Aumentano le violenze all'interno o nelle immediate vicinanze degli stadi.
Per garantire l'ordine pubblico durante il campionato calcistico, il numero degli operatori delle forze dell’ordine impiegate per gli incontri di calcio risulta aumentato del 14,8% (da 185.686 a 213.166. In serie A, B e Lega Pro, il numero degli uomini in divisa è cresciuto del 12,2% (da 154.410 a 173.278), si legge in un rapporto.
Bombe carta, fumogeni e petardi negli stadi. Il campionato 2014 - 2015, ha registrato un incremento medio del 4,5% degli incontri con feriti. Un lieve aumento rispetto al passato. Ma se si guarda il dato relativo ai soli campionati professionistici (serie A, B e Lega Pro), l'incremento diventa preoccupante, essendo del 22%. "Ciò ha dimostrato - si legge nella relazione dell'Osservatorio - un vero e proprio salto di qualità nel livello di pericolosità, con un aumento degli atti illegali all’interno degli impianti, specie dovuto al largo uso di artifizi pirotecnici".
Lo stadio, grazie alle misure organizzative introdotte, presenta il livello minimo di criticità. Infatti sono solo il 12% gli episodi che si registrano all’interno degli impianti. Mentre le adiacenze rimangono il punto più delicato per la gestione dei servizi di ordine pubblico con il 68% degli episodi. Sempre meno gli scontri durante le gare (5%) quando le tifoserie sono ben divise tra loro. Le fasi di afflusso, con il 55% degli scontri, e di deflusso, con il 40%, sono i momenti più critici nella gestione dell’ordine pubblico.
In Italia risultano attivi 382 club (a fronte dei 403 censiti nel campionato 2013/2014), composti da circa 39.600 supporter (a fronte dei 40.260 del precedente campionato).
Secondo le indagini della Digos, tra questi club, 151 (a fronte dei 155 del campionato 2013/2014) hanno manifestato un orientamento politico. In particolare, 40 gruppi risultano orientati su posizioni di estrema destra (a fronte dei 46 del campionato 2013/2014), 21 su posizioni di estrema sinistra (20 nel 2013/2014), 45 hanno assunto una generica connotazione di destra (47 nel precedente campionato), 33 genericamente di sinistra (32 nel 2013/2014), mentre 12 sodalizi hanno manifestato una ideologia c.d. “mista” caratterizzata dalla presenza di esponenti sia di estrema destra che di estrema sinistra (10 nel campionato 2013/2014). Con riferimento invece alla consistenza numerica, 17.502 tifosi circa risultano appartenere a gruppi “politicizzati” (a fronte dei 17.312 censiti nella stagione calcistica 2013/2014).
Per quanto riguarda il fenomeno del razzismo negli stadi, nel campionato 2014/2015 si sono verificati 28 episodi, 23 dei quali si sono manifestati in cori razzisti, perlopiù nel noto verso scimmiesco (uh-uh) rivolto ai giocatori di colore (per i quali sono stati denunciati 11 tifosi).
La stagione 2014/2015 ha registrato 600 episodi di violenza a danno degli ufficiali di gara, dei quali 181 hanno richiesto il ricorso a cure sanitarie in particolare nei campionati dilettanti. I 600 episodi sono spalmati da Nord a Sud lungo lo stivale in maniera abbastanza uniforme anche se solo la Sicilia detiene il primato negativo di 128 casi. Oltre il 30% dei giudici di gara aggrediti ha fatto ricorso alle cure mediche. Più dell’82% delle violenze subite sono “fisiche gravi”. Di queste, 60 sono state consumate ai danni di ragazzi di 16/17 anni e 15 hanno riscontrato da 2 a 30 giorni di malattia. L’andamento non è legato alla singola regione o all’ubicazione sul territorio, ma la problematica è comune a livello nazionale. I calciatori incidono con il 69% sul totale delle violenze ed i dirigenti con il 24%. I terzi hanno un’incidenza del 13% sugli episodi violenti.
Un fenomeno che ha preso largamente piede in questi ultimi anni è quello della violenza negli stadi, con espressioni un po' in tutta Europa.
Per analizzare meglio il fenomeno, bisogna riandare alla data che ha segnato il punto di svolta nella lotta contro la violenza negli stadi: il 29 Maggio 1985, in occasione della partita Juventus-Liverpool, svoltasi allo stadio Heysel, in cui violenti disordini causarono la morte di 39 tifosi, quasi tutti italiani. Questo episodio lasciò sconvolta l''opinione pubblica, tanto che si decise di adottare seri provvedimenti in merito.
A Strasburgo, venne così firmata (e successivamente ratificata il 19 agosto dello stesso anno) la Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio
Essa fa divieto di ingresso nei luoghi in cui viene svolta una manifestazione sportiva ai tifosi violenti.
A questa Convenzione va aggiunta la Risoluzione del Consiglio dell'UE del 17 Novembre 2003, con la medesima finalità.
In Italia, per contrastare la slealtà nello sport, venne – invece - inizialmente approvata una legge sulle scommesse clandestine e sulla tutela della correttezza durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive (legge 401 del 13 Dicembre 1989). Tale legge è stata, successivamente modificata (in ultimo con il Decreto Legge 119 del 22 agosto 2014) a causa della diffusione dei fenomeni violenti all'interno degli stadi.
In questa normativa, le attività sportive vengono distinte in due sottotipi: quelle con carattere puramente ricreativo, per cui è sufficiente la comunicazione preventiva del loro svolgimento all'autorità di pubblica sicurezza che accerterà la presenza dei requisiti come indicati, e quelle che, invece, non possedendoli, richiedono una specifica autorizzazione per svolgersi.
Qualora ci sia la necessità di ottenere un'autorizzazione, vengono altresì predisposte misure affinchè l'autorità di pubblica sicurezza possa prontamente intervenire: ad essa vengono, quindi, riservati dei palchi o posti appositi in occasione dell'evento sportivo. In alternativa/aggiunta, l'autorità stessa può richiedere la sospensione della manifestazione sportiva, o in alcuni casi addirittura la sospensione qualora si verifichino tumulti.
In presenza di questi presupposti, due sono i provvedimenti di fondamentale importanza : il DASPO (acronimo per: Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive) e l'obbligo di comparizione. Il primo consiste nel divieto di assistere alle manifestazioni sportive, limitando quindi la circolazione del soggetto colpito da DASPO, mentre il secondo è l'obbligo di comparire davanti all'ufficio di polizia quando ha luogo la manifestazione sportiva. Quest'ultima è una limitazione della libertà personale. Entrambe queste misure privano il soggetto di due libertà fondamentali ma hanno la funzione di prevenire future condotte violente.
Può altresì venir fatto divieto alla persona violenta di accedere nei luoghi di transito dei tifosi in occasione delle partite, quali possono essere stazioni o quant'altro.
Ma come sono qualificati questi soggetti violenti? La risposta ci viene data dall'art 6 della legge 401/1989 persone anche solo denunciate o condannate con sentenza definitiva negli ultimi 5 anni per il reato di cui all'art 4,l.110/1975 (nello specifico si tratta del reato di porto d'armi improprie, cioè colui che porta al di fuori della propria abitazione o appartamento, senza giustificato motivo, oggetti che nello specifico non sono volti ad offendere ma possono essere usati come tali nei confronti di altri soggetti), o ancora i soggetti in questione, possono aver partecipato ad episodi violenti a causa o in occasione di competizioni sportive.
L'art. 6 bis della suddetta legge,ad esempio, punisce , salvo che costituisca reato più grave, "chiunque nel luogo in si svolgono manifestazioni sportive, ovvero interessate dalla sosta, transito o trasporto di coloro che vi partecipano o vi assistano, e comunque nelle 24 ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, lancia o utilizza in modo da create un pericolo concreto per le persone, razzi, bengala, etc o oggetti contundenti o comunque atti ad offendere"; costui è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Al DASPO può essere affiancato l'obbligo di comparsa che, essendo un provvedimento fortemente limitativo della libertà personale, deve essere convalidato dal procuratore della Repubblica. Il questore, infatti, nel caso in cui adotti il DASPO accompagnato dall'obbligo di comparizione, trasmette questo provvedimento al Gip che deve provvederne alla convalida entro 48 ore, pena la decadenza del provvedimento stesso.
Al contrario, per il semplice e solo DASPO è prevista l'immediata operatività e devono inoltre essere indicate le ragioni per le quali il questore ritiene che vi siano indizi di pericolosità del soggetto in questione. Sussiste, quindi, obbligo di motivazione del provvedimento. Inoltre, devono essere specificatamente elencati i luoghi in cui è inibito l'accesso al soggetto violento. Esso ha una durata massima di tre anni e può essere attuato anche nei confronti dei minori d'età ma deve essere notificato a coloro i quali esercitano la potestà in quanto genitori.
C'è stata, poi, un'ulteriore prescrizione relativa all'obbligo di comparizione: esso deve tenere in considerazione l'attività lavorativa del soggetto pericoloso ed il suddetto obbligo deve essere compatibile con gli orari lavorativi.
Un' altra "misura" che è stata introdotta è stata la tessera del tifoso, con la finalità di identificare i soggetti che si recano allo stadio poiché è nominale; non può però essere rilasciata ai soggetti a cui è stato applicato il DASPO.
La disciplina normativa cerca, dunque, di conciliare la repressione del reato di violenza con le libertà individuali: vengono applicate misure fortemente limitative della persona laddove servano per impedire che venga cagionato un danno nei confronti della comunità.
Da un lato, infatti, è in gioco la libertà personale, dall'altro il diritto di un semplice individuo di andare a vedere una manifestazione sportiva in tutta tranquillità, senza timore di essere aggredito poiché appartiene ad un colore diverso di squadra.
Lo sport, qualunque esso sia, ha (o dovrebbe avere), infatti, come obiettivo quello della crescita morale e sociale dell'individuo in quanto costituisce un'occasione per partecipare attivamente, o in qualità di tifoso, a manifestazioni che hanno un forte coinvolgimento, anche emotivo, del pubblico. Esso, in fondo, è nato con le Olimpiadi, un evento che univa genti di diversi luoghi nell'amore per le gare, al punto che – in tale occasione – si sospendevano le guerre. Col passare del tempo, questo spirito si è andato un po' perdendo, anche sotto la pressione dei forti interessi economici che lo sport involge. Eppure, l'attività sportiva non dovrebbe servire a separare ma ad unire, in un'ideale bandiera che racchiuda in sé quella di tutte le nazioni.
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