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domenica 1 maggio 2016

IL LAVORO



Il lavoro è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini dall'articolo 4 della Costituzione. In esso si dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Il diritto del lavoro è quel ramo del diritto che studia la disciplina degli aspetti ed i problemi attinenti alla disciplina del lavoro, del rapporto di lavoro, e tutte le tematiche ad esso collegate. Si tratta di una disciplina che è nata e si è sviluppata per regolare e attenuare le problematiche sociali sorte con la rivoluzione industriale.

Esso riguarda la regolamentazione delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore a quella delle relazioni sindacali (oggetto propriamente del diritto sindacale) a quella attinente alle assicurazioni sociali e previdenziali (di cui si occupa il diritto della previdenza e della sicurezza sociale). È uno di quei rami del diritto che più direttamente risente dell'influenza della situazione economica generale, occorrendo tradurre in norme e concetti legislativi le concezioni ideologiche o statalistiche del sistema di riferimento.

L'organizzazione internazionale di più antica data che opera nel campo del lavoro a livello mondiale è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, della quale fanno parte attualmente 178 tra i 191 Stati membri delle Nazioni Unite, che svolge un'attività normativa composta da raccomandazioni indirizzate agli stati in materia di lavoro; raccomandazioni però che gli stessi stati devono recepire e ratificare in progetti di convenzioni all'interno del proprio ordinamento. Se questo ha portato, almeno formalmente, ventate di civiltà e principi di civiltà giuridica nei Paesi membri meno sviluppati, ha avuto meno eco nei paesi a struttura giuridica più complessa come l'Italia, spesso dotata di una disciplina giuridica ben più sviluppata del principio recepito.

Portata ben più pesante hanno invece gli atti emanati dall'Unione europea, di cui l'Italia fa parte. Essendo infatti molto più ristretta come organizzazione (27 membri) e, soprattutto, essendo le fonti comunitarie vincolanti e, nel caso dei regolamenti, direttamente applicabili dopo la loro emanazione, ci si trova di fronte ad una uniformazione fra gli Stati membri dell'Unione di molte materie concernenti il diritto del lavoro.

La disciplina principale è stata per lungo tempo il codice civile italiano, fondamentale fu poi l'emanazione dello statuto dei Lavoratori nel 1970.

A partire dagli anni novanta del XX secolo si è avuta una progressiva introduzione di nuove figure e contratti di lavoro, soprattutto dopo l'emanazione del pacchetto Treu nel 1997. La normativa venne arricchita durante il governo Berlusconi II con la promulgazione nel 2003 della legge Biagi, e il successivo d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 che modificò in maniera incisiva il diritto del lavoro italiano. Infatti, con tale normativa si procedette ad una decisa trasformazione delle tipologie contrattuali in ambito lavorativo, sia estendendo la portata di alcune già esistenti (è il caso ad es. del cosiddetto lavoro interinale, ora denominato somministrazione di lavoro) sia con la creazione di nuove forme contrattuali (come il lavoro a chiamata e lavoro ripartito).

Nel 2014 il governo Renzi emanò una serie di norme - raggruppate in un pacchetto detto Jobs Act - che attuò un riordino dei contratti di lavoro e modificò lo statuto dei lavoratori.

Il lavoro è uno dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, valore addirittura fondante della Repubblica stessa (art.1) e criterio ispiratore dell'emancipazione sociale, oltre che oggetto di forte tutela. L'art.35 «tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», mentre gli art. successivi dettano precisi criteri di determinazione per materie delicate come retribuzione, orari di lavoro e ferie.

Come fonte centrale (almeno formalmente) dell'ordinamento giuridico italiano, la legge ordinaria (e gli atti con forza di legge) è lo strumento principale col quale lo Stato cerca di equilibrare i delicati equilibri delle parti coinvolte nei rapporti di lavoro.

Se alla fine del XIX secolo il legislatore intervenne solo per principi generali come lo sfruttamento dei minori o delle donne, col passare del tempo gli interventi divennero sempre più frequenti e sempre più complessi. Così il codice civile del 1942 arrivò a dare immediatamente definizione del lavoro subordinato (art. 2094), principi generali del contratto di lavoro (art.2060) e soprattutto una disciplina organica (oggi in gran parte aggiornata) per la tutela del lavoratore subordinato.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ci fu un'evoluzione della materia divisibile in tre periodi: un primo periodo di conservazione del modello di intervento tradizionale, con l'allargamento delle tutele già esistenti (legge 14 luglio 1959, n. 741; legge 23 ottobre 1960, n. 1369; legge 18 aprile 1962, n. 230). Un secondo periodo con la legge 20 maggio 1970, n. 300 con un provvedimento legislativo di sostegno alle organizzazioni sindacali, con l'introduzione del procedimento di repressione dell'azione antisindacale. E, infine, un terzo ed ultimo periodo d'inversione di tendenza e di contemperamento della tutela del lavoratore a favore delle esigenze di efficienza e produttività delle imprese e per la liberalizzazione del mercato del lavoro.

Un importante dibattito si è acceso in dottrina circa l'individuazione del fondamento dell'efficacia dei contratti collettivi di lavoro. Infatti, con l'abrogazione delle norme del sistema corporativo, il contratto collettivo non si poteva più considerare come un istituto pubblicistico (art. 2077 c.c.). Occorre pertanto rintracciare tale fondamento nell'autonomia privata (art. 1322 c.c.), e in tal caso risulta che l'autonomia collettiva sia, assieme all'autonomia individuale, una species del genere "autonomia privata". Il contratto collettivo produce dunque effetti vincolanti (art. 2113 c.c.) nei confronti degli iscritti all'associazione sindacale (datoriale o dei lavoratori) contraente a causa della sua natura e forza di atto di autonomia privata, destinato ad operare nell'ambito degli interessi collettivi gestiti dalle parti sociali e sottratti al potere di regolamentazione dei singoli (Renato Scognamiglio).

La funzione primaria del contratto collettivo è quella di integrare e, se possibile, migliorare le tutele offerte al lavoratore dalla legge, adattandole ai vari tipi di contesti (professionale, merceologico, geografico..). La stessa legge spesso rimanda al contratto collettivo, fissando solo determinati principi e lasciando a quest'ultimo la peculiare disciplina. Gli attuali contratti collettivi (cd di diritto comune) non hanno efficacia generale obbligatoria in quanto contratti di diritto privato stipulati tra soggetti privati (le organizzazioni dei datori e dei lavoratori). Essi trovano applicazione soltanto per i soggetti (datore di lavoro e lavoratore) che siano membri di dette associazioni sindacali o che vi abbiano fatto espresso rinvio nel contratto individuale di lavoro.

Vi sono tuttavia alcuni contratti collettivi degli anni '50 (circa 8.000 è difficile fare una stima numerica degli accordi collettivi recepiti in Decreto del presidente della Repubblica ma sono sicuramente di molto inferiori a 1000 al massimo qualche centinaio considerato che nel periodo considerato 1959-1961 e cioè prima del periodo antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale del 1962, non si sono avuti più di 1400 provvedimenti legislativi l'anno) che hanno ottenuto efficacia obbligatoria per essere stati recepiti da provvedimenti di legge che ne hanno riprodotto il contenuto in virtù della legge n. 741 del 1959. Ma tale escamotage, elaborato al fine di superare la mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione (che permane tuttora), è stato dichiarato incostituzionale e non più utilizzato (rectius: è stata dichiarata illegittima la legge di proroga degli effetti della legge 741 respingendo così l'eccezione di incostituzionalità; quest'ultima aveva infatti carattere unicamente contingente, anche e soprattutto in relazione all'art. 39 Cost.). Restano ancora in vigore anche alcuni contratti collettivi del periodo corporativo, soppresso nel 1945, ma mantenuti in vigore per legge per non creare un vuoto normativo. Ma il loro ruolo è ormai praticamente inesistente.

La disciplina del rapporto di lavoro può essere affidata agli usi normativi, nel caso in cui non ci siano disposizioni di legge o contratti collettivi relativi (art. 2078 c.c., è da considerarsi abrogato l'art. 8 secondo comma delle disp. prel. al c.c.). Gli usi possono prevalere anche in caso di disposizione di legge se prevedono una tutela più efficiente, ma non prevalere sul contratto di lavoro. Gli usi aziendali sono da considerare come fonti del diritto del lavoro in alcuni casi. Gli usi negoziali, rientrando nell'ambito dell'autonomia individuale, non possono essere considerati fonti del diritto del lavoro.
L'equità ha una funzione sia sussidiaria che determinativa:
funzione sussidiaria: quando il giudice, ove occorra, si rimetta a valutazioni di tipo equitativo per stabilire i connotati del giusto salario (art. 36 Cost.)
funzione determinativa: l'art. 432 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di liquidare in via equitativa le competenze del lavoratore.
L'autonomia individuale costituisce fonte di diritto nel senso limitato che il contratto che ne è espressione ha "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) (Persiani-Proia).
Il contratto individuale (volgarmente "lettera di assunzione") è il contratto stipulato dal singolo lavoratore con il datore; tale contratto non può derogare alla legge, ma può contenere disposizioni in melius rispetto al contratto collettivo (ossia, oltre le condizioni minime di trattamento economico e normativo contenute nel contratto collettivo, il contratto individuale può stabilire ulteriori condizioni, ma solo a patto che siano più favorevoli per il lavoratore).



Una crisi economica che sembra non finire. Un mercato del lavoro che dà deboli segnali di ripresa mettendo però ancora ai margini i più deboli e i giovani, tanto da indurre Mario Draghi, il governatore della Banca Centrale Europea, a lanciare l’allarme di una generazione perduta. La paura, la rassegnazione e il cinismo spesso prevalgono e non aiutano a comprendere la grande trasformazione del lavoro che stiamo già vivendo. Ne subiamo, spesso mediaticamente, gli aspetti più negativi senza saperne cogliere le sfide e le grandi opportunità che ci offre. Eppure il cambiamento in atto non porta alla 'fine del lavoro' preconizzata da Rifkin oltre vent’anni fa. Basti pensare che nel decennio 2005-2015 tutta l’occupazione aggiuntiva americana è stata generata dalle cosiddette 'forme di lavoro alternative', ossia tutto ciò che non è contratto subordinato standard.

Parliamo di lavori nei servizi, proprio quei nuovi lavori che oggi ancora si faticano a definire e ad inquadrare, che vanno dal settore informatico, a quello della sicurezza, passando dagli autisti di Uber e Lyft fino ai servizi alla persona forniti però attraverso agenzie specializzate. Un dato questo che chiarisce più di ogni elucubrazione come il normale rapporto di lavoro subordinato sul quale si è costruito il modello economico e sociale del Novecento stia lentamente scomparendo.

Le cause sono molteplici e vanno dalle diverse esigenze di vita dei lavoratori contemporanei, alla necessità di maggior flessibilità nei sistemi produttivi. Il secondo dato, per restare negli Usa, è che dal 1950 ad oggi siamo passati dal 24% di lavoratori nell’industria all’8,5%. Nello stesso periodo sono cresciuti gli utili ed è cresciuta la produttività. Questo, in parole povere, significa che oggi per produrre gli stessi beni di 60 anni fa abbiamo bisogno di un terzo dei lavoratori. Ma la transizione in atto, soprattutto in Germania, verso la nuova fabbrica intelligente, con la nascita di nuove figure professionali e nuovi lavori, ci porta a dire che siamo anche in questo campo di fronte ad un cambiamento, non all’ultima tappa.

Questi dati si innestano su fattori demografici e inefficienze strutturali nel mercato del lavoro, nella formazione, nella scuola, nell’università con particolare riguardo alla ricerca, nella composizione dei servizi creditizi e finanziari all’impresa, che collocano l’Italia in una posizione di particolare debolezza nel nuovo scenario di marcato dinamismo e 'agilità' che pure dovrebbe essere propizio alle dimensioni delle nostre imprese e ai caratteri originali dei nostri lavoratori e imprenditori. Le tecnologie digitali cambiano l’organizzazione della produzione di beni e servizi e, in conseguenza, il lavoro, con caratteristiche di velocità e imprevedibilità che non hanno precedenti. Vengono progressivamente abbandonati i modelli organizzativi verticali fondati sulla esecuzione di ordini gerarchicamente impartiti e sul relativo potere di controllo; si affermano relazioni lavorative orizzontali che lasciano spazio alla creatività e alla responsabilità; il lavoro si realizza per cicli, per fasi o per obiettivi; cambia radicalmente il concetto di inquadramento e di mansione staticamente inteso; si smaterializza la postazione fissa, l’orario di lavoro diventa flessibile e talora autogestito; la retribuzione viene definita in modo crescente per risultati. Questi tumultuosi cambiamenti, che incidono su imprese e lavoro, non sono solo di tipo economico.

Stili di vita, preferenze, esigenze personali e professionali sono in rapida evoluzione. Non più un posto di lavoro per tutta la vita, ma neanche un unico luogo di lavoro durante lo stesso rapporto di lavoro, e neppure un orario fisso. La mobilità e il cambiamento di occupazione non sono più visti in negativo ma anche come un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze. Le tecnologie di nuova generazione non sono altro, in questa dimensione, che uno strumento funzionale a questi profondi mutamenti sociali e culturali aprendo nuove opportunità professionali e occupazionali. L’agilità insomma diventa una caratteristica pervasiva della vita e in essa delle prestazioni lavorative; non si risolve nel solo lavoro a distanza o nel solo incremento della produttività indotto dal risparmio di tempo. Si tratta quindi non di fissare i cambiamenti immaginando di codificarli in nuove norme, destinate ad essere sempre incapaci di comprendere una realtà dalle molte sfaccettature e in rapido divenire, ma di individuare strumenti duttili, utili ad accompagnare l’impiego delle tecnologie in modo che esprimano tutti i vantaggi potenziali per i lavoratori e per le imprese.

In una situazione così complessa sembrano due le strade da percorrere parallelamente. Da un lato limitare un certo allarmismo che, come i lavoratori luddisti che nell’Ottocento distruggevano le macchine, identifica tutto ciò che è cambiamento unicamente come un potenziale rischio e mai come una opportunità. Terrorizzare i giovani, dipingendo un futuro grigio e senza lavoro non solo è pericoloso ma è anche anti-storico. Nessun lavoratore agricolo di due secoli fa avrebbe potuto immaginare che la sua professione poteva scomparire quasi totalmente senza che i tassi di occupazione calassero drasticamente come è accaduto, per poi rinascere sotto nuove forme sicuramente meno pesanti e faticose e anzi in linea con le istanze di sostenibilità di cui parla Papa Francesco. La seconda strada è quella di imparare ad osservare la realtà del mondo del lavoro. È un appello fatto più volte ma sempre meno ascoltato.

Esistono invece dati, esperienze in atto, sperimentazioni, nuovi modelli che possono servire da base empirica per un dibattito serio, anche in chiave di riforme politico-economiche. Per costruire insieme a chi già ci sta provando una visione per il futuro, partendo non da immagini che mai come oggi sono fumose e mutevoli, ma da quello che già c’è. Occorre ripartire quindi da quel 'fare insieme' al quale il Pontefice ha richiamato tutti poche settimane fa, una dimensione collettiva e comunitaria della quale oggi abbiamo più bisogno che mai. A partire dal rapporto tra lavoratori, tra lavoro e impresa, tra impresa e istituzioni, riscoprendo l’esistenza di tessuti sociali, corpi intermedi, rappresentanza che vivono oggi una crisi che non basta a sancirne l’inutilità.



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lunedì 27 luglio 2015

27 LUGLIO 1993



In questo mondo si conoscono  solo scene di guerra: qui siamo  Milano 22 anni fa.....  appartenere alla razza umana è un triste guardando tali scene.

27 luglio 1993: la strage di via Palestro, un attentato dinamitardo avvenuto a Milano ad opera di cosa nostra.

L'esplosione di una autobomba in via Palestro, presso la Galleria d'arte moderna e il Padiglione di arte contemporanea provocò l'uccisione di cinque persone: i Vigili del Fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l'Agente di Polizia Municipale Alessandro Ferrari e Moussafir Driss, immigrato marocchino che dormiva su una panchina. Tale attentato viene inquadrato nella scia degli altri attentati del '92-'93 che provocarono la morte di 21 persone (tra cui i giudici Falcone e Borsellino) e gravi danni al patrimonio artistico.

Nel maggio 1993 alcuni mafiosi di Brancaccio e Corso dei Mille (Giuseppe Barranca, Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro, Francesco Giuliano) provvidero a macinare e confezionare altro esplosivo in una casa fatiscente a Corso dei Mille, sempre messa a disposizione da Antonino Mangano (capo della Famiglia di Roccella); a metà luglio le due balle di esplosivo vennero nascoste in un doppiofondo ricavato nel camion di Pietro Carra (autotrasportatore che gravitava negli ambienti mafiosi di Brancaccio), che le trasportò ad Arluno, in provincia di Milano, insieme a Lo Nigro, che portò con sé una miccia ed altro materiale: ad Arluno, Carra e Lo Nigro furono raggiunti da una persona che li condusse in una stradina di campagna, dove scaricarono l'esplosivo. Il 27 luglio Lo Nigro e Giuliano giunsero a Roma, provenendo da Milano, per organizzare anche gli attentati alle chiese di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.

La sera del 27 luglio l'agente di Polizia Locale Alessandro Ferrari notò la presenza di una Fiat Uno (che risulterà poi rubata qualche ora prima) parcheggiata in via Palestro, di fronte al Padiglione di arte contemporanea, da cui fuoriusciva un fumo biancastro e quindi richiese l'intervento dei Vigili del fuoco, che accertarono la presenza di un ordigno all'interno dell'auto; tuttavia, qualche istante dopo, l'autobomba esplose ed uccise l'agente Alessandro Ferrari e i vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno ma anche l'immigrato marocchino Moussafir Driss, che venne raggiunto da un pezzo di lamiera mentre dormiva su una panchina.

L'onda d'urto dell'esplosione frantumò i vetri delle abitazioni circostanti e danneggiò anche alcuni ambienti della vicina Galleria d'arte moderna, provocando il crollo del muro esterno del Padiglione di arte contemporanea. Durante la notte esplose una sacca di gas formatasi in seguito alla rottura di una tubatura causata dalla deflagrazione, che procurò ingenti danni al Padiglione, ai dipinti che ospitava e alla circostante Villa Reale.

Le indagini ricostruirono l'esecuzione della strage di via Palestro in base alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pietro Carra, Antonio Scarano, Emanuele Di Natale e Umberto Maniscalco: nel 1998 Cosimo Lo Nigro, Giuseppe Barranca, Francesco Giuliano, Gaspare Spatuzza, Luigi Giacalone, Salvatore Benigno, Antonio Scarano, Antonino Mangano e Salvatore Grigoli vennero riconosciuti come esecutori materiali della strage di via Palestro nella sentenza per le stragi del 1993; tuttavia, nella stessa sentenza, si leggeva: « Purtroppo, la mancata individuazione della base delle operazioni a Milano e dei soggetti che in questa città ebbero, sicuramente, a dare sostegno logistico e contributo manuale alla strage non ha consentito di penetrare in quelle realtà che, come dimostrato dall’investigazione condotta nelle altre vicende all’esame di questa Corte, si sono rivelate più promettenti sotto il profilo della verifica “esterna”».

Nel 2002, sempre in base alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Carra e Scarano, la Procura di Firenze dispose l'arresto dei fratelli Tommaso e Giovanni Formoso ("uomini d'onore" di Misilmeri), identificati dalle indagini come coloro che aiutarono Lo Nigro nello scarico dell'esplosivo ad Arluno e che compirono materialmente la strage di via Palestro. Nel 2003 la Corte d'Assise di Milano condannò i fratelli Formoso all'ergastolo e tale condanna venne confermata nei due successivi gradi di giudizio.

Nel 2008 Gaspare Spatuzza iniziò a collaborare con la giustizia e fornì nuove dichiarazioni sugli esecutori materiali della strage di via Palestro: in particolare, Spatuzza riferì che lui, Cosimo Lo Nigro, Francesco Giuliano, Giovanni Formoso e i fratelli Vittorio e Marcello Tutino (mafiosi di Brancaccio) parteciparono ad una riunione in cui vennero decisi i gruppi che dovevano operare su Roma o Milano per compiere gli attentati; secondo Spatuzza, Formoso e i fratelli Tutino operarono su Milano e in un primo momento lui, Lo Nigro e Giuliano li raggiunsero per aiutarli nello scarico dell'esplosivo e nel furto della Fiat Uno utilizzata nell'attentato, per poi tornare a Roma al fine di compiere gli attentati alle chiese.

In seguito Spatuzza scagionò anche Tommaso Formoso, dichiarando che all'attentato partecipò soltanto il fratello Giovanni, che da Tommaso si era fatto prestare con una scusa la villetta di Arluno dove venne scaricato l'esplosivo: tuttavia nell'aprile 2012 la Corte d'Assise di Brescia rigettò la richiesta di revisione del processo a Tommaso Formoso, adducendo che le sole dichiarazioni di Spatuzza non bastavano. Sempre sulla base delle dichiarazioni di Spatuzza, nel 2012 la Procura di Firenze dispose l'arresto del pescatore Cosimo D'Amato, cugino di Cosimo Lo Nigro, il quale era accusato di aver fornito l’esplosivo, estratto da residuati bellici recuperati in mare, che venne utilizzato in tutti gli attentati del '92-'93, compresa la strage di via Palestro. Nel 2013 D'Amato venne condannato all'ergastolo con il rito abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare di Firenze.


«Stanno comparendo diverse scritte in tutta Milano contro il 41 bis. Scritte particolari, bianche, a caratteri grandi, grafia incerta, ma ben studiate»: aveva denunciato sabato dal suo profilo Facebook il consigliere comunale del Pd David Gentili, che è anche Presidente della Commissione antimafia del Consiglio comunale di Milano. «Per la commemorazione della Strage di Palestro (27 luglio), ci piacerebbe - scrive Gentili - coinvolgere i cittadini stessi nel censurare con nettezza una campagna aggressiva, anonima, di sostegno ai mafiosi, che ci preoccupa».

Sono comparse decine di scritte contro il 41 bis sui muri di Milano. Graffiti che si oppongono al regime di carcere duro, solitamente riservato ai condannati per mafia, e che l'amministrazione comunale si sta impegnando a fare cancellare. L'autore è ignoto. La grafia delle varie scritte sembra molto simile, ma con qualche differenza fra un graffito e l'altro, tanto da fare pensare che possa esserci più di una mano.

Le scritte sono comparse in diversi punti della città e col passare delle ore altre ne vengono segnalate e cancellate. La mappa va allargandosi: piazza Leonardo Da Vinci, piazzale Maciachini, uno dei viadotti in zona Mac Mahon, viale Monza all'altezza di Precotto, Villa San Giovanni, viale Monteceneri. E la lista è ancora lunga. Sul muro di cinta dell'ippodromo è stata poi trovata la scritta "omertà = rispetto", ma potrebbe essere stata tracciata precedentemente e notata solo ora. Il Comune ha segnalato la cosa alla questura.

La cancellazione del regime di carcerazione previsto dall'articolo 41 bis (introdotto dalla Legge Gozzini) è una battaglia ormai storica dei parenti dei detenuti che vi sono sottoposti. Fece scalpore nel 2002  la comparsa allo stadio di Palermo di uno striscione contro il 41 bis durante la partita Palermo-Ascoli del 22 dicembre. Un'inchiesta della Procura di Palermo chiarì come a fare esporre lo striscione furono direttamente i boss di Cosa nostra del quartiere Brancaccio. L'abolizione del 41 bis sarebbe anche stata la richiesta da parte di Cosa nostra alla base della trattativa Stato-mafia successiva alle bombe del biennio '92 e '93.

Partendo da tutt'altro presupposto, il 41 bis è inviso anche a una serie di associazioni che si battono per i diritti dei detenuti. Il diritto dei detenuti....che hanno ucciso altre persone ....con quale diritto???? Gli animali uccidono quando hanno fame....


L'articolo 41-bis (comunemente chiamato carcere duro) fa riferimento ad una disposizione normativa della Repubblica Italiana, previsto dell'ordinamento penitenziario italiano.

La disposizione venne introdotta dalla legge legge Gozzini, che modificò la legge 26 luglio 1975, n. 354 (la legge sull'ordinamento penitenziario italiano) e riguardava inizialmente soltanto le situazioni di rivolta o altre gravi situazioni di emergenza interna alle carceri italiane.

A seguito della strage di Capaci del 23 maggio 1992, dove persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della sua scorta, fu introdotto dal decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 (cosiddetto Decreto antimafia Martelli-Scotti), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, un secondo comma all'articolo, che consentiva al Ministro della Giustizia di sospendere per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica le regole di trattamento e gli istituti dell'ordinamento penitenziario nei confronti dei detenuti facenti parti dell'organizzazione criminale mafiosa. Mentre si discuteva la proroga della legge, Leoluca Bagarella, in teleconferenza durante un processo a Trapani, legge un comunicato contro il 41 bis, in cui accusa i politici di non aver mantenuto le promesse (cfr. Papello di Totò Riina). Viene resa pubblica una lettera firmata da 31 boss mafiosi, con alcuni avvertimenti ai loro avvocati che, diventati parlamentari, li hanno dimenticati. In seguito, viene assegnata una scorta ad alcuni di questi avvocati e a Dell’Utri; quest'ultimo dopo alcuni mesi vi rinuncerà.

Nel 1995 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) ha visitato le carceri italiane per verificare le condizioni di detenzione dei soggetti sottoposti al regime ex art. 41-bis. Ad avviso della delegazione, questa particolare fattispecie di regime detentivo era risultato il più duro tra tutti quelli presi in considerazione durante la visita ispettiva. La delegazione intravedeva nelle restrizioni gli estremi per definire i trattamenti come inumani e degradanti. I detenuti erano privati di tutti i programmi di attività e si trovavano, essenzialmente, tagliati fuori dal mondo esterno. La durata prolungata delle restrizioni provocava effetti dannosi che si traducevano in alterazioni delle facoltà sociali e mentali, spesso irreversibili.

La norma aveva carattere di temporaneità: la sua efficacia era limitata ad un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione. La sua efficacia è stata prorogata una prima volta fino al 31 dicembre 1999, una seconda volta fino al 31 dicembre 2000 ed una terza volta fino al 31 dicembre 2002. Dopo 10 anni dalla strage di Capaci, il 24 maggio 2002 il Consiglio dei Ministri approvò un disegno di legge di modifica degli articoli. 4-bis e 41-bis che fu poi approvato dal Parlamento come Legge 23 dicembre 2002, n. 279 Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario, prevedendo che il provvedimento ministeriale non poteva essere inferiore ad un anno e non poteva superare i due e che le proroghe successive potessero essere di solo un anno ciascuna; il regime di carcere duro venne esteso anche ai condannati per terrorismo ed eversione.

La legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha cambiato di nuovo i limiti temporali, tuttora in vigore: il provvedimento può durare quattro anni e le proroghe due anni ciascuna.

La norma prevede la possibilità per il Ministro della Giustizia di sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti previste dalla stessa legge in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza per alcuni detenuti (anche in attesa di giudizio) incarcerati per reati di criminalità organizzata, terrorismo, eversione ed altri tipi di reato.

Il regime si applica a singoli detenuti ed è volto ad ostacolare le comunicazioni degli stessi con le organizzazioni criminali operanti all'esterno, i contatti tra appartenenti alla stessa organizzazione criminale all'interno del carcere ed i contrasti tra gli appartenenti a diverse organizzazioni criminali, così da evitare il verificarsi di delitti e garantire la sicurezza e l'ordine pubblico anche fuori dalle carceri.

La legge specifica le misure applicabili, tra cui le principali sono il rafforzamento delle misure di sicurezza con riguardo alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza, restrizioni nel numero e nella modalità di svolgimento dei colloqui, la limitazione della permanenza all'aperto (cosiddetta ora d'aria) e la censura della corrispondenza.
Il "carcere duro" è applicabile per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge penitenziaria:

delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso;
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'associazione mafiosa ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose;
delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
delitto di chi induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione;
delitto di chi, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e chi fa commercio del materiale pornografico predetto;
delitto di tratta di persone;
delitto di acquisto e alienazione di schiavi;
delitto di violenza sessuale di gruppo;
delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l'applicazione della misura nei confronti di Michele Aiello e ad Antonino Troia. In entrambi i casi la presidente dell'Associazione familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili Giovanna Maggiani Chelli ha contestato la decisione.

In data 5 novembre 2009 il Ministro della Giustizia Angelino Alfano ha reso pubblica la decisione del governo di riaprire le carceri di Pianosa e dell'Asinara, penitenziari nei quali sono stati storicamente detenuti i boss mafiosi in applicazione di tale misura. Il ministro dell'ambiente Prestigiacomo ha detto che il carcere di Pianosa non riaprirà per motivi ambientali ma si studieranno soluzioni alternative.
Anche duramente ma vivono ....dovrebbero pensare a tutto il male che hanno fatto e le vite che hanno tolto.



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