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giovedì 23 marzo 2017

LA VOCE DEL CANE

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La voce del cane tante volte è un disturbo anche se non sparla e non parla a vanvera come gli esseri umani.

Abbaiare è un diritto esistenziale del cane: così ha sancito il giudice del Tribunale di Lanciano, Dott. Giancarlo De Filippis, con una sentenza emessa a conclusione di un procedimento civile d’urgenza.

Tale decisione rappresenta una vera e propria conquista nel campo della tutela dei diritti degli animali e più nello specifico in riferimento al “migliore amico dell’uomo”: tale precedente legale costituisce un pilastro fondamentale per il rispetto della natura di questi animali e per il riconoscimento dei loro diritti.

«I due cani erano accusati dai vicini di disturbare con il loro abbaio - racconta l’avvocato Andrea Cerrone, dottore di ricerca in tutela dei diritti fondamentali all’università di Teramo - ma il giudice ha stabilito che i cani hanno tutto il diritto di abbaiare, specie se qualcuno o qualcosa di avvicina al loro territorio di riferimento e purchè non si superi la soglia di tollerabilità stabilita nel codice. I cani - aggiunge - svolgono una funzione importante nel caso in questione, abitando la famiglia in campagna, sono una sorta di predecessori delle sirene degli antifurti vivente e senziente - sottolinea Cerrone - il diritto va sempre più estendendo la sua sfera di interesse verso gli animali e questa ordinanza ne è una testimonianza».

Inoltre, per giustificare la sua decisione, il giudice ha fatto riferimento agli articoli 544 bis e successivi del codice penale, all’art. 5 della legge 189 del 2004 e alla ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, che stabilisce l’obbligo morale dell’uomo di rispettare tutte le creature viventi.

A sostegno della decisione presa dal giudice De Filippis si è schierata l’Associazione Animalisti Onlus che – attraverso le parole del suo Presidente – ha sottolineato come, nonostante l’Italia sia un Paese all’avanguardia nella legislazione in materia di diritti degli animali ed esistano numerose leggi a tutela degli stessi, spesso tali leggi non vengono applicate oppure sono adottate in maniera inopportuna e ingiusta.

In tema esistono già delle normative che predispongono obblighi e doveri in capo al proprietario di un animale: partendo dal presupposto che sia molto complicato impedire al cane di abbaiare – in quanto suo istinto naturale – il padrone è comunque tenuto a porre dei freni ai latrati dell’animale in determinati orari del giorno e soprattutto durante le ore di riposo, in modo tale da non arrecare molestie al vicinato.

La norma di riferimento è l’articolo 659 del codice penale che, in tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, sottolinea come la nostra libertà finisca ove cominci quella degli altri, precisando che l’abbaiare dell’animale non deve superare i limiti di tollerabilità.

Inoltre il proprietario è tenuto al rispetto dell’animale e delle altre persone e, dunque, ha il dovere di educare il cane – se necessario anche attraverso corsi di addestramento finalizzati a miglioramenti comportamentali e alla convivenza pacifica – e di non abbandonarlo per diverse ore in giardino o sul terrazzo.

La legge non fissa una misura di decibel oltre la quale l’abbaiare del cane è vietato. Né tantomeno fissa un orario entro il quale i latrati sono consentiti e un altro, invece, in cui anche i cani devono fare silenzio.

Il codice civile si limita a stabile che i rumori possono essere vietati solo se superano la soglia della “normale tollerabilità”, un termine volutamente generico proprio per tenere conto della diversa condizione dei luoghi. In una zona periferica o di campagna, per esempio, dove il rumore di fondo è scarso, la “normale tollerabilità” sarà anch’essa più bassa e, dunque, risulterà più facile da percepire (e anche più molesto) un lieve rumore rispetto, invece, a un centro urbano dove il chiasso delle auto e dei clacson copre anche i fragori più evidenti. Inoltre, ciò che è tollerabile in un luogo o a una determinata ora, non lo è in un altro luogo o a un’ora diversa, dovendosi anche tener conto di come la normale tollerabilità viene intesa, in quel luogo e in quel tempo, dalla coscienza sociale.



Il limite della tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma deve essere fissato con riguardo al caso concreto. Di conseguenza la valutazione diretta a stabilire se le immissioni restino comprese o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio (ossia prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate alle immissioni) e, dall’altro, alla situazione locale.

Ai fini della valutazione del limite di tollerabilità delle immissioni acustiche, la giurisprudenza utilizza il cosiddetto criterio comparativo: in pratica, viene preso a riferimento il rumore di fondo della zona, vale a dire quel complesso di suoni di origine varia e non identificabile, continui e caratteristici della zona, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi. Tale criterio consiste nel confrontare il livello medio del rumore di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo soggetto alle immissioni, al fine di verificare se sussista un incremento non tollerabile del livello medio di rumorosità. In particolare, secondo la giurisprudenza, il rumore si deve ritenere intollerabile allorché, sul luogo che subisce le immissioni, si riscontri un incremento dell’intensità del livello medio del rumore di fondo di oltre 3 decibel. Questo valore viene solitamente considerato il limite massimo accettabile di incremento del rumore, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, ed è stato riconosciuto anche dalla Cassazione come “un valido ed equilibrato parametro di valutazione” per un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari.

Data la natura del criterio di valutazione generalmente adoperato, normalmente, in sede giudiziaria, per accertare il livello di tollerabilità di un’immissione sonora si fa ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio.

Quando il rumore crea un danno al vicino, quest’ultimo può agire per il risarcimento con un’azione di carattere civile.

Se l’esistenza delle immissioni illegittime risulterà accertata, il giudice ordinerà al responsabile di adottare le necessarie misure per far cessare i rumori molesti, condannandolo al risarcimento degli eventuali danni anche non patrimoniali (danno biologico, morale ecc.).

Se il cane appartiene a un soggetto che non è proprietario ma solo affittuario dell’immobile, nessun problema: l’azione può essere rivolta anche nei confronti dell’inquilino, comodatario ecc.

La questione può diventare più seria, e comporta anche risvolti penali, quando le immissioni rumorose (sempre a condizione che siano oltre il limite della normale tollerabilità) sono tali da recare disturbo non solo ad uno o più specifici soggetti, ma a un numero indefinito di persone (si pensi al latrato che non fa dormire, durante la notte, tutto il quartiere). In tal caso scatta il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). In passato è stata confermata la condanna dei proprietari a due mesi di carcere, senza concessione delle attenuanti generiche e della condizionale, per non aver impedito ai loro cani di abbaiare di notte, disturbando il sonno del vicinato.

Per cui è esclusa la responsabilità penale (ma resta solo quella civile, e il conseguente obbligo al risarcimento del danno) quando i latrati rechino disturbo agli occupanti di un solo appartamento. Il reato, infatti, è previsto per tutelare la quiete e la tranquillità pubblica: “pubblica” appunto e non, invece, di un numero determinato di individui.

Insomma, per valutare se sussiste il reato di disturbo del riposo delle persone è prima necessario valutare se, in concreto, il rumore provocato dai cani sia davvero tale da mettere in crisi, in generale, la quiete pubblica, e non solo la tranquillità di uno o più specifiche persone: il momento in cui si passa dall’illecito civile (per le immissioni rumorose, con conseguente risarcimento del danno) a quello penale (disturbo del riposo e della quiete, con relativa pena) è valutare “quante” persone sono state molestate: una o poche specificamente individuate nel primo caso, molte e indeterminate nel secondo.

La Corte ha inoltre ritenuto penalmente rilevante l’insistente abbaiare di un cane per una notte intera, sebbene ad intervalli.

L’illecito, inoltre, sussiste anche se non viene provato l’effettivo disturbo arrecato dall’animale, ma la semplice potenzialità a disturbare terzi soggetti. Pertanto, se anche nessuno si lamenta, le autorità possono intervenire ugualmente.

Il cane che abbaia frequentemente durante la notte è di per sé motivo di disturbo per la quiete pubblica.

Secondo la Cassazione, la presenza di un cane all’interno di una struttura condominiale non deve essere lesiva dei diritti degli altri condomini, sicché i proprietari dell’animale devono ridurre al minimo le occasioni di disturbo e prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell’animale stesso, soprattutto nelle ore notturne; occorre, però, tenere presente che la natura del cane non può essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare e che episodi saltuari di disturbo da parte dell’animale possono e devono essere tollerati dai vicini, in nome dei principi del vivere civile.

Una sentenza ha stabilito che abbaiare è un diritto esistenziale del cane. Il “collarino anti abbaio” (che produce una scossa elettronica) deve pertanto considerarsi uno strumento lesivo dei diritti dell’animale.


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martedì 3 maggio 2016

LE DONNE DEL'ISIS




Gli yazidi sono una popolazione di lingua curda che abita principalmente nel nord dell’Iraq. La loro caratteristica principale è la religione che praticano lo yazidismo, un misto di quasi tutte le religioni sviluppate in Medio Oriente: l’islam, il cristianesimo, l’ebraismo e lo zoroastrismo.
Gli attacchi contro gli yazidi iniziarono nell’estate del 2014 attorno al monte Sinjar, nel nord-ovest dell’Iraq, due mesi dopo la conquista della città irachena di Mosul. All’inizio sembrava che l’azione militare dello Stato Islamico fosse un’altra battaglia con l’obiettivo di conquistare nuovi territori. Ben presto si capì però che si trattava di una cosa diversa e iniziò lo stupro sistematico delle donne yazide. Il 3 agosto del 2014 lo Stato Islamico annunciò di avere ripristinato l’istituzione della schiavitù sessuale, che tra le altre cose prevede dei contratti di vendita autenticati dai tribunali islamici istituiti dall’ISIS. Si trattava di un processo preparato meticolosamente nei mesi precedenti, come si scoprì in seguito. Nell’ottobre del 2014 su Dabiq, il magazine online dell’ISIS in inglese, uscì un articolo che spiegava nei dettagli la “teologia dello stupro”. Prima dell’attacco al monte Sinjar l’ISIS aveva chiesto ai suoi studenti della sharìa di fare delle ricerche sugli yazidi e si spiegava chiaramente che per gli yazidi non c’era alcuna possibilità di salvarsi pagando una tassa, cosa che invece è permessa agli ebrei e ai cristiani. L’ISIS aveva anche cominciato a citare versi specifici del Corano per giustificare il traffico degli esseri umani (tra gli studiosi di teologia islamica c’è un ampio dibattito su questo punto). Nei mesi successivi l’ISIS continuò a giustificare la schiavitù sessuale tramite un’interpretazione particolare dell’Islam.
Più di recente il “dipartimento della ricerca e della fatwa” dell’ISIS ha diffuso un manuale di 34 pagine sulle regole di “gestione” delle schiave. Nel manuale si legge per esempio che non si possono avere rapporti sessuali con la propria schiava prima che lei abbia il primo ciclo mestruale, in modo da verificare che non sia incinta (non è possibile invece avere rapporti quando la donna è incinta). In generale non ci sono molti limiti a ciò che è permesso fare alle schiave: si possono anche stuprare le bambine, per esempio. Allo stesso tempo le schiave del Califfato islamico possono essere liberate dai loro proprietari tramite un “Certificato di emancipazione”.

I sopravvissuti degli attacchi dell’ISIS hanno raccontato cosa fanno i miliziani dopo avere conquistato una città yazida. Per prima cosa dividono le donne dagli uomini. Ai ragazzi adolescenti è chiesto di alzare la maglietta: se hanno peli sul petto finiscono nel gruppo degli uomini, se non li hanno in quello delle donne.
Gli uomini, costretti a sdraiarsi con la faccia a terra, vengono uccisi. Le donne vengono invece caricate su dei furgoni e portate via in una città vicina. Qui le ragazze più giovani e non sposate vengono fatte salire su degli autobus bianchi con la scritta “Haji”, il termine che indica il pellegrinaggio a La Mecca: sui finestrini degli autobus sono bloccate delle tendine, un accorgimento che sembra essere preso per evitare che da fuori si vedano delle donne non coperte con il burqa o con il velo in testa. Le donne vengono poi riunite anche a migliaia in grossi edifici di una città irachena e poi ritrasferite in altre città dell’Iraq e della Siria per essere vendute.
L’ISIS si riferisce alle donne messe in schiavitù con il termine “Sabaya” seguito dal loro nome. Le donne e le ragazze più belle e giovani vengono in genere comprate entro poche settimane dopo essere state rapite. Altre, le donne più anziane o già sposate, vengono trasferite più volte da un posto all’altro in attesa di essere vendute. Alcuni degli edifici in cui vengono tenute le donne rapite hanno anche una stanza usata dagli uomini per scegliere la donna da comprare.

Nel Califfato Islamico lo stupro viene oggi interpretato dai combattenti dell’ISIS come un diritto riconosciuto dall’Islam: non solo un diritto, ma anche un dovere.
L’istituzionalizzazione dello stupro viene usata oggi anche come strumento di reclutamento per nuovi potenziali miliziani, soprattutto per gli uomini che provengono da società musulmane molto conservatrici dove il sesso viene considerato un tabù e frequentare una donna fuori dal matrimonio è proibito dalla legge.

Lo schiavismo sessuale ripristinato dall’ISIS sembra riguardare solo le donne della minoranza yazida, mentre non c’è traccia di un fenomeno così esteso per altre minoranze religiose attaccate negli ultimi mesi dallo Stato Islamico. Il manuale del Dipartimento della ricerca e della fatwa dell’ISIS, comunque, permette lo stupro anche di donne cristiane ed ebree quando si trovano su territori conquistati.

"Conquisteremo Roma, faremo a pezzi le vostre croci, ridurremo in schiavitù le vostre donne": la minaccia del portavoce dell'Isis Abu Muhammed al Adnani risuona ancora forte nelle coscienze, turpe nel dimostrare la sua ferocia attraverso la scelta di bersagli che sono simboli, più che obiettivi militari qualunque, emblemi sacrosanti di una cultura che supera i confini nazionali e si fa valore universalmente riconosciuto.

Un grido impietoso questo, relegato nella paura di un'intimidazione per il mondo occidentale, ma squallida realtà per una parte di donne, migliaia delle quali sono violentate, rapite e sfruttate dallo Stato Islamico che si fa garante, come rivelato anche da diversi ex appartenenti alle milizie dell’Isis, di rapporti sessuali non consenzienti con le prigioniere, rapite con lo scopo di ridurle merce, 'schiave del sesso' senza identità nè importanza alcuna.

E se ci sono musulmane che volontariamente si offrono ai jihadisti per 'alleviare le loro sofferenze' e supportare la causa dello Stato Islamico, tante sono coloro che si ribellano, che urlano il dolore e la fatica di tollerare ancora l'intollerabile.

Storie vere, storie di ordinaria follia che non solo fanno sì che i jihadisti diventino destinatari di vergini in paradiso, ma che in più, per motivarli alla guerra, li incoraggiano ad ogni tipo di pulsione sessuale, perché, nel caso dell’Isis e contrariamente ad altri gruppi estremisti islamici, il sesso ha un ruolo centrale ed è, di fatto, una delle armi del gruppo estremista.

Ma allo stesso tempo, di fronte alle donne soldato curde – le cosiddette 'guerriere peshmerga' –, gli uomini dello Stato Islamico si fermano e fanno marcia indietro, perché convinti che venire uccisi da una donna farebbe perdere il diritto al paradiso, al loro, personalissimo 'paradiso': la peggiore delle umiliazioni per questi uomini che, alla fine, di 'umano' non hanno davvero nulla.

Sebbene poco se ne parli, è un mercato enorme quello messo in piedi dal califfato di Abu Bakr al-Baghdadi che rimpolpa, e non poco, le voci «note» di bilancio. Già, perché sedicente che sia, il Daesh ci tiene, e tanto, ad apparire come uno Stato a tutti gli effetti. Non è un caso che sia stato pubblicato un vero e proprio bilancio, con tanto di entrate – tra petrolio e confische dei beni di rivali e prigionieri – e uscite, quasi totalmente assorbite dalle spese militari. Accanto alle voci pubbliche, però, ci sono altre entrate su cui l’Isis può contare. Entrate che si tengono nascoste. Come appunto il mercato di donne e bambine. Un mercato enorme: secondo un rapporto dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) parlano di oltre 25 mila donne e bambini rapiti, stuprati e poi venduti come schiavi. Con un vero e proprio prezzario.

A raccontarlo per la prima volta è stata Zainab Hawa Bangura, rappresentante Onu per le violenze sessuali nei conflitti. Solitamente i jihadisti dividono donne e ragazze in tre categorie. La prima è quella delle donne sposate con bambini e delle anziane; la seconda sono le donne e le ragazze sposate senza figli; la terza è quella delle ragazze più giovani. Tutte «vengono spogliate, pulite e fatte sfilare come se fossero bestiame», racconta il rappresentante Onu. Ma ecco che arriva il momento della compravendita. Con un vero e proprio listino prezzi: i bambini (femmine e maschi, dai nove anni in giù) valgono 200 mila dinari, l’equivalente di circa 150 dollari. Le bambine e le ragazze dai 10 ai 20 anni vengono vendute per 150 mila dinari (circa 120 dollari), mentre le donne tra i 20 e i 30 anni costano sui 100 mila dinari (80 dollari). E se qualcuno dovesse ribellarsi? Il racconto è agghiacciante: «Mi hanno raccontato di ragazze “ripulite” con un getto di petrolio, a cui veniva appiccato il fuoco se si rifiutavano di fare ciò che ordinavano i loro cosiddetti padroni».

Da Mosul a Fallujah, insomma, il mercato dell’orrore è piuttosto florido, con un’organizzazione tutt’altro che improvvisata. Secondo quanto riferito dall’Unami (United Nations Iraq) l’Isis avrebbe aperto un ufficio a Mosul, un vero e proprio mercato centrale dove «le donne e le ragazze vengono esposte con cartellini dei prezzi, in modo che gli acquirenti possano scegliere e negoziare la vendita». Altre situazioni simili sono state segnalate a Ramadi e a Fallujah, ma anche nelle città siriane di Raqqa e al-Hasakhan. «Nel nome della jihad del sesso, le donne sono state messe in vendita a prezzi che oscillano tra 500 e 2.000 dollari». Non solo. Perché, spesso, le donne vengono anche regalate dopo alcune competizioni organizzate ad hoc, come fossero premi: «I criminali dell'Isis – si leggeva ancora nel comunicato del ministero iracheno - hanno inventato anche un concorso per la lettura del Corano. Ai primi tre classificati, in premio una donna».

Nemmeno il suicidio è concesso alle ragazze schiave: «Ci hanno detto che se ci fossimo tolte la vita, avrebbero ucciso i nostri parenti»

In questo modo, con torture e sevizie ammantate di follia pseudo-religiosa, lo Stato Islamico è diventato «il principale attore nella gestione della tratta di esseri umani nella regione», come denunciato da Terre des Hommes. Questo perché l’Isis «ha introdotto e legittimato la pratica della schiavitù sessuale a un livello senza precedenti». Solo nel corso del 2014, d’altronde, i guerriglieri avrebbero rapito circa 3 mila donne e ragazze, in larga parte appartenenti a minoranze etniche e religiose (yazidi, turkmeni e cristiani). Le giovani vittime che sono riuscite a fuggire dai miliziani raccontano storie drammatiche e tra loro molto simili.

Come se non bastasse, Boko Haram utilizza sempre più spesso donne e bambini come kamikaze per portare a termine attentati suicidi in luoghi affollati come i mercati o nei pressi delle stazioni di polizia.

Ma l’Isis, come si sa, si estende anche in Libia. E anche qui il trattamento riservato a donne e bambine è lo stesso. Nella città di Derna - una delle roccaforti del Califfato - secondo quanto riferito da attivisti locali il numero dei matrimoni di ragazze minorenni avrebbe avuto un brusco aumento, «con ragazze di appena 12 anni costrette dalle famiglie a sposare gli jihadisti stranieri». Un fenomeno nuovo per la Libia dove, fino al 2012, solo il 2% delle donne tra i 20 e i 24 anni si era sposata prima dei 18 anni. Il motivo? Come riferito dalle associazioni umanitarie, in Libia molte famiglie acconsentono al matrimonio delle figlie ancora bambine con i miliziani dell’Is nella convinzione di proteggerle e assicurare loro una buona qualità di vita. Vana illusione, ovviamente. «Solo nelle cliniche che possiamo monitorare, vediamo dalle quattro alle cinque spose bambine a settimana - spiega un’attivista di Terre des Hommes - I medici si trovano spesso a dover curare bambine troppo giovani per avere rapporti sessuali e che arrivano in clinica sanguinanti per lacerazioni o aborti spontanei, quasi senza rendersene conto, ma con danni irreparabili al loro fisico e alla loro psiche».

Situazioni tragicamente analoghe anche in Nigeria, dove troviamo Boko Haram, con cui l’Isis ha creato una sorta di asse del terrore. Sebbene sia molto difficile avere dati esatti, Amnesty International ipotizza che siano più di 2 mila le donne e le ragazze rapite dai terroristi nigeriani. Nella maggior parte dei casi si tratta di donne non sposate e adolescenti che vengono costrette a sposare i miliziani dell’organizzazione terroristica oppure ad imbracciare le armi.


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domenica 1 maggio 2016

IL LAVORO



Il lavoro è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini dall'articolo 4 della Costituzione. In esso si dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Il diritto del lavoro è quel ramo del diritto che studia la disciplina degli aspetti ed i problemi attinenti alla disciplina del lavoro, del rapporto di lavoro, e tutte le tematiche ad esso collegate. Si tratta di una disciplina che è nata e si è sviluppata per regolare e attenuare le problematiche sociali sorte con la rivoluzione industriale.

Esso riguarda la regolamentazione delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore a quella delle relazioni sindacali (oggetto propriamente del diritto sindacale) a quella attinente alle assicurazioni sociali e previdenziali (di cui si occupa il diritto della previdenza e della sicurezza sociale). È uno di quei rami del diritto che più direttamente risente dell'influenza della situazione economica generale, occorrendo tradurre in norme e concetti legislativi le concezioni ideologiche o statalistiche del sistema di riferimento.

L'organizzazione internazionale di più antica data che opera nel campo del lavoro a livello mondiale è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, della quale fanno parte attualmente 178 tra i 191 Stati membri delle Nazioni Unite, che svolge un'attività normativa composta da raccomandazioni indirizzate agli stati in materia di lavoro; raccomandazioni però che gli stessi stati devono recepire e ratificare in progetti di convenzioni all'interno del proprio ordinamento. Se questo ha portato, almeno formalmente, ventate di civiltà e principi di civiltà giuridica nei Paesi membri meno sviluppati, ha avuto meno eco nei paesi a struttura giuridica più complessa come l'Italia, spesso dotata di una disciplina giuridica ben più sviluppata del principio recepito.

Portata ben più pesante hanno invece gli atti emanati dall'Unione europea, di cui l'Italia fa parte. Essendo infatti molto più ristretta come organizzazione (27 membri) e, soprattutto, essendo le fonti comunitarie vincolanti e, nel caso dei regolamenti, direttamente applicabili dopo la loro emanazione, ci si trova di fronte ad una uniformazione fra gli Stati membri dell'Unione di molte materie concernenti il diritto del lavoro.

La disciplina principale è stata per lungo tempo il codice civile italiano, fondamentale fu poi l'emanazione dello statuto dei Lavoratori nel 1970.

A partire dagli anni novanta del XX secolo si è avuta una progressiva introduzione di nuove figure e contratti di lavoro, soprattutto dopo l'emanazione del pacchetto Treu nel 1997. La normativa venne arricchita durante il governo Berlusconi II con la promulgazione nel 2003 della legge Biagi, e il successivo d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 che modificò in maniera incisiva il diritto del lavoro italiano. Infatti, con tale normativa si procedette ad una decisa trasformazione delle tipologie contrattuali in ambito lavorativo, sia estendendo la portata di alcune già esistenti (è il caso ad es. del cosiddetto lavoro interinale, ora denominato somministrazione di lavoro) sia con la creazione di nuove forme contrattuali (come il lavoro a chiamata e lavoro ripartito).

Nel 2014 il governo Renzi emanò una serie di norme - raggruppate in un pacchetto detto Jobs Act - che attuò un riordino dei contratti di lavoro e modificò lo statuto dei lavoratori.

Il lavoro è uno dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, valore addirittura fondante della Repubblica stessa (art.1) e criterio ispiratore dell'emancipazione sociale, oltre che oggetto di forte tutela. L'art.35 «tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», mentre gli art. successivi dettano precisi criteri di determinazione per materie delicate come retribuzione, orari di lavoro e ferie.

Come fonte centrale (almeno formalmente) dell'ordinamento giuridico italiano, la legge ordinaria (e gli atti con forza di legge) è lo strumento principale col quale lo Stato cerca di equilibrare i delicati equilibri delle parti coinvolte nei rapporti di lavoro.

Se alla fine del XIX secolo il legislatore intervenne solo per principi generali come lo sfruttamento dei minori o delle donne, col passare del tempo gli interventi divennero sempre più frequenti e sempre più complessi. Così il codice civile del 1942 arrivò a dare immediatamente definizione del lavoro subordinato (art. 2094), principi generali del contratto di lavoro (art.2060) e soprattutto una disciplina organica (oggi in gran parte aggiornata) per la tutela del lavoratore subordinato.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ci fu un'evoluzione della materia divisibile in tre periodi: un primo periodo di conservazione del modello di intervento tradizionale, con l'allargamento delle tutele già esistenti (legge 14 luglio 1959, n. 741; legge 23 ottobre 1960, n. 1369; legge 18 aprile 1962, n. 230). Un secondo periodo con la legge 20 maggio 1970, n. 300 con un provvedimento legislativo di sostegno alle organizzazioni sindacali, con l'introduzione del procedimento di repressione dell'azione antisindacale. E, infine, un terzo ed ultimo periodo d'inversione di tendenza e di contemperamento della tutela del lavoratore a favore delle esigenze di efficienza e produttività delle imprese e per la liberalizzazione del mercato del lavoro.

Un importante dibattito si è acceso in dottrina circa l'individuazione del fondamento dell'efficacia dei contratti collettivi di lavoro. Infatti, con l'abrogazione delle norme del sistema corporativo, il contratto collettivo non si poteva più considerare come un istituto pubblicistico (art. 2077 c.c.). Occorre pertanto rintracciare tale fondamento nell'autonomia privata (art. 1322 c.c.), e in tal caso risulta che l'autonomia collettiva sia, assieme all'autonomia individuale, una species del genere "autonomia privata". Il contratto collettivo produce dunque effetti vincolanti (art. 2113 c.c.) nei confronti degli iscritti all'associazione sindacale (datoriale o dei lavoratori) contraente a causa della sua natura e forza di atto di autonomia privata, destinato ad operare nell'ambito degli interessi collettivi gestiti dalle parti sociali e sottratti al potere di regolamentazione dei singoli (Renato Scognamiglio).

La funzione primaria del contratto collettivo è quella di integrare e, se possibile, migliorare le tutele offerte al lavoratore dalla legge, adattandole ai vari tipi di contesti (professionale, merceologico, geografico..). La stessa legge spesso rimanda al contratto collettivo, fissando solo determinati principi e lasciando a quest'ultimo la peculiare disciplina. Gli attuali contratti collettivi (cd di diritto comune) non hanno efficacia generale obbligatoria in quanto contratti di diritto privato stipulati tra soggetti privati (le organizzazioni dei datori e dei lavoratori). Essi trovano applicazione soltanto per i soggetti (datore di lavoro e lavoratore) che siano membri di dette associazioni sindacali o che vi abbiano fatto espresso rinvio nel contratto individuale di lavoro.

Vi sono tuttavia alcuni contratti collettivi degli anni '50 (circa 8.000 è difficile fare una stima numerica degli accordi collettivi recepiti in Decreto del presidente della Repubblica ma sono sicuramente di molto inferiori a 1000 al massimo qualche centinaio considerato che nel periodo considerato 1959-1961 e cioè prima del periodo antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale del 1962, non si sono avuti più di 1400 provvedimenti legislativi l'anno) che hanno ottenuto efficacia obbligatoria per essere stati recepiti da provvedimenti di legge che ne hanno riprodotto il contenuto in virtù della legge n. 741 del 1959. Ma tale escamotage, elaborato al fine di superare la mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione (che permane tuttora), è stato dichiarato incostituzionale e non più utilizzato (rectius: è stata dichiarata illegittima la legge di proroga degli effetti della legge 741 respingendo così l'eccezione di incostituzionalità; quest'ultima aveva infatti carattere unicamente contingente, anche e soprattutto in relazione all'art. 39 Cost.). Restano ancora in vigore anche alcuni contratti collettivi del periodo corporativo, soppresso nel 1945, ma mantenuti in vigore per legge per non creare un vuoto normativo. Ma il loro ruolo è ormai praticamente inesistente.

La disciplina del rapporto di lavoro può essere affidata agli usi normativi, nel caso in cui non ci siano disposizioni di legge o contratti collettivi relativi (art. 2078 c.c., è da considerarsi abrogato l'art. 8 secondo comma delle disp. prel. al c.c.). Gli usi possono prevalere anche in caso di disposizione di legge se prevedono una tutela più efficiente, ma non prevalere sul contratto di lavoro. Gli usi aziendali sono da considerare come fonti del diritto del lavoro in alcuni casi. Gli usi negoziali, rientrando nell'ambito dell'autonomia individuale, non possono essere considerati fonti del diritto del lavoro.
L'equità ha una funzione sia sussidiaria che determinativa:
funzione sussidiaria: quando il giudice, ove occorra, si rimetta a valutazioni di tipo equitativo per stabilire i connotati del giusto salario (art. 36 Cost.)
funzione determinativa: l'art. 432 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di liquidare in via equitativa le competenze del lavoratore.
L'autonomia individuale costituisce fonte di diritto nel senso limitato che il contratto che ne è espressione ha "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) (Persiani-Proia).
Il contratto individuale (volgarmente "lettera di assunzione") è il contratto stipulato dal singolo lavoratore con il datore; tale contratto non può derogare alla legge, ma può contenere disposizioni in melius rispetto al contratto collettivo (ossia, oltre le condizioni minime di trattamento economico e normativo contenute nel contratto collettivo, il contratto individuale può stabilire ulteriori condizioni, ma solo a patto che siano più favorevoli per il lavoratore).



Una crisi economica che sembra non finire. Un mercato del lavoro che dà deboli segnali di ripresa mettendo però ancora ai margini i più deboli e i giovani, tanto da indurre Mario Draghi, il governatore della Banca Centrale Europea, a lanciare l’allarme di una generazione perduta. La paura, la rassegnazione e il cinismo spesso prevalgono e non aiutano a comprendere la grande trasformazione del lavoro che stiamo già vivendo. Ne subiamo, spesso mediaticamente, gli aspetti più negativi senza saperne cogliere le sfide e le grandi opportunità che ci offre. Eppure il cambiamento in atto non porta alla 'fine del lavoro' preconizzata da Rifkin oltre vent’anni fa. Basti pensare che nel decennio 2005-2015 tutta l’occupazione aggiuntiva americana è stata generata dalle cosiddette 'forme di lavoro alternative', ossia tutto ciò che non è contratto subordinato standard.

Parliamo di lavori nei servizi, proprio quei nuovi lavori che oggi ancora si faticano a definire e ad inquadrare, che vanno dal settore informatico, a quello della sicurezza, passando dagli autisti di Uber e Lyft fino ai servizi alla persona forniti però attraverso agenzie specializzate. Un dato questo che chiarisce più di ogni elucubrazione come il normale rapporto di lavoro subordinato sul quale si è costruito il modello economico e sociale del Novecento stia lentamente scomparendo.

Le cause sono molteplici e vanno dalle diverse esigenze di vita dei lavoratori contemporanei, alla necessità di maggior flessibilità nei sistemi produttivi. Il secondo dato, per restare negli Usa, è che dal 1950 ad oggi siamo passati dal 24% di lavoratori nell’industria all’8,5%. Nello stesso periodo sono cresciuti gli utili ed è cresciuta la produttività. Questo, in parole povere, significa che oggi per produrre gli stessi beni di 60 anni fa abbiamo bisogno di un terzo dei lavoratori. Ma la transizione in atto, soprattutto in Germania, verso la nuova fabbrica intelligente, con la nascita di nuove figure professionali e nuovi lavori, ci porta a dire che siamo anche in questo campo di fronte ad un cambiamento, non all’ultima tappa.

Questi dati si innestano su fattori demografici e inefficienze strutturali nel mercato del lavoro, nella formazione, nella scuola, nell’università con particolare riguardo alla ricerca, nella composizione dei servizi creditizi e finanziari all’impresa, che collocano l’Italia in una posizione di particolare debolezza nel nuovo scenario di marcato dinamismo e 'agilità' che pure dovrebbe essere propizio alle dimensioni delle nostre imprese e ai caratteri originali dei nostri lavoratori e imprenditori. Le tecnologie digitali cambiano l’organizzazione della produzione di beni e servizi e, in conseguenza, il lavoro, con caratteristiche di velocità e imprevedibilità che non hanno precedenti. Vengono progressivamente abbandonati i modelli organizzativi verticali fondati sulla esecuzione di ordini gerarchicamente impartiti e sul relativo potere di controllo; si affermano relazioni lavorative orizzontali che lasciano spazio alla creatività e alla responsabilità; il lavoro si realizza per cicli, per fasi o per obiettivi; cambia radicalmente il concetto di inquadramento e di mansione staticamente inteso; si smaterializza la postazione fissa, l’orario di lavoro diventa flessibile e talora autogestito; la retribuzione viene definita in modo crescente per risultati. Questi tumultuosi cambiamenti, che incidono su imprese e lavoro, non sono solo di tipo economico.

Stili di vita, preferenze, esigenze personali e professionali sono in rapida evoluzione. Non più un posto di lavoro per tutta la vita, ma neanche un unico luogo di lavoro durante lo stesso rapporto di lavoro, e neppure un orario fisso. La mobilità e il cambiamento di occupazione non sono più visti in negativo ma anche come un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze. Le tecnologie di nuova generazione non sono altro, in questa dimensione, che uno strumento funzionale a questi profondi mutamenti sociali e culturali aprendo nuove opportunità professionali e occupazionali. L’agilità insomma diventa una caratteristica pervasiva della vita e in essa delle prestazioni lavorative; non si risolve nel solo lavoro a distanza o nel solo incremento della produttività indotto dal risparmio di tempo. Si tratta quindi non di fissare i cambiamenti immaginando di codificarli in nuove norme, destinate ad essere sempre incapaci di comprendere una realtà dalle molte sfaccettature e in rapido divenire, ma di individuare strumenti duttili, utili ad accompagnare l’impiego delle tecnologie in modo che esprimano tutti i vantaggi potenziali per i lavoratori e per le imprese.

In una situazione così complessa sembrano due le strade da percorrere parallelamente. Da un lato limitare un certo allarmismo che, come i lavoratori luddisti che nell’Ottocento distruggevano le macchine, identifica tutto ciò che è cambiamento unicamente come un potenziale rischio e mai come una opportunità. Terrorizzare i giovani, dipingendo un futuro grigio e senza lavoro non solo è pericoloso ma è anche anti-storico. Nessun lavoratore agricolo di due secoli fa avrebbe potuto immaginare che la sua professione poteva scomparire quasi totalmente senza che i tassi di occupazione calassero drasticamente come è accaduto, per poi rinascere sotto nuove forme sicuramente meno pesanti e faticose e anzi in linea con le istanze di sostenibilità di cui parla Papa Francesco. La seconda strada è quella di imparare ad osservare la realtà del mondo del lavoro. È un appello fatto più volte ma sempre meno ascoltato.

Esistono invece dati, esperienze in atto, sperimentazioni, nuovi modelli che possono servire da base empirica per un dibattito serio, anche in chiave di riforme politico-economiche. Per costruire insieme a chi già ci sta provando una visione per il futuro, partendo non da immagini che mai come oggi sono fumose e mutevoli, ma da quello che già c’è. Occorre ripartire quindi da quel 'fare insieme' al quale il Pontefice ha richiamato tutti poche settimane fa, una dimensione collettiva e comunitaria della quale oggi abbiamo più bisogno che mai. A partire dal rapporto tra lavoratori, tra lavoro e impresa, tra impresa e istituzioni, riscoprendo l’esistenza di tessuti sociali, corpi intermedi, rappresentanza che vivono oggi una crisi che non basta a sancirne l’inutilità.



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domenica 1 novembre 2015

LE FAMIGLIE OMO

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Il tema della genitorialità omosessuale è di solito affidato a ideologie o visceralità di politici il più delle volte impreparati.

I figli di genitori omosessuali, nati da forme alternative di concepimento, sono a lungo desiderati e perseguiti, come è anche per le coppie eterosessuali che si rivolgono alla fecondazione assistita. Insomma ci sono modi diversi di diventare genitori. Se la sessualità non sempre coincide con la procreazione, non sempre il concepimento coincide con la genitorialità.

Qual è il «vero genitore»? Quello che mette a disposizione la propria biologia o quello che cresce il figlio fornendogli cure e sicurezza? A volte infatti le due opzioni non coincidono, vuoi perché molti genitori biologici non sono capaci di fornire cure e sicurezza, vuoi perché genitori non biologici (o coppie di genitori di cui uno solo è biologico) lo sono.

In Italia, secondo una ricerca del 2005 condotta da Arcigay con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità, il 17,7% dei gay e il 20,5% delle lesbiche con più di 40 anni ha almeno un figlio. Prendendo tutte le fasce d’età, sono genitori un gay o una lesbica su 20 mentre il 49% delle coppie omosessuali vorrebbe poter adottare un bambino.

Indicazioni numeriche si possono trarre da ricerche sociologiche realizzate nel 2001 e nel 2003. Secondo queste ricerche, il 3,4% dei gay è padre e il 5,4% delle lesbiche madre. I figli/e sono stati concepiti per il 76% dei casi in una relazione matrimoniale, nell'11% in una relazione eterosessuale e il rimanente 13% con un rapporto occasionale.

La ricerca «Modi di» realizzata nel 2005 ha rilevato che il 4,7% dei gay intervistati e il 4,5% delle lesbiche ha figli biologicamente propri, e un ulteriore 0,3% dei maschi e 0,4% delle femmine hanno figli non di sangue.



L'omogenitorialità e il rapporto tra la prole e il genitore non consanguineo non sono specificamente regolamentate dalla legislazione, malgrado le rivendicazioni in particolare dall'associazione Famiglie arcobaleno, che nel maggio 2008 ha promosso una proposta di legge sul tema e sula famiglia di fatto.

Ecco cosa risponde l’American Psychoanalytic Association a chi sostiene che avere genitori omosessuali è «contro l’interesse del bambino»: «È nell’interesse del bambino sviluppare un attaccamento verso genitori coinvolti, competenti, capaci di cure e di responsabilità educative. La valutazione di queste qualità genitoriali dovrebbe essere determinata senza pregiudizi rispetto all’orientamento sessuale». I soliti americani pragmatici e semplicistici? In Francia, cinquecento psicoanalisti hanno da poco firmato una petizione a favore del «matrimonio per tutti» e della possibilità di adozione per le persone omosessuali.

Posizioni analoghe sono sostenute dalle maggiori associazioni dei professionisti della salute mentale: dall’American Psychiatric Association alla British Psychological Society, dall’Academy of Pediatrics all’Associazione Italiana di Psicologia. Quest’ultima ricorda che «la ricerca psicologica ha messo in evidenza che ciò che è importante per il benessere dei bambini è la qualità dell’ambiente familiare», indipendentemente dal fatto che i genitori siano «conviventi, separati, risposati, single, dello stesso sesso».

Parole chiare, soprattutto se pensiamo a come viene esaltata aprioristicamente la genitorialità eterosessuale, dimenticando che può essere teatro di orrori (si pensi all’elevatissimo numero di abusi fisici e sessuali consumati nelle famiglie). Per essere buoni genitori non basta essere eterosessuali, così come essere omosessuali non significa essere cattivi genitori.

A volte si invocano ricerche di carattere generale, come quella sul generico stato di benessere dei minori e ragazzi in Inghilterra, condotta dal Economic and Social Research Council (ESRC) nella quale si evidenzia che i ragazzi che vivono con entrambi i genitori sono maggiormente felici di quelli che vivono in famiglie monogenitoriali, ma ciò, evidentemente, non niente a che vedere con l'omosessualità.

Un altro studio citato come critica all'omogenitorialità è quello pubblicato negli Stati Uniti dall'ente di ricerca Child Trends che ha dimostrato che i ragazzi che hanno vissuto con entrambi i genitori, hanno statisticamente meno problemi, sia a casa che a scuola, di quelli che hanno vissuto in famiglie di altro genere come quelle monoparentali.

Uno studio molto controverso è stato, per esempio, quello del sociologo Mark Regnerus, che fu poi interpretato da diverse associazioni fondamentaliste cristiane attribuendo all'omosessualità dei genitori il disagio psichico dei bambini da essi educati, quando invece ciò era dovuto all'instabilità famigliare tipica di figli di genitori divorziati (il fatto che uno dei genitori fosse omosessuale e che si fosse fidanzato con una persona dello stesso sesso non aveva alcuna rilevanza). Lo stesso Mark Regnerus ha poi ammesso che il suo studio era stato interpretato male.

Un'altra critica nasce dal fatto che in Italia le coppie che richiedono l'adozione sono molto maggiori rispetto al numero dei bambini adottabili e quindi le richieste andrebbero a congestionare un sistema già saturo.

Si critica il desiderio di genitorialità da parte di persone omosessuali contrapponendo l'argomento del "diritto" dei minori ad avere una "mamma" e un "papà" al "diritto alla genitorialità".

Secondo le organizzazioni per i diritti delle coppie omosessuali questo del "diritto" è un argomento viziato in quanto le ricerche accreditate presso la comunità scientifica evidenziano che i minori hanno bisogno di avere come genitori persone che si prendano cura di loro senza riserve ed in modo adeguato al di là del genere o sesso di appartenenza. Secondo le associazioni LGBT le coppie omosessuali non hanno più diritto di quelle eterosessuali di avere dei bambini in adozione, ma rivendicano il diritto di non essere escluse a priori solo in quanto omosessuali.



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lunedì 7 settembre 2015

IL CARCERE NELLA STORIA

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Il penitenziario sorge dal giorno in cui la società politicamente e giuridicamente organizzata, avocando a sé ogni potere, stabilisce sanzioni penali per i trasgressori delle leggi, isolandoli in appositi luoghi detti carceri che, secondo alcuni, deriverebbe dal latino coercere (cioè costringere), secondo altri dall'aramaico carcar che significa tumulare(riferendosi alla prassi di trattenere i prigionieri in cisterne sotterranee allo scopo di una più facile vigilanza). Ne troviamo ad esempio menzione nella Bibbia in (Gn 39,7), quando Giuseppe, figlio di Giacobbe, arrestato dai fratelli fu calato in una cisterna in attesa di essere venduto schiavo. Le prigioni nacquero, verosimilmente, col sorgere della civile convivenza umana e svolsero, inizialmente, la funzione di allontanare dalla vita attiva e separare dalla comunità quei soggetti che il potere dominante considerava minacciosi per sé e/o nocivi alla comunità stessa.

Le esigenze di costrizione finirono con l'imporre sistemi durissimi, peraltro inaspriti nei luoghi ove l'esercizio del potere divino era affidato ai responsabili della cosa pubblica, ritenendosi l'offesa arrecata alla divinità.

Le testimonianze più lontane che ci sono pervenute ci descrivono prigioni ricavate nelle profondità della terra.

Le prigioni vere e proprie, quali strutture apposite per la custodia di persone indesiderabili, entrarono, però, in uso probabilmente dopo l'origine della "città". Le prime notizie abbastanza precise risalgono alla Grecia, a Roma e nella Bibbia.
Presso i greci e i romani le prigioni erano composte da ambienti in cui i prigionieri erano protetti da un semplice vestibolo, nel quale, in taluni casi, avevano la libertà di incontrare parenti ed amici, anche al fine di far versare un risarcimento alla vittima, che poteva portare ad una cancellazione o mitigazione della pena. Il carcere, comunque, non veniva mai preso in considerazione come misura punitiva, in quanto esso serviva in linea di principio ad continendos homines, non ad puniendos.

Nel diritto romano, come del resto negli altri sistemi giuridici prima dell'era contemporanea (cioè sino al 1789), il carcere era considerato come un mezzo di detenzione preventiva in attesa della pena capitale o corporale, non era quindi previsto l'ergastolo (tra le prigioni romane più celebri si ricordi il carcere Mamertino che era riservato a coloro che si macchiavano di reati contro lo Stato, ne furono relegati tra l'altro Pietro apostolo e Paolo di Tarso prima del martirio). Dell'antica Grecia funzionava il "sofronistero" dove erano rinchiusi i minorenni traviati, e il "pritaneo" dove fu rinchiuso Socrate, 30 giorni prima di ingoiare la cicuta.

I regni romano-barbarici introdussero la faida che autorizzava direttamente la vittima a rivalersi in qualsiasi misura sull'aggressore, anche nel senso che un guerriero forte e combattivo aveva sempre ragione. Nel sistema feudale alla vendetta privata si sostituì la composizione pubblica, giudice essendo il feudatario con dominio sul territorio. A poco a poco al feudatario si sostituì il potere comunale prima e poi del re. La carcerazione riapparve quindi prima di tutto come luogo di segregazione degli oppositori del re(celebre la Bastiglia in Francia costruita nel 1360 e distrutta nel 1789). Il senso era che, salvo che in casi eclatanti, in cui era ritenuta opportuna una punizione esemplare, il re non voleva giustificare in un processo una carcerazione che tutti sapevano esser dettata solo da motivi politici. In epoca moderna in Francia ed in Inghilterra si fece gran uso dei prigionieri come lavoratori forzati nelle colonie, in un primo momento venduti come schiavi per un periodo (da 10 a 17 anni) ai coloni, poi, quando questi sostituirono gli schiavi neri (meno costosi e più abbondanti) ai detenuti, come schiavi di stato per l'esecuzione di opere pubbliche in luoghi impervi. Cessato il principio della schiavitù e ridottosi molto l'uso della pena di morte, i detenuti furono ammassati in isole prima in lontane zone coloniali, poi in isole della madrepatria (famosissime Cayenna (F), Alcatraz (USA) e, in Italia, Asinara, Pianosa, Ventotene, ecc.) sino a quando nuove concezioni umanitarie e l'ostilità del personale di guardia verso tali sistemazioni non indussero a legare le prigioni al territorio.



Il principio finalistico del carcere, quale istituto di espiazione di pena, risale alla Chiesa dei primi tempi della religione cristiana.
Il principio secondo il quale la pena deve essere espiata nelle carceri andrebbe quindi fatto risalire all'ordinamento di diritto canonico, che prevedeva il ricorso all'afflizione del corpo per i chierici e per i laici che avessero peccato e commesso reati sulla base del principio che la Chiesa non ammetteva le cosiddette pene di sangue, se non nei casi ritenuti più gravi, cioè eresia e stregoneria(cioè alleanza col demonio).

Più tardi con l'istituzione dell'inquisizione ecclesiastica fu introdotto il carcere a vita come strumento di espiazione morale della pena (a Roma fu costruito nel 1647 il Palazzo delle Prigioni tuttora visibile), ferma restando la possibilità della pena di morte per i reati ritenuti più gravi. Non mancarono, tuttavia, dei fecondi esempi di apostolato: Vincenzo de' Paoli (1581-1660) il quale fondò l'ordine delle Figlie della Carità, benemerite dell'assistenza, oppure Giuseppe Cafasso (1811-1860) che, per aver speso tutta la sua vita in favore dei detenuti, è stato assunto a patrono dei carcerati.

Il movimento illuminista seguendo il filone rivoluzionario e grazie a esponenti come Immanuel Kant (1724-1804), Cesare Beccaria (1738-1794) e Gaetano Filangieri (1753-1788) elaborò un nuovo sistema carcerario basato su principi morali, il libero arbitrio, l'integrità fisica e morale, l'istruzione e il lavoro. La pena, intesa come castigo e dolore, è volta a contrastare non più l'uomo ma il delitto come entità avulsa dal proprio autore. A causa degli austriaci, fu edificato a Milano nel 1764 un carcere di tipo cellulare che si basava sull'isolamento dei detenuti.

Con l'avvento della scuola positiva che si proponeva, non solo lo studio del delitto in sé, ma anche e principalmente dell'uomo delinquente, furono pubblicati i dati sperimentali di eminenti antropologi quali Cesare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1929) ed Enrico Pessina (1828-1916).

Dagli anni ottanta del XX secolo in poi anche l'Italia ha progressivamente abbandonato la prigione (e la multa) come unica sanzione per la violazione delle leggi penali, introducendo un po' alla volta una serie di pene alternative alla prigione (detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio sociale, lavoro volontario di pubblica utilità, ecc), mentre sin da allora provvedeva a depenalizzare una serie di fattispecie di reati minori, trasformandoli in illeciti amministrativi puniti solo con un'ammenda, anche se d'altro lato provvedeva all'opposto sia ad inasprimenti di pene per alcuni reati di particolare allarme sociale (mafia, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, stupro, evasione, ecc.) sia ad istituire nuovi reati (stalking, scambio elettorale politico-mafioso, nuove ipotesi di evasione fiscale, ecc.) sia limitando la possibilità di fruire dei benefici delle pene alternative ad alcuni reati (mafia, stupro di gruppo o di minore, estorsione, recidivi, ecc.) sia creando una normativa di particolare rigore per detenuti in collegamento con la criminalità organizzata (detto "regime del 41 bis" dell'Ordinamento penitenziario) o di particolare pericolosità.

Certo eravamo nella società borghese/vittoriana ma ancora oggi il carcere moderno conserva qualcosa del chiostro, del collegio, del reggimento nel momento in cui propone correzione, disciplina ed espiazione.
Ci sono altri luoghi dove si viene preparati ad essere compatibili con la formazione sociale di un dato periodo storico, luoghi quali la famiglia, la scuola, la fabbrica, la caserma attraverso cui si passa per essere normalizzati. Chi non ci riesce o non vuole verrà diviso dai normali e rinchiuso per essere corretto.
Uno dei meccanismi di correzione di cui si avvale il carcere è il lavoro poiché solo accettando la disciplina del lavoro e la conseguente disciplina del comportamento sociale si può essere reintegrati nel tessuto sociale o ancora meglio, nell'interesse generale della società che annulla l'interesse particolare cosicché il lavoro non risulta essere (come dovrebbe) attività umana creativa e diversificata che asseconda i desideri e gli intenti di ciascuno/a, ma attività astratta in quanto sottoposta al capitale che omologa le scelte di consumo e seleziona anche il campo delle relazioni.
Il lavoro in carcere ha attraversato fasi diverse a seconda della situazione del mercato del lavoro all'esterno e nello specifico negli USA, nonostante sia stato eliminato come lavoro produttivo nei penitenziari, è là rimasto come lavoro forzato ed afflittivo per educare alla disciplina.
I meccanismi di controllo e repressione di cui il carcere è il perno, sono diversi da paese a paese perché collegati a molti fattori: disordini sociali, sistemi politici, benessere economico, conflitti di classe, servizi sociali erogati. Allo stato attuale, si può dire che in Europa i sistemi di controllo e le forme legislative cominciano a parificarsi prendendo a prestito, dalla storia di ogni paese, le risposte emergenziali date a conflitti sociali. L'Italia, nei decenni che seguono il dopoguerra, ha vissuto un alto livello di scontro di classe che ha prodotto, sul piano della risposta statuale, carceri speciali ed una legislazione d'emergenza. Sostanzialmente, il carcere in Italia si è basato su una logica custodialista, ovvero in carcere si entra per restare, per soffrire e per essere degradati a cose.



Nel 1890 entra in vigore il Codice Zanardelli del Regno d'Italia che abolisce la pena di morte. Questa verrà reintrodotta dal fascismo, per cui la repressione, oltre ad avere un carattere sovrastrutturale, era un'esigenza di politica economico sociale, così che divenne repressione di massa.
Nel 1926 si approva la nuova legge di pubblica sicurezza che introduce il confino di polizia tuttora vigente.
Nel 1930 è approvato il Codice Penale Rocco, tuttora vigente con lo specifico dell'art. 270 che istituisce il reato politico di associazione sovversiva tuttora largamente applicato.
Nel 1931 è approvato il regolamento penitenziario che, tra i vari obblighi, indicava ai detenuti di restare in piedi, sull'attenti, quando in cella entrava il personale carcerario.
Nello stesso anno, è approvato il codice di procedura penale che garantiva l'impunità agli agenti di Pubblica Sicurezza per fatti compiuti in servizio.
Nel 1934 nasce il Tribunale per i minorenni. Negli anni successivi al secondo dopoguerra rimase in piedi il regolamento carcerario fascista del 1931.
Ed è sulle speranze maturate con la repubblica antifascista che iniziano le rivolte carcerarie. La prima è datata 1947, poco dopo l'amnistia che condonava tutti i delitti compiuti dai fascisti.
Nel 1950 è abrogata una norma che prevedeva il taglio dei capelli ed il numero di matricola, al posto del nome del detenuto.

Tra il '50 e il '60, in corrispondenza dello sviluppo economico accelerato ed una ridistribuzione delle ricchezza, la quantità generale dei reati cala, ma cambiano le tipologie di reato.
E' la fine degli anni '60: la nuova stagione di lotte operaie e studentesche esplode anche all'interno del carcere; i detenuti cominciano ad acquistare la coscienza di essere una frazione del proletariato sfruttato che, solo nella lotta collettiva può trovare il suo riscatto, così che le prime insubordinazioni vivacizzano le gerarchie malavitose e mafiose che spesso garantivano dentro il carcere ordine ed assenza di conflittualità.
La prima rivolta carceraria è del '69 alle "Nuove" di Torino, città operaia in cui qualche mese prima era avvenuta la prima occupazione universitaria. Il movimento di lotta dei detenuti proseguì per anni nelle carceri delle più grandi città italiane. Si denunciavano le condizioni di vita ed i regolamenti interni varati sotto il fascismo.
La risposta alle rivolte è durissima con i trasferimenti de detenuti nei carceri punitivi ed in manicomi giudiziari. L'altra risposta è quella legislativa del 1975 con la Riforma numero 354 che cancella l'ordinamento fascista. La riforma manifesta la mancanza di coraggio civile a rompere pienamente gli ordinamenti fascisti ed inoltre non realizza il coinvolgimento del tessuto sociale verso le questioni carcerarie. Il carcere continua a restare "cosa separata dal mondo" e che trasgredisce dovrà ancora essere punito. La riforma contiene anche l'articolo 90 che azzera la legge stessa concedendo la Governo di sospendere le regole trattamentali: sospensione di corrispondenza epistolare interna, censura per la corrispondenza esterna, sospensione di tutte le attività culturali, sportive e ricreative, delle comunicazioni telefoniche con i famigliari, dei pacchi di vestiario e cibo, dei colloqui con i propri cari. L'articolo 90 ampiamente utilizzato nelle carceri speciali sarà abolito nel 1986.
Nel '75, in contemporanea con la Riforma penitenziaria, è varata la Legge Reale, che concede alle forze di polizia di trattenere i fermati per accertamenti, di operare perquisizioni domiciliari senza autorizzazione del magistrato, di lasciare impuniti gli agenti che compiono reati inerenti al servizio; la legge viola l'articolo 13 della Costituzione italiana che afferma "la libertà personale è inviolabile".
Siamo in un momento storico caratterizzato da un forte conflitto sociale a cui si risponde con gli arresti di persone solo sospettate di appartenere a gruppi armati. Nel 1977 il sistema carcerario italiano si connota di un doppio circuito: uno normale per la massa di detenuti ed uno speciale per i politici e i comuni più combattivi.
Vengono riaperte carceri che si ritrovano nelle isolette del Mediterraneo e nuove carceri verranno costruite tra il '77 e l'81 in tutto 13 (10 maschili e 3 femminili).
Negli speciali si sperimentano tecniche di deprivazione sensoriale al fine di disgregare la personalità del prigioniero, isolamento individuale o in piccoli gruppi da trascorrere per 22 in cella e due ore in un cubo di cemento da cui si può vedere solo il cielo. Interposizioni di vetri e citofoni che alterano il timbro della voce ai colloqui con i familiari.
Tra il '77 e l'80 sono varati diversi decreti antiterrorismo detti leggi Cossiga, che stabiliscono aumenti di pena di oltre la metà per reati compiuti con finalità di terrorismo, aumenti di pena per reati associativi e facilitazioni per chi si dissocia dai gruppi armati denunciando i propri compagni.
La legislazione emergenziale si arricchì di altri provvedimenti nel corso degli anni '70: decreto ministeriale del '72 che istituzionalizzava i "braccetti di massimo isolamento" dove venivano rinchiusi i prigionieri politici ritenuti pericolosi a cui erano sospesi elementari diritti dei detenuti: non possibilità di acquistare generi alimentari e di conforto, sospensione dei pacchi esterni, non partecipazione alla gestione delle biblioteche e delle attività ricreative e sportive, permanenza all'aria di sei ore settimanali non continue, impossibilità di svolgere attività all'interno del carcere, sospensione dei colloqui telefonici e della visione della tv, non possibilità di ricevere o acquistare giornali e riviste, e l'ascolto di radio con modulazione di frequenza, un solo colloquio al mese con i familiari.
Dello stesso anno è la legge numero 304 detta "Sulla dissociazione" che prevedeva forti sconti di pene non per chi denunciava i propri compagni, bensì per chi abiurava la passata militanza e prendeva le distanze dalla ideologia di riferimento.

Nel 1986 è varata la legge 663 detta Gozzini che doveva essere la "riforma delle riforme", ovvero doveva cercare di correggere le incompetenze della Riforma del '75. La Gozzini verrà svuotata di senso nel dibattito parlamentare così che risultava non più la legge che avrebbe permesso un graduale reinserimento sociale dei detenuti attraverso un'attività lavorativa esterna e le riprese dei legami parentali ed amicali, ma una legge che "prevedeva", cioè concedeva, la possibilità di accedere all'esterno grazie ad uno "scambio", ossia i detenuti dovevano accettare il sistema carcerario così com'è per poterne uscire. Tuttora, il detenuto deve fingere l'accettazione e preoccuparsi individualmente di tessere relazioni con le associazioni di volontariato che operano nelle strutture carcerarie. Inoltre, una volta fuori, il detenuto lavora sottopagato pur di poter riprendere le relazioni sociali esterne.
L'ultima legge parlamentare è del 1997, detta Simeoni. Questa legge si è posta contro la campagna forcaiola condotta sui mass media in merito alle scarcerazioni facili (a tal proposito ricordiamo che l'Italia è tra i paesi europei quello dove si espiano le pene quasi per intero e dove le evasioni sono in numero più basso) ma è rimasta ancorata alla logica premiale e quindi all'operato dei Magistrati di sorveglianza che, nel concedere i benefici, si avvalgono dei verbali di polizia e non di quelli dei servizi sociali. Le misure alternative al carcere, non sono in Italia, di fatto, applicate.
Allo stato attuale sono più di 50mila i detenuti nelle carceri italiane e di questi abbiamo al primo posto i tossicodipendenti, in maggioranza sieropositivi, e al secondo gli immigrati. Gli immigrati che si trovano in Italia sono inoltre vittime di altre misure repressive, ovvero di essere portati, se trovati privi di permesso di soggiorno, nei Centri di Accoglienza Temporanei, dove possono restare a tempo indeterminato privati dei più elementari diritti, in attesa di essere espulsi dall'Italia.



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mercoledì 25 febbraio 2015

CESARE BECCARIA

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Cesare Bonesana-Beccaria, marchese di Gualdrasco e di Villareggio (Milano, 15 marzo 1738 – Milano, 28 novembre 1794) è stato un giurista, filosofo, economista e letterato italiano, figura di spicco dell'Illuminismo, legato agli ambienti intellettuali milanesi.

Cesare Beccaria nacque a Milano, figlio di Giovanni Saverio di Francesco e di Maria Visconti di Saliceto, il 15 marzo 1738. Studiò a Parma, poi a Pavia dove si laureò nel 1758.
Il padre sposò la Visconti in seconde nozze nel 1736, dopo essere rimasto vedovo nel 1730 di Cecilia Baldroni. Nel 1760, contro la volontà del padre, rinunciando ai suoi diritti di primogenitura, sposò l'allora sedicenne Teresa Blasco (originariamente De Blasio) nata a Rho nel 1744, dalla quale ebbe quattro figli: Giulia Beccaria (1762-1841), Maria Beccaria (1766 - 1788), nata con gravi problemi neurologici e morta giovane, Giovanni Annibale nato e morto nel 1767 e Margherita anch'essa nata e morta nel 1772.
Il padre lo cacciò di casa dopo il matrimonio, e dovette essere ospitato da Pietro Verri, che lo mantenne anche economicamente per un periodo. Beccaria si vergognò molto di questo periodo, e nonostante l'amicizia di Verri, faticava a riconoscere i suoi debiti a quest'ultimo. Teresa morì il 14 marzo 1774, a causa della sifilide o della tubercolosi. Beccaria, dopo appena 40 giorni di vedovanza, firmò il contratto di matrimonio con Anna dei Conti Barnaba Barbò, che sposò in seconde nozze il 4 giugno 1774, ad appena 82 giorni dalla morte della prima moglie, suscitando grande scalpore. Da Anna Barbò ebbe un altro figlio, Giulio Beccaria.

Il suo avvicinamento all'Illuminismo avvenne dopo la lettura delle Lettere persiane di Montesquieu.

Fece parte del cenacolo dei fratelli Pietro e Alessandro Verri, collaborò alla rivista Il Caffè e contribuì a creare l'Accademia dei Pugni nel 1761, fondata secondo un suo concetto della educazione dei giovani mirante a rispettare i suoi concetti di legalità. Cesare Beccaria pensava che l'uomo acculturato fosse meno incline a commettere delitti.

Dalle discussioni con gli amici Verri gli venne l'impulso di scrivere un libro che spingesse a una riforma in favore dell'umanità più sofferente. Fu stimolato in particolare da Alessandro Verri, protettore dei carcerati, a interessarsi alla situazione della giustizia.

Dopo la pubblicazione di alcuni articoli di economia, nel 1764 diede alle stampe Dei delitti e delle pene, inizialmente anonimo, breve scritto contro la tortura e la pena di morte che ebbe enorme fortuna in tutta Europa e nel mondo (Thomas Jefferson e i padri fondatori degli Stati Uniti, che la lessero direttamente in italiano, presero spunto per le nuove leggi americane) e in particolare in Francia, dove incontrò l'apprezzamento entusiastico dei filosofi dell'Encyclopédie, di Voltaire (che ebbe anche una corrispondenza con Beccaria) e dei philosophes più prestigiosi che lo tradussero (la versione francese è opera dell'abate filosofo André Morellet, con le note di Denis Diderot) e lo considerarono come un vero e proprio capolavoro. L'opera fu messa all'Indice dei libri proibiti nel 1766, a causa della distinzione tra peccato e reato.

Per molti l'opera fu scritta in realtà da Pietro Verri, che riprese temi simili nelle Osservazioni sulla tortura e pubblicata anonima a Livorno per non incorrere nelle ire del governo austriaco. Lo stile analitico appare però diverso da quello del Verri, che è più vivace, e non vi sono prove certe a proposito: in realtà si può dire che il trattato germinò dal dibattito che animava la rivista Il Caffè, di cui i fratelli Verri erano gli intellettuali di primo piano.

Il suo avvicinamento all'Illuminismo avvenne dopo la lettura delle Lettere persiane di Montesquieu.

Fece parte del cenacolo dei fratelli Pietro e Alessandro Verri, collaborò alla rivista Il Caffè e contribuì a creare l'Accademia dei Pugni nel 1761, fondata secondo un suo concetto della educazione dei giovani mirante a rispettare i suoi concetti di legalità. Cesare Beccaria pensava che l'uomo acculturato fosse meno incline a commettere delitti.

Dalle discussioni con gli amici Verri gli venne l'impulso di scrivere un libro che spingesse a una riforma in favore dell'umanità più sofferente. Fu stimolato in particolare da Alessandro Verri, protettore dei carcerati, a interessarsi alla situazione della giustizia.

Dopo la pubblicazione di alcuni articoli di economia, nel 1764 diede alle stampe Dei delitti e delle pene, inizialmente anonimo, breve scritto contro la tortura e la pena di morte che ebbe enorme fortuna in tutta Europa e nel mondo (Thomas Jefferson e i padri fondatori degli Stati Uniti, che la lessero direttamente in italiano, presero spunto per le nuove leggi americane) e in particolare in Francia, dove incontrò l'apprezzamento entusiastico dei filosofi dell'Encyclopédie, di Voltaire (che ebbe anche una corrispondenza con Beccaria) e dei philosophes più prestigiosi che lo tradussero (la versione francese è opera dell'abate filosofo André Morellet, con le note di Denis Diderot) e lo considerarono come un vero e proprio capolavoro. L'opera fu messa all'Indice dei libri proibiti nel 1766, a causa della distinzione tra peccato e reato.

Per molti l'opera fu scritta in realtà da Pietro Verri, che riprese temi simili nelle Osservazioni sulla tortura e pubblicata anonima a Livorno per non incorrere nelle ire del governo austriaco. Lo stile analitico appare però diverso da quello del Verri, che è più vivace, e non vi sono prove certe a proposito: in realtà si può dire che il trattato germinò dal dibattito che animava la rivista Il Caffè, di cui i fratelli Verri erano gli intellettuali di primo piano.

Beccaria viaggiò poi controvoglia (al momento della partenza ebbe una crisi di panico, quando dovette lasciare la moglie a Milano) fino a Parigi, e solo dietro l'insistenza dei fratelli Verri e dei filosofi francesi desiderosi di conoscerlo. Fu accolto per breve tempo nella circolo del barone d'Holbach. La sua giustificata gelosia per la moglie lontana e il suo carattere ombroso e scostante, fecero sì che appena possibile tornò a Milano, lasciando solo il suo accompagnatore Alessandro Verri a proseguire il viaggio verso l'Inghilterra. Come Rousseau, Beccaria era a tratti paranoico e aveva spesso sbalzi d'umore, la sua personalità era abbastanza indolente e il carattere debole, poco brillante e non portato alla vita sociale; ciò non gli impediva però di saper esprimere molto bene i concetti che aveva in mente, soprattutto nei suoi scritti.Tornato a Milano non si mosse più, divenne professore di Scienze Camerali (economia politica) e cominciò a progettare una grande opera sulla convivenza umana, mai completata.

Entrato nell'amministrazione austriaca nel 1771, fu nominato membro del Supremo Consiglio dell'Economia, carica che ricoprì per oltre vent'anni, contribuendo alle riforme asburgiche sotto Maria Teresa e Giuseppe II. Fu criticato per questo dagli amici (tra cui Pietro Verri), che gli rimproveravano di essere diventato un burocrate.

La figlia Giulia, futura madre di Alessandro Manzoni, era stata messa in collegio (nonostante Beccaria avesse spesso deprecato i collegi religiosi) subito dopo la morte della madre e dimenticata per quasi sei anni: suo padre non volle più sapere niente di lei per molto tempo e non la considerò mai sua figlia, bensì il frutto di una relazione extraconiugale delle numerose che la moglie aveva avuto. Beccaria non si sentiva adeguato al ruolo di padre, inoltre negò l'eredità materna alla figlia, avendo contratto dei debiti: ciò gli diede la fama di irriducibile avarizia. Giulia uscì dal collegio nel 1780, frequentando poi gli ambienti illuministi e libertini. Nel 1782 la diede in sposa al conte Pietro Manzoni, più vecchio di vent'anni di lei: il nipote Alessandro nacque nel 1785, ma pare fosse in realtà il figlio di Giovanni Verri, fratello minore di Pietro e Alessandro, nonché amante di Giulia. Prima della morte di Cesare, Giulia lasciò, nel 1792, il conte Manzoni e Milano, andando a vivere a Parigi con il conte Carlo Imbonati, rompendo definitivamente i rapporti col padre.

Beccaria morì a Milano il 28 novembre 1794, a causa di un ictus, all'età di 56 anni, e trovò sepoltura nel Cimitero della Mojazza, fuori Porta Comasina, in una sepoltura popolare (dove fu sepolto anche Giuseppe Parini) anziché nella tomba di famiglia. Quando tutti i resti vennero traslati nel cimitero monumentale di Milano, un secolo dopo, si perse traccia della tomba del grande giurista. Pietro Verri, con una riflessione valida ancora oggi, deplorò nei suoi scritti il fatto che i milanesi non avessero onorato abbastanza il nome di Cesare Beccaria, né da vivo né da morto, che tanta gloria aveva portato alla città. Ai funerali di Beccaria era presente anche il giovane nipote Alessandro Manzoni, nonché il figlio superstite ed erede, Giulio.

Beccaria fu influenzato dalla lettura di Locke, Helvetius, Rousseau (di cui condivideva l'orientamento deista, sebbene professò sempre il cattolicesimo per tutta la sua vita) e, come gran parte degli illuministi milanesi, dal sensismo di Condillac. Fu influenzato anche dagli enciclopedisti, in particolare da Voltaire e Diderot. Partendo dalla classica teoria contrattualistica del diritto, derivata in parte dalla formulazione datane da Rousseau, che sostanzialmente fonda la società su un contratto sociale (nell'omonima opera) teso a salvaguardare i diritti degli individui e a garantire in questo modo l'ordine, Beccaria definì in pratica il delitto in maniera laica come una violazione del contratto, e non come offesa alla legge divina, che appartiene alla coscienza della persona e non alla sfera pubblica. La società nel suo complesso godeva pertanto di un diritto di autodifesa, da esercitare in misura proporzionata al delitto commesso (principio del proporzionalismo della pena) e secondo il principio contrattualistico per cui nessun uomo può disporre della vita di un altro (Rousseau non considerava moralmente lecito nemmeno il suicidio, in quanto non l'uomo, ma la natura, nella visione del ginevrino, aveva potere sulla propria vita, e quindi tale diritto non poteva certamente andare allo Stato, che comunque avrebbe violato un diritto individuale).

Il punto di vista illuministico del Beccaria si concentra in frasi come «Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa». Ribadisce come è necessario neutralizzare l'«inutile prodigalità di supplizi» ampiamente diffusi nella società del suo tempo. La tesi umanitaria, messa in risalto da Voltaire, è parzialmente da lui accantonata, in quanto Beccaria vuole dimostrare pragmaticamente l'inutilità della tortura e della pena di morte, più che la loro ingiustizia. Egli è infatti consapevole che i legislatori sono mossi più dall'utile pratico di una legge, che da principi assoluti, di ordine religioso o filosofico. Beccaria afferma infatti che «se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità». Beccaria quindi si inserisce nel filone utilitaristico: considera l’utile come movente e metro di valutazione di ogni azione umana.

L’ambito della sua dottrina è quello general-preventivo, nel quale si suppone che l’uomo sia condizionabile in base alla promessa di un premio o di un castigo e, nel contempo, si ritiene che sussista fra ogni cittadino e le istituzioni una conflittualità più o meno latente. Sostiene la laicità dello Stato. Adotta come metodo d’indagine quello analitico-deduttivo (tipico della matematica) e per lui l’esperienza è da intendersi in termini fenomenici (approccio sensista).

La natura umana si svolge in una dimensione edonistico-pulsionistica, ovvero sia i singoli, sia la moltitudine, agiscono seguendo i loro sensi. In poche parole l’uomo è caratterizzato dall’edonismo. Gli individui possono essere paragonati a dei «fluidi» messi in movimento dalla costante ricerca del piacere, intesa come fuga dal dolore. L’uomo però è una macchina intelligente capace di razionalizzare le pulsioni, in modo da consentire la vita in società; infatti certamente ogni uomo pretende di essere autonomo e insindacabile nelle sue decisioni, ma si rende conto della convenienza della vita sociale. Ma la conflittualità rimane e quindi bisogna impedire che il cittadino venga sedotto dall’idea di infrangere la legge al fine di perseguire il proprio utile a tutti i costi, pertanto il legislatore, da «abile architetto», deve predisporre sanzioni e premi in funzione preventiva; è necessario tenere sotto controllo i «fluidi», inibendo le pulsioni antisociali.

Tuttavia Beccaria sostiene che la sanzione deve essere sì idonea a garantire la difesa sociale, ma al contempo mitigata e rispettosa della persona umana.

« Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio »
(Dei delitti e delle pene, cap. XXVIII)
La pena di morte, “una guerra della nazione contro un cittadino”, è inaccettabile perché il bene della vita è indisponibile, quindi sottratto alla volontà del singolo e dello Stato.
Inoltre essa:

non è un vero deterrente
non è necessaria in tempo di pace
Essa non svolge un'adeguata azione intimidatoria poiché lo stesso criminale teme meno la morte di un ergastolo perpetuo o di una miserabile schiavitù, si tratta di una sofferenza definitiva contro una sofferenza reiterata. Nei soggetti osservanti, essa può poi apparire come uno spettacolo o suscitare compassione. Nel primo caso, essa indurisce gli animi, rendendoli più inclini al delitto; nel secondo, non rafforza il senso di obbligatorietà della legge e il senso di fiducia nelle istituzioni, anzi lo diminuisce. Anche se la pena assumesse un aspetto deterrente, essa apparirebbe uno strumento troppo dispendioso in quanto dovrebbe essere irrogata spesso per esercitare la dovuta impressione sugli uomini. Suggerisce invece di sostituirla con i lavori forzati, in modo che il reo, ridotto a “bestia di servigio”, fornirà esempio duraturo ed incisivo dell’efficacia della legge, risarcendo la società dai danni provocati; e, così facendo, nel contempo si salvaguarda il valore della vita. Questa condizione è assai più potente dell’idea della morte e spaventa più chi la vede che chi la soffre; è quindi efficace ed intimidatoria, benché tenue. In realtà così facendo viene sostituita alla morte del corpo la morte dell’anima, il condannato viene annichilito interiormente.

Beccaria ammette che il ricorso alla pena capitale sia necessario solo quando l’eliminazione del singolo fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, come nel caso di chi fomenta tumulti e tensioni sociali: ma questo caso non sarebbe applicabile se non verso un individuo molto potente e solo in caso di una guerra civile.
Tale motivazione fu usata da Robespierre per chiedere la condanna di Luigi XVI, che invece diede il via ad un uso spropositato della pena di morte, e poi al Terrore, certamente non ammissibile nel pensiero di Beccaria, che infatti prese le distanze, come molti illuministi moderati, dalla Rivoluzione francese dopo il 1793.

La tortura, “l’infame crociuolo della verità”, viene confutata da Beccaria per vari motivi:

essa viola la presunzione di innocenza, dato che un uomo non può considerarsi reo fino alla sentenza del giudice.
consiste in un’afflizione e pertanto è inaccettabile; se il delitto è certo porta alla pena stabilita dalle leggi, se è incerto non si deve tormentare un possibile innocente.
non è operativa in quanto induce a false confessioni, poiché l’uomo, stremato dal dolore, arriverà ad affermare falsità al fine di terminare la sofferenza.
è da rifiutarsi anche per motivi di umanità: l’innocente è posto in condizioni peggiori del colpevole.
non porta all’emenda del soggetto, né lo purifica agli occhi della collettività
Beccaria ammette razionalmente l’afflizione della tortura nel caso di testimone reticente, cioè a chi durante il processo si ostini a non rispondere alle domande; in questo caso la tortura trova una sua giustificazione, ma egli preferisce comunque chiederne la totale abolizione.

Beccaria indica come la sanzione deve possedere alcuni requisiti:

la prontezza ovvero la vicinanza temporale della pena al delitto
l’infallibilità ovvero vi deve essere la certezza della risposta sanzionatoria da parte delle autorità
la proporzionalità con il reato (difficile da realizzare ma auspicabile)
la durata, che dev’essere adeguata
la pubblica esemplarità, infatti la destinataria della sanzione è la collettività, che constata la non convenienza all’infrazione
Pertanto il fine della sanzione non è quello di affliggere, ma quello di impedire al reo di compiere altri delitti e di intimidire gli altri dal compierne altri, fino a parlare di "dolcezza della pena", in contrasto alla pena violenta.

Secondo Beccaria, per ottenere un'approssimativa proporzionalità pena-delitto, bisogna tener conto:
- del danno subito dalla collettività
- del vantaggio che comporta la commissione di tale reato
- della tendenza dei cittadini a commettere tale reato
Non dev’essere quindi una violenza gratuita, ma dev’essere invece essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi.
La pena è oltretutto una extrema ratio, infatti si dovrebbe evitare di ricorrere ad essa quando si hanno efficaci strumenti di controllo sociale. Per questo è importante attuare degli espedienti di “prevenzione indiretta”, come ad esempio: un sistema ordinato della magistratura, la diffusione dell’istruzione nella società, il diritto premiale, una riforma economico-sociale che migliori le condizioni di vita delle classi sociali disagiate.

Il pensiero di Beccaria sul porto delle armi da fuoco, che egli riteneva un utile strumento di deterrenza del crimine, si riassume nelle seguenti citazioni:"Falsa idea di utilità è quella che sacrifica mille vantaggi reali per un inconveniente o immaginario o di troppa conseguenza, che toglierebbe agli uomini il fuoco perché incendia e l’acqua perché annega, che non ripara ai mali che col distruggere. Le leggi che proibiscono di portare armi sono leggi di tal natura; esse non disarmano che i non inclinati né determinati ai delitti, mentre coloro che hanno il coraggio di poter violare le leggi più sacre della umanità e le più importanti del codice, come rispetteranno le minori e le puramente arbitrarie, e delle quali tanto facili ed impuni debbon essere le contravvenzioni, e l’esecuzione esatta delle quali toglie la libertà personale, carissima all'uomo, carissima all’illuminato legislatore, e sottopone gl’innocenti a tutte le vessazioni dovute ai rei? Queste peggiorano la condizione degli assaliti, migliorando quella degli assalitori, non iscemano gli omicidii, ma gli accrescono, perché è maggiore la confidenza nell’assalire i disarmati che gli armati. Queste si chiamano leggi non prevenitrici ma paurose dei delitti, che nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degl’inconvenienti ed avantaggi di un decreto universale'".

L'opera ed il pensiero di Beccaria influenzarono la codificazione del Granducato di Toscana,concretizzata nella Riforma della legislazione criminale toscana, promulgata da Pietro Leopoldo d'Asburgo nel 1787, meglio conosciuta come "Codice leopoldino" col quale la Toscana divenne il primo stato in Europa ad eliminare integralmente la pena di morte e la tortura dal proprio sistema penale.

L'attenzione e la centralità del suo pensiero arrivarono a condizionare persino la codificazione costituzionale di molti stati nordamericani, avviata intorno all'ultimo terzo del secolo XVIII.

Le idee del Beccaria stimolarono un dibattito ancora vivo e attuale oggi.

Gli è stato dedicato un asteroide: 8935 Beccaria.
Il carcere minorile di Milano è a lui intitolato.
A lui è intitolato un prestigioso Liceo Classico milanese, il Ginnasio Liceo Statale Cesare Beccaria.


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