia può essere redatto secondo due distinte modalità tecniche:

previsione qualitativa positiva: il provvedimento specifica i tipi di reato (il nomen juris delle figure criminose) che fa estinguere
previsione quantitativa positiva: il provvedimento opera per reati con pena edittale stabilita entro certi limiti
In realtà sono tecniche più di scuola, in quanto si preferisce un sistema misto che prevede certi tipi di reato a patto che non superino una pena comminata (e non edittale).

Il limite temporale dal quale un decreto di amnistia opera ed ha efficacia, attualmente la data della presentazione del disegno di legge in Parlamento, ha creato vari spunti e notevoli perplessità, specialmente alla modalità di commissione di alcuni reati.

Il primo aspetto riguarda il rapportare l'amnistia alla normale successione di leggi penali, regolate dal principio cronologico mitigato da quello del favor rei: ci si è chiesti in dottrina se l'amnistia operasse in termini identici o quantomeno simili in modo da stabilire su quali fatti precedenti operasse l'istituto. La differenza ad una lettura sistematica è stata rilevata da una parte dei giuristi in merito alla commissione del reato, che nel primo caso porterebbe alla condotta dell'agente mentre nel secondo alla commissione e consumazione della fattispecie criminosa, in modo tale che sia terminata e non protratta ulteriormente nel tempo, in altre parole determinale ed estinguibile.

Direttamente conseguente a questa chiave interpretativa del dettato normativo si pone il problema su come agisca allora l'amnistia per particolari categorie di reati, ovvero quelli continuati.



Tre sono gli orientamenti riguardo alla prima tipologia:

Unità reale del reato: è l'impostazione secondo la quale a tacer di legge viene considerato il reato in maniera unitaria
Fictio iuris
Perseguimento della ratio: più recente delle precedenti, che critica per la deformazione ed astrazione della realtà quando è possibile un approccio più semplice, in particolare seguendo la ratio che è quella di favorire un reo con l'estinzione della pena e del reato, pertanto il reato andrebbe scisso se continuato fino al termine della presentazione della legge in Parlamento in quanto l'unificazione in un reato unico continuato è un aspetto del principio di favor rei, che diverrebbe al contrario espressione di un peggiore trattamento in totale contrasto col principio stesso.
A favore di quest'ultima impostazione sembrerebbe anche la giurisprudenza costante anche della Cassazione che prevede sempre possibile la rinuncia all'amnistia da parte del reo (che ha diritto alla reputazione e all'onore).

La questione si riallaccia alla tipologia affrontata precedentemente di atto redatto in Parlamento: se viene adottata la previsione qualitativa, il nomen juris del reato è lo stesso sia per il reato base che per quello circostanziato, pertanto l'amnistia opererà per entrambi (sempre che la forma circostanziata non diventi un titolo autonomo di reato).

Vale quanto sopra, per un principio di a majori ad minus, il reato tentato è ovviamente incorporato in una previsione qualitativa in quanto sarebbe assurdo amnistiare un reato consumato, e considerato più grave rispetto al tentativo, e lasciare in piedi l'altro.

È concessa amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, avvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall’articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l’autore della pubblicazione
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1.) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale, sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall’articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
2.) 558, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
3.) 614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente al fatto in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;
4.) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, n°7, del codice penale;
d) per i reati di cui all’articolo 7 in relazione agli articoli 1,2 e 4 della LEGGE 14 ottobre 1967, n° 895 (disposizioni di controllo delle armi), come modificata dalla L: 14 ottobre 1974, n° 497, quando ricorre l’attenuante di cui all’articolo 5 della predetta legge;
e) per il reato di cui al comma terzo dell’articolo 23 della LEGGE 18 aprile 1975, n° 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerne armi la cui detenzione l’imputato o il condannato aveva denunciato all’autorità di pubblica sicurezza;
f) per il reato previsto dall’articolo 1 del DECRETO Legislativo 22 gennaio 1948, n° 66, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, a anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all’articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1, nonché da quella di cui all’articolo 112, n° 2 del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;
g) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell’articolo 19 del R. DECRETO LEGGE 20 luglio 1934, n° 1404, convertito con modificazioni, dalla LEGGE 27 maggio 1935, n° 835, come sostituito da ultimo dall’articolo 112 della LEGGE 24 novembre 1982, n° 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell’articolo 169 del codice penale;
h) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all’acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell’agente;
i) per i reati di cui al secondo capoverso dell’articolo 9 dell’allegato C al R.DECRETO LEGGE 16 gennaio 1936, n° 54, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 4 giugno 1936, n° 1334. Ed all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l’imposta sul consumo del gas e dell’energia elettrica approvato con DECRETO M. 8 luglio 1924, e successive modificazioni, limitatamente all’evasione dell’imposta erariale sull’energia elettrica;
2. A seguito dell’applicazione dell’amnistia ad uno dei delitti previsti dall’articolo 8 della LEGGE 15 dicembre 1972, n° 772, l’imputato o il condannato è esonerato dalla prestazione del servizio di leva.
3. Non si applica l’ultimo comma dell’articolo 151 del codice penale.

Articolo 2
(Amnistia per i reati minori in materia tributaria concernenti enti non commerciali e condizioni per la concessione dell’amnistia per taluni reati tributari)

1. È concessa amnistia per i reati di cui all’articolo 1 del DECRETO LEGGE 10 luglio 1982, n° 429, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 7 agosto 1982, n° 516, commessi fino a tutto il giorno 28 luglio 1989 in relazione ad attività commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DECRETO P.R. 22 dicembre 1986, n° 917;
2. È concessa altresì amnistia per i reati previsti dal secondo comma dell’articolo 2 del DECRETO LEGGE 10 luglio 1982, n°429, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE7 agosto 1982, n° 516. Se il versamento delle ritenute è stato effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta.
3. In conseguenza dell’errata indicazione del termine del 31 dicembre 1989 per la per la presentazione dell’istanza di definizione ad ogni effetto amministrativo e penale contenuto nel comma 1 dell’articolo 21 del DECRETO LEGGE 2 marzo 1989, n°69, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 27 aprile 1989, n° 154, si considerano regolarmente adempiuti gli adempimenti eseguiti entro il 31 dicembre 1989.

Articolo 3
(Esclusioni oggettive dall’amnistia)

1. L’amnistia non si applica:
a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da latro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione ed all’economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capi I del titolo II del libro secondo del codice penale ed ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ed eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione sviluppo dei territori colpiti;
c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui);
2) 318 (corruzione per un atto d’ufficio);
3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio);
4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo e 319, comma quarto;
5) 321 (pene per il corruttore);
6) 353 e 354 (turbata libertà degli incanti e astensione dagli incanti), quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
7) 335 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpe;
8) 371 (falso giuramento della pace);
9) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all’esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;
10) 378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal comma secondo;
11) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal comma secondo;
12) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal comma primo. Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;
13) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);
14) 443 (commercio o somministrazione di medicinali usati);
16) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
17) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), comma primo, n° 3, e comma secondo;
18) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
19) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
20) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
21) 501 bis (manovre speculative su merci);
22) 521 (atti di libidine violenti), in relazione all’articolo 520;
23) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative l’igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal comma primo, n° 2, o dal comma secondo dell’articolo 583 del codice penale;
24) 595, coma terzo (diffamazione), quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva:
25) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al comma secondo;
26) 644 (usura);
27) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);
28) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);
d) al delitto previsto dall’articolo . 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell’errore altrui);
e) ai reati previsti:
1) dall’articolo . 20, comma primo, lett. b) e c), della LEGGE 28 febbraio 1985, n° 47 (norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall’articolo 3 del DECRETO LEGGE 23 aprile 1985, n° 146, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 21 giugno 1985, n° 298, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un’area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all’articolo 33, comma primo, della predetta LEGGE N° 47 del 1985 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel comma secondo del medesimo articolo ;
2) dall’articolo 1sexies del DECRETO LEGGE 27 giugno 1985, n° 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 8 agosto 1985, n° 431, salvo che sia conseguita in sanatoria l’autorizzazione da parte delle competenti autorità;
3) dagli articoli 21,22,23, comma secondo, e 24 bis della LEGGE 10 maggio 1976, n° 319 (norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), salvo che il fatto consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all’articolo 15, comma secondo, della stessa legge; dagli articoli 24, 25 e 26 del DECRETO P.R. 24 maggio 1988, n° 203;
4) dall’articolo 9, commi sesto e settimo, della LEGGE 16 aprile 1973, n°171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituiti dall’articolo 1ter del DECRETO LEGGE 10 agosto 1976, n° 544, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 8 ottobre 1976, n°690;
5) dagli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 31 e 32 del DECRETO P.R. 10 settembre 1982, n°915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);
6) dall’articolo 2 della LEGGE 26 aprile 1983, n° 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici);
7) dagli articoli 17 e 20 della LEGGE 31 dicembre 1982, n° 979 (disposizioni per la difesa del mare)
8) dall’articolo 21 del DECRETO P.R. 17 maggio 1988, n°175 (attuazione della direttiva CEE n°82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali);
9) dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo nono e decimo, della LEGGE 18 aprile 1975, n° 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;
10) dagli articoli10 bis, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10 quinquies, comma primo, della LEGGE 31 maggio 1965, n° 575 (disposizioni contro la mafia);
11) dall’articolo 21 del DECRETO P.R. 24 maggio 1988, n° 236 (attuazione della direttiva CEE n° 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano);
12) dagli articoli 3 e 4 della LEGGE 20 novembre 1971, n° 1062 (norme penali sulla contraffazione od adulterazione di opere d’arte);
2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell’articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell’esecuzione applica l’amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

Articolo 4
(Computo della pena per l’applicazione dell’amnistia)

1. Ai fini del computo della pena per l’applicazione dell’amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell’aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest’ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell’aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, n° 7, del codice penale. Non si tiene conto delle atre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza aggravante di cui all’articolo 98 del codice penale nonché, nei reti contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai n° 4 e 6 dell’articolo 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell’applicazione dell’amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari; nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell’articolo 469 del codice di procedura penale. Nei procedimenti indicati negli articoli 241 e 242 del DECRETO Legislativo 28 luglio 1989, n° 271, la sussistenza delle predette circostanze è accertata dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell’istruzione, ovvero dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura penale abrogato;
e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dell’articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell’articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante;

Articolo 5
(Rinunciabilità dell’amnistia)

1. L’amnistia non si applica qualora l’imputato, prime che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Articolo 6
(Termine di efficacia dell’amnistia)

1. L’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

Articolo 7
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La Chiesa ha spesso favorito la concessione di amnistie o indulti, ma non tutti i giubilei sono stati accompagnati da un'amnistia. Nel 2000, ad esempio, Papa Wojtyla la chiese con forza, ma non fu concessa. Per il giubileo del 2000 si parlò di amnistia: il dibattito venne stimolato da Giovanni Paolo II, che chiese un gesto di clemenza nel documento per il Giubileo nelle carceri, e nella visita al carcere romano di Regina Coeli (9 luglio 2000) rinnovò la sua richiesta. Per superare gli scogli, la maggioranza di centrosinistra pensò anche al cosiddetto 'indultino', con l'espulsione degli extracomunitari irregolari clandestini e l'aumento degli sconti di pena. Ma anche questo si bloccò. Wojtyla, tra l'altro, tornò a fare un appello per un provvedimento di clemenza il 14 novembre 2002, quando tenne il suo discorso in Parlamento, ma passarono diversi anni prima che le Camere approvassero un indulto.

Nel 1963, in occasione del Concilio Vaticano II, lo Stato italiano decretò una delle 27 amninistie che si sono succedute dal dopoguerra fino al 1990, anno a cui risale l'ultimo provvedimento in tal senso. Più in generale, spesso la concessione di amnistie e indulti è legata a importanti eventi pubblici. Nel 1959 l'amnistia fu legata alle celebrazioni del quarantennale di Vittorio Veneto. Nel 1966 al ventennale della Repubblica. Molto prima il regime fascista aveva concesso amnistie o sconti di pena per il ventiquattresimo anniversario del regno di Vittorio Emanuele III, per le nozze del principe di Piemonte, per il primo decennale del regime e per le nascite degli eredi di casa Savoia.

Altri provvedimenti sono stati concessi dallo Stato italiano nel 1968, 1970 e 1990: i primi rivolti a chiudere le vicende penali derivanti dai movimenti sociali di quegli anni, l'ultimo per decongestionare gli uffici giudiziari nell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. L'indulto è stato concesso invece, l'ultima volta, nel 2006, preceduto tre anni prima dal cosiddetto "indultino".

A dicembre di quell'anno erano scesi a 62.536. L'ultima rilevazione del 31 luglio scorso indica 52.144 presenze a fronte di una capienza regolamentare di 49.655 posti. Sul calo ha inciso una serie di interventi messi in campo da governo e parlamento. In cima alla lista, i provvedimenti per incentivare il ricorso alle misure alternative al carcere (applicate in 33.309 casi, dicono le ultime cifre, tra affidamento in prova, domiciliari, lavoro di pubblica utilità, semilibertà). A decongestionare le carceri ha concorso anche la riforma della custodia cautelare, l'introduzione della tenuità del fatto che consente al pm di chiedere l'archiviazione per fatti di piccola entità evitando la reclusione, le 13 convenzioni firmate dal ministero del altrettante Regioni per agevolare la riabilitazione in comunità e il lavoro per i detenuti tossicodipendenti. Effetti importanti ha avuto anche la sentenza della Corte Costituzionale che ha 'bocciato' la legge Fini-Giovanardi e l'equiparazione, anche sul piano delle pene, delle droghe leggere con quelle pesanti.



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martedì 27 ottobre 2015

IL REATO STRADALE



Sono notizie di ogni giorno quelle relative ad incidenti stradali che presentano caratteristiche ingiustificabili. Molte sono le vittime innocenti che pagano per il dolo e per la colpa di guidatori che, in stato di ebbrezza o per essersi drogati,  si mettono alla guida di un’autovettura; così come, molti sono gli incoscienti che trasformano la strada in una pista da corsa, convinti di poter correre senza conseguenze e che invece, sono autori di terribili incidenti mortali. Troppo spesso leggiamo che autori di tali atti godono di una ingiustificata clemenza che concede loro non solo tutte le attenuanti del caso ma che, addirittura, gli consente di continuare a guidare nonostante il reato commesso.
E’ ora di cambiare registro e di punire tutti coloro che sono autori di incidenti che, con la casualità, non hanno nulla a che fare.

Entro la fine dell'anno sarà approvata dal parlamento l'introduzione del reato di omicidio stradale. Chi causerà un incidente mortale e non presterà un primo soccorso alle vittime, sarà considerato alla stregua di un assassino. Tanto che l'aggravante potrà farlo sbattere in galera per 18 anni, proprio come per un "omicidio volontario".
La riforma del codice della strada mira a punire pesantemente chi causa un incidente mortale perché si è messo alla guida "sotto l'effetto dell'alcool o in condizione di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti". La nuova legge introduce anche il reato di lesioni stradali. Che prevede: "pena da otto a dodici anni per l'omicidio stradale con ubriachezza e tasso alcolemico superiore a 1,5 mg e per stupefacenti" e pena "da quattro a dieci anni per ubriachezza tra 0,8 e 1,5 mg". Tanto per capirci: 0,8 mg equivalgono a circa 3 bicchieri e mezzo di vino oppure un paio di boccali di birra. "Il pezzo potrebbe uscire dall'Aula con alcune modifiche la più probabile è l'innalzamento del minimo della pena da quattro a cinque anni per la seconda fascia di omicidio stradale".



Chi uccide qualcuno guidando un’automobile o una imbarcazione sotto l’effetto di alcol, droghe rischia il carcere fino a 12 anni - che diventano 18 anni nel caso di omicidio plurimo - e la revoca della patente fino a 30 anni.
 
La commissione ha approvato il testo quasi all’unanimità, con il solo voto contrario di Forza Italia che ha messo sotto accusa soprattutto la sanzione, ritenuta eccessiva, della revoca della patente fino a 30 anni. Perplessità anche da Area popolare che auspica che in aula si affronti la questione con le dovute differenziazioni («sacrosanto punire chi uccide, ma bisogna valutare anche il comportamento passato, i singoli casi», spiega il senatore Carlo Giovanardi) e del gruppo Misto che parla di «luci ed ombre».

Intanto questi sono i punti forti del testo che arriverà in aula. Si introduce, innanzitutto il delitto di omicidio stradale e nautico.  Pene severe anche per chi provoca la morte di una persona in seguito a una manovra pericolosa, anche se non si è sotto l’effetto di alcol o droga: dai 7 ai 10 anni se l’incidente mortale avviene perché si attraversa un incrocio passando con il semaforo rosso o si fa una manovra di inversione del senso di marcia o un sorpasso in prossimità delle strisce pedonali, per fare qualche esempio. La stessa pena sarà applicata anche in caso di incidente mortale in acqua se chi guida l’imbarcazione procede ad una velocità superiore al doppio di quella consentita o se circola in uno specchio d’acqua nel quale non è consentita la navigazione.

C’è poi la revoca della patente, con differenziazioni: se si uccide qualcuno mentre si guida ubriachi la revoca arriva fino a 15 anni; fino a 20 anni, invece, se in passato si è stati già sottoposti all’alcol test. Se, infine, si guida in stato di ebbrezza e si supera il limite di velocità scatta la revoca massima dei 30 anni.

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lunedì 7 settembre 2015

IL CARCERE NELLA STORIA

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Il penitenziario sorge dal giorno in cui la società politicamente e giuridicamente organizzata, avocando a sé ogni potere, stabilisce sanzioni penali per i trasgressori delle leggi, isolandoli in appositi luoghi detti carceri che, secondo alcuni, deriverebbe dal latino coercere (cioè costringere), secondo altri dall'aramaico carcar che significa tumulare(riferendosi alla prassi di trattenere i prigionieri in cisterne sotterranee allo scopo di una più facile vigilanza). Ne troviamo ad esempio menzione nella Bibbia in (Gn 39,7), quando Giuseppe, figlio di Giacobbe, arrestato dai fratelli fu calato in una cisterna in attesa di essere venduto schiavo. Le prigioni nacquero, verosimilmente, col sorgere della civile convivenza umana e svolsero, inizialmente, la funzione di allontanare dalla vita attiva e separare dalla comunità quei soggetti che il potere dominante considerava minacciosi per sé e/o nocivi alla comunità stessa.

Le esigenze di costrizione finirono con l'imporre sistemi durissimi, peraltro inaspriti nei luoghi ove l'esercizio del potere divino era affidato ai responsabili della cosa pubblica, ritenendosi l'offesa arrecata alla divinità.

Le testimonianze più lontane che ci sono pervenute ci descrivono prigioni ricavate nelle profondità della terra.

Le prigioni vere e proprie, quali strutture apposite per la custodia di persone indesiderabili, entrarono, però, in uso probabilmente dopo l'origine della "città". Le prime notizie abbastanza precise risalgono alla Grecia, a Roma e nella Bibbia.
Presso i greci e i romani le prigioni erano composte da ambienti in cui i prigionieri erano protetti da un semplice vestibolo, nel quale, in taluni casi, avevano la libertà di incontrare parenti ed amici, anche al fine di far versare un risarcimento alla vittima, che poteva portare ad una cancellazione o mitigazione della pena. Il carcere, comunque, non veniva mai preso in considerazione come misura punitiva, in quanto esso serviva in linea di principio ad continendos homines, non ad puniendos.

Nel diritto romano, come del resto negli altri sistemi giuridici prima dell'era contemporanea (cioè sino al 1789), il carcere era considerato come un mezzo di detenzione preventiva in attesa della pena capitale o corporale, non era quindi previsto l'ergastolo (tra le prigioni romane più celebri si ricordi il carcere Mamertino che era riservato a coloro che si macchiavano di reati contro lo Stato, ne furono relegati tra l'altro Pietro apostolo e Paolo di Tarso prima del martirio). Dell'antica Grecia funzionava il "sofronistero" dove erano rinchiusi i minorenni traviati, e il "pritaneo" dove fu rinchiuso Socrate, 30 giorni prima di ingoiare la cicuta.

I regni romano-barbarici introdussero la faida che autorizzava direttamente la vittima a rivalersi in qualsiasi misura sull'aggressore, anche nel senso che un guerriero forte e combattivo aveva sempre ragione. Nel sistema feudale alla vendetta privata si sostituì la composizione pubblica, giudice essendo il feudatario con dominio sul territorio. A poco a poco al feudatario si sostituì il potere comunale prima e poi del re. La carcerazione riapparve quindi prima di tutto come luogo di segregazione degli oppositori del re(celebre la Bastiglia in Francia costruita nel 1360 e distrutta nel 1789). Il senso era che, salvo che in casi eclatanti, in cui era ritenuta opportuna una punizione esemplare, il re non voleva giustificare in un processo una carcerazione che tutti sapevano esser dettata solo da motivi politici. In epoca moderna in Francia ed in Inghilterra si fece gran uso dei prigionieri come lavoratori forzati nelle colonie, in un primo momento venduti come schiavi per un periodo (da 10 a 17 anni) ai coloni, poi, quando questi sostituirono gli schiavi neri (meno costosi e più abbondanti) ai detenuti, come schiavi di stato per l'esecuzione di opere pubbliche in luoghi impervi. Cessato il principio della schiavitù e ridottosi molto l'uso della pena di morte, i detenuti furono ammassati in isole prima in lontane zone coloniali, poi in isole della madrepatria (famosissime Cayenna (F), Alcatraz (USA) e, in Italia, Asinara, Pianosa, Ventotene, ecc.) sino a quando nuove concezioni umanitarie e l'ostilità del personale di guardia verso tali sistemazioni non indussero a legare le prigioni al territorio.



Il principio finalistico del carcere, quale istituto di espiazione di pena, risale alla Chiesa dei primi tempi della religione cristiana.
Il principio secondo il quale la pena deve essere espiata nelle carceri andrebbe quindi fatto risalire all'ordinamento di diritto canonico, che prevedeva il ricorso all'afflizione del corpo per i chierici e per i laici che avessero peccato e commesso reati sulla base del principio che la Chiesa non ammetteva le cosiddette pene di sangue, se non nei casi ritenuti più gravi, cioè eresia e stregoneria(cioè alleanza col demonio).

Più tardi con l'istituzione dell'inquisizione ecclesiastica fu introdotto il carcere a vita come strumento di espiazione morale della pena (a Roma fu costruito nel 1647 il Palazzo delle Prigioni tuttora visibile), ferma restando la possibilità della pena di morte per i reati ritenuti più gravi. Non mancarono, tuttavia, dei fecondi esempi di apostolato: Vincenzo de' Paoli (1581-1660) il quale fondò l'ordine delle Figlie della Carità, benemerite dell'assistenza, oppure Giuseppe Cafasso (1811-1860) che, per aver speso tutta la sua vita in favore dei detenuti, è stato assunto a patrono dei carcerati.

Il movimento illuminista seguendo il filone rivoluzionario e grazie a esponenti come Immanuel Kant (1724-1804), Cesare Beccaria (1738-1794) e Gaetano Filangieri (1753-1788) elaborò un nuovo sistema carcerario basato su principi morali, il libero arbitrio, l'integrità fisica e morale, l'istruzione e il lavoro. La pena, intesa come castigo e dolore, è volta a contrastare non più l'uomo ma il delitto come entità avulsa dal proprio autore. A causa degli austriaci, fu edificato a Milano nel 1764 un carcere di tipo cellulare che si basava sull'isolamento dei detenuti.

Con l'avvento della scuola positiva che si proponeva, non solo lo studio del delitto in sé, ma anche e principalmente dell'uomo delinquente, furono pubblicati i dati sperimentali di eminenti antropologi quali Cesare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1929) ed Enrico Pessina (1828-1916).

Dagli anni ottanta del XX secolo in poi anche l'Italia ha progressivamente abbandonato la prigione (e la multa) come unica sanzione per la violazione delle leggi penali, introducendo un po' alla volta una serie di pene alternative alla prigione (detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio sociale, lavoro volontario di pubblica utilità, ecc), mentre sin da allora provvedeva a depenalizzare una serie di fattispecie di reati minori, trasformandoli in illeciti amministrativi puniti solo con un'ammenda, anche se d'altro lato provvedeva all'opposto sia ad inasprimenti di pene per alcuni reati di particolare allarme sociale (mafia, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, stupro, evasione, ecc.) sia ad istituire nuovi reati (stalking, scambio elettorale politico-mafioso, nuove ipotesi di evasione fiscale, ecc.) sia limitando la possibilità di fruire dei benefici delle pene alternative ad alcuni reati (mafia, stupro di gruppo o di minore, estorsione, recidivi, ecc.) sia creando una normativa di particolare rigore per detenuti in collegamento con la criminalità organizzata (detto "regime del 41 bis" dell'Ordinamento penitenziario) o di particolare pericolosità.

Certo eravamo nella società borghese/vittoriana ma ancora oggi il carcere moderno conserva qualcosa del chiostro, del collegio, del reggimento nel momento in cui propone correzione, disciplina ed espiazione.
Ci sono altri luoghi dove si viene preparati ad essere compatibili con la formazione sociale di un dato periodo storico, luoghi quali la famiglia, la scuola, la fabbrica, la caserma attraverso cui si passa per essere normalizzati. Chi non ci riesce o non vuole verrà diviso dai normali e rinchiuso per essere corretto.
Uno dei meccanismi di correzione di cui si avvale il carcere è il lavoro poiché solo accettando la disciplina del lavoro e la conseguente disciplina del comportamento sociale si può essere reintegrati nel tessuto sociale o ancora meglio, nell'interesse generale della società che annulla l'interesse particolare cosicché il lavoro non risulta essere (come dovrebbe) attività umana creativa e diversificata che asseconda i desideri e gli intenti di ciascuno/a, ma attività astratta in quanto sottoposta al capitale che omologa le scelte di consumo e seleziona anche il campo delle relazioni.
Il lavoro in carcere ha attraversato fasi diverse a seconda della situazione del mercato del lavoro all'esterno e nello specifico negli USA, nonostante sia stato eliminato come lavoro produttivo nei penitenziari, è là rimasto come lavoro forzato ed afflittivo per educare alla disciplina.
I meccanismi di controllo e repressione di cui il carcere è il perno, sono diversi da paese a paese perché collegati a molti fattori: disordini sociali, sistemi politici, benessere economico, conflitti di classe, servizi sociali erogati. Allo stato attuale, si può dire che in Europa i sistemi di controllo e le forme legislative cominciano a parificarsi prendendo a prestito, dalla storia di ogni paese, le risposte emergenziali date a conflitti sociali. L'Italia, nei decenni che seguono il dopoguerra, ha vissuto un alto livello di scontro di classe che ha prodotto, sul piano della risposta statuale, carceri speciali ed una legislazione d'emergenza. Sostanzialmente, il carcere in Italia si è basato su una logica custodialista, ovvero in carcere si entra per restare, per soffrire e per essere degradati a cose.



Nel 1890 entra in vigore il Codice Zanardelli del Regno d'Italia che abolisce la pena di morte. Questa verrà reintrodotta dal fascismo, per cui la repressione, oltre ad avere un carattere sovrastrutturale, era un'esigenza di politica economico sociale, così che divenne repressione di massa.
Nel 1926 si approva la nuova legge di pubblica sicurezza che introduce il confino di polizia tuttora vigente.
Nel 1930 è approvato il Codice Penale Rocco, tuttora vigente con lo specifico dell'art. 270 che istituisce il reato politico di associazione sovversiva tuttora largamente applicato.
Nel 1931 è approvato il regolamento penitenziario che, tra i vari obblighi, indicava ai detenuti di restare in piedi, sull'attenti, quando in cella entrava il personale carcerario.
Nello stesso anno, è approvato il codice di procedura penale che garantiva l'impunità agli agenti di Pubblica Sicurezza per fatti compiuti in servizio.
Nel 1934 nasce il Tribunale per i minorenni. Negli anni successivi al secondo dopoguerra rimase in piedi il regolamento carcerario fascista del 1931.
Ed è sulle speranze maturate con la repubblica antifascista che iniziano le rivolte carcerarie. La prima è datata 1947, poco dopo l'amnistia che condonava tutti i delitti compiuti dai fascisti.
Nel 1950 è abrogata una norma che prevedeva il taglio dei capelli ed il numero di matricola, al posto del nome del detenuto.

Tra il '50 e il '60, in corrispondenza dello sviluppo economico accelerato ed una ridistribuzione delle ricchezza, la quantità generale dei reati cala, ma cambiano le tipologie di reato.
E' la fine degli anni '60: la nuova stagione di lotte operaie e studentesche esplode anche all'interno del carcere; i detenuti cominciano ad acquistare la coscienza di essere una frazione del proletariato sfruttato che, solo nella lotta collettiva può trovare il suo riscatto, così che le prime insubordinazioni vivacizzano le gerarchie malavitose e mafiose che spesso garantivano dentro il carcere ordine ed assenza di conflittualità.
La prima rivolta carceraria è del '69 alle "Nuove" di Torino, città operaia in cui qualche mese prima era avvenuta la prima occupazione universitaria. Il movimento di lotta dei detenuti proseguì per anni nelle carceri delle più grandi città italiane. Si denunciavano le condizioni di vita ed i regolamenti interni varati sotto il fascismo.
La risposta alle rivolte è durissima con i trasferimenti de detenuti nei carceri punitivi ed in manicomi giudiziari. L'altra risposta è quella legislativa del 1975 con la Riforma numero 354 che cancella l'ordinamento fascista. La riforma manifesta la mancanza di coraggio civile a rompere pienamente gli ordinamenti fascisti ed inoltre non realizza il coinvolgimento del tessuto sociale verso le questioni carcerarie. Il carcere continua a restare "cosa separata dal mondo" e che trasgredisce dovrà ancora essere punito. La riforma contiene anche l'articolo 90 che azzera la legge stessa concedendo la Governo di sospendere le regole trattamentali: sospensione di corrispondenza epistolare interna, censura per la corrispondenza esterna, sospensione di tutte le attività culturali, sportive e ricreative, delle comunicazioni telefoniche con i famigliari, dei pacchi di vestiario e cibo, dei colloqui con i propri cari. L'articolo 90 ampiamente utilizzato nelle carceri speciali sarà abolito nel 1986.
Nel '75, in contemporanea con la Riforma penitenziaria, è varata la Legge Reale, che concede alle forze di polizia di trattenere i fermati per accertamenti, di operare perquisizioni domiciliari senza autorizzazione del magistrato, di lasciare impuniti gli agenti che compiono reati inerenti al servizio; la legge viola l'articolo 13 della Costituzione italiana che afferma "la libertà personale è inviolabile".
Siamo in un momento storico caratterizzato da un forte conflitto sociale a cui si risponde con gli arresti di persone solo sospettate di appartenere a gruppi armati. Nel 1977 il sistema carcerario italiano si connota di un doppio circuito: uno normale per la massa di detenuti ed uno speciale per i politici e i comuni più combattivi.
Vengono riaperte carceri che si ritrovano nelle isolette del Mediterraneo e nuove carceri verranno costruite tra il '77 e l'81 in tutto 13 (10 maschili e 3 femminili).
Negli speciali si sperimentano tecniche di deprivazione sensoriale al fine di disgregare la personalità del prigioniero, isolamento individuale o in piccoli gruppi da trascorrere per 22 in cella e due ore in un cubo di cemento da cui si può vedere solo il cielo. Interposizioni di vetri e citofoni che alterano il timbro della voce ai colloqui con i familiari.
Tra il '77 e l'80 sono varati diversi decreti antiterrorismo detti leggi Cossiga, che stabiliscono aumenti di pena di oltre la metà per reati compiuti con finalità di terrorismo, aumenti di pena per reati associativi e facilitazioni per chi si dissocia dai gruppi armati denunciando i propri compagni.
La legislazione emergenziale si arricchì di altri provvedimenti nel corso degli anni '70: decreto ministeriale del '72 che istituzionalizzava i "braccetti di massimo isolamento" dove venivano rinchiusi i prigionieri politici ritenuti pericolosi a cui erano sospesi elementari diritti dei detenuti: non possibilità di acquistare generi alimentari e di conforto, sospensione dei pacchi esterni, non partecipazione alla gestione delle biblioteche e delle attività ricreative e sportive, permanenza all'aria di sei ore settimanali non continue, impossibilità di svolgere attività all'interno del carcere, sospensione dei colloqui telefonici e della visione della tv, non possibilità di ricevere o acquistare giornali e riviste, e l'ascolto di radio con modulazione di frequenza, un solo colloquio al mese con i familiari.
Dello stesso anno è la legge numero 304 detta "Sulla dissociazione" che prevedeva forti sconti di pene non per chi denunciava i propri compagni, bensì per chi abiurava la passata militanza e prendeva le distanze dalla ideologia di riferimento.

Nel 1986 è varata la legge 663 detta Gozzini che doveva essere la "riforma delle riforme", ovvero doveva cercare di correggere le incompetenze della Riforma del '75. La Gozzini verrà svuotata di senso nel dibattito parlamentare così che risultava non più la legge che avrebbe permesso un graduale reinserimento sociale dei detenuti attraverso un'attività lavorativa esterna e le riprese dei legami parentali ed amicali, ma una legge che "prevedeva", cioè concedeva, la possibilità di accedere all'esterno grazie ad uno "scambio", ossia i detenuti dovevano accettare il sistema carcerario così com'è per poterne uscire. Tuttora, il detenuto deve fingere l'accettazione e preoccuparsi individualmente di tessere relazioni con le associazioni di volontariato che operano nelle strutture carcerarie. Inoltre, una volta fuori, il detenuto lavora sottopagato pur di poter riprendere le relazioni sociali esterne.
L'ultima legge parlamentare è del 1997, detta Simeoni. Questa legge si è posta contro la campagna forcaiola condotta sui mass media in merito alle scarcerazioni facili (a tal proposito ricordiamo che l'Italia è tra i paesi europei quello dove si espiano le pene quasi per intero e dove le evasioni sono in numero più basso) ma è rimasta ancorata alla logica premiale e quindi all'operato dei Magistrati di sorveglianza che, nel concedere i benefici, si avvalgono dei verbali di polizia e non di quelli dei servizi sociali. Le misure alternative al carcere, non sono in Italia, di fatto, applicate.
Allo stato attuale sono più di 50mila i detenuti nelle carceri italiane e di questi abbiamo al primo posto i tossicodipendenti, in maggioranza sieropositivi, e al secondo gli immigrati. Gli immigrati che si trovano in Italia sono inoltre vittime di altre misure repressive, ovvero di essere portati, se trovati privi di permesso di soggiorno, nei Centri di Accoglienza Temporanei, dove possono restare a tempo indeterminato privati dei più elementari diritti, in attesa di essere espulsi dall'Italia.



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