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lunedì 27 marzo 2017

MORALE DELL'ARMA



"Per ricondurre, ed assicurare viemaggiormente il buon ordine e la pubblica tranquillità, che le passate disgustose vicende hanno poco turbata a danno de' buoni, e fedeli sudditi Nostri, abbiamo riconosciuto essere necessario di porre in esecuzione tutti que' mezzi, che possono essere confacenti per iscoprire, sottoporre al rigor della Legge i malviventi, e male intenzionati, e prevenire le perniciose conseguenze, che da soggetti di simili sorta, infesti sempre alla società, derivare ne possono a danno de' privati, e dello Stato. ( .. ) E per avere con una forza ben distribuita i mezzi più pronti, ed adatti, onde pervenire allo scopo, che ce ne siano prefissi, abbiamo onde ordinata la formazione, che si sta compiendo, di un Corpo di Militati per buona condotta, e saviezza distinti, col nome di Corpo de' Carabinieri Reali, e colle speciali prerogative, attribuzioni, ed incombenze analoghe al fine che ci siamo proposti per sempre più contribuire alla maggiore felicità dello Stato, che non può andare disgiunta dalla protezione, e difesa de' buoni e fedeli Sudditi nostri, e dalla punizione de' rei".
(Norma originaria Regie Patenti del 13 luglio 1814.)

La Morale è l’insieme dei principi generali che guidano il nostro comportamento e le nostre relazioni; l’Etica è la pratica, la modalità della loro applicazione. E’ difficile dare una definizione dell’etica perché l’etica non è solo morale ma soprattutto propensione a fare il bene, a preoccuparsi degli altri. Essere etici non significa solo fare ciò che si deve fare, ma farlo al meglio, cioè bene.
La filosofia morale in genere ascrive la capacità di distinguere il bene dal male ad alcune facoltà umane: la ragione, l’ispirazione, l’intuizione e la coscienza soprattutto. E ascrive la capacità di attualizzare un comportamento etico alla volontà, intesa come capacità di dominare la propria natura e di perseguire delle scelte.

Tutte queste facoltà, in effetti, funzionano ma a condizione che siano state educate e programmate in modo corretto. A condizione cioè che si sia ricevuto un insegnamento dell’etica e della morale, la cui funzione, come ha sostenuto Mancuso, è proprio quella di insegnarci “cosa fare e come fare” e di semplificare la nostra esistenza che di per sé presenta una complessità elevata. In altre parole di fornirci una “mappa” per poterci orientare.

L'indirizzo di comportamento morale dei Carabinieri appare ufficialmente per la prima volta nella lettera che il 6 dicembre 1822 il maggiore generale Giovanni Battista D'Oncieu de la Bàthie, Ispettore Generale dell'Arma (Comandante Generale), diresse al colonnello Giovanni Maria Cavasanti, comandante effettivo dei Carabinieri, per accompagnare il primo Regolamento Generale. La lettera così esordiva:
"Ho l'onore di trasmetterle un gran numero d'esemplari delle Regie Patenti del 12 ottobre p.p., e del Regolamento generale, approvato con lettere-patenti di S.M. in data del 16 di detto mese, relativo al servizio de' Carabinieri Reali in tutti gli Stati di S.M..
Mi valgo di questa circostanza importante, attesi i favori dei quali S.M. volle ricolmare questo degno Corpo, di cui affidò a V.S. ill.ma il comando, per riunirvi una Istruzione analitica, destinata a servire di norma ai bravi Militari che lo compongono".

" Indipendentemente dalle girate d'ispezione prescritte, dovranno gli Uffiziali visitare, più spesso che sarà loro possibile, le Stazioni sotto il loro immediato comando, e sotto la loro diretta invigilanza.
Devo qui ricordare ai signori Uffiziali, che se essi trascurassero questa parte così sostanziale dei loro doveri, dovressimo temere di vedersi introdurre nel servizio degli abusi condannevoli.
Quando un Uffiziale sarà convinto intimamente, che esso è risponsabile della condotta e del servizio de' Militari posti sotto i suoi ordini, e che da ciò dipende il suo onore e quello del Corpo, sentirà sicuramente la necessità di una vigilanza esatta sulla condotta degli uomini affidati alla sua istruzione e direzione in tutte le parti del servizio.
Questa invigilanza è tanto più necessaria, in quanto che il Corpo, che ha subito una grande variazione, e un aumento di forza, si trova in questo momento con un gran numero di reclute, che conviene istruire per renderle capaci e degne di un'Arma così distinta, e che ha resi servizi così importanti allo Stato".

Al concetto che segue si ispirerà costantemente, seppur variamente, la normativa essenziale dell'Arma:
"Il servizio della sicurezza pubblica, che più particolarmente è confidato al Corpo de' Carabinieri Reali, impone ai Militari che lo compongono, degli obblighi, i quali l'interesse generale, e la sicurezza dello Stato far loro apprezzare.
Se per una parte sono armati per raffrenare i buoni; con l'urbanità delle loro maniere concilieranno l'amore ed il rispetto al Governo che gl'impiega, e la stima generale sarà la ricompensa della loro buona condotta, egualmente che ogni volta che adempiranno ai loro doveri con esattezza e nel modo indicato dal regolamento generale, saranno accompagnati dalla pubblica considerazione".

"Conservino, lo ripeto, i Carabinieri Reali tutto il loro coraggio per prevenire, attaccare, arrestare ed inseguire i malviventi che sono denunciati, e per l'arresto de' quali o sono stati richiesti dalle Autorità, o sono autorizzati ad eseguirne il fermo dalle leggi e dalla natura stessa del loro servizio.
In tali casi devono essi farsi temere; ma quando si tratta di proteggere e mantenere la tranquillità fra i pacifici abitanti, devono allora farsi amare; senza del che giammai potranno acquistarsi quella stima, e quella considerazione, che così li precederà in tutte le loro operazioni, li faciliterà il buon successo, e li metterà in situazione di prestare dei servizi tanto importanti allo Stato, quanto preziosi alla gloria del Corpo distinto, del quale fanno parte".

Le direttive impartite dal generale D'Oncieu vennero integrate nel Regolamento - composto di ben 631 articoli, intesi ad ordinare minutamente la vita interna del Corpo - da norme di vero e proprio indirizzo morale, come quelle di cui all'art. 471 relative ai doveri religiosi, particolarmente severe, e quelle dell'art. 526 poste a base dell'intero Capitolo III sulla Disciplina e che meritano di essere riportate nella loro parte introduttiva:
Art. 526 - "La disciplina, base principale dell'ordine in ogni milizia, deve dal Corpo dei Carabinieri Reali essere considerata come elemento che lo sostiene. Suddiviso per l'istituzione sua in tutti i punti dello Stato, questo Corpo non saprebbe esistere se non trovasse nella costante emulazione, nella cieca obbedienza, nella stretta unione, nella mutua considerazione e rispetto, nell'illimitato amore dell'ordine, quell'uniformità di sentimenti, quello spirito di corpo, che quantunque separati dal centro, vi tiene tutti i membri moralmente uniti, e ne conserva l'intera forza.
Pertanto da questi principi fondamentali, ed invariabili, ogni militare del Corpo stabilisce su di essi la base di tutte le sue azioni; è geloso di conservare quella riputazione, che, anche in genere di disciplina, si è l'Arma acquistata, e che contribuisce cotanto a renderne efficace l'istruzione, mentre scrupolosamente eseguisce i propri doveri, ne cura ad un tempo l'adempimento altrui coll'esempio, colla vigilanza e con severa repressione".
I decenni che seguirono al 1822 sino alla promulgazione del secondo Regolamento Generale (1892) furono estremamente impegnativi per i Carabinieri, sia riguardo al loro impiego nelle tre Guerre Indipendenza, nella campagna di Crimea, nella lotta contro il brigantaggio, nella conquista di Roma e nelle missioni all'estero, soprattutto nel decennio di Creta, sia per le notevoli responsabilità di carattere istituzionale che vennero ad incombere su di essi, in particolare nell'organizzazione dei comandi territoriali dell'Arma nelle regioni via via annesse al Regno d'Italia.

Di pari passo con tali vicende si svolse intensamente l'attività direttiva dei Comandanti Generali, dei generali dipendenti e dei comandanti di Legione, ma già l'Arma aveva raggiunto un tale grado di compattezza morale, da far sì che la "nota preliminare" al Regolamento Generale del 1892 si limitasse alle seguenti istruzioni, rivolte ai comandanti di Legione:
" In omaggio all'iniziativa che spetta a chi è rivestito d'una carica così importante, qual'è quella del comando di una legione, si è evitato di scendere a troppi particolari, per affermare nei comandanti il diritto e il dovere di applicare il Regolamento nello spirito che lo informa, secondo le circostanze, nell'interesse dell'istruzione della truppa e degli ufficiali, e del buon andamento del servizio.
La larga iniziativa lasciata ai capi include per essi lo stretto dovere di lasciarne, nella debita proporzione, e in ragione del grado ai loro dipendenti.
Non è già col prescrivere minutamente i procedimenti dell'istruzione e l'andamento delle operazioni di servizio che deve esplicarsi l'azione direttiva di comandante di corpo. Procedere in questo modo è fare opera dannosa, perché, non lasciando mai campo agli inferiori di regolarsi secondo il proprio criterio, si riducono a meccanici esecutori di quanto è loro ordinato.
La prontezza nel decidere, il sapere operare secondo il proprio giudizio, anche quando manchino gli ordini o quelli ricevuti non corrispondano più alla situazione, il sapere affrontare coraggiosamente la responsabilità delle proprie risoluzioni - doti essenziali in chiunque sia rivestito d'un comando - non possono svilupparsi là dove tutti siano stati abituati a operare secondo prescrizioni intese a regolarne ogni minimo atto.
Nelle varie istruzioni ed operazioni dev'essere con ogni cura sviluppato negl'inferiori questo sentimento dell'iniziativa. E' uno dei doveri più importanti d'un comandante di corpo. Siano agl'inferiori ben definiti gli scopi da conseguire, sia loro affidata tutta la responsabilità della riuscita, e non se ne restringa in alcun modo la libertà di azione nella scelta dei mezzi.
La responsabilità è un grande incitamento a operare e a porre nell'adempimento dei propri doveri tutta l'attività di cui si è capaci; l'abitudine invece di aspettare che tutto sia regolato dall'alto, anzi che educare e ritemprare il carattere, lo infiacchisce".

La "nota preliminare" che accompagnò il successivo Regolamento Generale dei 1912, dopo avere ribadito per i comandanti di Legione il dovere "di lasciare a ciascuno dei propri dipendenti libertà d'azione corrispondente alle attribuzioni ed alle responsabilità di ognuno", introdusse norme che per la prima volta accomunarono ai doveri del comandante le prerogative morali del semplice carabiniere. Emergono infatti nella "nota preliminare" i seguenti principi:
"Uno stesso compito si può eseguire egualmente bene in modi assai differenti, e perciò quello prescelto dall'inferiore non deve essere censurato, purché sia razionale, quand'anche non sia conforme al modo che si sarebbe preferito.
Nelle varie istruzioni ed operazioni il superiore oltre a sviluppare negli inferiori il sentimento dell'iniziativa deve ricordare che uno dei principali scopi cui deve tendere l'educazione militare, è quello di inculcare la coscienza della dignità personale, e del proprio valore come uomo e come soldato, nonché la necessaria fiducia nei compagni e nei capi. Deprimere tali sentimenti con parole o con atti, è fare uso riprovevole della propria autorità.
Alla perseveranza il superiore deve aggiungere l'energia e l'inflessibilità nell'esigere sempre e con lo stesso rigore l'osservanza di quei principi e di quelle norme che all'inferiore ha additate fin dal giorno in cui fu posto alla sua dipendenza.
Ma ciò sempre con quella calma severa, che non minaccia mai, che neppure perdona il poco zelo o la malavoglia, e che per la sua costanza ed immutabilità ispira appunto profondo rispetto e fa l'inferiore arrendevole per intimo convincimento.
La responsabilità è un grande incitamento ad operare ed a porre nell'adempimento dei propri doveri tutta l'attività di cui si è capaci. Epperciò anche il semplice carabiniere deve essere intimamente compreso che gli è personalmente ed unicamente responsabile delle sua azioni individuali, sia in servizio che fuori semizio e che egli, quale individuo pienamente cosciente, deve sapersi dirigere e moderare senza l'intervento superiore, la cui tutela, ove fosse resa necessaria, verrebbe a menomare la sua personalità.
Nell'accertamento pertanto di infrazioni o di irregolarità individuali, si dovrà evitare, in tesi generale, di far risalire la responsabilità ai superiori dei manchevoli, tranne che Le mancanze rilevate dimostrino evidente trascuratezza e men buono indirizzo per parte dei superiori stessi.
Affinché il lavoro degli ufficiali e militari tutti produca buoni frutti è necessario che sia fatto con lieto animo.
E ciò si ottiene quando il superiore nell'esigere dai sottoposti lo scrupoloso adempimento dei loro doveri, dia prova di stima e di riguardo; quando faccia in modo che vi sia varietà nelle occupazioni, che queste abbiano scopi ben definiti e chiari, e quando infine a ciascuno, entro la cerchia delle sue attribuzioni, lasci campo di liberamente esercitare il proprio criterio.
A tale uopo converrà tener presente che l'affiatamento completo ed il sentimento di devozione si ottengono solo quando il superiore dimostri costantemente di immedesimarsi dei bisogni degli inferiori; di preoccuparsi del loro benessere sostenendoli paternamente, nel limite del giusto, nella lotta difficile ch'essi quotidianamente incontrano per l'esatto adempimento dei loro doveri".



I principi di cui sopra, stabiliti quasi alla vigilia del primo Centenario dell'Arma, costituiscono un testo che sembra tradurre l'eredità ideale raccolta nel corso di un secolo per trasmetterla alle generazioni successive dei Carabinieri. Tali principi furono infatti ricalcati nella "Premessa" al Regolamento del 11 Settembre 1953 e conservati sostanzialmente nella "Premessa" di quello vigente, che così li conclude:
"Affinché il lavoro degli ufficiali e dei loro dipendenti sia fecondo di risultati positivi è necessario che sia svolto con animo lieto, in un clima di serenità e comprensione. E ciò si ottiene quando il superiore, nell'esigere dai sottoposti lo scrupoloso adempimento dei loro doveri, dia prova di stima, di fiducia e di riguardo; quando faccia in modo che vi sia verità nei compiti, che questi abbiano scopi ben definiti e chiari; quando dia a ciascuno, entro i limiti delle sue attribuzioni, libertà di operare secondo il proprio criterio: invero, l'affiatamento completo e il sentimento di solidarietà militare si ottengono soltanto quando il superiore riesce ad esaltare le energie dei dipendenti ed a sorreggere coloro che lavorano nel campo delle responsabilità; a rendersi esatto conto dei loro lavoro e delle difficoltà incontrate e superate, intervenendo soltanto se c'è qualcosa da correggere o migliorare; ad immedesimarsi dei loro bisogni ed a preoccuparsi del loro benessere; a sostenerli paternamente nella difficile e nobile fatica quotidiana che essi affrontano per l'adempimento del loro dovere".

La Costituzione contiene principii che non hanno prodotto però conseguenze immediate sulle norme regolamentari.

All'art. 11 si afferma che:

« L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali»

All'art. 52 si statuisce che

« La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. »
All'art. 54 si precisa che:

« Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. »
Infine l'art. 103 dispone:

« I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. »
Il regolamento del 1964, che per la prima volta si rivolge a tutte le forze armate italiane, sancisce nella sua Premessa che esse "... sono istituite per difendere sino all'estremo l'onore e l'indipendenza della Patria combattendo ovunque venga ordinato e per tutelare in obbedienza agli ordini ricevuti le istituzioni e le leggi nazionali".

L'Avvertenza pubblicata in calce al Regolamento precisava "Il Regolamento di disciplina militare è il codice morale delle Forze armate ed enuncia i principi ed indica i metodi per creare e rafforzare una sostanziale disciplina. Esso deve essere riconosciuto, meditato ed osservato da tutti i militari, soprattutto da quanti rivestono un grado ed hanno missione di educatori. I principi morali e disciplinari dettati dal presente Regolamento formano la base e la forza dell'istituzione militare."

Dal punto di vista della dottrina, la Premessa al Regolamento del '64 così argomenta:

"... Le Forze armate, per evitare ogni possibile incrinatura nella propria compagine e per esercitare imparzialmente le alte funzioni derivanti dai doveri istituzionali, debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche.
L'azione di tutte le Forze armate deve essere pronta e concorde, e perciò le attribuzioni e i doveri di ciascun elemento della gerarchia militare debbono essere definiti con regole certe ed inviolabili.
Nella osservanza di queste regole consiste la disciplina militare.
Essa è principale virtù delle Forze armate e primo dovere del militare di ogni grado.
La storia di tutti i tempi e di tutte le nazioni prova che nella disciplina, assai più che nel numero, sta la forza delle istituzioni militari.
La disciplina si infonde in tempo di pace e si mantiene salda in tempo di guerra mercé la diligente e costante abitudine di osservarne i precetti."
Sulla base dei principi enunciati nella Premessa e nell'Avvertenza - inedite formule per un Regolamento promulgato con Decreto del presidente della Repubblica - si struttura un modo nuovo, e forse ritenuto più democratico, di concepire l'essere militare. È così che nelle numerose scuole militari delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo degli Agenti di Custodia si cerca di insegnare una nuova Etica militare la cui dottrina si svilupperà a fatica. In particolare modo, si incentrerà l'impostazione formativa sull'educazione all'obbedienza, dai massimi istituti formativi per gli ufficiali (Accademie, Scuole di Applicazione e scuole per allievi ufficiali di complemento), alle scuole sottufficiali ed ai reparti di addestramento per le truppe.

Secondo l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, quella degli anni '60 e '70 fu una società militare disorientata che non intravedeva possibilità di impiego professionale (la guerra), che costituiva comunque un enorme serbatoio occupazionale, che vedeva la classe ufficiali annoverare sempre più elementi provenienti dai ceti medio-bassi, anche loro afflitti da problemi di sostentamento economico.

L'ondata terroristica degli anni '70 - '80 rese ancor più problematici gli arruolamenti talché anche i criteri di selezione furono resi più "elastici". Le Forze armate divennero veramente un esercito di popolo che nel 1978 richiederà con forza cambiamenti radicali.

Nel 1981 il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza fu smilitarizzato e convertito nella Polizia di Stato, e successivamente si ebbe la smilitarizzazione del Corpo degli Agenti di Custodia, convertito in Polizia Penitenziaria.

Da ultimo, in ordine di tempo l'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382 afferma che:

Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali.
Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato ed in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità.
Quanto all'evoluzione dei doveri che incombono sul soldato, Dio, Re e Patria erano i valori fondamentali cui si riferivano i regolamenti del 1859 e 1872. Il primo conteneva una lunga elencazione di doveri che violavano la sfera personale dei singoli e fissavano, una per una, le norme di comportamento della vita familiare, la religione, l'uso delle proprie cose. Sovrano e Patria erano un bene supremo ed inscindibile. Il Regolamento del '64 si presentava invece come una previsione di doveri di carattere generale afferenti al solo status militare ed il dovere di "obbedienza", prima "assoluta", è divenuta "pronta, leale e rispettosa".

Questi schemi organizzativi legati al passato ed i relativi precetti etici vengono accantonati nel 1978: infatti le norme di principio, prima dei doveri, trattano dei diritti costituzionalmente garantiti al cittadino-soldato, non più soldato-suddito.

Tutte queste situazioni relative alle modifiche ordinative, normative e strutturali dello strumento militare vennero inesorabilmente ad incidere sui riferimenti classici dell'Etica militare propria della società militare italiana: la Patria, la Bandiera, il Giuramento, la Disciplina militare, l'Onore e le Tradizioni militari.

Secondo Gianalfonso D'Avossa la condizione militare è "un modo di essere, fatto di scienza ed arte, di poesia e di forza, di pensiero (la missione) ed azione (la professione) in un rapporto dialettico con la società nella quale e per la quale si opera". E nella condizione militare si possono evidenziare due componenti, una tecnica ed una morale. Da queste due componenti, radicalmente opposte, si ottengono le connotazioni peculiari del professionista militare, come dirigente militare, la cui etica è di matrice tecnica, e quella di "capo per vocazione", la cui etica è di matrice eroica.

Il primo fattore, quello tecnico, deriva principalmente dalla modernizzazione crescente dei mezzi, strumenti ed armi in dotazione. Lo sviluppo tecnologico dello strumento militare ha favorito la crescita della specializzazione militare in un contesto in cui il mezzo tecnico sembra prendere il sopravvento sull'uomo.

Gli stessi valori di autorità e gerarchia hanno acquisito nuove valenze rispetto al sistema tradizionale. Se prima per avere autorità bastava avere una carica come fosse una investitura divina, oggi ciò non basta. Per avere autorità bisogna anzitutto dimostrare di possedere i requisiti giusti ed essere all'altezza della situazione.

La professionalità richiede un aggiornamento continuo per mantenersi al passo coi tempi e la specializzazione spinta porta ad una frammentazione della società militare.

Il militare oggi percepisce sempre meno la specificità del gruppo sociale al quale appartiene e sembrerebbe addirittura che la disciplina e militarità abbiano minore importanza rispetto alla specializzazione ed alla professionalità.

In questo modo il fattore tecnico incide sulla società militare modificando le strutture ed ingenerando l'individualismo. Tutto ciò porta all'identificazione di un modello nel quale si ritiene superata la militarità.

Questa "civilizzazione" progressiva ha portato di fatto ad alcuni aspetti quali la sindacalizzazione, l'orario di servizio con lo straordinario ed il superamento del tradizionale sistema dei rapporti gerarchici.

Il secondo modello di riferimento sottolinea invece la specificità dell'etica militare e la prevalenza del fattore morale, imperniato sui valori etici della lealtà, del coraggio, del rigore morale, del senso del dovere, del rispetto dei diritti e della dignità umana, del sereno e generoso spirito di dedizione al prossimo.

Così, va sottolineato che al militare, unico caso tra tutte le professioni, può essere richiesto quando le circostanze lo rendano necessario il sacrificio della vita: è noto che a nessuno ed in nessuna professione può essere imposto tale obbligo.

Il militare pertanto ha bisogno di credere in quei valori originali della sua missione al servizio del paese e della collettività ed ovviamente l'interesse generale deve prevalere sul suo interesse personale ed immediato.

In sintesi il militare non può essere solo un cittadino cui sono state consegnate delle armi. La sua condizione è diversa da quella delle altre professioni perché implica l'adesione integrale a quel sistema di valori tradizionali che sono alla base della solidarietà e della capacità combattiva.

Sostiene sempre il D'Avossa che questo modello caratterizzato dalla specificità della condizione militare contiene tranquillamente il primo perché non può esistere specificità senza professionalità. La deontologia della professione militare quindi è nello stesso tempo diversa e più complessa delle altre. Essa implica infatti uno stile di vita che si fonda su un sapere tecnico-scientifico, come qualsiasi altra professione, ma in più poggia sui valori etico-morali e culturali e su principi di comportamento del tutto particolari. Sono propria questa ampiezza della deontologia e la valenza dei suoi contenuti che fanno del militare un servitore dello stato molto speciale. Il militare si distingue per disponibilità personale, per l'atemporaneità e spazialità del suo impiego che mettono in risalto il più autentico spirito di servizio e la solidarietà nei confronti della collettività.


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martedì 19 aprile 2016

L'ETICA DEI TESTIMONI DI GEOVA

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La posizione dei Testimoni di Geova sull'omosessualità si basa sul principio che le Sacre Scritture siano l'unica fonte universalmente valida anche in tema di morale sessuale. Secondo i Testimoni di Geova, le Sacre Scritture sono Parola di Dio infallibile e il testo biblico, sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento, esprime una netta condanna dei rapporti omosessuali: pertanto i precetti che ne ricavano sono per essi non discutibili e non negoziabili.

Ritenendo d'essere chiamati a un'opera d'insegnamento, e di doversi confrontare con un mondo in cui l'omosessualità è praticata liberamente, i Testimoni di Geova hanno trattato spesso nelle loro pubblicazioni questo tema, sostenendo che il testo biblico è molto esplicito e contiene molti passi di condanna delle pratiche omosessuali. Essi citano Levitico, Romani oppure Giuda. Ricordano, ad esempio, che nella lettera ai Romani, a proposito delle pratiche omosessuali, si legge (1,24-27): «Dio li ha abbandonati a vergognosi appetiti sessuali, poiché le loro femmine hanno mutato il loro uso naturale in uno contro natura; e similmente anche i maschi hanno lasciato l'uso naturale della femmina, e nella loro concupiscenza si sono infiammati violentemente gli uni verso gli altri, maschi con maschi, operando ciò che è osceno».

Mentre il Levitico (20,13) recita: «Se uno ha con un uomo relazioni sessuali come si hanno con una donna, tutti e due hanno commesso una cosa abominevole; dovranno essere messi a morte; il loro sangue ricadrà su di loro.» E in Giuda  si sottolinea: «Allo stesso modo Sodoma e Gomorra e le città vicine, che si abbandonarono, come loro, alla fornicazione e ai vizi contro natura, sono date come esempio, portando la pena di un fuoco eterno».

Per i Testimoni di Geova, l'omosessualità, sia maschile che femminile, è una pratica disapprovata da Dio ed è quindi considerata moralmente sbagliata e contro natura, anche per il suo aspetto di pratica sessuale al di fuori del matrimonio.

I Testimoni di Geova citano Paolo, che nel Nuovo Testamento accomunò, nella Prima Lettera ai Corinti (6,9-12), gli omosessuali ad altre categorie di persone che non rispettavano i precetti di Dio, quali «fornicatori, adulteri, idolatri, ladri, avari, ubriaconi, rapinatori...». Secondo i Testimoni di Geova questo passo biblico indica che, nella chiesa o congregazione cristiana primitiva, alcuni che avevano praticato rapporti omosessuali, li avevano cessati spontaneamente per seguire i precetti divini. Di conseguenza i Testimoni di Geova incoraggiano tutti quelli che compiono tali pratiche non accette a Dio ad abbandonarle così come consiglia la Bibbia.

Seguendo un esempio presente negli scritti di Paolo, i Testimoni di Geova disassociano chi si allontani dai principi biblici seguiti dalla congregazione. Di conseguenza, un Testimone di Geova che pratica l'omosessualità e che sia contrario ad adottare forzatamente un orientamento sessuale diverso dal proprio viene sottoposto a un "comitato giudiziario", composto da tre o più "anziani", per conoscere i motivi della sua condotta, prestargli aiuto e valutare i provvedimenti opportuni.

I provvedimenti in questione possono consistere nella riprensione o a volte nella disassociazione dell'omosessuale.
Chi è riconosciuto colpevole di una pratica di peccato, tra cui rientra l'omosessualità, può essere in primo luogo ripreso scritturalmente, e poi disassociato nel caso non sia disposto a rinnegare il proprio orientamento sessuale. Senza distinzione di parentela o di legame affettivo, ai Testimoni di Geova, in assenza di situazioni particolari (lavoro, scuola, vita nella stessa casa, minori, malattia), è consigliato di non fraternizzare con i disassociati e di troncare ogni rapporto con loro. Stesso giudizio tocca a chi persista nella pratica di comportamenti sessuali esterni al matrimonio, come l'adulterio e la fornicazione. I testimoni di Geova non provano nessuna avversione verso gli omosessuali, con cui tengono gli studi biblici e che possono assistere alle loro adunanze. Tuttavia, la pratica dell'omosessualità è incompatibile con l'appartenenza al movimento.

I Testimoni di Geova si dichiarano contro l'omofobia, poiché la Bibbia comanda al cristiano di "amare il prossimo" e di non giudicarlo. In una loro pubblicazione, alla domanda: «I cristiani non dovrebbero trattare tutti con rispetto, al di là del loro orientamento sessuale?», si risponde: «Certo. La Bibbia afferma: 'Onorate uomini di ogni sorta'. O come dice la versione Parola del Signore 'Rispettate tutti' (1 Pietro 2:17). Pertanto, i cristiani non sono omofobi. Mostrano considerazione per tutti, inclusi i gay» (Matteo 7:12). Nella rivista Svegliatevi! (gennaio 2012, p. 29) si legge che «Sebbene gli atti omosessuali siano condannati nella Bibbia, l'odio per gli omosessuali non vi trova riscontro.»

Le associazioni LGBT contestano la posizione e i comportamenti dei Testimoni di Geova in merito all'omosessualità.



Coloro che, a parere dei Testimoni di Geova, adottano comportamenti contrari ai principi biblici (tra cui l'omosessualità) sono sottoposti alla "disassociazione". Questo provvedimento disciplinare, criticato da alcuni come un provvedimento che porta alla "morte sociale", è considerato da alcune associazioni LGBT come un metodo per fare pressione psicologica sulle persone omosessuali, col fine di costringerle a una condotta eterosessuale. Il testimone di Geova omosessuale viene isolato socialmente, con lo scopo di "disciplinarlo", nel presupposto che la sua sia una condotta "deviante".

Gli attivisti LGBT replicano che non esistono evidenze scientifiche che l'omosessualità sia un comportamento deviante. Notano anche che la disassociazione è un provvedimento riservato non solo agli omosessuali, ma a chiunque persista in comportamenti disapprovati dal movimento.

Alla base della "disassociazione" vi è la convinzione che l'orientamento sessuale di una persona possa essere "mutato". Viene replicato dagli LGBT che questa convinzione non è supportata dalla ricerca scientifica, e che in molti Paesi le "terapie di conversione eterosessuale" sono considerate illegali (Brasile, Ecuador, Regno Unito, Stati Uniti d'America). I metodi volti al far cambiare l'orientamento sessuale altrui sono considerati privi di giustificazione medica e lesivi della salute umana, e una delle cause dell'inasprimento del clima e degli stereotipi negativi verso l'omosessualità.

Gli attivisti LGBT hanno spesso denunciato come offensivi e discriminatori i toni usati dai Testimoni di Geova nei confronti degli omosessuali nelle loro pubblicazioni ad uso interno: in particolare hanno lamentato l'analogia comparsa sulla rivista Svegliatevi! fra l'accettazione dell'orientamento omosessuale e l'incoraggiamento a bere rivolto a un'alcolista.

Alcune associazioni LGBT ritengono che la posizione dei testimoni di Geova, secondo la quale l'omosessualità è quasi sempre frutto di una "scelta" del singolo, deliberata o indotta dall'ambiente, e quasi mai una tendenza genetica, non troverebbe riscontro nella ricerca scientifica e incoraggerebbe la pratica di rapporti omosessuali vissuti in segreto, dietro la facciata del conformismo esteriore o di un matrimonio di comodo.

Il matrimonio è un’unione permanente (Matteo 19:6). I Testimoni di Geova considerano il fatto di frequentare una persona dell’altro sesso un passo verso il matrimonio, quindi lo ritengono una cosa seria.
È pronto per frequentare qualcuno solo chi è abbastanza grande per sposarsi e “ha passato il fiore della giovinezza”, ovvero ha superato il periodo in cui gli impulsi sessuali sono più forti (1 Corinti 7:36).
Chi si frequenta dovrebbe essere libero di sposarsi. Alcuni che sono divorziati legalmente non sono comunque liberi di risposarsi agli occhi di Dio, perché dal suo punto di vista l’unico motivo valido di divorzio è l’immoralità sessuale (Matteo 19:9).
Ai cristiani che vogliono sposarsi viene detto di scegliere il coniuge solo tra i compagni di fede (1 Corinti 7:39). Questo comando non si riferisce solo a una persona che rispetta le stesse convinzioni religiose ma a chi le condivide e agisce in armonia con esse come Testimone battezzato (2 Corinti 6:14). Ai suoi servitori Dio ha sempre dato il comando di sposare solo chi ha la stessa fede (Genesi 24:3; Malachia 2:11). Tra l’altro la validità di questo comando è stata riconosciuta anche dai ricercatori di oggi.
I figli dovrebbero ubbidire ai genitori (Proverbi 1:8; Colossesi 3:20). Questo significa che se i figli sono ancora a casa devono rispettare quanto stabilito dai genitori in relazione al frequentare qualcuno, il che può includere l’età alla quale iniziare a frequentarsi e quali attività svolgere.
Nel rispetto dei princìpi della Bibbia, ogni Testimone può decidere se e con chi frequentarsi. Questo è in armonia con il principio che dice: “ciascuno porterà il proprio carico di responsabilità” (Galati 6:5). Ad ogni modo, quando si tratta di frequentare qualcuno molti cercano saggiamente i consigli di Testimoni maturi che hanno a cuore i loro migliori interessi (Proverbi 1:5).
Molte pratiche comunemente accettate quando ci si frequenta sono in realtà dei peccati gravi. Per esempio la Bibbia comanda di evitare l’immoralità sessuale. Questa include non solo i rapporti sessuali ma anche altri atti impuri tra persone non sposate come ad esempio accarezzare i genitali di un’altra persona o fare sesso orale o anale (1 Corinti 6:9-11). Prima del matrimonio anche tenere un comportamento sessualmente eccitante, pur non arrivando all’immoralità sessuale, è una forma di “impurità” che dispiace a Dio (Galati 5:19-21). Anche i “discorsi osceni”, ovvero sconci o indecenti, nella Bibbia sono condannati (Colossesi 3:8, CEI).
Il cuore, vale a dire la persona interiore, è ingannevole (Geremia 17:9). Può spingerci a fare cose che sappiamo essere sbagliate. Per non farsi ingannare dal cuore, due persone che si frequentano possono evitare di stare da sole in situazioni che per loro rappresentano una tentazione. Magari possono decidere di cautelarsi stando in mezzo a sane compagnie o facendosi accompagnare da una persona adatta (Proverbi 28:26). I cristiani che stanno cercando un coniuge riconoscono che frequentarsi su Internet comporta dei pericoli, specialmente quello di legarsi a qualcuno di cui non si sa praticamente nulla (Salmo 26:4).
Frequentarsi include qualunque attività sociale in cui due persone sono sentimentalmente coinvolte. Due persone si possono frequentare in gruppo o da sole, apertamente o di nascosto, di persona, al telefono o scambiandosi messaggi. Per i Testimoni di Geova frequentarsi non è un divertimento come un altro, è un passo importante verso il matrimonio.

La cura del paziente Testimone di Geova presenta complessi problemi etici, legali e medici. Il paziente Testimone di Geova può prontamente aver bisogno di cure mediche, sia in elezione sia in emergenza, e accetterà tutti gli aspetti del trattamento, a parte le trasfusioni. Questo rifiuto del sangue o degli emoderivati, che include il sangue intero, emazie concentrate, bianchi concentrati, piastrine, plasma ed autotrasfusioni di sangue predepositato, crea un frustrante dilemma per il medico, dato che una procedura di routine e potenzialmente salvavita è inaccettabile per il paziente. L’anestesista è particolarmente coinvolto dato che è il responsabile della gestione delle trasfusioni intraoperatorie.

Il dettame dei Testimoni che la trasfusione di sangue violi la legge di Dio fu stabilito nel 1945 ed è basato sul seguente passaggio della Bibbia:

"Ogni animale che si muova e che sia vivo può servirvi da cibo. E così nel caso della verde vegetazione, Io ti do tutto questo. Solo la carne con il suo spirito –il suo sangue- tu non puoi mangiare". (Genesi 9:3,4)



"E verso ogni uomo della casa di Israele o per ogni straniero che vi abiti come colui che ci abiti come straniero nel suo mezzo, che mangi ogni sorta di sangue, Io rivolgerò via il mio viso contro quell’anima che mangi del sangue, e lo taglierò via dal mio popolo." (Levitico 17:10-16)

"Lo Spirito Santo e Noi stessi abbiamo stabilito di non aggiungervi altri obblighi, eccetto quelle cose necessarie, come l’astenersi da ciò che è stato sacrificato agli idoli e dal sangue e da ciò che è stato strangolato e dalla fornicazione. Se voi vi terrete lontani da ciò prospererete." (Atti 15:28,29)

A prescindere dalle circostanze d’elezione o d’urgenza, il Testimone di Geova crede che l’ingiunzione biblica riguardo il sangue contempli anche il sangue umano, e che la trasfusione di sangue attraverso le vene sia equivalente al "mangiare".  Anche l’uso del proprio sangue, raccolto e depositato in una banca del sangue in preparazione di un intervento chirurgico programmato, è vietato.

Il dilemma etico è ovvio: i medici sono spinti a preservare e prolungare la vita al meglio delle loro abilità e giudizi, ma, nel caso del paziente Testimone di Geova, è loro vietato il ricorrere all’unico trattamento che può essere necessario a salvare la vita. Il medico può quindi naturalmente trovarsi a combattere una dura lotta con la propria coscienza, quando gli viene richiesto di assistere e di permettere ad un paziente di morire anche se è convinzione certa del medico che il paziente possa sopravvivere se gli fosse praticata una trasfusione.

Da parte del Testimone di Geova, la trasfusione di sangue è una violazione della parola di Dio ed è un peccato grave quanto l’idolatria o una condotta sessuale immorale. Il rifiuto dei Testimoni all’accettare una trasfusione è basato sull’obbedienza ad una "più alta autorità" e sulla convinzione che il loro rapporto con Dio sia messo in pericolo. Quale è il beneficio per il Testimone se, come Gardner El et al. hanno puntualizzato, "la loro malattia corporea è curata ma la loro vita spirituale con Dio, come loro credono, è compromessa, cosa che porta ad una vita senza significato e forse peggiore della morte stessa?".

Da un punto di vista legale, l’interpretazione del tribunale del diritto del paziente di rifiutare o accettare un trattamento è basata sulla legge comune, e perciò è un processo in evoluzione e cambiamento. Le determinazioni delle corti diventano talvolta confuse da fattori come la mancanza di competenza, a seconda che vengano prese in considerazione bambini, minori o situazioni d’emergenza.

Il caso simbolo che ha confermato il diritto di un adulto competente di rifiutare un trattamento avvenne nel 1914 nel caso "Schloendorff contro la Società degli Ospedali di New York". In questo caso, una donna acconsentì ad un esame sotto anestesia ma rifiutò il consenso ad ogni procedura operativa. Una volta sotto anestesia, tuttavia, fu effettuata una procedura operativa. Inoltre, fu scoperto postoperativamente che la donna riportò un danno al plesso brachiale risultante in intenso dolore ed un eventuale amputazione di alcune dita. Benché la donna perdesse la causa perché l’ospedale era un’organizzazione caritatevole e quindi immune da responsabilità, il giudice che presiedeva al caso stabilì che "Ogni essere umano adulto e capace di intendere e di volere ha il diritto di decidere che cosa deve essere fatto del proprio corpo."

È questo il caso che stabilì la premessa sottostante al consenso informato ed al diritto di scelta del paziente. Assieme al diritto del cittadino degli Stati Uniti di libertà di religione, un paziente Testimone di Geova adulto e competente ha il diritto, difeso dalla legge, di rifiutare la trasfusione, anche se il risultato di tale rifiuto potrebbe essere la morte. Appare quindi che i punti chiave nel diritto del paziente a rifiutare un trattamento salvavita sono la "competenza" e "l’età adulta".

Secondo il dr. Phil Fontanarosa ed il dr. Gary Giorgio del Northeastern Ohio Universities College of Medicine in Akron, un paziente può essere incapace di prendere una decisione competente se ha:

Segni vitali anormali o instabili.
Stato mentale alterato
Giudizio evidentemente alterato come per un danno o una malattia del sistema nervoso centrale, o:
Ogni segno di intossicazione alcolica o da farmaci.
Se lo stato mentale di un paziente è normale, il medico dell’Ohio consiglia di eseguire il test di Schiller: "Il paziente è intellettualmente in grado di capire la condizione, la natura e l’effetto del trattamento proposto?". Se le risposte son tutte dei "sì" il paziente è considerato cognitivamente competente. Se no, il medico potrebbe affidarsi ad un altra persona in grado di decidere – in genere il coniuge del paziente, un figlio adulto, o altri parenti stretti od amici.

Inoltre, l’argomentazione che il paziente che rifiuti la trasfusione sia quindi un suicida, e perciò non competente, è una posizione non sostanziata e generalmente non un punto fermo. Il paziente Testimone di Geova vuole vivere e ricerca trattamenti medici che gli permettano di vivere. Infatti, la loro religione attualmente proibisce il suicidio allo stesso modo delle trasfusioni.

Nonostante il precedente Schloendorff, ci sono molti procedimenti giudiziari dove il diritto di un paziente a rifiutare un trattamento fu superato dall’interesse dello stato al benessere del paziente. Per esempio, nel caso "Raliegh Fitkin-Paul Morgan Memorial Hospital contro Anderson", la corte ordinò una trasfusione di sangue in una donna gravida per salvare sia la vita della madre sia quella del feto. Nel caso "Powell contro Columbia Presbyterian Medical Center", il tribunale ordinò una trasfusione in una donna "competente" con figli minori, ritenendo che , nel caso la donna fosse morta, i figli sarebbero potuti diventare a carico dello stato, e quindi porre un indebito carico allo stato stesso.

Riguardo alla definizione di minore, un individuo è generalmente considerato troppo giovane per prendere decisioni riguardo se stesso se di età inferiore ai 18 anni; tuttavia, possono essere fatte eccezioni per i "minori autosufficienti" e i "minori emancipati". Per il Codice Civile della California, sezione 34.6, un minore autosufficiente è chi ha un’età di 15 anni o più e:
Vive separato e diviso dai suoi parenti o custodi legali, sia con sia senza il consenso o il muto assenso dei genitori o dei custodi legali, e
Gestisce i propri affari finanziari, a prescindere dalla fonte di reddito.
Sotto la sezione 62 del Codice civile della California, un minore emancipato è ogni persona sotto i 18 anni di età che:

Ha contratto regolare matrimonio, a prescindere dal fatto che tale matrimonio sia stato o no dissolto, o
Sia in servizio attivo in una qualsiasi delle forze armate degli Stati Uniti d’America, o
Abbia ricevuto una dichiarazione di emancipazione secondo la sezione 64 del Codice Civile della California.
Nelle loro decisioni riguardanti i minori, i tribunali hanno ordinato trasfusioni in bambini in situazioni pericolose per la vita a dispetto delle obiezioni dei loro genitori o tutori legali. I tribunali hanno argomentato che il principio legale della "parens patriae" obblighi lo stato ad assumere un interesse prevalente riguardo la salute e il benessere dei propri cittadini. Di conseguenza, lo stato esercita un controllo sul trattamento dei bambini maggiore di quello sugli adulti. Il caso miliare concernente un bambino minore più frequentemente citato nei casi successivi fu il caso "Prince contro lo stato del Massachusetts" nel 1944.  Il caso non riguardò una trasfusione di sangue, ma nel verdetto, la Corte Suprema stabilì il seguente:

"I genitori sono liberi di diventare essi stessi dei martiri. Ma non ne consegue che essi in identiche circostanze siano liberi di fare martiri i propri figli, prima che questi ultimi abbiano raggiunto l’età della piena e legale maturità, quando potranno prendere decisioni riguardo se stessi."

In circostanze nelle quali appaia che "la vita (del minore) non è immediatamente messa in pericolo dalle sue condizioni fisiche", il tribunale ha generalmente stabilito che "lo Stato non ha un interesse di sufficiente peso da oltrepassare le credenze religiose dei genitori precludenti un trattamento medico."

Per quanto riguarda un adulto non competente, viene generalmente applicato lo stesso ragionamento che è stato steso riguardo ai minori incapaci di prendere decisioni riguardo se stessi. Appare che quando una procedura d’urgenza, come una terapia trasfusionale, è necessaria per salvare le vita di un paziente non competente, il tribunale ha prevalentemente stabilito che il medico ha il diritto legalmente riconosciuto di procedere anche contro le obiezioni dei familiari o dei cari del paziente.

Comprensibilmente, la cura dei Testimoni di Geova presenta una serie di sfide per l’anestesista, prima fra tutte la proibizione delle trasfusioni di sangue. Sorge spontanea la domanda: che vantaggi comporta la trasfusione di sangue?

La trasfusione di sangue è principalmente intesa ad aumentare la capacità di trasporto arterioso di ossigeno, e non ad aumentare il volume intravascolare. Benché sia i cristalloidi sia i colloidi siano utili per mantenere il volume intravascolare e siano accettati dai Testimoni di Geova, essi aumentano solo di poco il contenuto di ossigeno. (24) Il contenuto di ossigeno è essenziale nella gestione perioperatoria, benché molti pazienti sani possono tollerare bassi livelli di emoglobina senza una diminuzione misurabile del trasporto di ossigeno ai tessuti.

Le cure anestesiologiche cominciano con i preparativi preoperativi, con la discussione fra il paziente, la sua famiglia, e l’équipe chirurgica. Questo include l’esame di tutte le opzioni per identificare le preferenze o le avversioni del paziente. Una volta che tutte le parti in causa hanno raggiunto un accordo sulla gestione medica, il medico è tenuto eticamente e legalmente ad aderire alle limitazioni che sono state imposte dal paziente, specialmente nel caso del rifiuto di una trasfusione di sangue da parte di un Testimone di Geova.

Allo stesso tempo, il medico e la struttura ospedaliera dovrebbero assicurarsi che il paziente Testimone di Geova abbia firmato un consenso che attesti la richiesta di non trasfondere in ogni circostanza. Molti Testimoni di Geova sono a conoscenza, e talvolta lo portano essi stessi, di moduli standard di consenso come quello sviluppato dalla California Association of Hospitals and Healt Systems, "Rifiutare il Consenso alla Trasfusione di Sangue.  Il documento è stato riconosciuto avere valore legale e avere valore protettivo nel caso di procedimenti per negligenza come stabilito dalla Corte Suprema.

In circostanze normali, la preparazione standard all’intervento potrebbe anche includere la pratica di conservare il sangue del paziente per usarlo nel caso dell’intervento, tuttavia i Testimoni di Geova non accettano la trasfusione autologa del sangue predepositato. Come alternativa, per elevare al massimo i livelli di emoglobina, il paziente può essere sottoposto ad un regime di terapia marziale orale per 3-4 settimane prima dell’intervento.  Intraoperatoriamente, minimizzare il consumo di ossigeno e massimizzare il trasporto di ossigeno ai tessuti sono fattori che aiutano a ridurre la dipendenza dalle trasfusioni. A tal fine, le tecniche che possono essere impiegate includono l’emodiluizione acuta normovolemica, dispositivi di ripulitura salvacellule come autotrasfusioni, anestesia in ipotensione, e l’ipotermia deliberata. Nessuna tecnica potrà essere soddisfacente, tuttavia, a meno che il chirurgo non dedicherà una scrupolosa attenzione a minimizzare le perdite di sangue operatorie e ad assicurare l’emostasi.

L’emodiluizione acuta normovolemica (ANH) è un metodo che riduce, o può anche eliminare, la necessità di trasfusioni di sangue durante gli interventi. L’ANH è stata usata in pazienti di tutte le età per differenti procedure, incluse, ma non solo: chirurgia ginecologica, ortopedica, craniofacciale, cardiotoracica, e neurochirurgia. Inoltre, questa tecnica è stata usata in interventi su pazienti con emogruppi rari, o in pazienti che desideravano evitare i rischi inerenti talvolta associati con le trasfusioni di sangue come epatiti e AIDS. L’ANH può essere eseguita utilizzando sia sangue venoso sia sangue arterioso e deve essere completata prima dell’intervento chirurgico, dato che una perdita ematica chirurgica durante un’emodiluizione può dare luogo ad un’ipovolemia acuta.  Inoltre, l’ipovolemia può interferire con la tendenza dell’organismo ad aumentare la gittata cardiaca, che è il principale meccanismo compensatorio contro il ridotto contenuto di ossigeno ematico. Infine, con una ridotta quantità di emoglobina e la risultante diminuzione nella disponibilità di ossigeno, è importante monitorare la perfusione, i cambiamenti dell’HCT, e lo stato volemico del paziente.

I Testimoni di Geova non accettano il sangue conservato in nessun caso, tuttavia, l’adattare il processo di emodiluizione per effettuare un continuo prelievo e reinfusione, è stato accettato da qualche Testimone di Geova. Questo adattamento è stato effettuato flebotomizzando il paziente da un catetere venoso centrale o da un vaso periferico di grande diametro con un drenaggio per gravità fino ad un’appropriata sacca di recupero, appropriata nel senso che il paziente ritenga che il suo sangue fa ancora parte del suo sistema circolatorio.

I fluidi di reintegro possono essere sia cristalloidi sia colloidi. Se vengono usati cristalloidi, il reintegro si effettua con 3 ml. di cristalloidi per ogni ml. di sangue raccolto. Se vengono usati colloidi, in genere è sufficiente un rapporto di 1 a 1. Il principale svantaggio dei cristalloidi, e la ragione per cui si utilizza un rapporto maggiore, è la rapida ridistribuzione del fluido nello spazio interstiziale, con la conseguente diminuzione del volume vascolare. Lo svantaggio dei colloidi è che sono molto più costosi e possono essere associati con coagulopatie. Tuttavia, possono fornire un’emodinamica più stabile. L’albumina è un colloide che può essere usato in emodiluizione, ma non è accettato dalla maggior parte dei Testimoni di Geova perché derivata da plasma umano.

Bisognerebbe notare che una giudiziosa gestione del sangue autologo è imperativa nel paziente Testimone di Geova dato che una trasfusione prematura potrebbe depauperare l’unico deposito disponibile di sangue. Si può considerare prudente rinunciare al sangue finché permane il sanguinamento chirurgico. Tutto considerato, questa tecnica può essere usata con successo sia nei bambini sia negli adulti, e se usata assieme ad un’anestesia generale ed ad una moderata ipotermia, minimizzerà o preverrà il bisogno di trasfusioni di sangue.



Un’alternativa all’emodiluizione accettabile per qualche paziente Testimone di Geova è l’utilizzo di dispositivi di aspirazione con recupero. Questi dispositivi aspirano il sangue dal paziente, lo filtrano o lo centrifugano, e reinfondono le emazie così trattate. Per quanto riguarda il paziente Testimone di Geova, questo può soddisfare la condizione di un circuito continuo di recupero del sangue, ed è una tecnica utile anche per la chirurgia a cuore aperto. Questa tecnica intraoperatoria di risparmio di sangue è generalmente efficace se si prevede una perdita superiore alle 2 unità. Le complicazioni associate all’uso di questi dispositivi includono disturbi della coagulazione e reazioni emolitiche.
Esiste una varietà di agenti farmacologici che possono essere usati per eliminare o diminuire il bisogno di trasfusioni.

La desmopressina (DDVP) è un analogo sintetico dell’ormone antidiuretico che aumenta i livelli dell’attività del fattore VIII e del fattore di von Willebrand. Essa è stata usata efficacemente nei Testimoni di Geova, sia intraoperativamente sia postoperativamente, per migliorare l’emostasi e ridurre le perdite ematiche. L’acido aminocaproico, che è un altro agente emostatico, e agenti piastrinoprotettivi come l’aprotinina e la prostaciclina, sono potenziali terapie in pazienti con problemi di sanguinamento, dove il risparmio di sangue è una priorità. Inoltre, la produzione di sangue può essere aumentata con l’eritropoietina umana ricombinante, un fattore di crescita glicoproteico che stimola l’eritropoiesi. L’uso dell’eritropoietina è stato documentato in diverse circostanze, nelle quali è stata usata con successo in pazienti Testimoni di Geova.

Infine, sono in corso di sviluppo sostituti degli eritrociti che potrebbero essere usati per trasfondere Testimoni di Geova, tuttavia, essi sono generalmente limitati ai perfluorocarburi (PFC), dato che l’emoglobina libera da residui stromali è purificata da sangue conservato "scaduto", alternativa inaccettabile per i Testimoni di Geova. La generazione iniziale di PFC fu clinicamente un insuccesso a causa della loro limitata capacità di trasportare ossigeno, eccezion fatta per i pazienti da sottoporre ad angioplastica percutanea. Fortunatamente, i PFC di seconda generazione stanno mostrando capacità più promettenti.


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martedì 6 ottobre 2015

L'EUTANASIA

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Il filosofo inglese Francis Bacon introdusse il termine "eutanasia" nelle lingue moderne occidentali nel saggio Progresso della conoscenza (Of the Proficience and Advancement of Learning, 1605). In questo testo, Bacon invitava i medici a non abbandonare i malati inguaribili, e ad aiutarli a soffrire il meno possibile. Non vi era però, nell'idea di Bacon, il concetto esplicito di dare la morte. Allo stesso termine "eutanasia" Bacon attribuiva solo il significato etimologico di "buona morte" (morte non dolorosa); lo scopo del medico doveva essere quello di far sì che la morte (comunque sopraggiunta in modo "naturale") fosse non dolorosa.

Il termine iniziò ad avere corso comune a partire dalla fine del XIX secolo, a indicare un intervento medico tendente a porre fine alle sofferenze di una persona malata. In tale periodo emerse esplicitamente il concetto di "uccisione per pietà" (talora - anche se non sempre - identificabile con la fattispecie dell'omicidio del consenziente) come pratica non riprovevole in linea di principio.

La questione della correttezza morale della somministrazione della morte è un tema controverso fin dagli albori della medicina. Nel Giuramento di Ippocrate (circa 420 a.C.) si legge: Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo. D'altra parte, nel mondo classico, in determinate condizioni, il suicidio (e l'assistenza allo stesso) era spesso considerato con rispetto. Simili indicazioni etiche e deontologiche si possono rintracciare nel primo corpus legislativo della storia, il Codice di Hammurabi. Nell'Antico Testamento viene citato il caso di un suicidio assistito: quello di Saul (2 Samuele 1,6-10): un soldato uccide Saul su sua richiesta; ma David in seguito condanna quel soldato a morte per omicidio. Le correnti di pensiero nell'ambito della filosofia morale più diffuse in epoca classica pre-cristiana, cioè l'epicureismo e lo stoicismo, consideravano il suicidio in linea di massima come un atto eticamente accettabile e degno di rispetto, in determinati contesti, senza trattare l'eutanasia medica come tipologia specifica. Un esempio di suicidio citato tra quelli ritenuti ammirevoli era quello di Seneca, assistito dal proprio medico e dai servitori, anche se in realtà fu condannato al suicidio da Nerone, come forma di condanna a morte "onorevole". Comunque, dipendeva molto dalle idee dell'imperatore regnante o dalla sua simpatia per colui che aveva effettuato l'eutanasia: ad esempio Domiziano condannò il ricco liberto Epafrodito per aver aiutato Nerone a suicidarsi, mentre lecito, in passato, era stato considerato l'aiuto per compiere l'atto dato a Marco Giunio Bruto o Gaio Sempronio Gracco.



Il programma eugenetico nazista Aktion T4 fu anche chiamato «programma eutanasia», espressione che venne utilizzata allora da molti di coloro che erano coinvolti in quest'operazione, ma non può essere considerata a tutti gli effetti eutanasia: non prevedeva infatti il consenso dei pazienti, ma la soppressione contro la loro volontà. Il programma non era poi motivato da preoccupazione per il benessere dell'ammalato, come il desiderio di liberarlo dalla sofferenza, l'Aktion T4 veniva invece portato avanti principalmente a scopo eugenetico, per migliorare l'«igiene razziale» secondo l'ottica dell'ideologia nazista allora imperante. Mirava inoltre a diminuire le spese sanitarie ed assistenziali statali, considerando che le priorità economiche erano rivolte ad altre voci come il riarmo militare. Il programma fu definito dai contemporanei come una «eutanasia sociale». A fronte di una grande opposizione interna il programma fu ufficialmente abbandonato nell'estate del 1941.

L'idea di ricorrere all'eugenetica si ripropose già all'inizio dell'anno successivo, con l'insuccesso dell'Operazione Barbarossa, questa volta in un contesto militare. Le notevoli difficoltà che la Wehrmacht incontrava durante la campagna sul fronte orientale indusse i comandi a prevedere dei «gruppi di eutanasia» il cui compito era «aiutare i soldati feriti». Anche su questo programma i vertici nazisti cercarono di stendere il velo della segretezza. Nelle ultime fasi del Terzo Reich testimonianze dirette riportano addirittura, che nella propaganda fosse prevista una sorta di eutanasia di stato, chiamata dai burocrati del regime «morte indolore mediante gas», da preferirsi nettamente al cadere in mano sovietica.

In Unione Sovietica, a partire dalla promulgazione del codice penale del 1922, l'eutanasia e il suicidio assistito erano leciti e depenalizzati, se richiesti esplicitamente da una persona sofferente.

L'eutanasia - letteralmente buona morte - è il procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo la cui qualità della vita sia permanentemente compromessa da una malattia, menomazione o condizione psichica.

L'eutanasia è attiva diretta quando il decesso è provocato tramite la somministrazione di farmaci che inducono la morte (per esempio sostanze tossiche).
L'eutanasia è attiva indiretta quando l'impiego di mezzi per alleviare la sofferenza (per esempio: l'uso di morfina) causa, come effetto secondario, la diminuzione di tempi di vita.
L'eutanasia è passiva quando provocata dall'interruzione o l'omissione di un trattamento medico necessario alla sopravvivenza dell’individuo.
L'eutanasia è detta volontaria quando segue la richiesta esplicita del soggetto, espressa essendo in grado di intendere e di volere oppure mediante il cosiddetto testamento biologico. L’eutanasia è detta non-volontaria nei casi in cui non sia il soggetto stesso ad esprimere tale volontà ma un soggetto terzo designato (come nei casi di eutanasia infantile o nei casi di disabilità mentale).
Il suicidio assistito è invece l'aiuto medico e amministrativo portato a un soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio ma senza intervenire nella somministrazione delle sostanze.
Facendo riferimento in particolare al panorama legislativo italiano si distingue l’eutanasia da altre pratiche e problematiche concernenti la fine della vita:

la terapia del dolore attraverso la somministrazione di farmaci analgesici, che possono condurre il malato ad una morte prematura, non è considerata una forma di eutanasia in quanto l’intenzione del medico è alleviare le sofferenze del paziente e non procurarne la morte.
non si configura come eutanasia il rifiuto dell’accanimento terapeutico. Il medico, nei casi in cui la morte è imminente e inevitabile, è legittimato (in Italia sia dalla legislazione che dal proprio codice deontologico) ad interrompere o rifiutare trattamenti gravosi per il malato e sproporzionati rispetto ai risultati che è lecito attendersi.
in Italia è garantita la cosiddetta libertà di cura e terapia attraverso gli articoli 13 e 32 della costituzione. In particolare l’art. 32, 2º comma, recita: “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. In base a tale principio nessuna persona capace di intendere e di volere può essere costretta ad un trattamento sanitario anche se indispensabile alla sopravvivenza. Anche da un punto di vista etico la rinuncia ad un intervento necessario alla sopravvivenza si configura come suicidio e non come eutanasia.
infine non si può definire eutanasia la cessazione delle cure dopo la diagnosi di morte, in particolare dopo la diagnosi di morte cerebrale.
« ...se qualcuno non solo è incurabile ma anche oppresso da continue sofferenze, i sacerdoti e i magistrati, poiché non è più in grado di rendersi utile e la sua esistenza, gravosa per gli altri, è per lui solo fonte di dolore (e quindi non fa che sopravvivere alla propria morte), lo esortano a non prolungare quel male pestilenziale...In questo modo li convincono a porre fine alla propria vita digiunando o facendosi addormentare, così da non accorgersi nemmeno di morire. Ma non obbligano comunque nessuno ad uccidersi contro la propria volontà, né gli rivolgono meno cure... Chi invece si toglie la vita senza aver ricevuto prima il permesso dei magistrati e dei sacerdoti è considerato indegno. »




In passato sotto la definizione di "eutanasia" ricadevano anche azioni od omissioni ritenute, anche oggi, giuridicamente ed eticamente ammissibili, come la rinuncia all'accanimento terapeutico e il ricorso alle cure palliative.

In particolare, l'eutanasia passiva (od omissiva) comprendeva - in passato - differenti tipologie di azioni:

L'astensione o l'interruzione di un intervento medico perché non voluto dal morente (oggi chiamata "Rifiuto delle cure").
L'astensione o l'interruzione di un intervento medico perché ritenuto futile o configurante accanimento terapeutico (oggi chiamata "Desistenza terapeutica" o "Rinuncia all'accanimento terapeutico").
L'astensione o l'interruzione arbitraria di un intervento medico per facilitare il morire di una persona (oggi è solo quest'azione a venire chiamata "eutanasia passiva").
L'eutanasia indiretta corrispondeva, invece, al ricorso alle cure palliative, che possono comprendere l'uso di analgesici e sedativi in quantità tali da comportare - come effetto secondario e non desiderato - l'accorciamento della vita del paziente.

Libera scelta è un fondamentale principio democratico. L'idea che il cittadino sia libero nelle sue opinioni e nel suo voto presuppone che egli sia anche sovrano in una sfera privata, dove i suoi valori di coscienza sono insindacabili
Il dolore e la sofferenza che si sperimentano durante una malattia possono risultare incomprensibili ed insostenibili, anche se viene messa in atto una terapia contro il dolore. Chi non lo ha provato non può capire, e la decisione pertanto non può spettare ad un terzo. Ignorando poi il dolore fisico, può risultare insostenibile per un individuo far fronte alla sofferenza psichica conseguente alla perdita della propria indipendenza. Per questo la società civile non dovrebbe forzare nessuno a sopportare questa condizione.
La convinzione profonda di sentirsi senza alcuna possibilità di recuperare ciò che rende la vita degna di essere vissuta, ed anzi di dover pesare sui propri cari sempre di più e per tempi lunghissimi, rendendo pure a loro difficile condurre la loro stessa vita come prima.

Giuramento di Ippocrate: ogni medico deve giurare su qualche variante di esso; la versione originale esclude esplicitamente l'eutanasia.
Morale: per le convinzioni personali di alcune persone, l'eutanasia di alcuni o di tutti i tipi può essere moralmente inaccettabile. Questa visione morale di solito vede l'eutanasia come un tipo di omicidio e l'eutanasia volontaria come un tipo di suicidio, la moralità del quale è oggetto di vivo dibattito.
Teologica: diverse religioni e moderne interpretazioni religiose considerano sia l'eutanasia che il suicidio come atti "peccaminosi" .
Piena consapevolezza: l'eutanasia può essere considerata "volontaria" soltanto se il paziente è cognitivamente competente per poter prendere la decisione relativa, ovvero se ha una comprensione adeguata delle opzioni e delle loro conseguenze. In alcuni casi, tale competenza cognitiva può essere difficile da determinare.
Necessità: se c'è qualche ragione per credere che la causa della malattia o della sofferenza di un paziente sia o possa essere presto risolvibile, compatibilmente con la sua situazione clinica una scelta potrebbe essere quella di sperimentare nuovi trattamenti, o dedicarsi a cure palliative.
Desideri della famiglia: i membri della famiglia spesso desiderano passare più tempo possibile coi loro cari prima che muoiano; in alcuni casi, però, questo si può tradurre disfunzionalmente in una forma di incapacità di accettazione dell'inevitabilità del decesso
Saper accettare il dolore fisico e non avere paura di morire

Dal punto di vista giuridico, morale e religioso vi è chi tende a considerare l'eutanasia attiva una fattispecie assimilabile all'omicidio. Anche dal punto di vista della deontologia medica qualche complicazione concettuale sorge dalla non semplice riconducibilità dell'eutanasia attiva ai concetti fondanti della medicina, diagnosi e terapia;
riguardo all'eutanasia passiva vi è chi pone in evidenza la sostanziale diversità - nel modo "naturale" con cui avviene la morte - rispetto all'eutanasia attiva (bisogna anche aggiungere, per completezza di trattazione, che molti tendono a non considerare "eutanasia" quella passiva, consistendo tale pratica - in gran parte dei casi - solo nell'astensione a praticare terapie nel pieno diritto - sancito dalla legge italiana - da parte del malato di rifiutarle);
vi sono differenze di approccio sull'argomento tra gli ambiti religioso e morale, da un lato, e quello giuridico dall'altro. In realtà, le posizioni bioetiche ufficiali della Chiesa cattolica sono contrarie all'eutanasia attiva diretta e la differenziano da quella passiva intesa come possibile interruzione dell'accanimento terapeutico, tenendo comunque distinta quest'ultima fattispecie dall'alimentazione e idratazione che secondo la Chiesa vanno sempre garantite, in quanto tendenti a soddisfare semplici bisogni fisiologici come la fame e la sete. Nella giurisprudenza e nel codice di deontologia medica i due casi devono essere considerati in modo nettamente diverso: la legge italiana, infatti, proibisce ad un medico di compiere terapie senza il consenso del paziente, quindi ulteriori limiti e divieti si possono porre solo sull'eutanasia attiva, mentre non può si può fare nulla riguardo all'eutanasia passiva che di fatto può essere "garantito" dai diritti del paziente.
Anche il dibattito sul cosiddetto "suicidio assistito" non è esente da distinguo o assimilazioni: mentre, ad esempio, esso viene considerato da taluni analogo all'eutanasia passiva (in quanto mezzo per procurare la morte), esso è una forma "intermedia" che nondimeno mantiene una sostanziale differenza rispetto all'eutanasia attiva, in quanto non prevede, da parte del soggetto assistente, alcuna partecipazione diretta alle azioni che conducono alla morte del richiedente (anche qui varrà la pena di ricordare che, comunque, la fattispecie di assistenza a un suicidio può configurarsi come reato a sé stante);
appare largamente condivisa comunque una discriminante fra la situazione di persone che chiedono l'eutanasia in quanto malati terminali, e quelle che invece, pur non essendo prossime alla morte, la richiedono la pratica per porre fine a sofferenze insostenibili di vario tipo e non sufficientemente trattabili da alcuna terapia del dolore;
altrettanto condivisa - e, in talune forme, anche recepita nella pratica giurisprudenziale e giurisdizionale - appare la discriminante tra persone che richiedano l'eutanasia in condizioni di piena capacità di intendere e di volere (indipendentemente dal fatto che abbiano la possibilità materiale di attuare praticamente il proposito) rispetto a coloro che si trovino in situazioni di incoscienza irreversibile (coma, stato vegetativo persistente) e, comunque, incapaci di esprimere qualsivoglia volontà;
abbastanza recepita anche nell'attività giurisdizionale appare anche la distinzione circa la preterintenzionalità o meno dell'azione che causa la morte: per esempio, il decesso sopravvenuto a causa di effetti collaterali (o sovradosaggio resosi necessario a causa di assuefazione a dosi più basse) di un farmaco, è talora trattato in maniera differente da quello che fa seguito alla somministrazione di qualsivoglia sostanza allo scopo primario di procurare la morte; talvolta più dibattuto il caso di sospensione dell'alimentazione che, a seconda degli orientamenti e dei punti di vista, può essere considerata eutanasia passiva ovvero attiva.



Il Comitato nazionale per la bioetica (CNB) ha discusso ed effettuato ricerche su varie problematiche legate all'eutanasia e al rispetto delle volontà del malato. Fra i documenti del CNB più attinenti alla tematica del trattamento di quelle fasi in cui il malato non può esprimere volontà si citano:

le Dichiarazioni anticipate di trattamento (talora anche chiamate Direttive anticipate) del 18 dicembre 2003;
Tale documento tratta la natura delle cosiddette "dichiarazioni anticipate": vi si affrontano aspetti tecnico-legali quali la validità delle stesse, la vincolatività - se cioè debbano essere considerate obbligatorie od orientative - l'efficacia delle direttive anche a distanza di anni tra la loro stesura e l'eventuale attuazione di quanto in esse disposto, l'opportunità per il dichiarante di nominare anche un fiduciario che garantisca per l'attuazione delle direttive anticipate.
L'alimentazione e l'idratazione dei pazienti in stato vegetativo persistente del 30 settembre 2005.
In questo documento (composto poco dopo la morte di Terri Schiavo) la relazione di maggioranza (2/3) descrive la PEG (alimentazione e idratazione con sondino) come non assimilabile al caso di accanimento terapeutico.
Infine, l'eutanasia è materia d'insegnamento nei corsi di bioetica clinica, nella branca della bioetica; a partire dal 2005 sono in attivazione corsi al riguardo in tutte le facoltà di medicina italiane. Essi prevedono programmi con insegnamenti di etica allo scopo di formare degli operatori in grado di dibattere il problema con cognizione di causa.

La Chiesa cattolica è contraria ad ogni forma d'eutanasia, attiva od omissiva, mentre incoraggia il ricorso alle cure palliative e ritiene moralmente accettabile l'uso di analgesici, per trattare il dolore, anche qualora comportino - come effetto secondario e non desiderato - l'accorciamento della vita del paziente. Consente invece di sospendere, dietro richiesta del paziente, procedure mediche che risultino onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi; vale a dire che configurino accanimento terapeutico. Tale posizione è confermata nei paragrafi 2277, 2278 e 2279 del Catechismo. La Chiesa insegna inoltre che le cure che d'ordinario sono dovute all'ammalato, come l'idratazione e la nutrizione artificiale, non possono essere sospese qualora si preveda come conseguenza la morte del paziente per fame e per sete. Si configurerebbe, in questo caso, una vera e propria eutanasia per omissione.

Le Chiese Riformate, anche a causa della loro particolare struttura gerarchica, hanno spesso posizioni interne più variegate ed elastiche.

Il movimento per la difesa dei diritti dei disabili ha fin dalla sua nascita negli Stati Uniti agli inizi degli anni 70 contrastato la legalizzazione dell'eutanasia. Sulla sua scia organizzazioni di disabili espressamente dedicate a contrastare culturalmente e politicamente l'eutanasia sono nate durante gli anni 90. È il caso della statunitense Not Dead Yet e di Care Not Killing, una rete di oltre 40 associazioni inglesi. Posizioni analoghe sono sostenute da associazioni di disabili Svedesi e Australiane. Alla base del rifiuto c'è la considerazione che le motivazioni che spingono una persona all'eutanasia potrebbero essere legate più al loro status e condizione sociale che alla loro sofferenza e condizione fisica. In questo senso l'influenza negativa sulla qualità di vita della propria famiglia impegnata economicamente e personalmente nell'accudimento, lo status negativo riservato agli elementi non produttivi dalle culture occidentali e i diffusi e persistenti pregiudizi sociali potrebbero essere considerazioni sufficienti a dettare la scelta suicidaria.



Da un sondaggio dell'aprile 2006 l'organo ufficiale dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino, e avente come target infermieri (in maggioranza tra i 30 e i 40 anni, impiegati in reparti di terapia intensiva, lungo-degenza e chirurgia), è emerso che:

il 74% degli infermieri interpellati è favorevole alla "dolce morte" passiva
di cui l'83% anche a quella attiva
il 44% ha avuto diverse esperienze di pazienti che hanno chiesto espressamente e ripetutamente di morire perché venisse posto fine alle loro sofferenze atroci e senza speranza.
il 76% invoca il testamento biologico;
l'8% si dichiara disposto a praticare l'eutanasia anche illegalmente, senza richiesta esplicita del paziente
il 37% si dice disposto ad aiutare i pazienti a mettere fine a un calvario, anche ricorrendo al suicidio assistito.
il 76% degli infermieri credenti è favorevole all'eutanasia volontaria.
I risultati del sondaggio torinese confermano quelli emersi da un'indagine del Centro di Bioetica dell'Università cattolica di Milano, e di altri sondaggi:

il 4% dei rianimatori interpellati ha ammesso di praticare l'"iniezione letale" (illegalmente, sulla base di quello che dice loro la coscienza).
Il 92% degli italiani interpellati ritiene che sia necessario superare l'attuale normativa repressiva;
il restante 8% si dice contrario all'eutanasia.
Al riguardo, bisogna dire che vi sono differenze di posizione anche in seno ai favorevoli all'eutanasia: vi è infatti chi ne propone la legalizzazione, altri che invece parlano di depenalizzazione. Cinzia Caporale, del Comitato Nazionale di Bioetica e fautrice della depenalizzazione, commentando i risultati dei sondaggi, lamentò il fatto che i medici considerino più importante la legalizzazione - con conseguente regolamentazione - dell'eutanasia piuttosto che la sua depenalizzazione, a motivo del fatto che la legalizzazione darebbe loro una protezione legale, lasciandoli invece esposti in caso di semplice depenalizzazione, laddove essi avrebbero potere discrezionale. In definitiva, secondo Cinzia Caporale, la legalizzazione sarebbe più un paravento per i medici che un aiuto per i malati. Questa riflessione sul caso specifico si spiega meglio chiarendo la posizione più ampia della Caporale in merito alla dicotomia diritto-morale.

Tra il 24 settembre e il 9 ottobre 2012 l'azienda svizzera Isopublic ha condotto un sondaggio on line per vagliare il consenso ad eutanasia, dichiarazione anticipata di trattamento, assistenza medica e legiferazione in merito alle politiche di fine vita. Dalla ricerca è emerso come la maggioranza degli europei sia favorevole all'autodeterminazione e, in caso di malattia incurabile, di una grave invalidità oppure di dolori non dominabili, prenderebbe in considerazione l'idea di ricorrere all'eutanasia. La maggioranza degli intervistati si è inoltre detta favorevole alla depenalizzazione dell’attività di assistenza professionale nel campo del fine vita.

L'eutanasia attiva è assimilabile, in generale, all'omicidio volontario (art. 575 codice penale). In caso di consenso del malato si configura la fattispecie prevista dall'art. 579 c.p. (Omicidio del consenziente), punito con reclusione da 6 a 15 anni. Anche il suicidio assistito è un reato, giusta art. 580 c.p. (Istigazione o aiuto al suicidio), punito con reclusione da 5 a 12 anni.



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