domenica 27 agosto 2017

TASSO ALCOLEMICO

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La guida in stato di ebbrezza è un reato previsto dall'ordinamento giuridico italiano agli articoli 186 e 187 del Codice della strada, di competenza del Tribunale monocratico.

Con una serie di modifiche, tra cui la legge n. 125 del 24 luglio 2008 e la legge n. 120 del 29 luglio 2010, le sanzioni previste sono state inasprite.

La Direttiva 2015/653/UE, in vigore da Maggio 2015, impone agli Stati membri di adottare nelle patenti di guida un codice restrittivo, che limita la possibilità di guida a veicoli con alcolock, con l'indicazione facoltativa di una data di scadenza del limite (comunque da confermare ad ogni rinnovo della patente).
Gli Stati membri hanno facoltà di scegliere se questa limitazione segua determinate violazioni al Codice della Strada, come appunto la guida in stato di ebbrezza, oppure si applichi in via preventiva ai neopatentati per determinati tipi di veicoli.
Il Terzo Piano UE per la sicurezza stradale prevede, fra i vari obbiettivi, l'estensione obbligatoria ai veicoli commerciali di limitatori di velocità, alcolock e "scatole nere".

In caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, sono previste due sanzioni amministrative, il pagamento di una somma da euro 532 ad euro 2.127 e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
In caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, le sanzioni sono l'ammenda da euro 800 ad euro 3.200, l'arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; in più, l'obbligo di visite mediche.
In caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, le sanzioni sono l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l'arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente da uno a due anni. Inoltre il veicolo utilizzato al momento del reato è soggetto a confisca amministrativa se appartiene al guidatore in stato di ebbrezza. Invece se chi guida in stato di ebbrezza è persona diversa dal proprietario, al guidatore viene sospesa la patente per un periodo da due a quattro anni. Se si compie questo reato per due volte in un biennio la patente di guida viene revocata.
Il legislatore ha previsto un inasprimento delle sanzioni per far fronte all'enorme numero di incidenti stradali causati dall'alcol: un incidente su quattro, infatti, può essere, direttamente o indirettamente, causato dall'abuso di sostanze alcoliche. La legge prevede inoltre che, in caso di omicidio colposo conseguente a un incidente stradale, lo stato di ebbrezza del guidatore costituisce un'aggravante. In caso di incidente stradale le pene di cui sopra sono raddoppiate, ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.

In passato il caso di cui alla lettera a) dell'art. 186 C.d.S. - tasso alcolico inferiore a 0,8 g/l - era considerato reato, che era possibile estinguere mediante il pagamento di 1/3 del massimo dell'ammenda, ad oggi con l'approvazione del nuovo codice della strada, la prima fascia (0,50-0,80 g/l) è stata depenalizzata ad illecito amministrativo.

Rifiutandosi di eseguire l'accertamento si subiscono le conseguenze del caso in cui si guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ma la patente viene sospesa per un periodo da sei mesi a due anni.

Chiunque guidi in stato di ebbrezza può essere obbligato dal Prefetto a sottoporsi a visita medica. A chi non esegue l'ordine viene sospesa la patente finché non si sottopone alla visita medica. Anche nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l il Prefetto ordina la sospensione della patente fino all'esito della visita medica.

La pena detentiva può essere sostituita da lavori socialmente utili, che, se svolti positivamente, fanno estinguere il reato, revocare la confisca dell'autovettura e dimezzare il periodo di sospensione della patente.

Non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche (in nessuna misura):

I conducenti con età inferiore a 21 anni;
I neopatentati (primi tre anni dal conseguimento della patente di guida);
I conducenti professionali, nell'ambito della loro attività (autisti di autobus, taxi, NCC, autoarticolati, autosnodati, autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t e complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t).
Per queste categorie, in caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico non superiore a 0,5 g/l, è prevista una sanzione da 155 a 624 euro e la decurtazione di 5 punti sulla patente; nei casi più gravi, tasso superiore a 0,5 g/l (sanzione aumentata di 1/3), tasso superiore a 0,8 g/l (sanzioni aumentate da 1/3 alla metà). Inoltre, in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la revoca della patente; a tale regola non sono soggetti i neopatentati, gli autisti di taxi e NCC, per i quali la sanzione si applica in caso di recidiva nel corso di un triennio.

Il conducente di età inferiore a 18 anni che ha tasso alcolemico maggiore di zero ma non superiore a 0,5 può conseguire la patente categoria B solo al compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a 18 anni che ha tasso alcolemico maggiore di 0,5 può conseguire la patente categoria B al compimento del ventunesimo anno di età.

Il limite alcolemico di 0,5 grammi/litro viene ritenuto troppo basso e criticato dai conducenti di veicoli. Alcuni studi dimostrano tuttavia che basta una piccola percentuale di alcol nel sangue per alterare il sistema nervoso, rallentare i riflessi, ridurre il campo visivo e la capacità di percepire gli stimoli:

Tasso alcolemico compreso tra 0,1-0,2: iniziale sensazione di ebbrezza con affievolimento del livello di attenzione e controllo;

Tasso alcolemico 0,3-0,4: sensazione di ebbrezza e diminuzione delle inibizioni, accompagnate da nausea, riduzione del coordinamento motorio e del livello di attenzione;

Tasso alcolemico 0,5-0,8: stato di ebbrezza, cambiamento di umore, nausea, sonnolenza, stato di eccitazione emotiva che comportano minor capacità di giudizio, riflessi rallentati e vomito;

Tasso alcolemico 0,9-1,5: stato di ebbrezza, umore alterato, confusione, disorientamento con conseguente riduzione dell’autocontrollo, alterazione dell’equilibrio, linguaggio male articolato e vomito;

Tasso alcolemico 1,6-3,0: stordimento, aggressività, stato depressivo con grave alterazione dello stato psicofisico, stato di inerzia generale, ipotermia e vomito;

Tasso alcolemico 3,1-4,0: stato di incoscienza accompagnato da allucinazioni, riflessi annullati, coma e possibilità di morte per soffocamento da vomito;

Tasso alcolemico oltre 4: problemi respiratori, sensazione di soffocamento con conseguente battito cardiaco rallentato, coma e possibile morte per arresto cardiaco.



La tolleranza zero è presente da decenni nella Repubblica Ceca, Ungheria, Romania e Slovacchia. Germania e Italia, dove c'è il limite di 0,0 grammi/litro di alcol nel sangue per i guidatori neopatentati e per i conducenti professionali, mentre per tutti gli altri il limite è di 0,5 grammi/litro di alcol nel sangue.

Nel Liechtenstein il tasso massimo è di 0.8 per mille, mentre in Austria è sotto lo 0.5, dunque 0.49 per mille. In Norvegia, Svezia, Polonia ed Estonia il limite è 0.2 per mille e nella gran parte dei paesi dell’Europa orientale vige il tasso dello 0.0 per mille. Il trend va nettamente verso la tolleranza zero per l'alcol nel sangue.

In alcuni Paesi, per i giovani e i neo patentati le regole sono ancor più restrittive. In Svizzera, da inizio 2014, il tasso alcolemico per neopatentati (in possesso di una licenza di condurre in prova), autisti professionisti, allievi conducenti, maestri di guida e accompagnatori di allievi conducenti è fissato a 0.1 per mille.

In Spagna, è tollerato il limite dello 0.2 per mille per i neopatentati in possesso della patente da meno di due anni mentre, in Italia, questo limite è dello 0.0 per mille per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni e per gli autisti professionisti. Tassi di alcol nel sangue molto bassi se non nulli, quindi.


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