martedì 6 ottobre 2015

L'EUTANASIA

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Il filosofo inglese Francis Bacon introdusse il termine "eutanasia" nelle lingue moderne occidentali nel saggio Progresso della conoscenza (Of the Proficience and Advancement of Learning, 1605). In questo testo, Bacon invitava i medici a non abbandonare i malati inguaribili, e ad aiutarli a soffrire il meno possibile. Non vi era però, nell'idea di Bacon, il concetto esplicito di dare la morte. Allo stesso termine "eutanasia" Bacon attribuiva solo il significato etimologico di "buona morte" (morte non dolorosa); lo scopo del medico doveva essere quello di far sì che la morte (comunque sopraggiunta in modo "naturale") fosse non dolorosa.

Il termine iniziò ad avere corso comune a partire dalla fine del XIX secolo, a indicare un intervento medico tendente a porre fine alle sofferenze di una persona malata. In tale periodo emerse esplicitamente il concetto di "uccisione per pietà" (talora - anche se non sempre - identificabile con la fattispecie dell'omicidio del consenziente) come pratica non riprovevole in linea di principio.

La questione della correttezza morale della somministrazione della morte è un tema controverso fin dagli albori della medicina. Nel Giuramento di Ippocrate (circa 420 a.C.) si legge: Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo. D'altra parte, nel mondo classico, in determinate condizioni, il suicidio (e l'assistenza allo stesso) era spesso considerato con rispetto. Simili indicazioni etiche e deontologiche si possono rintracciare nel primo corpus legislativo della storia, il Codice di Hammurabi. Nell'Antico Testamento viene citato il caso di un suicidio assistito: quello di Saul (2 Samuele 1,6-10): un soldato uccide Saul su sua richiesta; ma David in seguito condanna quel soldato a morte per omicidio. Le correnti di pensiero nell'ambito della filosofia morale più diffuse in epoca classica pre-cristiana, cioè l'epicureismo e lo stoicismo, consideravano il suicidio in linea di massima come un atto eticamente accettabile e degno di rispetto, in determinati contesti, senza trattare l'eutanasia medica come tipologia specifica. Un esempio di suicidio citato tra quelli ritenuti ammirevoli era quello di Seneca, assistito dal proprio medico e dai servitori, anche se in realtà fu condannato al suicidio da Nerone, come forma di condanna a morte "onorevole". Comunque, dipendeva molto dalle idee dell'imperatore regnante o dalla sua simpatia per colui che aveva effettuato l'eutanasia: ad esempio Domiziano condannò il ricco liberto Epafrodito per aver aiutato Nerone a suicidarsi, mentre lecito, in passato, era stato considerato l'aiuto per compiere l'atto dato a Marco Giunio Bruto o Gaio Sempronio Gracco.



Il programma eugenetico nazista Aktion T4 fu anche chiamato «programma eutanasia», espressione che venne utilizzata allora da molti di coloro che erano coinvolti in quest'operazione, ma non può essere considerata a tutti gli effetti eutanasia: non prevedeva infatti il consenso dei pazienti, ma la soppressione contro la loro volontà. Il programma non era poi motivato da preoccupazione per il benessere dell'ammalato, come il desiderio di liberarlo dalla sofferenza, l'Aktion T4 veniva invece portato avanti principalmente a scopo eugenetico, per migliorare l'«igiene razziale» secondo l'ottica dell'ideologia nazista allora imperante. Mirava inoltre a diminuire le spese sanitarie ed assistenziali statali, considerando che le priorità economiche erano rivolte ad altre voci come il riarmo militare. Il programma fu definito dai contemporanei come una «eutanasia sociale». A fronte di una grande opposizione interna il programma fu ufficialmente abbandonato nell'estate del 1941.

L'idea di ricorrere all'eugenetica si ripropose già all'inizio dell'anno successivo, con l'insuccesso dell'Operazione Barbarossa, questa volta in un contesto militare. Le notevoli difficoltà che la Wehrmacht incontrava durante la campagna sul fronte orientale indusse i comandi a prevedere dei «gruppi di eutanasia» il cui compito era «aiutare i soldati feriti». Anche su questo programma i vertici nazisti cercarono di stendere il velo della segretezza. Nelle ultime fasi del Terzo Reich testimonianze dirette riportano addirittura, che nella propaganda fosse prevista una sorta di eutanasia di stato, chiamata dai burocrati del regime «morte indolore mediante gas», da preferirsi nettamente al cadere in mano sovietica.

In Unione Sovietica, a partire dalla promulgazione del codice penale del 1922, l'eutanasia e il suicidio assistito erano leciti e depenalizzati, se richiesti esplicitamente da una persona sofferente.

L'eutanasia - letteralmente buona morte - è il procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo la cui qualità della vita sia permanentemente compromessa da una malattia, menomazione o condizione psichica.

L'eutanasia è attiva diretta quando il decesso è provocato tramite la somministrazione di farmaci che inducono la morte (per esempio sostanze tossiche).
L'eutanasia è attiva indiretta quando l'impiego di mezzi per alleviare la sofferenza (per esempio: l'uso di morfina) causa, come effetto secondario, la diminuzione di tempi di vita.
L'eutanasia è passiva quando provocata dall'interruzione o l'omissione di un trattamento medico necessario alla sopravvivenza dell’individuo.
L'eutanasia è detta volontaria quando segue la richiesta esplicita del soggetto, espressa essendo in grado di intendere e di volere oppure mediante il cosiddetto testamento biologico. L’eutanasia è detta non-volontaria nei casi in cui non sia il soggetto stesso ad esprimere tale volontà ma un soggetto terzo designato (come nei casi di eutanasia infantile o nei casi di disabilità mentale).
Il suicidio assistito è invece l'aiuto medico e amministrativo portato a un soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio ma senza intervenire nella somministrazione delle sostanze.
Facendo riferimento in particolare al panorama legislativo italiano si distingue l’eutanasia da altre pratiche e problematiche concernenti la fine della vita:

la terapia del dolore attraverso la somministrazione di farmaci analgesici, che possono condurre il malato ad una morte prematura, non è considerata una forma di eutanasia in quanto l’intenzione del medico è alleviare le sofferenze del paziente e non procurarne la morte.
non si configura come eutanasia il rifiuto dell’accanimento terapeutico. Il medico, nei casi in cui la morte è imminente e inevitabile, è legittimato (in Italia sia dalla legislazione che dal proprio codice deontologico) ad interrompere o rifiutare trattamenti gravosi per il malato e sproporzionati rispetto ai risultati che è lecito attendersi.
in Italia è garantita la cosiddetta libertà di cura e terapia attraverso gli articoli 13 e 32 della costituzione. In particolare l’art. 32, 2º comma, recita: “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. In base a tale principio nessuna persona capace di intendere e di volere può essere costretta ad un trattamento sanitario anche se indispensabile alla sopravvivenza. Anche da un punto di vista etico la rinuncia ad un intervento necessario alla sopravvivenza si configura come suicidio e non come eutanasia.
infine non si può definire eutanasia la cessazione delle cure dopo la diagnosi di morte, in particolare dopo la diagnosi di morte cerebrale.
« ...se qualcuno non solo è incurabile ma anche oppresso da continue sofferenze, i sacerdoti e i magistrati, poiché non è più in grado di rendersi utile e la sua esistenza, gravosa per gli altri, è per lui solo fonte di dolore (e quindi non fa che sopravvivere alla propria morte), lo esortano a non prolungare quel male pestilenziale...In questo modo li convincono a porre fine alla propria vita digiunando o facendosi addormentare, così da non accorgersi nemmeno di morire. Ma non obbligano comunque nessuno ad uccidersi contro la propria volontà, né gli rivolgono meno cure... Chi invece si toglie la vita senza aver ricevuto prima il permesso dei magistrati e dei sacerdoti è considerato indegno. »




In passato sotto la definizione di "eutanasia" ricadevano anche azioni od omissioni ritenute, anche oggi, giuridicamente ed eticamente ammissibili, come la rinuncia all'accanimento terapeutico e il ricorso alle cure palliative.

In particolare, l'eutanasia passiva (od omissiva) comprendeva - in passato - differenti tipologie di azioni:

L'astensione o l'interruzione di un intervento medico perché non voluto dal morente (oggi chiamata "Rifiuto delle cure").
L'astensione o l'interruzione di un intervento medico perché ritenuto futile o configurante accanimento terapeutico (oggi chiamata "Desistenza terapeutica" o "Rinuncia all'accanimento terapeutico").
L'astensione o l'interruzione arbitraria di un intervento medico per facilitare il morire di una persona (oggi è solo quest'azione a venire chiamata "eutanasia passiva").
L'eutanasia indiretta corrispondeva, invece, al ricorso alle cure palliative, che possono comprendere l'uso di analgesici e sedativi in quantità tali da comportare - come effetto secondario e non desiderato - l'accorciamento della vita del paziente.

Libera scelta è un fondamentale principio democratico. L'idea che il cittadino sia libero nelle sue opinioni e nel suo voto presuppone che egli sia anche sovrano in una sfera privata, dove i suoi valori di coscienza sono insindacabili
Il dolore e la sofferenza che si sperimentano durante una malattia possono risultare incomprensibili ed insostenibili, anche se viene messa in atto una terapia contro il dolore. Chi non lo ha provato non può capire, e la decisione pertanto non può spettare ad un terzo. Ignorando poi il dolore fisico, può risultare insostenibile per un individuo far fronte alla sofferenza psichica conseguente alla perdita della propria indipendenza. Per questo la società civile non dovrebbe forzare nessuno a sopportare questa condizione.
La convinzione profonda di sentirsi senza alcuna possibilità di recuperare ciò che rende la vita degna di essere vissuta, ed anzi di dover pesare sui propri cari sempre di più e per tempi lunghissimi, rendendo pure a loro difficile condurre la loro stessa vita come prima.

Giuramento di Ippocrate: ogni medico deve giurare su qualche variante di esso; la versione originale esclude esplicitamente l'eutanasia.
Morale: per le convinzioni personali di alcune persone, l'eutanasia di alcuni o di tutti i tipi può essere moralmente inaccettabile. Questa visione morale di solito vede l'eutanasia come un tipo di omicidio e l'eutanasia volontaria come un tipo di suicidio, la moralità del quale è oggetto di vivo dibattito.
Teologica: diverse religioni e moderne interpretazioni religiose considerano sia l'eutanasia che il suicidio come atti "peccaminosi" .
Piena consapevolezza: l'eutanasia può essere considerata "volontaria" soltanto se il paziente è cognitivamente competente per poter prendere la decisione relativa, ovvero se ha una comprensione adeguata delle opzioni e delle loro conseguenze. In alcuni casi, tale competenza cognitiva può essere difficile da determinare.
Necessità: se c'è qualche ragione per credere che la causa della malattia o della sofferenza di un paziente sia o possa essere presto risolvibile, compatibilmente con la sua situazione clinica una scelta potrebbe essere quella di sperimentare nuovi trattamenti, o dedicarsi a cure palliative.
Desideri della famiglia: i membri della famiglia spesso desiderano passare più tempo possibile coi loro cari prima che muoiano; in alcuni casi, però, questo si può tradurre disfunzionalmente in una forma di incapacità di accettazione dell'inevitabilità del decesso
Saper accettare il dolore fisico e non avere paura di morire

Dal punto di vista giuridico, morale e religioso vi è chi tende a considerare l'eutanasia attiva una fattispecie assimilabile all'omicidio. Anche dal punto di vista della deontologia medica qualche complicazione concettuale sorge dalla non semplice riconducibilità dell'eutanasia attiva ai concetti fondanti della medicina, diagnosi e terapia;
riguardo all'eutanasia passiva vi è chi pone in evidenza la sostanziale diversità - nel modo "naturale" con cui avviene la morte - rispetto all'eutanasia attiva (bisogna anche aggiungere, per completezza di trattazione, che molti tendono a non considerare "eutanasia" quella passiva, consistendo tale pratica - in gran parte dei casi - solo nell'astensione a praticare terapie nel pieno diritto - sancito dalla legge italiana - da parte del malato di rifiutarle);
vi sono differenze di approccio sull'argomento tra gli ambiti religioso e morale, da un lato, e quello giuridico dall'altro. In realtà, le posizioni bioetiche ufficiali della Chiesa cattolica sono contrarie all'eutanasia attiva diretta e la differenziano da quella passiva intesa come possibile interruzione dell'accanimento terapeutico, tenendo comunque distinta quest'ultima fattispecie dall'alimentazione e idratazione che secondo la Chiesa vanno sempre garantite, in quanto tendenti a soddisfare semplici bisogni fisiologici come la fame e la sete. Nella giurisprudenza e nel codice di deontologia medica i due casi devono essere considerati in modo nettamente diverso: la legge italiana, infatti, proibisce ad un medico di compiere terapie senza il consenso del paziente, quindi ulteriori limiti e divieti si possono porre solo sull'eutanasia attiva, mentre non può si può fare nulla riguardo all'eutanasia passiva che di fatto può essere "garantito" dai diritti del paziente.
Anche il dibattito sul cosiddetto "suicidio assistito" non è esente da distinguo o assimilazioni: mentre, ad esempio, esso viene considerato da taluni analogo all'eutanasia passiva (in quanto mezzo per procurare la morte), esso è una forma "intermedia" che nondimeno mantiene una sostanziale differenza rispetto all'eutanasia attiva, in quanto non prevede, da parte del soggetto assistente, alcuna partecipazione diretta alle azioni che conducono alla morte del richiedente (anche qui varrà la pena di ricordare che, comunque, la fattispecie di assistenza a un suicidio può configurarsi come reato a sé stante);
appare largamente condivisa comunque una discriminante fra la situazione di persone che chiedono l'eutanasia in quanto malati terminali, e quelle che invece, pur non essendo prossime alla morte, la richiedono la pratica per porre fine a sofferenze insostenibili di vario tipo e non sufficientemente trattabili da alcuna terapia del dolore;
altrettanto condivisa - e, in talune forme, anche recepita nella pratica giurisprudenziale e giurisdizionale - appare la discriminante tra persone che richiedano l'eutanasia in condizioni di piena capacità di intendere e di volere (indipendentemente dal fatto che abbiano la possibilità materiale di attuare praticamente il proposito) rispetto a coloro che si trovino in situazioni di incoscienza irreversibile (coma, stato vegetativo persistente) e, comunque, incapaci di esprimere qualsivoglia volontà;
abbastanza recepita anche nell'attività giurisdizionale appare anche la distinzione circa la preterintenzionalità o meno dell'azione che causa la morte: per esempio, il decesso sopravvenuto a causa di effetti collaterali (o sovradosaggio resosi necessario a causa di assuefazione a dosi più basse) di un farmaco, è talora trattato in maniera differente da quello che fa seguito alla somministrazione di qualsivoglia sostanza allo scopo primario di procurare la morte; talvolta più dibattuto il caso di sospensione dell'alimentazione che, a seconda degli orientamenti e dei punti di vista, può essere considerata eutanasia passiva ovvero attiva.



Il Comitato nazionale per la bioetica (CNB) ha discusso ed effettuato ricerche su varie problematiche legate all'eutanasia e al rispetto delle volontà del malato. Fra i documenti del CNB più attinenti alla tematica del trattamento di quelle fasi in cui il malato non può esprimere volontà si citano:

le Dichiarazioni anticipate di trattamento (talora anche chiamate Direttive anticipate) del 18 dicembre 2003;
Tale documento tratta la natura delle cosiddette "dichiarazioni anticipate": vi si affrontano aspetti tecnico-legali quali la validità delle stesse, la vincolatività - se cioè debbano essere considerate obbligatorie od orientative - l'efficacia delle direttive anche a distanza di anni tra la loro stesura e l'eventuale attuazione di quanto in esse disposto, l'opportunità per il dichiarante di nominare anche un fiduciario che garantisca per l'attuazione delle direttive anticipate.
L'alimentazione e l'idratazione dei pazienti in stato vegetativo persistente del 30 settembre 2005.
In questo documento (composto poco dopo la morte di Terri Schiavo) la relazione di maggioranza (2/3) descrive la PEG (alimentazione e idratazione con sondino) come non assimilabile al caso di accanimento terapeutico.
Infine, l'eutanasia è materia d'insegnamento nei corsi di bioetica clinica, nella branca della bioetica; a partire dal 2005 sono in attivazione corsi al riguardo in tutte le facoltà di medicina italiane. Essi prevedono programmi con insegnamenti di etica allo scopo di formare degli operatori in grado di dibattere il problema con cognizione di causa.

La Chiesa cattolica è contraria ad ogni forma d'eutanasia, attiva od omissiva, mentre incoraggia il ricorso alle cure palliative e ritiene moralmente accettabile l'uso di analgesici, per trattare il dolore, anche qualora comportino - come effetto secondario e non desiderato - l'accorciamento della vita del paziente. Consente invece di sospendere, dietro richiesta del paziente, procedure mediche che risultino onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi; vale a dire che configurino accanimento terapeutico. Tale posizione è confermata nei paragrafi 2277, 2278 e 2279 del Catechismo. La Chiesa insegna inoltre che le cure che d'ordinario sono dovute all'ammalato, come l'idratazione e la nutrizione artificiale, non possono essere sospese qualora si preveda come conseguenza la morte del paziente per fame e per sete. Si configurerebbe, in questo caso, una vera e propria eutanasia per omissione.

Le Chiese Riformate, anche a causa della loro particolare struttura gerarchica, hanno spesso posizioni interne più variegate ed elastiche.

Il movimento per la difesa dei diritti dei disabili ha fin dalla sua nascita negli Stati Uniti agli inizi degli anni 70 contrastato la legalizzazione dell'eutanasia. Sulla sua scia organizzazioni di disabili espressamente dedicate a contrastare culturalmente e politicamente l'eutanasia sono nate durante gli anni 90. È il caso della statunitense Not Dead Yet e di Care Not Killing, una rete di oltre 40 associazioni inglesi. Posizioni analoghe sono sostenute da associazioni di disabili Svedesi e Australiane. Alla base del rifiuto c'è la considerazione che le motivazioni che spingono una persona all'eutanasia potrebbero essere legate più al loro status e condizione sociale che alla loro sofferenza e condizione fisica. In questo senso l'influenza negativa sulla qualità di vita della propria famiglia impegnata economicamente e personalmente nell'accudimento, lo status negativo riservato agli elementi non produttivi dalle culture occidentali e i diffusi e persistenti pregiudizi sociali potrebbero essere considerazioni sufficienti a dettare la scelta suicidaria.



Da un sondaggio dell'aprile 2006 l'organo ufficiale dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino, e avente come target infermieri (in maggioranza tra i 30 e i 40 anni, impiegati in reparti di terapia intensiva, lungo-degenza e chirurgia), è emerso che:

il 74% degli infermieri interpellati è favorevole alla "dolce morte" passiva
di cui l'83% anche a quella attiva
il 44% ha avuto diverse esperienze di pazienti che hanno chiesto espressamente e ripetutamente di morire perché venisse posto fine alle loro sofferenze atroci e senza speranza.
il 76% invoca il testamento biologico;
l'8% si dichiara disposto a praticare l'eutanasia anche illegalmente, senza richiesta esplicita del paziente
il 37% si dice disposto ad aiutare i pazienti a mettere fine a un calvario, anche ricorrendo al suicidio assistito.
il 76% degli infermieri credenti è favorevole all'eutanasia volontaria.
I risultati del sondaggio torinese confermano quelli emersi da un'indagine del Centro di Bioetica dell'Università cattolica di Milano, e di altri sondaggi:

il 4% dei rianimatori interpellati ha ammesso di praticare l'"iniezione letale" (illegalmente, sulla base di quello che dice loro la coscienza).
Il 92% degli italiani interpellati ritiene che sia necessario superare l'attuale normativa repressiva;
il restante 8% si dice contrario all'eutanasia.
Al riguardo, bisogna dire che vi sono differenze di posizione anche in seno ai favorevoli all'eutanasia: vi è infatti chi ne propone la legalizzazione, altri che invece parlano di depenalizzazione. Cinzia Caporale, del Comitato Nazionale di Bioetica e fautrice della depenalizzazione, commentando i risultati dei sondaggi, lamentò il fatto che i medici considerino più importante la legalizzazione - con conseguente regolamentazione - dell'eutanasia piuttosto che la sua depenalizzazione, a motivo del fatto che la legalizzazione darebbe loro una protezione legale, lasciandoli invece esposti in caso di semplice depenalizzazione, laddove essi avrebbero potere discrezionale. In definitiva, secondo Cinzia Caporale, la legalizzazione sarebbe più un paravento per i medici che un aiuto per i malati. Questa riflessione sul caso specifico si spiega meglio chiarendo la posizione più ampia della Caporale in merito alla dicotomia diritto-morale.

Tra il 24 settembre e il 9 ottobre 2012 l'azienda svizzera Isopublic ha condotto un sondaggio on line per vagliare il consenso ad eutanasia, dichiarazione anticipata di trattamento, assistenza medica e legiferazione in merito alle politiche di fine vita. Dalla ricerca è emerso come la maggioranza degli europei sia favorevole all'autodeterminazione e, in caso di malattia incurabile, di una grave invalidità oppure di dolori non dominabili, prenderebbe in considerazione l'idea di ricorrere all'eutanasia. La maggioranza degli intervistati si è inoltre detta favorevole alla depenalizzazione dell’attività di assistenza professionale nel campo del fine vita.

L'eutanasia attiva è assimilabile, in generale, all'omicidio volontario (art. 575 codice penale). In caso di consenso del malato si configura la fattispecie prevista dall'art. 579 c.p. (Omicidio del consenziente), punito con reclusione da 6 a 15 anni. Anche il suicidio assistito è un reato, giusta art. 580 c.p. (Istigazione o aiuto al suicidio), punito con reclusione da 5 a 12 anni.



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