lunedì 26 ottobre 2015

SEPARAZIONI E SACRAMENTI

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«Sinodo», dal greco, significa «camminare insieme». E il testo che i padri sinodali hanno «partorito» votando ogni paragrafo con una maggioranza qualificata di almeno due terzi e a scrutinio segreto rispecchia davvero questa tensione a camminare insieme. Ma al tempo stesso l’esito finale, che ha visto passare soltanto per un voto (178 placet, 80 non placet, 7 astenuti, con il quorum dei due terzi a 177) il paragrafo più controverso dedicato ai divorziati risposati, ha mostrato ancora una volta la presenza di un significativo blocco che non intende mutare assolutamente nulla nell’atteggiamento. Tutti i padri sinodali avevano elogiato lo sforzo della commissione di produrre un testo condiviso, e gli elogi universali avevano lasciato intendere che alla fine quasi tutti avrebbero detto di sì.

Ma una minoranza di padri «rigoristi», quella più organizzata, si preparava a bocciare il paragrafo numero 85, probabilmente sperando di ripetere quanto accaduto un anno fa, quando i passaggi più controversi non ottennero il voto dei due terzi dei padri. Francesco volle che tutto fosse pubblicato lo stesso, con i voti per ogni singolo paragrafo, come è accaduto ieri. Il colpo di scena però questa volta non c’è stato, o meglio c’è stato nel senso che anche il testo più «aperturista» - se così si possono chiamare frasi che citano Papa Wojtyla, il Catechismo e le norme della dottrina tradizionale sul discernimento, la confessione e la maggiore o minore imputabilità a seconda delle circostanze - è passato come piena espressione dell’assemblea, anche se soltanto per un soffio.

L’ampio documento finale, che non è affatto focalizzato sul tema dell’accesso ai sacramenti ai divorziati e risposati, dice chiaramente che bisogna accogliere più e meglio di prima questi ultimi nella Chiesa. Ma non c’è dubbio che proprio questa sia stata la questione dibattuta, non soltanto dai media e sui media, ma anche dai cardinali e dai vescovi: con interviste, libri, pamphlet. La soluzione proposta non tocca la dottrina, è stata di fatto messa a punto nel circolo minore di lingua tedesca, dove hanno lavorato fianco a fianco teologi come Walter Kasper, autore della proposta più aperturista, e Gerhard Müller, Prefetto dell’ex Sant’Uffizio, contrario alle aperture.

Approfondendo quanto affermato da Giovanni Paolo II nell’enciclica «Familiaris consortio», dove si affermava che i pastori «sono obbligati a ben discernere le situazioni» facendo notare ad esempio che «c’è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido», il padri del Sinodo chiedono ai sacerdoti e ai vescovi di «accompagnare» i divorziati risposati. Propongono dei criteri per l’esame di coscienza e momenti «di riflessione e di pentimento», chiedendo loro «come si sono comportati verso i loro figli quando l’unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato; quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e la comunità dei fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio».




Criteri per «discernere» le diverse situazioni, per poi affidarsi al confessore, ricordando che anche, con il Catechismo alla mano, che «l’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono essere sminuite o annullate a causa di diversi condizionamenti». Dunque il solo fatto di essere divorziati risposati «non deve portare a un giudizio sulla imputabilità soggettiva», perché «in determinate circostanze le persone trovano grandi difficoltà ad agire in modo diverso». Dunque più spazio all’esame del caso per caso. Spetta ora a Francesco valutare il documento e prendere decisioni in merito.

La domanda venne posta nell’aula sinodale nel corso della discussione sull’accesso ai sacramenti della penitenza e dell’eucaristia per le persone divorziate e risposate. Se per queste persone è davvero possibile ritrovare lo stato di grazia attraverso il pentimento sincero e quindi la possibilità della comunione spirituale, perché allora non permettere loro anche la comunione sacramentale? Se l’ostacolo della situazione oggettiva di adulterio non impedisce necessariamente la comunione spirituale, allora la comunione sacramentale non è anch’essa auspicabile? Già sappiamo che l’assenza dello stato di grazia dovuto al peccato mortale vizia la comunione sacramentale e la rende persino sacrilega secondo il giudizio di san Paolo ripreso da san Tommaso e dal Concilio di Trento . Ma al punto in cui ci troviamo e in occasione del Giubileo della misericordia, la Chiesa cattolica non sarebbe capace di un’amnistia generale nei confronti di tante coppie e famiglie in situazione irregolare che volessero recuperare la normalità della loro vita sacramentale?

A partire dalla riforma liturgica del Concilio Vaticano II che ha fortunatamente ripristinato la partecipazione attiva dei fedeli alla liturgia, constatiamo malauguratamente un certo oscuramento del discorso sulla comunione spirituale. Per contro, si riscopre il legame strettissimo tra la comunione sacramentale e la comunione ecclesiale. Questa riscoperta è un autentico progresso, a condizione però di coltivare il senso spirituale profondo dei sacramenti. Si osserva in effetti la tendenza assai diffusa tra i fedeli di presentarsi alla comunione sacramentale senza una chiara consapevolezza delle condizioni spirituali richieste per ricevere fruttuosamente il sacramento. Da parte di molti si percepisce la comunione sacramentale come una partecipazione attiva alla liturgia piuttosto che come un segno di comunione al Corpo di Cristo in quanto membri della Chiesa. L’astensione dal comunicarsi comporta allora un vago senso di esclusione o addirittura di discriminazione. Di qui un desiderio di partecipazione completa che non sia frustrato da una norma ereditata da un passato ritenuto ormai chiuso.

La posizione della Chiesa cattolica a riguardo delle persone divorziate e risposate nei confronti della comunione eucaristica resta tuttavia chiara e costante nella tradizione, anche se la loro situazione irregolare non impedisce la comunione spirituale al sacramento. Ancor prima del Concilio Vaticano II, un commentatore di san Tommaso d’Aquino richiamava il loro caso in questi termini: “Il pastore misericordioso dovrà insegnar loro l’importanza e l’efficacia della comunione in voto ai fini di procurare grazie eucaristiche” . Egli precisava così l’insegnamento di san Tommaso che parla in termini equivalenti di comunione in voto e di “comunione spirituale”:



Essa è spirituale poiché fa raggiungere la res del sacramento (l’effetto), ma è essa stessa sacramentale poiché fa raggiungere questa res (unione a Cristo) mediante un votum (desiderio) il cui oggetto proprio è lo stesso sacramentum (cibarsi) benché la sua realizzazione conforme al rito sia al momento attuale impossibile.

La ragione profonda della disciplina della Chiesa deriva dal legame strettissimo tra l’alleanza coniugale e il significato nuziale della comunione eucaristica: “il vincolo coniugale è intrinsecamente connesso all’unità eucaristica tra Cristo sposo e la Chiesa sposa (SC, 27; cfr. Ef 5,31-32)”. Quest’affermazione dell’Esortazione apostolica Sacramentum caritatis assume l’approfondimento teologico di san Giovanni Paolo II sul matrimonio e nel caso dei divorziati risposati riconferma la pratica pastorale della Chiesa “perché il loro stato e la loro condizione di vita oggettivamente contraddicono quell’unione di amore tra Cristo e la Chiesa che è significata ed attuata nell’Eucaristia” (SC, 29).

L’alleanza coniugale è in effetti il segno sacramentale del dono di Cristo sposo alla Chiesa sposa, dono attualizzato nella celebrazione dell’Eucaristia e ratificato pubblicamente con il cibarsi delle sante specie al banchetto della nuova Alleanza: “Prendete e mangiate, questo è il mio corpo”, “Amen!”. Se il segno sacramentale del matrimonio indissolubile è distrutto dalla rottura della prima unione e l’ingresso in una nuova unione oggettivamente adulterina, in qual modo le persone divorziate risposate possono rendere testimonianza pubblicamente e in verità del significato nuziale della comunione eucaristica? Nemmeno una conversione autentica fondata su un reale pentimento può rimuovere l’ostacolo d’una situazione oggettiva che contraddice la verità dei sacramenti del matrimonio e dell’Eucaristia. Ecco perché la Chiesa chiede ai divorziati risposati di astenersi dal comunicarsi sacramentalmente, invitandoli però a praticare la comunione in voto, la comunione spirituale nel senso che abbiamo più sopra definito.

Il limite loro imposto non è tributario d’una mancanza di misericordia che si sarebbe dovuta superare ben addietro nella storia; esso attiene alla natura stessa della Chiesa e al significato dei sacramenti nell’economia della salvezza. L’ordine sacramentale esprime in effetti “l’amore sponsale di Cristo e della Chiesa” (SC, 27), dove il battesimo è “il lavacro di nozze (cfr. Ef 5,26-27) che precede il banchetto di nozze, l’Eucaristia” . Poiché il matrimonio sacramentale è “segno efficace, sacramento dell’alleanza di Cristo e della Chiesa” , laddove l’alleanza coniugale è rotta, il rispetto dell’Alleanza con Cristo impone l’astensione dalla comunione sacramentale e incoraggia l’umile preghiera di desiderio del sacramento che non lascia il fedele senza frutto, come abbiamo detto. Se si desidera la comunione al Corpo di Cristo sposo con il quale si è oggettivamente in rottura a causa di un’altra unione, non si può dire Amen al significato di unità nella fedeltà supposto dall’atto della comunione sacramentale. Di conseguenza, ci si astiene dal comunicarsi sacramentalmente per non coinvolgere lo Sposo in una falsa testimonianza, cosa che costituisce offesa nei suoi confronti. In breve, il limite imposto dalla Chiesa nel corso dei secoli alle persone divorziate e risposate non è frutto d’un giuridicismo o d’una tradizione sclerotizzata, esso incarna la sua obbedienza allo Spirito Santo che fa meglio comprendere ai nostri giorni la dimensione ecclesiale dei sacramenti e la natura profonda della Chiesa come sposa e Corpo di Cristo.

La comunione eucaristica deve essere compresa in questo contesto come la comunione sacramentale di un membro che impegna non soltanto la sua persona ma anche la Chiesa sposa unita a Cristo dall’Alleanza. La Chiesa vive il suo rapporto d’Alleanza con Cristo attraverso il dono dei sacramenti che sono azioni di Cristo che la rinnovano, la nutrono, l’accrescono e l’animano come suo Corpo e sua sposa. Ciascuno dei suoi fedeli riceve la comunione eucaristica come membro d’uno stesso Corpo, che intensifica la sua unione a Cristo nella misura in cui i suoi sentimenti e la sua condizione di vita sono riflesso della fedeltà della Chiesa sposa nei confronti di Cristo sposo.

Si capisce così perché la comunione spirituale è possibile senza che lo sia la comunione sacramentale. La misericordia di Dio può ripristinare la comunione spirituale nelle anime pentite pur mantenendo un limite alla comunione sacramentale, poiché essa si adatta alla debolezza dei peccatori senza tuttavia favorire questa debolezza alle spese della fedeltà degli altri membri del popolo di Dio. La comunione sacramentale dei divorziati risposati farebbe scomparire la differenza tra la fedeltà e l’infedeltà al dono totale e definitivo di se stesso. La Chiesa adotta questo stesso atteggiamento per amore e rispetto del suo Sposo divino, sforzandosi nello stesso tempo di liberare giuridicamente e pastoralmente le persone capaci di porre un termine alla loro situazione irregolare. In tal senso, velocizzazioni e snellimenti di procedura sono auspicati e opportunamente perseguiti a tal fine.

Per i casi di fallimento di un matrimonio sacramentale autentico, l’annuncio della misericordia non può però sostenere un duplice discorso, affermando da una parte l’indissolubilità del matrimonio sacramentale e aprendo da un’altra percorsi penitenziali che conducano alla comunione sacramentale. Una pastorale che sia coerente nei confronti delle persone divorziate e risposate deve sondare più a fondo la via della comunione spirituale ponendo in chiaro il suo stretto rapporto con la comunione eucaristica e con la comunione ecclesiale. Queste persone rimangono membri a pieno titolo della comunità. In essa possono trovare una crescita in santità nel loro stato attraverso l’esercizio della carità, la fraternità e la partecipazione attiva alla liturgia.

Conviene d’altra parte ricordare che la misericordia divina oltrepassa l’ordine sacramentale e opera nei cuori ben aldilà degli ostacoli che si scorgono a vedere degli uomini. Il fattore decisivo per ritrovare lo stato di grazia con Dio non è in primo luogo il segno dell’assoluzione dei peccati o della comunione eucaristica, quanto invece il pentimento sincero e un cammino di conversione che hanno un effetto giustificatore anche quando le condizioni oggettive delle persone non possono essere modificate. È il caso di molte persone divorziate e risposate che conservano nel loro cuore un desiderio intenso dei sacramenti espresso dalla loro partecipazione attiva alla vita della comunità. È importante accompagnarle e far loro scoprire il valore positivo della loro unione a Dio e della loro testimonianza sacramentale, imperfetta ma autentica.

Si potrebbe obiettare che questa posizione non tiene conto a sufficienza del carattere medicinale dell’Eucaristia, che rischia di svalutare l’economia sacramentale, che opera una separazione tra la vita interiore e la vita pubblica, e persino che perde l’occasione d’un ravvicinamento ecumenico con gli Ortodossi. In risposta a queste obiezioni, dobbiamo comprendere che l’astenersi dalla comunione è anche un modo di confessare pubblicamente il valore del sacramento e che questa forma di partecipazione per astensione e comunione spirituale può favorire un processo di profonda conversione e guarigione, molto più d’una volontà di comunicarsi a ogni costo, anche a costo di costringere il Signore a contraddire la sua stessa testimonianza.

La comunione che si cerca con il Signore sarà ottenuta di più nel modo del sacrificio e del desiderio che non comportano una contro testimonianza. In breve, occorre ricordare che i sacramenti non sono soltanto strumenti di salvezza per i singoli individui, essi sono atti ecclesiali che appartengono alla pubblica testimonianza della Chiesa in quanto sposa di Cristo. Questa insegna ai suoi figli a confidare totalmente per la loro salvezza nella misericordia divina. Li coinvolge anche nel proprio rispetto per la testimonianza d’amore dello Sposo che si esprime corporalmente nell’Eucaristia, rispetto che sarebbe contradetto da una amnistia generale.

La pienezza della Misericordia non sta solo nel fatto che tutto, assolutamente tutto, sia perdonato in Cristo, ma nel fatto che noi, poveri peccatori perdonati, siamo autentici partner del Dio dell’Alleanza. Lo Spirito Santo fa sì che nel corso dei secoli la Chiesa progredisca nell’intelligenza del mistero dell’Alleanza, di cui il rapporto tra l’Eucaristia e il matrimonio costituisce ai nostri giorni l’oggetto d’un salutare approfondimento. Anche quelli e quelle che vivono in una situazione irregolare possono sperimentare la divina misericordia in un quadro sacramentale appropriato che sia rispettoso del mistero dell’Alleanza: “Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno” (Sal 85,11).

Un coniuge separato o divorziato, più frequentemente, comincia una nuova convivenza matrimoniale, ratificandola o meno sul piano civile, che, ammettendo il divorzio, ammette anche nuove nozze. Ciò che risulta possibile sul piano civile non lo è su quello religioso. La Chiesa non ammette infatti un secondo matrimonio sacramentale, a meno che il primo non sia stato dichiarato nullo. In questo caso - è bene precisare i termini - non si annulla un matrimonio valido, cosa che la Chiesa non ha il potere di fare, ma si dichiara che quello che appariva essere un vero matrimonio, in realtà, per via dell'assenza o della falsificazione di talune condizioni, non lo è mai stato. Si capisce, allora, perché una prima fondamentale forma di aiuto nei confronti delle persone divorziate, risposate o meno, sia quello di accertare la validità del primo matrimonio.
Qualora il primo matrimonio sia valido, non è più possibile un secondo matrimonio religioso. Col sacramento del matrimonio, infatti, l'amore dei due coniugi diviene espressione dell'amore di Cristo per la Chiesa. Quando uno dei due s'impegna in un'altra vicenda amorosa non è più in grado di essere un segno reale dell'indissolubilità di tale amore. Non è escluso che la nuova convivenza sia segno d'amore, e anche d'amore cristiano, che anzi talvolta appare più autentico dell'amore di non pochi coniugi regolarmente sposati, e tuttavia la nuova convivenza non può divenire sacramento dell'amore cristiano, poiché manca del tratto essenziale dell'indissolubilità.
«Lo stato di vita dei battezzati che vivono coniugalmente senza il sacramento del matrimonio»  è ciò che la Chiesa intende per situazione matrimoniale irregolare, la quale pertanto riguarda: i divorziati risposati. gli sposati solo civilmente, i semplici conviventi. Di queste tre forme quella dei cristiani divorziati risposati appare la più problematica, poiché normalmente, a differenza delle altre due, non può essere canonicamente regolarizzata.

Poiché l'esclusione dai sacramenti viene prevista anche per chi è scomunicato, si ritrova anche tra i fedeli l'idea che le persone in situazione matrimoniale irregolare siano scomunicate. Da qui l'allontanamento dalla vita della Chiesa, che non può certo essere ridotta (come invece lo è purtroppo spesso oggi) alla ricezione dei sacramenti. Questa idea, sbagliata dal punto di vista canonico e pericolosa dal punto di vista pastorale, va nella linea contraria alle indicazioni della Chiesa, che confermano l'appartenenza attiva dei fedeli in situazione matrimoniale irregolare alla vita ecclesiale.

I fedeli divorziati risposati rimangono membri del Popolo di Dio e devono sperimentare l'amore di Cristo e la vicinanza materna della Chiesa. Sebbene questi fedeli vivano in una situazione, che contraddice il messaggio del Vangelo, essi non sono esclusi dalla comunione ecclesiale. Essi sono e restano sue membra, perché hanno ricevuto il battesimo e conservano la fede cristiana. Per questo motivo i documenti magisteriali parlano normalmente di fedeli divorziati risposati e non semplicemente di divorziati risposati.


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