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martedì 6 ottobre 2015

LA DETENZIONE DELLE ARMI

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« Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una milizia regolamentata, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non potrà essere infranto. »
(Secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America)

Il secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America garantisce il diritto di possedere armi; come molti altri emendamenti, anche questo affonda le sue radici nelle occupazioni da parte dell'Impero britannico e spagnolo. Il possesso di un'arma da parte delle milizie cittadine, durante gli anni delle grandi colonizzazioni europee, era l'unico strumento che gli Statunitensi avessero per difendere territori, case e famiglie.

Se tale diritto sia esteso ai privati cittadini o solo alle milizie statali - oggi eserciti - è tuttavia questione di acceso dibattito. Le Corti hanno interpretato il suo significato in diversi casi giudiziari sin dal 1900 anche in favore dei primi.

In molti Stati, chiunque può richiedere ed ottenere la licenza al possesso di armi (salvo alcune prescrizioni), anche se ogni stato federato degli USA ha sue precise regole in merito: l'arma in questione, se portata con sé, deve essere visibile e non deve avere il colpo in canna. È vietato il porto nascosto alla vista e l'acquisto di armi da parte dei minori, ma non sempre il suo uso: in battute di caccia il minore può usare le armi solo se accompagnato da genitore o da persona competente.

Nel luglio del 2008 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto il diritto dei cittadini di possedere armi, dichiarando incostituzionale la legge del Distretto di Columbia che invece ne vietava ai residenti il possesso. È così stabilito il diritto individuale dei cittadini statunitensi ad essere armati, annullando la legge che da 32 anni proibiva di tenere in casa una pistola per difesa personale nella città di Washington. La sentenza ha fornito un'interpretazione definitiva al Secondo emendamento della Costituzione che dal 1791 sancisce il diritto di portare le armi. Questo significa che è stato riconosciuto un diritto inviolabile al pari di quello al voto e della libertà di espressione.

Opposta la legge in Italia.

Entro il 4 maggio 2015 chi detiene armi  ha dovuto presentare il certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione; in pratica lo stesso certificato richiesto per il rilascio del nulla osta all'acquisto, previsto dall'art. 35 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Lo  ho stabilito il decreto legislativo n. 121 del 29 settembre 2013, entrato in vigore il 5 novembre, che ha introdotto diverse novità in tema di controlli per l'acquisizione e la detenzione di armi (bianche, da sparo o da fuoco).

La certificazione deve attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure patologie che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti e psicotrope oppure abusare di alcol.

Il certificato medico in questione è rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario (attualmente Asl) o da un medico militare.

Sono esentati dall'obbligo di presentazione coloro che nei sei anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto, abbiano già consegnato il certificato al momento della richiesta di una licenza di porto d'armi o di un nulla osta all'acquisto di armi.


Le persone che entro la data di scadenza non hanno provveduto a consegnare il certificato agli uffici di Polizia o Carabinieri che avevano ricevuto le denunce di detenzione, riceveranno una diffida per la presentazione del certificato stesso. Se nei successivi 30 giorni la certificazione non sarà presentata, sarà avviato il procedimento finalizzato al divieto di detenzione.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi.

Il medico accertatore potrà richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche, che saranno effettuati presso strutture pubbliche.

Tutte le leggi:
Art. 20 LEGGE 18 aprile 1975, n. 110 . Custodia delle armi e degli esplosivi Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento:
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attivita' in materia di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalita' prescritte dalla autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila. Dello smarrimento o del Furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu' vicino comando dei carabinieri. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso lo ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il piu' vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta. Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalita' ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonche' le modalita' ed i termini per assicurare, anche con modalita' telematiche, la tracciabilita' di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.



Art. 20-bis Omessa custodia di armi.

Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso:
a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva;
b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.

Art. 21. Distrazione o sottrazione di armi

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettivita' mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Le armi e le munizioni devono essere detenute nel luogo indicato in denuncia (che non per forza è il luogo di residenza) usando criteri di massima diligenza perchè le stesse non possano essere rubate, usate o maneggiate anche da persone incapaci (bambini) presenti in casa. Si deve anche prevenire che le armi siano maneggiate da persone che non hanno abilitazione o licenza a farlo o che lo facciano senza la stretta sorveglianza del proprietario (es. la moglie, il fratello...ecc.). Ne le armi ne le munizioni possono essere lasciate incustodite in altro luogo al di fuori del luogo di detenzione. Le armi o le munizioni quindi non possono essere lasciate incustodite in auto, in garage, cantina, magazzino salvo che, di stretta appartenenza dell'abitazione garantiscano la stessa sicurezza.

Non si possono detenere più di:

n° 3 armi classificate comuni (non da caccia)
n° 6 armi classificate sportive
n° 8 armi antiche artistiche o rare (prodotte prima del 1890 - DM 14.4.1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1982, n. 153)
n° illimitato di armi comuni per uso venatorio
n° 200 cartucce per arma corta
n° 1500 cartucce per uso venatorio
n° 5 Kg. di polvere per ricarica

la custodia del materiale citato, (Custodia delle armi art. 20 Legge 110/75), comprese armi, munizioni e polveri da sparo, da effettuare con la massima cura e diligenza ma NON impone casseforti o armadi blindati, speciali antifurti o accorgimenti costosi da applicare a porte e finestre, ne in caso di allontanamento del proprietario impone che le armi siano smontate o nascoste, ecc. Ogni detentore, nella propria abitazione provvederà a custodire diligentemente ogni cosa assicurandosi la massima attenzione nel farlo, si premurerà di chiudere porte e finestre in sua assenza e di rendere le armi difficilmente irraggiungibili da eventuali bambini presenti nella casa, ma altrettanto cercherà di far si che non siano rubate.

La diligente custodia delle armi è dovuta anche durante il trasporto e l'uso delle armi fuori dal luogo di detenzione.

Sentenza della Cassazione Sez. I, 3 febbraio 1997 n. 741

È ravvisabile il fatto di negligente custodia di arma (art. 20 L. 110/1975) nel comportamento di chi lasci armi, poi oggetto di furto, in una casa abitata saltuariamente, con strutture precarie e fatiscenti, avente porta ed infissi inefficienti, senza alcuna persona addetta ad un controllo almeno saltuario. E' opportuno che chi si sposta da un abitazione ad un altra, provveda ad assicurare la massima sicurezza nella custodia delle armi, nulla vieta di spostare le armi stesse ogni qualvolta si abbandoni un luogo per trasferirsi in un altro, comunicandolo alle Autorità preposte.

E' punibile chi lascia l'arma (nel caso un fucile da caccia) appoggiata nello sgabuzzino senza averlo chiuso a chiave, quando nella stessa abitazione è presente un bambino che può entrarne facilmente in possesso.

Legge 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105)

Articolo 10

Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo.



A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra. Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengano, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000.

E' punito con l'ammenda fino a lire 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo. Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma. La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria. Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.

Periodo così sostituito, prima, dall'art. 1, L. 25 marzo 1986, n. 85, poi modificato dall'art. 4, L. 21 febbraio 1990, n. 36, ancora sostituito dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ed infine così modificato dall'art. 9, L. 19 dicembre 1992, n. 489.
Comma così sostituito dall'art. 5, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n. 197)..
Articolo 26

È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.

La custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.

martedì 3 marzo 2015

MILANO & CRIMINI : RENATO VALLANZASCA

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Renato Vallanzasca Costantini, comunemente noto come Renato Vallanzasca (Milano, 4 maggio 1950), è un criminale italiano.

Autore, negli anni settanta e seguenti, di numerosi sequestri è stato condannato, complessivamente, a quattro ergastoli e 295 anni di reclusione.

Renato Vallanzasca Costantini nasce in via Nicola Antonio Porpora 172, zona Lambrate di Milano dove la madre aveva un negozio d'abbigliamento. A Renato viene dato il cognome materno Vallanzasca Costantini, poiché il padre, Osvaldo Pistoia, era già sposato con un'altra donna dalla quale aveva avuto tre figli.

A soli otto anni, con un compagno cerca di far uscire da una gabbia la tigre di un circo che aveva piantato il tendone proprio nelle vicinanze di casa sua. Il giorno successivo a quell'atto, Vallanzasca viene prelevato direttamente dalla polizia mentre sta giocando a pallone con i propri amici e portato al carcere minorile Beccaria. La vicenda gli costa il successivo trasferimento e affidamento forzato a casa della signora Rosa, la prima moglie del padre, che Vallanzasca chiamava "zia", in via degli Apuli, nel quartiere del Giambellino, periferia sud-ovest di Milano; praticamente nella parte opposta della città rispetto alla casa dei genitori. Poi nel 1965 frequenterà la scuola della professoressa Enrica Tosi in via Ponchielli (nei pressi della Stazione Centrale) iscrivendosi al biennio di Ragioneria e ritornando a vivere dalla madre.

È però fin dai tempi del Giambellino che forma la sua prima combriccola di piccoli delinquenti, ragazzini dediti a furti e taccheggi. Nonostante la giovanissima età, Vallanzasca sembra già un criminale; comincia a farsi un nome anche negli ambienti della ligéra, la vecchia mala milanese, con la quale inizia precocemente ad intrattenere rapporti. In breve tempo però, sentendosi andare strette le regole della malavita vecchio stampo, decide di delinquere autonomamente e di formare una propria banda. La cosiddetta Banda della Comasina diviene probabilmente il più potente e feroce gruppo criminale presente a Milano in quegli anni, contrapponendosi ad una gang altrettanto famosa nel medesimo periodo, la banda di Francis Turatello.

In poco tempo, grazie ai furti e alle rapine, Vallanzasca accumula ingenti ricchezze e inizia a condurre e ad ostentare un tenore di vita molto sfarzoso: vestiti firmati, orologi d'oro, auto di lusso, bella vita e belle donne. È anche un ragazzo dotato di un aspetto particolarmente avvenente e affascinante, con un bel viso dagli occhi cerulei, viene per questo soprannominato "Il bel René" (nomignolo da lui detestato). La prima interruzione nell'ascesa della carriera criminale de "Il bel René" avviene nel 1972 quando, una decina di giorni dopo una rapina ad un supermercato, viene arrestato dagli uomini della squadra mobile di Milano, all'epoca diretta da Achille Serra.

Vallanzasca viene incarcerato inizialmente a San Vittore, trascorrendo i successivi quattro anni e mezzo di prigionia con un unico intento: trovare un modo per evadere. Durante questo periodo si rende responsabile di vari tentativi d'evasione falliti, di risse e di pestaggi e partecipa attivamente anche a diverse sommosse di detenuti, che, durante questi anni, spesso agitano l'ambiente carcerario italiano. A seguito di ogni pestaggio, rivolta, o tentativo di evasione, viene deciso il suo trasferimento dall'istituto di pena in cui si trova: tutto ciò lo vede cambiare 36 penitenziari. Fino a che non escogita il modo per contrarre volontariamente l'epatite, iniettandosi urine per via endovenosa, ingerendo uova marce e inalando gas propano, con l'intento di essere conseguentemente ricoverato in ospedale. È da lì, grazie ad una vigilanza meno stretta e con l'aiuto di un poliziotto compiacente, che riesce nel suo intento di evadere.

Dopo la fuga, durante la sua latitanza, Vallanzasca riesce a ricostituire la sua banda. Con essa mette a segno una settantina di rapine a mano armata che lasciano dietro di sé anche una lunga scia di omicidi, tra cui si contano quelli di quattro poliziotti, un medico e un impiegato di banca. Nel medesimo periodo avviene inoltre un'ulteriore evoluzione nell'attività criminale del gruppo, con il passaggio dall'esecuzione delle sole rapine, a quello dei sequestri di persona (saranno quattro, di cui due mai denunciati). Una delle sue vittime è Emanuela Trapani, figlia di un imprenditore milanese, che viene tenuta segregata per circa un mese e mezzo, dal dicembre 1976 al gennaio 1977, e quindi liberata dietro il pagamento di un riscatto di un miliardo di lire. A questo episodio criminoso, il 6 febbraio 1977, fa subito seguito l'uccisione di due uomini della polizia stradale che, in un posto di blocco ad un casello autostradale nei pressi di Dalmine, fermano per un controllo la macchina su cui Vallanzasca viaggia; ne segue uno scontro a fuoco in cui gli agenti Luigi D'Andrea e Renato Barborini perdono la vita e in cui il bandito stesso viene colpito. Ferito e braccato, Vallanzasca cerca rifugio a Roma, ma dopo pochi giorni, 15 febbraio 1977, viene rintracciato e catturato. Tutto ciò quando ancora non ha compiuto 27 anni.

Una volta tornato in carcere, decide di sposarsi il 14 luglio del 1979 con Giuliana Brusa, una delle tante ammiratrici che gli scrivono. Come suo testimone di nozze, durante il matrimonio, decide di avere il criminale del clan dei Marsigliesi Albert Bergamelli e come "compare di anelli" proprio l'ex nemico Francis Turatello, a suggello di un'alleanza con quest'ultimo. Due anni più tardi, quando ancora si trova in carcere, Turatello verrà però ucciso da Pasquale Barra (Raffaele Cutolo, capo della Nuova Camorra Organizzata, sostiene, nella sua biografia curata da Giuseppe Marrazzo, di essere il mandante dell'omicidio di Turatello); sarà un'esecuzione dalle modalità estremamente efferate e cruente, di cui ancora sono oscure le ragioni.

Nel frattempo, il 28 aprile 1980, Vallanzasca si rende protagonista di un nuovo tentativo di evasione dal carcere milanese di San Vittore. Durante l'ora d'aria compaiono in mano ai detenuti tre pistole, introdotte misteriosamente. Un gruppo di carcerati, tra i quali anche Renato Vallanzasca, riesce a farsi strada tenendo in ostaggio il brigadiere Romano Saccoccio. Ne segue una sparatoria per le vie di Milano che prosegue persino all'interno del tunnel della metropolitana. Vallanzasca, nuovamente ferito, viene ricatturato assieme ad altri nove compagni di fuga.

Nella prigione di Novara, nel 1981, Vallanzasca contribuisce a fomentare un'ennesima rivolta carceraria durante la quale vengono uccisi alcuni collaboratori di giustizia. Fra questi vi è anche un giovane membro della sua banda, Massimo Loi. La vittima, poco più che ventenne, aveva deciso di abbandonare definitivamente la vita criminale, come ricorda anche Achille Serra, per iniziarne una nuova. Il Loi un tempo legato da un rapporto fraterno a Vallanzasca, si era distaccato. Vallanzasca aiutato da alcuni suoi compagni di prigionia, armatosi di coltello, approfittò della rivolta in atto per andarsi a vendicare e non dare più modo al ragazzo (che si trovava recluso nel medesimo carcere) di lasciare il penitenziario vivo: dopo averlo raggiunto all'interno di una cella, Vallanzasca lo colpì ripetutamente al petto con il coltello. Avrebbe poi infierito con ulteriori atrocità sul corpo del giovane ormai esanime, arrivando a decapitarlo ed infine a giocare a pallone con la sua testa. Della morte di Loi, Vallanzasca negò per decenni la responsabilità diretta e lo sfregio del corpo. Anche in un'intervista concessa a L'Europeo il 2 aprile 2006, ribadì la propria estraneità e il legame d'affetto che aveva con il ragazzo, adducendo come testimonianza diretta e a favore, quello che il noto criminale Vincenzo Andraous avrebbe riportato nel proprio libro di memorie, nelle quali quest'ultimo, tra le molte atrocità di cui si dichiara colpevole, si assunse un ruolo nell'efferata vicenda (Andraous verrà infatti condannato in quanto partecipe come uno degli assassini del Loi); queste dichiarazioni contraddicono però anche la stessa autobiografia, "Il fiore del male. Bandito a Milano", che Vallanzasca scrive attraverso la testimonianza raccolta da Carlo Bonini, giornalista del quotidiano La Repubblica. Nel 2010, infine, all'interno di un nuovo libro biografico scritto insieme a Leonardo Coen, lo stesso Vallanzasca ammise il proprio delitto, descrivendo nei particolari anche i motivi (tra i quali una violenta rapina ai danni dei suoi genitori) e il modo in cui era compiuto.

Dopo la vicenda di tale rivolta, viene condannato al regime di carcere duro. Riesce però ad evadere nuovamente, il 18 luglio 1987, scappando rocambolescamente attraverso un oblò del traghetto che da Genova avrebbe dovuto portarlo al carcere dell'Asinara, in Sardegna. I 5 carabinieri di scorta, tutti con meno di 25 anni vengono successivamente condannati da un tribunale militare. Ricercato e senza fonti di reddito, l'8 agosto 1987 viene comunque fermato ad un posto di blocco a Grado, dopo aver soggiornato alcuni giorni nella rinomata località turistica, mentre cerca di raggiungere Trieste. Nel settembre 1990 divorzia da Giuliana Brusa.

Tornato in galera tenta un'altra volta la fuga, nel 1995, questa volta dal carcere di Nuoro. Per questo tentativo di evasione viene sospettata e accusata di averlo aiutato la sua stessa legale, con la quale si dice che Vallanzasca avesse stretto un forte legame che sarebbe andato oltre il semplice rapporto di assistito. Dal 1999 è rinchiuso nella sezione dell'alta sicurezza del carcere di Voghera.

All'inizio del mese di maggio 2005, dopo aver usufruito di un permesso speciale di tre ore per incontrare l'anziana madre, ha formalizzato la richiesta di grazia, inviando una lettera al ministro di Grazia e Giustizia e al magistrato di sorveglianza di Pavia. Nel luglio del 2006 la madre Maria ha scritto al presidente Carlo Azeglio Ciampi e al Ministro di Giustizia Mastella chiedendo la grazia per il figlio. Il 15 settembre 2007 gli viene notificata la mancata concessione della grazia da parte del Capo dello Stato: Vallanzasca continuerà quindi a scontare la sua pena nel Carcere di Opera a Milano.

L'8 maggio 2008 viene data la notizia del matrimonio con la sua amica d'infanzia Antonella D'Agostino. Il matrimonio è stato formalizzato con rito civile il 5 maggio 2008.

A partire dall'8 marzo 2010 Renato Vallanzasca può usufruire del beneficio del lavoro esterno. Gli viene concesso di uscire dal carcere alle 7.30 per lavorare, e rientrarvi alle 19.00. Ha prestato servizio in una pelletteria, che è anche una cooperativa sociale nel milanese, e ha lavorato in un negozio di abbigliamento a Sarnico in provincia di Bergamo. Il 30 maggio 2011 il Tribunale di Milano ha sospeso Vallanzasca dal beneficio del lavoro esterno perché l'ex bandito violava le regole di utilizzo del beneficio, in particolare per incontrarsi segretamente con una donna; inoltre, sempre nel mese di maggio 2011, la Corte di Cassazione ha condannato Vallanzasca a rimborsare allo Stato le spese di mantenimento in carcere. Nel febbraio 2012 ha riottenuto il beneficio di poter lavorare all'esterno del carcere, come magazziniere. Perde dopo poco il lavoro per una protesta popolare che non voleva il bandito così vicino alla famiglia dell'agente Barborini ucciso nello scontro a fuoco di Dalmine. Nel dicembre 2012 ha riottenuto il permesso di lavoro esterno presso una ricevitoria.

Con il gruppo camorristico dei Perfetto, nato dal disciolto clan La Torre di Mondragone, Renato Vallanzasca stava per mettere in piedi un commercio di mozzarelle a Milano: il progetto però non si concretizzò anche a causa della revoca del permesso di lavoro giunto il 22 agosto del 2012 dopo le note polemiche legate alla notizia della sua assunzione in un negozio di abbigliamento di Sarnico, nella provincia di Bergamo.

Il 13 giugno 2014, intorno alle ore 20, durante il regime di semilibertà concessogli dal carcere di Bollate, tenta di taccheggiare un supermercato di Milano (nel tentativo di appropriasi di biancheria intima e materiale da giardinaggio), arrestato dai carabinieri, viene processato per direttissima per il reato di rapina impropria.
Per questo fatto il 14 novembre seguente viene condannato a 10 mesi di reclusione più 330 euro di multa con l'accusa di tentata rapina impropria aggravata.
Con questa nuova condanna Vallanzasca rischia di non ottenere più benefici durante la detenzione. Nella sua "carriera criminale" è stato condannato, complessivamente, a quattro ergastoli e 295 anni di reclusione.

LEGGI ANCHE : asiamicky.blogspot.it/2015/02/milano-citta-dell-expo-conosciamola.html


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