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sabato 7 novembre 2015

BASTA ALCOOL!!!!!!

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Somministrare bevande alcoliche a chi manifesta una chiara ubriachezza è punito con l’arresto da 3 mesi a un anno. Inoltre, se il somministratore è l’esercente un’osteria o altro esercizio autorizzato allo spaccio di cibi e bevande è prevista anche la sanzione della sospensione dell’attività. Ciò indipendentemente dalla entità della sanzione principale. Lo ha precisato la Corte di Cassazione in una sentenza.

Il barman, quindi, sarà chiamato a stare molto attento a quanti cocktail serve alla stessa persona, poiché, qualora questa abbia già chiari ed evidenti sintomi di ubriachezza, ad andarci di mezzo sarà il locale.

La sospensione dell’attività ha una durata minima di 15 giorni e una massima di due anni. È una misura che può avere forti ripercussioni su una attività commerciale, costretta  a rimanere inattiva ed avendo spesso, come risultato, la definitiva chiusura del locale.

Oltre a ciò, è vietata la vendita e la somministrazione di alcolici anche ai minori di 18 anni. Questo divieto si rivolge sia ai negozianti (che svolgono attività di vendita) che alle attività come pub, bar, ristoranti e discoteche (che invece svolgono attività di somministrazione). Lo ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico con una specifica risoluzione.

Il Ministero ha chiarito che rimane sempre fermo il generale divieto di mettere a disposizione dei minori degli anni 18 bevande alcoliche. Ragion per cui non ha rilevanza che l’adolescente consumi sul posto (ad esempio in discoteca o in un bar) oppure possa comprare per poi consumare altrove (ciò che succede per un acquisto in negozio).

È possibile riepilogare la materia nel seguente modo:
– è vietato vendere e somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18;
– nel caso di vendita di bevande alcoliche a minori degli anni 18, è prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro;
– la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16 è punita con la sanzione dell’arresto fino a un anno;
– la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18, ma maggiori degli anni 16, è punita con la sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro.

Anche in questi casi è prevista la sospensione dell’attività.

Della somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente non è responsabile solo il titolare dell’esercizio, ma anche chi lo gestisce per lui: pure i dipendenti, pertanto, ne risponderanno penalmente e personalmente.

L'Articolo 689 codice penale vieta la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche a:
minori degli anni 16
persona che appaia affetta da malattia di mente
persona che si trovi in condizioni di manifesta deficienza psichica a causa di altra infermità.



Il ministero dell’Interno ha chiarito che il divieto non riguarda la sola somministrazione, ma anche la vendita per asporto e pertanto le bevande alcoliche non possono essere consegnate nemmeno in confezione a chi ha meno di 16 anni.

In ordine all’accertamento dell’età del cliente la Corte di Cassazione con una sentenza ha ritenuto che in caso di incertezza sull’età del ragazzo sia necessario richiedere un documento di riconoscimento, non essendo sufficiente basarsi sulle dichiarazioni dell’interessato e pertanto commette il reato previsto dal medesimo articolo l’ esercente che serve o vende alcolici ad un minore di anni 16 anche se questi, o chi lo accompagna o ne ha la patria potestà, dichiari di avere una età superiore.

La condanna importa, nel caso di pubblici esercizi, la perdita dei requisiti di onorabilità (art. 92 TULPS) in capo al reo alla quale segue la revoca delle licenza se trattasi del titolare, nonché la sospensione dell’esercizio fino ad un massimo di due anni anche se il reato è commesso da un dipendente, mentre se trattasi di cessioni effettuate dalle altre categorie commerciali la pena accessoria è la sospensione dell’esercizio fino a due anni non essendo tali esercenti tenuti al possesso dei requisiti soggettivi previsti all’articolo 92 del TULPS e dalle altre leggi sulla somministrazione.

Trattandosi di responsabilità personale per configurarsi il reato è necessario che vi sia una condotta dell’esercente, o di un suo commesso, direttamente collegabile alla violazione della norma: in altre parole è necessario che sia l’esercente a consegnare la bevanda alcolica al minore non ritenendosi che il servire una bottiglia di vino ad un tavolo occupato da maggiorenni e minorenni possa configurare una fattispecie delittuosa. Diverso il caso in cui al medesimo tavolo si ordini un numero di consumazioni alcooliche pari a quello delle persone presenti. In tal caso scatta il divieto di servire chi non dimostra (o con l’aspetto o con i documenti) di avere più di 16 anni.

Va da sé che la richiesta dell’esibizione del documento atto a comprovare il superamento degli anni 16 non è una violazione della privacy, ma una condizione da soddisfare per poter usufruire delle prestazione richiesta.

Alla luce della applicabilità del divieto alla attività di vendita si deve ritenere che non sia legittima nemmeno la distribuzione (sia essa vendita che somministrazione) di alcolici con distributori automatici.

Articolo 691 codice penale Somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza.

L’articolo punisce chiunque somministra (o comunque fornisce) bevande alcoliche ad una persona in stato di manifesta ubriachezza. Se il colpevole è un esercente la condanna comporta la sospensione dell’esercizio fino a 2 anni, la perdita dei requisiti di onorabilità (art. 92 TULPS, L. 287/1991, leggi regionali) alla quale segue la revoca della licenza.

La “manifesta ubriachezza” è cosa ben diversa dalla ebbrezza (annebbiamento delle facoltà mentali che, tra l’altro, rende inabili alla guida di veicoli).

L’ubriachezza è qualcosa di più: è la temporanea alterazione mentale conseguente ad intossicazione per abuso di alcol (i medici usano il termine “intossicazione esogena acuta”) e si manifesta con il difetto della capacità di coscienza ed alcune volte in forma molesta.

Per aversi la ubriachezza manifesta, il comportamento in pubblico del soggetto attivo deve denunciare inequivocabilmente l’ubriachezza in modo che questa sia percepita da chiunque, con sintomi del tipo: alito fortemente alcolico, andatura barcollante, pronuncia incerta o balbettante.

Per aversi la condotta illegittima basta che l’ubriachezza sia palese, dia segni manifesti e non equivoci.

L’esercente, pertanto, non deve servire alcolici a chiunque si trovi in tale stato. Naturalmente non gli si può addebitare un comportamento antigiuridico se porta una bottiglia di alcolici ad un tavolo ove siede un ubriaco: il reato lo commette chi materialmente gli offre da bere.

Da tenere presente che l’articolo 187 del regolamento di esecuzione del TULPS , che impone agli esercenti di non rifiutare le proprie prestazioni a chi si offra di pagarne il prezzo, prevede in modo esplicito che tale obbligo non vale per i casi disciplinati dagli illustrati articoli del Codice Penale.

Più difficile “alzare il gomito” in terra francese. In arrivo il divieto di vendita di alcolici ai minori di 18 anni (oggi il limite è a 16) ma, soprattutto, la fine degli open bar, in voga soprattutto per l’ora dell’aperitivo, che permettevano il consumo illimitato di alcol a prezzo forfettario. Un’abitudine che facilita il “binge drinking”, bere solo per ubriacarsi, una pratica diffusa tra i più giovani. L’Italia invece, insieme ad Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Israele, Kyrgystan, Lussemburgo e Malta, è uno dei pochi Paesi in cui non vige il divieto di vendita ai minori. Vero è che è fatto divieto ai gestori di somministrare alcolici ai minori di 16 anni e le sanzioni per chi sgarra sono pesanti. Secondo quanto previsto dall’articolo 689 del codice penale, l’esercente che somministra bevande alcoliche a un minore di 16 anni rischia la sospensione della licenza, oltre a una pena pecuniaria da 516 a 2.582 euro. Stesse sanzioni per chi somministra alcolici a persone in manifesto stato di ubriachezza (art. 691 c.p.). E la pena è applicabile anche se al momento del servizio il gestore è assente.




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venerdì 2 ottobre 2015

LA FORZA DEL PENSIERO

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Di recente nella città giapponese di Kyoto gli scienziati di ATR hanno inventato un dispositivo di nuova generazione, che consente di gestire gli oggetti con la mente, ovunque essi si trovino.
Questo dispositivo si chiama Network Brain Machine ed è costituito da una sorta di cappello, da cui partono dei cavi sensori che leggono ogni minima oscillazione del sistema sanguigno nella calotta celebrale e interpretano gli impulsi del cervello.
Yukiyasu Kamitani dei Laboratori ATR Computational Neuroscience è sicuro che questa invenzione contribuirà a rendere la vita più facile a molti, in primo luogo anziani e le persone a mobilità ridotta.
Gli esperimenti hanno dimostrato che per l’uomo è sufficiente immaginare i movimenti che produce con la mano destra o sinistra per mettere l'idea in azione.
I partecipanti al collaudo del dispositivo hanno provato l’ebbrezza di accendere o spegnere la tv e la luce in camera con la sola forze del pensiero, oppure aprire e chiudere le porte e le finestre interattive del loro pc, o far andare una sedia a rotelle nella giusta direzione.
Il meccanismo di Network Brain Machine è semplice e complesso nello stesso tempo: le informazioni sugli impulsi provenienti dal cervello, vengono lette dal dispositivo inserito nel casco e poi reinviate nel database, dove sono analizzate e trasformate nell’azione conclusiva su un determinato oggetto (ad esempio la tv), a cui è applicato uno speciale lettore.
Il problema è che per ogni singolo paziente bisogna regolare singolarmente il sistema per ridurre la percentuale di istruzioni eventualmente fraintese.
Il nostro lavoro ora si concentra proprio su questo. - nota Yukiyasu Kamitani. - Spero che ben presto saremo in grado di risolvere tutti i difetti esistenti e d massimizzare l’efficienza del sistema.
Allo stadio di sviluppo attuale, Network Brain Machine impiega da 6 a 12 secondi per trasformare le idee in azione, ma gli sviluppatori si aspettano di portare la rapidità ad un secondo in tre anni. Per ora la precisione nell`esecuzione dell'ordine è pari al 70-80%. La ATR punta ad avviare la produzione commerciale del dispositivo entro il 2020.




La psicocinesi, nota anche come telecinesi, è quel fenomeno paranormale per cui un essere vivente sarebbe in grado di agire sull'ambiente che lo circonda, manipolando oggetti inanimati, attraverso mezzi fisici invisibili e secondo modalità sconosciute alla scienza. La modalità più intuitiva per definire la psicocinesi è la capacità di spostare oggetti con il pensiero.

Il termine psicocinesi deriva dalle radici greche psico- e  -cinesi che significano, rispettivamente, anima e movimento. Ha soppiantato il vecchio termine telecinesi, ossia "movimento a distanza". Attualmente i fenomeni legati alla psicocinesi vengono identificati dai parapsicologi nella sigla Pk o, a volte, TK (in riferimento a telekinesis).

Il termine telecinesi venne coniato nel 1890 dal ricercatore britannico Frederic William Henry Myers (1843-1901), uno dei fondatori della Society for Psychical Research, in Inghilterra. Tra le altre cose coniò anche il termine telepatia.
Il termine psicocinesi venne usato per la prima volta nel 1914 dall'autore statunitense Henry Holt. Venne presto adottato dal famoso parapsicologo statunitense J. B. Rhine.

Secondo i parapsicologi esisterebbero numerose forme diverse di psicocinesi (psicocinesi vera e propria, levitazione, apporto, asporto, ectoplasma, materializzazione, smaterializzazione, poltergeist, psicofonia, psicografia, teleplastia). A differenza di fenomeni quali telepatia e chiaroveggenza, rappresenta una forma di medianità fisica.

La psicocinesi fa parte della numerosa serie di manifestazioni classificate nella parapsicologia, ma si manifesta anche in altri ambiti che non sono sempre naturali. Analoga manifestazione è quella della bilocazione, cioè la contemporanea presenza in più posti nello stesso momento. Gli ambienti mistici a sfondo religioso di matrice non essenzialmente cristiana sono stati interessati da questa fenomenologia.

Esisterebbero due categorie di psicocinesi:

Macro-Psicocinesi: interessa fatti che possono essere verificati ad occhio nudo, come la levitazione del medium, lo spostamento di un oggetto.
Micro-Psicocinesi: riguarda fenomeni non direttamente osservabili, come deboli modifiche della temperatura di un corpo o di un campo magnetico, o l'intervento in fenomeni probabilistici.

Occorre notare che da numerosi anni a questa parte non vi sono stati esperimenti che, in condizioni rigorosamente controllate, abbiano avuto esiti eclatanti.
Si sottolinea inoltre che quelle che un tempo potevano essere ritenute 'condizioni controllate', oggi non lo sono più e, inoltre, un esperimento scientifico deve poter essere replicato in condizioni controllate e standard, cosa che con gli esperimenti psicocinetici non avviene.

Esistono almeno due diverse interpretazioni di questo ipotetico fenomeno, da parte di chi crede nella sua esistenza.

Secondo quella spiritica, si hanno fenomeni psicocinetici quando un'entità disincarnata prende possesso di un medium, per esempio durante una seduta spiritica.
Secondo la parapsicologia, la psicocinesi rappresenterebbe una manifestazione delle "energie mentali" del medium senza bisogno di interventi di entità soprannaturali.
A queste due interpretazioni sarebbe legato il fenomeno dei poltergeist, che, in base alle due teorie, potrebbe essere spiegato come un fenomeno di psicocinesi spontaneo causato da una entità spirituale che agirebbe senza un tramite umano o da un soggetto inconsapevole delle proprie capacità psichiche latenti.



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