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martedì 6 ottobre 2015

LA DETENZIONE DELLE ARMI

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« Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una milizia regolamentata, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non potrà essere infranto. »
(Secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America)

Il secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America garantisce il diritto di possedere armi; come molti altri emendamenti, anche questo affonda le sue radici nelle occupazioni da parte dell'Impero britannico e spagnolo. Il possesso di un'arma da parte delle milizie cittadine, durante gli anni delle grandi colonizzazioni europee, era l'unico strumento che gli Statunitensi avessero per difendere territori, case e famiglie.

Se tale diritto sia esteso ai privati cittadini o solo alle milizie statali - oggi eserciti - è tuttavia questione di acceso dibattito. Le Corti hanno interpretato il suo significato in diversi casi giudiziari sin dal 1900 anche in favore dei primi.

In molti Stati, chiunque può richiedere ed ottenere la licenza al possesso di armi (salvo alcune prescrizioni), anche se ogni stato federato degli USA ha sue precise regole in merito: l'arma in questione, se portata con sé, deve essere visibile e non deve avere il colpo in canna. È vietato il porto nascosto alla vista e l'acquisto di armi da parte dei minori, ma non sempre il suo uso: in battute di caccia il minore può usare le armi solo se accompagnato da genitore o da persona competente.

Nel luglio del 2008 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto il diritto dei cittadini di possedere armi, dichiarando incostituzionale la legge del Distretto di Columbia che invece ne vietava ai residenti il possesso. È così stabilito il diritto individuale dei cittadini statunitensi ad essere armati, annullando la legge che da 32 anni proibiva di tenere in casa una pistola per difesa personale nella città di Washington. La sentenza ha fornito un'interpretazione definitiva al Secondo emendamento della Costituzione che dal 1791 sancisce il diritto di portare le armi. Questo significa che è stato riconosciuto un diritto inviolabile al pari di quello al voto e della libertà di espressione.

Opposta la legge in Italia.

Entro il 4 maggio 2015 chi detiene armi  ha dovuto presentare il certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione; in pratica lo stesso certificato richiesto per il rilascio del nulla osta all'acquisto, previsto dall'art. 35 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Lo  ho stabilito il decreto legislativo n. 121 del 29 settembre 2013, entrato in vigore il 5 novembre, che ha introdotto diverse novità in tema di controlli per l'acquisizione e la detenzione di armi (bianche, da sparo o da fuoco).

La certificazione deve attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure patologie che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti e psicotrope oppure abusare di alcol.

Il certificato medico in questione è rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario (attualmente Asl) o da un medico militare.

Sono esentati dall'obbligo di presentazione coloro che nei sei anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto, abbiano già consegnato il certificato al momento della richiesta di una licenza di porto d'armi o di un nulla osta all'acquisto di armi.


Le persone che entro la data di scadenza non hanno provveduto a consegnare il certificato agli uffici di Polizia o Carabinieri che avevano ricevuto le denunce di detenzione, riceveranno una diffida per la presentazione del certificato stesso. Se nei successivi 30 giorni la certificazione non sarà presentata, sarà avviato il procedimento finalizzato al divieto di detenzione.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi.

Il medico accertatore potrà richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche, che saranno effettuati presso strutture pubbliche.

Tutte le leggi:
Art. 20 LEGGE 18 aprile 1975, n. 110 . Custodia delle armi e degli esplosivi Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento:
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attivita' in materia di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalita' prescritte dalla autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila. Dello smarrimento o del Furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu' vicino comando dei carabinieri. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso lo ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il piu' vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta. Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalita' ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonche' le modalita' ed i termini per assicurare, anche con modalita' telematiche, la tracciabilita' di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.



Art. 20-bis Omessa custodia di armi.

Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso:
a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva;
b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.

Art. 21. Distrazione o sottrazione di armi

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettivita' mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Le armi e le munizioni devono essere detenute nel luogo indicato in denuncia (che non per forza è il luogo di residenza) usando criteri di massima diligenza perchè le stesse non possano essere rubate, usate o maneggiate anche da persone incapaci (bambini) presenti in casa. Si deve anche prevenire che le armi siano maneggiate da persone che non hanno abilitazione o licenza a farlo o che lo facciano senza la stretta sorveglianza del proprietario (es. la moglie, il fratello...ecc.). Ne le armi ne le munizioni possono essere lasciate incustodite in altro luogo al di fuori del luogo di detenzione. Le armi o le munizioni quindi non possono essere lasciate incustodite in auto, in garage, cantina, magazzino salvo che, di stretta appartenenza dell'abitazione garantiscano la stessa sicurezza.

Non si possono detenere più di:

n° 3 armi classificate comuni (non da caccia)
n° 6 armi classificate sportive
n° 8 armi antiche artistiche o rare (prodotte prima del 1890 - DM 14.4.1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1982, n. 153)
n° illimitato di armi comuni per uso venatorio
n° 200 cartucce per arma corta
n° 1500 cartucce per uso venatorio
n° 5 Kg. di polvere per ricarica

la custodia del materiale citato, (Custodia delle armi art. 20 Legge 110/75), comprese armi, munizioni e polveri da sparo, da effettuare con la massima cura e diligenza ma NON impone casseforti o armadi blindati, speciali antifurti o accorgimenti costosi da applicare a porte e finestre, ne in caso di allontanamento del proprietario impone che le armi siano smontate o nascoste, ecc. Ogni detentore, nella propria abitazione provvederà a custodire diligentemente ogni cosa assicurandosi la massima attenzione nel farlo, si premurerà di chiudere porte e finestre in sua assenza e di rendere le armi difficilmente irraggiungibili da eventuali bambini presenti nella casa, ma altrettanto cercherà di far si che non siano rubate.

La diligente custodia delle armi è dovuta anche durante il trasporto e l'uso delle armi fuori dal luogo di detenzione.

Sentenza della Cassazione Sez. I, 3 febbraio 1997 n. 741

È ravvisabile il fatto di negligente custodia di arma (art. 20 L. 110/1975) nel comportamento di chi lasci armi, poi oggetto di furto, in una casa abitata saltuariamente, con strutture precarie e fatiscenti, avente porta ed infissi inefficienti, senza alcuna persona addetta ad un controllo almeno saltuario. E' opportuno che chi si sposta da un abitazione ad un altra, provveda ad assicurare la massima sicurezza nella custodia delle armi, nulla vieta di spostare le armi stesse ogni qualvolta si abbandoni un luogo per trasferirsi in un altro, comunicandolo alle Autorità preposte.

E' punibile chi lascia l'arma (nel caso un fucile da caccia) appoggiata nello sgabuzzino senza averlo chiuso a chiave, quando nella stessa abitazione è presente un bambino che può entrarne facilmente in possesso.

Legge 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105)

Articolo 10

Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo.



A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra. Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengano, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000.

E' punito con l'ammenda fino a lire 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo. Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma. La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria. Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.

Periodo così sostituito, prima, dall'art. 1, L. 25 marzo 1986, n. 85, poi modificato dall'art. 4, L. 21 febbraio 1990, n. 36, ancora sostituito dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ed infine così modificato dall'art. 9, L. 19 dicembre 1992, n. 489.
Comma così sostituito dall'art. 5, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n. 197)..
Articolo 26

È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.

La custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.

venerdì 29 maggio 2015

IL CASTELLO DI PANDINO

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Il castello venne fatto erigere dal signore di Milano Bernabò Visconti e dalla moglie Beatrice Regina Della Scala, intorno al 1355-1370 come residenza di campagna per la caccia, grande passione di Bernabò.

Intorno al 1355, il signore di Milano Bernabò Visconti, grande appassionato di caccia, scelse Pandino per farvi costruire un castello per poter comodamente  risiedere in questi luoghi  e dedicarsi alla sua attività prediletta; il territorio infatti, in quell’epoca era ancora ricco di boschi abitati e selvaggina. La costruzione ha la forma tipica dei castelli viscontei di pianura dell'epoca: pianta quadrata con quattro torri quadrate angolari, cortile interno con porticato ad archi acuti al piano terra e loggiato superiore con pilastrini quadrati. All'esterno sono visibili le numerose finestre, monofore al piano terra, in origine destinato alla servitù, bifore al piano superiore, riservato ai nobili. Il lato est del piano inferiore era originariamente aperto come una sorta di secondo porticato ed era adibito a salone per i banchetti estivi (attualmente, corsi e ricorsi storici, è utilizzata dalla mensa della scuola agraria).

Il castello al momento della realizzazione venne completamente affrescato persino nella zona delle stalle, ora utilizzate come biblioteca comunale. Le pitture del castello erano realizzate da svariate forme geometriche, tarsie a imitazione del marmo e alcune figure umane, variando vano per vano. Nelle forme geometriche vennero rappresentati gli stemmi araldici dei Visconti e Della Scala.

Alla morte di Beatrice Regina Della Scala sposò una Savoia ed in suo onore fece ridipingere gli stemmi scaligeri con lo stemma della casata Savoia.

Passato agli Sforza ed in seguito ad altre nobili famiglie, è attualmente di proprietà del Comune.
Grazie alla ricchezza dell'impianto originario e alla sua integrità, il castello di Pandino è sempre stato considerato come uno degli esempi più importanti dell'architettura fortificata viscontea trecentesca, in cui esigenze difensive e residenziali si sono perfettamente armonizzate. Costruito a nordest dell'abitato, all'interno dell'antica cerchia muraria fortificata, circondato da un profondo fossato prosciugato, ha uno schema architettonico semplice costituito da un quadrato di 66 m per lato, con quattro torri angolari sempre a base quadrata. Edificato totalmente in mattoni presenta una cornice marcapiano che divide in due la parete muraria, scandita a sua volta da monofore e bifore. Le torri sono invece tripartite, con una monofora al primo piano e una bifora negli altri due. I due ingressi sui lati sud e nord sono sottolineati dalla presenza dei rivellini che anche se hanno interrotto l'omogeneità delle facciate, sono stati ingentiliti con l'aggiunta dello stesso motivo decorativo di mattoni a scaletta che corre lungo tutta la restante parete muraria.
All'interno il cortile è caratterizzato da portici a sesto acuto, mentre al piano superiore da un loggiato con copertura a capriate. La destinazione originaria degli spazi non è nota, anche se non doveva essere molto differente da quella che è documentata per i secoli XVI e XVII, con al piano terra i servizi e ad oriente un ampio salone destinato ai banchetti. Si accedeva al piano superiore tramite una piccola scala in legno, oggi sostituita da quelle costruite nei torrioni.
Il castello, rara e preziosa testimonianza, conserva ancora quasi interamente le decorazioni che ne ornavano le pareti del portico, del loggiato e delle stanze, gli arconi delle finestre e i pilastri. In quasi tutte le stanze la decorazione segue uno sviluppo comune che prevede a partire dal pavimento uno zoccolo con specchiature marmoree riquadrate. Nella fascia superiore trova posto il motivo decorativo principale, che si sviluppa adattandosi ai particolari architettonici della stanza stessa. I motivi, a carattere fondamentalmente geometrico si succedono con diverse varianti e sono alternati a figure araldiche o vegetali.
Nella sala superiore dell'ala meridionale si conserva la testimonianza più integra di tutto l'apparato decorativo: sopra al consueto zoccolo marmoreo si sviluppa un finto loggiato con archi carenati ornati esternamente da fiori. Lo spazio tra un arco e l'altro è occupato da medaglioni con lo stemma dei Visconti e dei Della Scala; nella fascia superiore i motivi geometrici sono alternati a finte bifore.
Sulle superfici esterne del portico e del loggiato, pur se con delle varianti, si presentano gli stessi motivi che ornano le sale interne, mentre è più impegnativo fare delle ipotesi sulla decorazione esterna del castello perché scarse sono le tracce di colore riscontrate. Gli unici elementi figurativi si trovano sulle pareti del portico presso il salone dell'ala ovest e rappresentano San Cristoforo e Sant'Antonio abate. Il riquadro che contorna la figura è sormontato da una lunetta ogivale in cui è raffigurato a monocromo Cristo in pietà, affiancato da un angelo con i simboli della passione. Di fronte al salone sopra ogni pilastro del portico si intravede un tondo con un'immagine figurata. Solo due sono chiaramente distinguibili e rappresentano delle figure mostruose, composte dell'unione di un uomo e di un animale, intente a suonare uno strumento musicale. Se per i motivi decorativi di tipo geometrico parallelismi si possono riscontrare nella Rocca di Angera o nel castello di Legnano, questi ultimi soggetti sono particolarmente inconsueti.
A Pandino infatti, probabilmente per il tipo di soggetto rappresentato, pur se con delle diversità dovute al numero di frescanti presenti, e alle loro specifiche abilità, sono pochi i brani di particolare maestria, che potrebbero riferirsi ad un unico artista di buon livello che forse sovrintendeva a tutta la decorazione.

L'architettura dell'edificio risponde a quel tipo ideale di "palazzo fortificato" che i Visconti portarono a compiutezza di forme nella seconda metà del Trecento e che ha trovato qualche anno più tardi la sua più limpida e grandiosa affermazione nel castello di Pavia.
Delle quattro torri dell'organismo originario si sono conservate intatte solo quelle dell'ala orientale, mentre le corrispondenti due torri dell'ala occidentale vennero mozzate nell'Ottocento in quanto pericolanti. Del fossato circostante, interrato, restano attualmente solo i contorni. I corpi di fabbrica si presentano oggi privi di merlature, probabilmente demolite nel corso del Settecento quando il castello, decaduto al rango di edificio rurale, ebbe una nuova sistemazione delle coperture; le ricerche effettuate in questi anni da studiosi locali e dal Cavalieri ne hanno infatti accertato l'esistenza e hanno pure fatto luce sull'originaria disposizione delle falde del tetto, analoga a quella del castello di Pavia.
Ognuna delle quattro facciate è regolarmente scandita dalla presenza di sei monofore al piano terreno e da bifore al primo piano, mentre fasce di mattoni disposti a scaletta avvolgono, come festoni, le nude pareti dei corpi di fabbrica e delle torri.
Il cortile è circondato al piano terreno da un portico ad archi acuti di sei campate per lato e da un'aerea loggia soprastante, suddivisa in dodici campatelle per lato e spartita da snelli pilastrini che sostengono architravi in legno sui quali si appoggiano le falde del tetto. Sede del Comune e di uffici comunali, della biblioteca e del convitto della locale Scuola Casearia Professionale, lo stato di manutenzione del castello è buono per merito soprattutto dell'attenzione che l'Amministrazione comunale vi dedica ormai da un cinquantennio, con il costante obiettivo di un suo utilizzo sempre più orientato a valorizzare gli aspetti di storia, di cultura e di arte.
Nonostante le manomissioni sopra descritte il castello gode tuttora di una buona consistenza e costituisce una della maggiori e più apprezzabili architetture fortificate della Lombardia.

Adagiato nella bassa pianura lombarda, nel territorio compreso tra il corso dell'Adda e del Serio, il borgo di Pandino ha sempre ricoperto una posizione di rilievo. Per tradizione si riteneva che il castello fosse stato costruito a partire dal 1379, per volere di Regina della Scala moglie di Bernabò Visconti, che apprezzava notevolmente questi luoghi vicini alle terre venete di cui era originaria. Un'attenta rilettura dei documenti ha invece fatto anticipare la datazione di circa un ventennio, riconducendola agli anni compresi tra il 1354 (salita al potere di Bernabò), e il 1361, data del primo documento in cui si fa chiaro riferimento al castello. Nel 1385 Gian Galeazzo si impadronì del castello, che vendette dieci anni dopo al lucchese Niccolò de Diversis. Dopo aver recuperato il maniero i Visconti lo cedettero in feudo prima a Giorgio Benzone, signore di Crema (1414-1423), poi a Luigi Sanseverino (1434-1440). Nel 1469 il castello e i terreni circostanti furono concessi a Ludovico il Moro che irrobustì l'apparato difensivo con la costruzione dei rivellini. A partire dal 1479, essendo stati confiscati a Ludovico Maria Sforza tutti i beni, la fortezza fu nuovamente affidata ai Sanseverino, fino all'estinzione del ramo maschile della famiglia, per cui passò ai Landriani. Nel 1552 divenne di Pagano d'Adda e rimase a questo marchesato fino al 1862, quando fu completamente trasformato in azienda agricola, anche se era stato relegato a quest'uso già nel xviii secolo. Nel dopoguerra il corpo ovest fu acquistato dal Comune che ne intraprese i restauri negli anni '50, mentre le restanti ali rimasero, parcellizzate, a proprietari privati. Oggi vi hanno sede gli Uffici Comunali, il Convitto della Scuola casearia e la Biblioteca. L'esterno e il cortile sono visitabili tutti i giorni, mentre l'interno previo appuntamento.
Grazie alla ricchezza dell'impianto originario e alla sua integrità, il castello di Pandino è sempre stato considerato come uno degli esempi più importanti dell'architettura fortificata viscontea trecentesca, in cui esigenze difensive e residenziali si sono perfettamente armonizzate.

Il castello, uno dei più importanti e significativi esempi realizzati dalla dinastia viscontea, che pure fu una grande realizzatrice di architetture fortificate, fu fatto innalzare, secondo le approfondite ricerche storiche condotte da Giuliana Albini e Federico Cavalieri, da Regina della Scala, moglie di Bernabò Visconti, tra il 1354 e il 1361.
Nella seconda metà del Quattrocento gli Sforza, nel quadro di un esteso aggiornamento delle difese dello scacchiere dell'Adda, minacciato dalla presenza della Repubblica Veneta, rafforzarono le mura del borgo di Pandino e il castello stesso, al quale vennero addossati, in corrispondenza dei rispettivi ingressi, due torrioni muniti di apparato a sporgere e di ponti levatoi.
Dopo essere giunto nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento a uno stato di grave decadenza per trascuratezza di manutenzione e per utilizzi incompatibili, il castello è stato acquistato nel 1947 dall'Amministrazione comunale di Pandino, che ha poi dato subito avvio a importanti lavori di restauro, scongiurandone la rovina che sembrava imminente. Successivamente è stato dato corso al restauro dei pregevoli dipinti trecenteschi, basati sul motivo geometrico del quadrilobo entro il quale sono raffigurati, in posizioni alterne, a gloria dei due proprietari, gli stemmi dinastici del biscione visconteo e della scala, che adornano, come un grande tappeto, le facciate verso il cortile e le pareti di fondo dei portici e delle logge.



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martedì 19 maggio 2015

LE VILLE DI ARCORE : VILLA CAZZOLA



Villa "La Cazzola" deve il suo nome all'omonima antica famiglia milanese dei conti Cazzola. Secondo la tradizione fu in origine progettata da Pellegrino Tibaldi (Architetto capo del Duomo Milano dal 1567 al 1585). Nel luglio del 1669 Giambattista Durini 1° Conte di Monza acquistò "la possessione della Cazzola" che fu riedificata secondo il progetto di Gerolamo Quadrio Architetto capo dal della Fabbrica del Duomo di Milano dal 1658 al 1679. Lo stesso realizzò la villa del Mirabello nel parco reale di Monza per il fratello di Giambattista, Giuseppe I Durini. Al piano nobile era presente un importante ciclo di affreschi ora scomparsi, realizzati tra il 1670 e il 1675 attribuiti a Giovanni Mariani, pittore presente ancora al Mirabello. Nel 1812 Luigi Durini affidò all'architetto neoclassico Carlo Amati (anch'egli Architetto capo del Duomo di Milano dal 1806 al 1813) il compito di adattare la villa secondo lo stile imperante. E' circondata da un parco di 30 ettari. Nel 1929 la villa è passata alla proprietà dei conti Gallarati Scotti ed eredi.

La costruzione più antica fu probabilmente destinata a casa di caccia, come è facile dedurre osservandone l'ubicazione a nord di Arcore, isolata rispetto al nucleo antico abitato, sulle prime propaggini collinari in una zona elevata che era ricca di boschi, brughiere e roccoli. Dall'inizio del Seicento, le notizie sono più sicure; Giovanni Battista Durini abitò la "Cazzola" e non è improbabile che sia stato da lui affidato al futuro autore del palazzo di Milano, Francesco Maria Ricchino, il lavoro di rimaneggiamento nel 1630, come ricorda la lapide; per tutto il secolo successivo la villa fu residenza estiva e di caccia dei Durini e nel 1812 Luigi Durini affidò a Carlo Amato il compito di una ulteriore trasformazione.

L'intervento dell'Amati è però in definitiva abbastanza limitato: la struttura non viene sostanzialmente modificata: è demolita una scala esterna sul lato occidentale e vengono effettuate alcune aperture interne, mentre all'esterno vengono modificate le finestre, con l'aggiunta dei timpani, del balcone sul lato settentrionale e del corncione a dentelli.
Nel 1892 Giacomo e Giuseppe Durini vendono la villa a Battista Vittadini che fa eseguire importanti restauri e modifiche interne con decorazioni di quello stile barocchetto quasi di prammatica in quell'epoca per le ville dalla Brianza, e vi riunisce una importante collezione di opere d'arte. A lui è dovuta anche la trasformazione dei rustici e notevoli lavori nel giardino, soprattutto nella parte di parco paesaggistico, che conferiscono al complesso la struttura attuale: alla sua morte viene poi costruita la cappella su disegno dei fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi.

Nel 1909 gli eredi Vittadini vendono la Cazzola che, nelle intenzioni dei nuovi proprietari, avrebbe dovuto essere trasformata in albergo; ma il progetto non viene realizzato e la villa decade in completo abbandono fino al 1929 quando viene acquistata dalla contessa Erminia Gallarati Scotti Scheibler; dopo di allora la casa ed il parco vengono perfettamente restaurati portandoli alle condizioni attuali.
Il complesso sorge su un basso terrapieno circondato da un parapetto ornato di statue, così che ne derivano due piazzali a giardino a nord ed a sud della casa; l'aspetto formale di questi spazi è arricchito da elementi architettonici, dalla grande fontana del piazzale a mezzogiorno, e dai cancelli barocchi con bellissimi ferri battuti settecenteschi sui due ingressi assiali della casa.
Intorno degrada il vasto parco che, verso sud, scende, con sistemazione all'inglese, fino all'ingresso principale, mente verso nord due lunghi viali alberati, di cui uno in asse con la casa, collegano i piazzali alla zona boscosa circondante da quel lato la proprietà. Il collegamento diretto delle sale della villa è ottenuto poi, oltre che dalle logge sui piazzali, con un terrazzo situato sul lato orientale.
E' interessante la fusione degli elementi di architettura originaria(i due piazzali) e le zone a parco, a bosco e decisamente agresti.
Il fabbricato padronale a due piani rivela l'impianto planimetrico cinquecentesco; due porticati a tre arcate, sui lati nord e sud danno accesso al salone centrale che a sua volta collega i corpi di fabbrica laterali. L'architettura della facciata è dominata dal doppio loggiato, ora chiuso con vetrate. Al piano terreno le colonne toscane reggono gli archi sormontati dalle balconate sulle quali si eleva il secondo loggiato con archi però ribassati. Le finestre ai lati dei loggiati, due per piano, sono sormontate dai timpani triangolari aggiunti dall'Amati. La facciata a nord presenta al piano terreno un loggiato identico a quello meridionale. Il fianco ovest della villa è collegato ai rustici che, più bassi, formano il cortile, con un corpo di fabbrica rettilineo a tre piani.
All'interno della villa l'elemento più interessante ed originale è certamente la scala elicoidale con parapetto in ferro battuto, a cui si accede dal porticato di ingresso. La decorazione delle sale presenta poi difficili problemi per il riconoscimento delle parti originali, sia per i soffitti decorati a "passasotto", sia per gli affreschi a contorno delle aperture.
La Cazzola rappresenta un caso pittosto raro di casa di caccia e villeggiatura che, attraverso le vicende dei tempi, ha mantenuto sostanzialmente la sua destinazione ed una fama di nobile tradizione, nonostante la relativa modestia.



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