sabato 8 luglio 2017

VENDITA di SIGARETTE e MINORI

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Fin dal 1934, il Regio Decreto 2316, “Testo unico delle leggi sulla protezione e l’assistenza della maternità e dell’infanzia”, stabilisce, all’art. 25, il divieto di vendita e somministrazione di tabacco ai minori di 16 anni, a cui è vietato anche di fumare nei luoghi pubblici.
Un ulteriore passo avanti è stato fatto dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 del decreto 13 settembre 2012 ha introdotto il divieto di vendita delle sigarette ai minori di 18 anni, innalzando il limite dei 16 anni previsto dall'art. 25 del regio decreto 1934. I rivenditori sono tenuti a chiedere il documento d’identità agli acquirenti se la loro maggiore età non è manifesta.
Inasprite le sanzioni per chi viola le norme: sanzione da 250 a 1000 euro, da 500 a 2000 euro in caso di recidiva, fino alla sospensione per tre mesi della licenza.
Dal 1° gennaio 2013 i distributori automatici sono essere dotati di un sistema automatico di rilevamento dell’età.
Inoltre dal 1 maggio 2013 è in vigore l'ordinanza del Ministro della Salute che ha innalzato il divieto di vendita delle sigarette elettroniche con presenza di nicotina, da 16 a 18 anni.

Dal 1° gennaio 2013:

è vietata la vendita e la somministrazione di prodotti del tabacco ai minori di diciotto anni (e non più di sedici);
i distributori automatici sono adeguati alla lettura automatica dei documenti anagrafici con il nuovo limite di età;
sono inasprite le sanzioni in caso di violazioni alle norme citate: si va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1.000 euro alla prima violazione, mentre se il fatto è commesso  più  di  una  volta  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000  euro  e la  sospensione,  per tre mesi, della licenza all'esercizio dell’attività.
Inoltre, la legge impone che, in caso di dubbio sull’età dell’acquirente, il rivenditore chieda un documento di identità prima di vendergli prodotti del tabacco. A scanso di equivoci, è bene chiarire che la richiesta del documento d’identità non è una facoltà ma un obbligo, a meno che l’età del cliente non sia manifesta.



A partire dal 2 febbraio 2016 è entrato in vigore un decreto legislativo che regola la produzione, la presentazione, la vendita e il consumo di sigarette, tabacco e prodotti derivati in Italia, in recepimento della direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo.

Tra le novità introdotte dal decreto per quanto riguarda gli ingredienti consentiti nelle sigarette, saranno vietati «l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante», con «additivi che creano l’impressione che un prodotto del tabacco produca benefici per la salute o comporti minori rischi per la salute», con additivi coloranti o con filtri o cartine contenenti nicotina.

Il decreto prevede anche il divieto di vendita dei pacchetti di sigarette da dieci, che per il loro prezzo inferiore sono considerate più accessibili per i minorenni. Le confezioni di tabacco sfuso invece non potranno superare i 30 grammi. Tutte le confezioni di sigarette e tabacco dovranno presentare le scritte «Il fumo uccide – smetti subito» e «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene»: immagini molto forti e disturbanti sulle malattie che possono colpire i fumatori e che compaiono già sui pacchetti di altri paesi. Sulle confezioni dovrà anche comparire il numero verde di un servizio che aiuta a smettere di fumare. Il decreto stabilisce anche che il 65 per cento della superficie esterna del pacchetto debba essere coperto da foto e avvertimenti, al contrario delle attuali frasi che occupano circa il 30-40 per cento.

Il decreto vieta la vendita di tabacco per uso orale, cioè quello da masticare o il cosiddetto snus, il tabacco svedese da tenere in bocca. Le sigarette elettroniche che contengono nicotina non potranno essere vendute ai minorenni, dovranno avere una serie di requisiti di sicurezza per i bambini e di caratteristiche indicate nel foglietto delle istruzioni; ci sarà inoltre un limite massimo di concentrazione di nicotina (non dovrà essere superiore a 20 mg/ml) e sono stati definiti i volumi massimi di cartucce, serbatoi e contenitori dei liquidi. Le multe per chi vende tabacco ai minori di 18 anni sono stabilite dai 500 ai 3000 euro, ed è prevista anche una sospensione di 15 giorni della licenza. Se la trasgressione si ripete, la sanzione economica raddoppia e la licenza viene revocata. Verranno applicate anche norme già discusse e anticipate nei mesi scorsi, come il divieto di fumo in auto in presenza di minori o di donne in gravidanza e «nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, e nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia». Il disegno di legge sulla cosiddetta “green economy” approvato lo scorso dicembre, invece, ha introdotto delle multe per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette. Secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità, i fumatori in Italia sono circa 11 milioni, un numero che rimane costante da diversi anni.

Le leggi ci sono ma non tutti la rispettano....oserei dire nessuno ho un figlio minore che purtroppo fuma e non c'è nessun tabaccaio che si rifiuta di vendergliele. Siamo in Italia dove tutto è lecito.....



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