giovedì 13 ottobre 2016

PARCHEGGIO DISABILI



Il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.
Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal sindaco (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).
Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata. Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato.
Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.
Fino al 15 settembre 2012 il contrassegno per auto rilasciato dal Comune era un tagliando di colore arancione, con il simbolo nero della sedia a rotelle.

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili "europeo", con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu ed è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, ed è conforme al "contrassegno unificato disabili europeo" (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE. Questo nuovo permesso europeo rientra tra le agevolazioni previste per facilitare la mobilità stradale delle persone con disabilità in tutti i Paesi dell'Unione Europea.
Il contrassegno europeo è quindi valido, non solo sul territorio nazionale, ma anche negli altri ventisette paesi aderenti all'UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana.
I requisiti previsti per il rilascio del nuovo contrassegno restano principalmente gli stessi; allo stesso modo, anche le condizioni del suo utilizzo.
Il contrassegno europeo infatti, così come quello italiano prima rilasciato, è strettamente personale e non cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo e consente varie agevolazioni, sia per quanto riguarda la sosta sia per la circolazione.
Dalla data del 15 settembre 2012 i Comuni hanno avuto tre anni di tempo per sostituire il vecchio contrassegno con il nuovo modello europeo. In questo periodo quindi i Comuni hanno provveduto a rilasciare il contrassegno europeo per le nuove richieste ed a sostituire via via i vecchi tagliandi arancioni in occasione del rinnovo degli stessi.
Entro lo stesso termine di tre anni, anche la segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa alla mobilità delle persone con disabilità dovrebbe essere stata adeguata alla rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno, in base alle indicazioni contenute nello stesso Decreto.
Dal 15 settembre 2015 i vecchi contrassegni invalidi civili di colore arancione non sono più validi.

Molto spesso girando per la città alla ricerca di un parcheggio disabili per la propria auto, capita di vedere che i posti assegnati alle persone disabili siano posizionati in luoghi non appropriati, magari vicino a marciapiedi insormontabili e senza il giusto spazio per poter scendere e passare con la carrozzina
Molte volte il parcheggio riservato ai disabili è abusivamente occupato da un non avente diritto o, peggio ancora, da un auto con contrassegno esposto ma senza alcun disabile a bordo.

I parcheggi per disabili (a pettina e a spina di pesce) che si trovano in genere nelle  città sono larghi 2,5 m e profondi 5,00 m, nonostante le dimensioni stabilite per il parcheggio disabili siano ben altre, come stabilito dagli articoli 10 e 16 del DPR 24 luglio 1996, n.503 e dal D.M. 236/1989 ai punti 4.2.3. e 8.2.3:
larghezza non inferiore ai 3,20 m;
lunghezza (nel caso di parcheggio posto lungo il senso di marcia) non inferiore ai 6 m.
In genere tali misure vengono considerate erroneamente come standard.

Chi guida deve essere a conoscenza del fatto che se il disabile non è a bordo del mezzo o non lo sta andando a prendere, non può e non deve lasciare il proprio veicolo sul parcheggio disabili, poiché si tratta di un atto improprio. Il fatto di avere una persona disabile in famiglia, non autorizza tutti i componenti del nucleo familiare ad usare il tagliando per poter parcheggiare comodamente in un parcheggio disabili a proprio piacimento.

Questo concetto dovrebbe essere ben chiaro a tutti, forze dell’ordine comprese, che spesso sono le prime a prestare poca attenzione alla presenza o meno del tagliando a bordo o che questo si trovi in una vettura realmente utile ad una persona con disabilità.

Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità della persona disabile. Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo. Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato.



Il contrassegno consente ai veicoli che ne sono provvisti, di:
transitare: nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);
nelle zone a traffico controllato (Ztc) (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);
nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e art. 12 D.P.R. 503/1996);
nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi (art. 11, c.4, D.P.R. 503/1996);
in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (art. 188 Regolamento di esecuzione del CdS).Il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare di un contrassegno è riconosciuto in tutte le aree carrabili dove è ammessa una sola categoria di veicoli; tuttavia è da tener presente che le modalità attraverso le quali questo accesso nella Ztl viene regolamentato possono variare da Comune a Comune.
parcheggiare (sostare):
negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione dei parcheggi riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili;
nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS);
nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, se espressamente stabilito dal Comune;
nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
nelle zone a traffico controllato (Ztc) (art. 11 D.P.R. 503/1996);
nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996);
nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.

Per richiedere il primo rilascio del contrassegno invalidi o nel caso in cui il vecchio contrassegno sia scaduto da più di novanta giorni, si deve prima ottenere dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza la certificazione medica che attesti la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta oppure la cecità totale. Bisogna poi presentare un’apposita domanda indirizzata al sindaco del Comune di residenza in cui sia allegata la certificazione medica ottenuta (art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS, modificato dal D.P.R. 151/2012, e L. 131/2001). Per le persone disabili e/o invalide temporaneamente (in seguito ad un infortunio o per altre cause patologiche), il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità, ma la relativa certificazione medica deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata della invalidità del contrassegno. Il rilascio del contrassegno definitivo, vale a dire quello con validità per cinque anni, è gratuito (specifici versamenti sono previsti solo nel caso del contrassegno temporaneo).
Alla scadenza della validità si può rinnovare il contrassegno attraverso varie modalità (art. 1 del D.P.R. 151/2012):
contrassegno invalidi definitivo (con validità per cinque anni): entro i tre mesi successivi alla scadenza occorre presentare al comune di residenza la certificazione medica del proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno giustificato il precedente rilascio;
contrassegno invalidi temporaneo: si può ottenere un nuovo contrassegno a tempo determinato, dopo un’ulteriore  certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio. In questo caso l’ufficio di medicina legale deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno.

In entrambi i casi, successivamente bisogna presentare al comune di residenza apposita domanda per richiedere il rilascio del nuovo contrassegno invalidi, allegando la certificazione medica, il vecchio contrassegno in originale e, per i contrassegni temporanei, la marca da bollo prevista dalla normativa vigente. È possibile richiedere il duplicato del contrassegno, per furto o smarrimento, presentando domanda e denuncia fatta alle Autorità.
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