giovedì 8 ottobre 2015

LE Assenze Scolastiche Ingiustificate



L’obbligo scolastico riguarda i minori compresi nella fascia di età tra 6 e 16 anni.

La legge dice: “L’istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.

Il diritto allo studio è uno di quelli costituzionalmente garantiti anche per i “privi di mezzi”, e questo lo precisa la stessa Costituzione quando dice: “la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso” .

Non va poi dimenticato che, se da un lato la legge prevede un preciso obbligo dei genitori a mantenere, istruire ed educare la prole, dall’altro lato da tale obbligo derivano delle sanzioni in caso di inosservanza, tanto che non far frequentare a un proprio figlio la scuola dell’obbligo, senza un giusto motivo, configura una vera e propria ipotesi di reato.

Nonostante, tuttavia, l’esistenza di precise norme e sanzioni, il fenomeno della dispersione scolastica da parte di molti minori sembra essere in larga diffusione, specie nell’ambito di ceti sociali meno agiati ed in alcune zone d’Italia.

Si tratta di quell’insieme di comportamenti dai quali poi deriva l’assenza ingiustificata e volontaria dei minori nelle scuole.

Non di rado questo fenomeno è causa di situazioni di bullismo, droga e microcriminalità,di asinite acute,lazzaronite cronica, o, nelle ipotesi meno gravi, nella perdita dell’anno scolastico da parte di quei giovani che hanno fatto lunghe assenze nel corso dell’anno con conseguente disagio per gli stessi, poi costretti a rifrequentare le lezioni con compagni di classe più piccoli.

Le responsabilità giuridiche derivanti dalla dispersione scolastica ricadono sempre sui soggetti chiamati all’osservanza dell’obbligo; in particolare i genitori.

Non è sufficiente, infatti, iscrivere un figlio a scuola per essere esonerati dalla responsabilità derivante dalla legge, perché di fatto è necessario vigilare sulla condotta dei propri figli, seguendo anche (ma non solo) le indicazioni degli educatori scolastici. Si tratta di un principio, questo, più volte ribadito dalla Cassazione. Quest’ultima ha affermato che sussiste la responsabilità dei genitori per aver mancato di vigilare, “indipendentemente dal fatto che la scuola segnali le ripetute assenze del figlio”.

La famiglia gioca, quindi, un ruolo decisivo in questo contesto, ma non solo per il dovere imposto istruire ed educare.

È luogo comune, infatti, quello secondo cui solo i figli di famiglie agiate e/o “di cultura” debbano essere indirizzati allo studio. In molti casi, infatti, essi vengono impegnati sin da giovanissimi in attività lavorative a vantaggio della famiglia, ritenendo che il ruolo della scuola vada limito alla semplice alfabetizzazione.


Solo una frequenza scolastica completa può consentire ai giovani non solo di non cadere in situazioni pericolose, spesso fonte di errori difficilmente rimediabili, ma anche di saper guardare alle loro reali aspirazioni, di ritenere possibile la realizzazione dei loro progetti per il futuro, o anche di essere in grado di far progredire (anche con la conoscenza delle nuove tecnologie) un’attività familiare già avviata.

Ed in questo anche la scuola gioca un ruolo essenziale: non solo perché deve essere in grado di capire le situazioni di maggior disagio e segnalarle alle famiglie, ma anche di saper individuare le attitudini dei minori e indirizzarli così agli studi futuri o alle attività professionali più in linea con le loro aspirazioni.

Le Istituzioni, poi, hanno un ruolo non meno importante: adottare politiche economiche di incentivo alle famiglie che sappia rendere effettivo il diritto allo studio per tutti e riuscire a ridurre il fenomeno del precariato di molti docenti, spesso demotivati, per tale motivo, rispetto al compito di grande responsabilità cui sono chiamati come, ad esempio, quello di sostegno all’insegnamento per i giovani con difficoltà fisiche o cognitive.

Ai sensi del D.lgs 76/05 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione) sono soggetti deputati all’osservanza degli obblighi: il genitore o il Tutore del minore, il Sindaco del Comune di residenza, il Dirigente scolastico (se il minore è a scuola), il Responsabile del centro per l’impiego cui fa capo l’alunno, il Responsabile dell’Agenzia formativa (nel caso frequenti un corso formativo), il Responsabile e il Tutor dell’azienda (se il minore sta facendo apprendistato al fine di acquisire una qualifica professionale.

La scuola primaria, in quanto scuola dell’obbligo, non ammette assenze dalle lezioni se non per motivate ragioni di famiglia o di salute. Qualora l’assenza dell’alunno da scuola sia dovuta a ragioni di salute e comporti una assenza continuativa che si prolunga oltre i cinque giorni, occorre, di norma, che l’alunno giustifichi l’assenza.

Qualora le assenze da scuola siano frequenti e non giustificate, il dirigente provvede ad avvisare le famiglie sollecitandole a un comportamento di maggiore cooperazione con la scuola per non vanificare il diritto all’istruzione che la Costituzione della Repubblica Italiana garantisce a tutti i cittadini.
Nel caso in cui la famiglia non ottemperi all’obbligo di istruzione dei figli (frequenza gravemente saltuaria o addirittura non frequenza alle lezioni), il dirigente provvede a segnalare alla magistratura la violazione della specifica norma del codice civile.

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, e richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.
Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 10

b. Frequenza scolastica e limite assenze- Scuola secondaria di secondo grado
Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7.

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